+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 614 | Data di udienza: 11 Aprile 2017

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ricorsi amministrativi – Imparzialità dell’organo che decide il gravame amministrativo – Vizio di incompetenza – Fattispecie: adozione dell’atto oggetto del ricorso e del decreto decisorio del ricorso da parte della stessa persona fisica.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2017
Numero: 614
Data di udienza: 11 Aprile 2017
Presidente: Trizzino
Estensore: Giani


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ricorsi amministrativi – Imparzialità dell’organo che decide il gravame amministrativo – Vizio di incompetenza – Fattispecie: adozione dell’atto oggetto del ricorso e del decreto decisorio del ricorso da parte della stessa persona fisica.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 26 aprile 2017, n. 614


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ricorsi amministrativi – Imparzialità dell’organo che decide il gravame amministrativo – Vizio di incompetenza – Fattispecie: adozione dell’atto oggetto del ricorso e del decreto decisorio del ricorso da parte della stessa persona fisica.

La natura giustiziale dei ricorsi amministrativi implica che gli stessi, ancorché non adottati da soggetti posti in posizione di terzietà, com’è nel caso dei ricorsi giurisdizionali, siano comunque decisi da organi che possano valutare la fattispecie loro sottoposta in posizione di imparzialità, il cui contenuto minimo è dato dall’essere rimasti estranei dal procedimento amministrativo che ha portato all’emanazione dell’atto oggetto del ricorso; tale condizione minima non può sussistere allorché la stessa persona fisica ha adottato, seppur in esito a procedimenti che hanno visto ampio sviluppo istruttorio, sia l’atto oggetto di ricorso quanto quello che ha deciso il gravame amministrativo (perché, nella specie, medio tempore transitato alla direzione generale del Ministero). In simili ipotesi, infatti, il ricorso gerarchico viene deciso da organo che avrebbe dovuto astenersi, e presenta quindi una illegittimità che rientra in senso lato nel vizio di incompetenza, con l’effetto che l’esercizio di potere promanante da tale organo non costituisce valido esercizio del relativo potere amministrativo.


Pres. Trizzino, Est. Giani – G.D.P. (avv. De Paola) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 26 aprile 2017, n. 614

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 26 aprile 2017, n. 614

Pubblicato il 26/04/2017

N. 00614/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2011, proposto da:
Gabriele De Paola, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele De Paola, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Vespucci, n. 18;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., e Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

per l’annullamento

– del Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana del 19.3.2009 di dichiarazione di interesse culturale del complesso immobiliare denominato Villa del Bobolino, sito nel Comune di Firenze, ex art. 10 co. 1 d.lgs. 42/04;

– del Decreto del Ministero dei Beni e le Attività culturali del 19.4.2010 di rigetto del ricorso gerarchico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Gabriele De Paola conduce in locazione l’immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio posto in Firenze, via del Bobolino, n. 9, facente parte di più ampio immobile fronteggiante la Villa del Bobolino o <della Gherardesca>. Con nota 7 luglio 2009, prot. n. PA/10390, l’Agenzia del Demanio di Toscana e Umbria comunicava al sig. De Paola che con decreto n. 136 del 19 marzo 2009 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana aveva dichiarato il bene denominato <complesso immobiliare Villa del Bobolino> (compreso l’immobile di via del Bobolino n. 9) quale bene di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Avverso il suddetto decreto il sig. Gabriele De Paola proponeva ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che veniva dichiarato inammissibile o comunque infondato con decreto del Direttore Generale del 19 aprile 2010 prot. n. 12359.

Con ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma, il sig. Gabriele De Paola ha impugnato il decreto decisorio del ricorso amministrativo, il decreto n. 136 del 2009 di apposizione del vincolo, la nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. PA/10390 del 7 luglio 2009, che pronuncia la decadenza dal contratto di locazione, e l’ulteriore nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2010/10561 del 27 maggio 2010 di avvio del procedimento per il rilascio dell’immobile da lui condotto in locazione. Nei confronti degli atti gravati il ricorrente formula le seguenti censure:

– “Violazione dell’art. 5 del DPR 1199/1971”, sul rilievo che la decisione del ricorso amministrativo avrebbe integrato la motivazione del decreto di apposizione del vincolo;

– “Violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze 01/07/2003 R.G. 1457/02”, evidenziando che quella sentenza conferma la natura contrattuale del rapporto in essere tra il ricorrente e la parte pubblica, né in quella sede di effettua alcun riferimento all’interesse culturale che caratterizzerebbe il bene;

– “Violazione del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – artt. 10-15”, sotto due profili: si evidenzia da un lato la ben marcata autonomia e diversità tra la Villa del Bobolino e la c.d. scuderia, accumunate invece in sede di vincolo, dall’altro si evidenzia la mancata notificazione al ricorrente del decreto n. 136 del 2009 come sarebbe stato necessario ex art. 15 cit.;

– “Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti”, poiché il decreto di apposizione del vincolo accumuna la villa con l’edificio di cui alla ex scuderia nonostante l’evidente diversità storico strutturale e di realizzazione dei due edifici;

– “Violazione di legge: illegittimità per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990”, essendo stato violato il diritto del ricorrente quale conduttore a prendere parte al procedimento;

– Violazione del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – artt. 10-15; Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti”, le ex scuderie essendo state ricostruite negli anni 50 utilizzando anche cemento armato e materiali tradizionali, non imitano in alcun modo lo stile della villa;

– “Violazione dei principi di imparzialità e terzietà. Illegittimità della impugnata decisione amministrativa”, poiché l’arch. Lolli Ghetti ha sottoscritto sia il decreto impugnato in sede amministrativa che la decisione del ricorso.

In data 18 ottobre 2010 venivano notificati al sig. De Paola il provvedimento prot. n. 2010 del 5 ottobre 2010, con il quale l’Agenzia del Demanio gli intima il pagamento di € 52.602,00 per l’utilizzo senza titolo dell’alloggio in relazione al quale era stata pronunciata la decadenza dal contratto di locazione e il provvedimento prot. n. 18544/2010 del 12 ottobre 2010, con il quale la medesima Agenzia del Demanio gli ordina la restituzione dell’immobile occupato senza titolo.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti a lui notificati in data 18 ottobre 2010, evidenziando la pendenza del ricorso sugli atti a monte e reiterando nei confronti degli atti gravati con i motivi aggiunti le censure già formulate in sede di ricorso principale.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio si sono costituti in giudizio per resistere ai ricorsi.

Con ordinanza n. 1750 del 24 febbraio 2011 il TAR del Lazio, Sezione 2^ quater, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Toscana.

Con ricorso depositato in data 28 marzo 2011 il sig. Gabriele De Paola ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Toscana.

Alla camera di consiglio del 21 aprile 2011 parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.

Con memoria del 17 dicembre 2012 l’Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso introduttivo, essendo la decisione gerarchica stata notificata il 23 aprile 2010 e il ricorso giudiziario notificato il 23 giugno 2010, quindi il sessantunesimo giorno. In data 12 febbraio 2013 parte ricorrente depositava copia di atto di citazione dinanzi al Tribunale di Firenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il quale propone querela di falso nei confronti della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. di comunicazione della decisione gerarchica, prodotta in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato sub doc. 12. Con memoria depositata in data 23 febbraio 2013 il ricorrente chiede la sospensione del giudizio ex art. 77 c.p.a. nell’attesa della pronuncia del Tribunale di Firenze sulla querela di falso.

Con ordinanza n. 598 del 12 aprile 2013 la Sezione sospendeva il giudizio, ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a. fino alla definizione del giudizio di falso.

Stante l’avvenuta definizione della questione di falso, che è stata accolta con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1251 del 2016, il ricorrente presentava in data 13 luglio 2016 nuova istanza di fissazione d’udienza, cui seguiva la fissazione della pubblica udienza per la trattazione del merito.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del giorno 11 aprile 2017 ove, sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio ritiene di dover preventivamente scrutinare l’ultima censura formulata da parte ricorrente, a mezzo della quale la stessa si duole della violazione dei principi di imparzialità e terzietà, e della conseguente illegittimità del decreto decisorio del ricorso amministrativo, stante il fatto che la medesima persona fisica ha sottoscritto tanto il decreto di apposizione del vincolo quanto l’atto decisorio del ricorso amministrativo avverso lo stesso decreto.

La censura è fondata.

Il decreto n. 136 del 19 marzo 2009, che dichiara il bene denominato <complesso immobiliare Villa del Bobolino> (compreso l’immobile di via del Bobolino n. 9) quale bene di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è emanato e sottoscritto dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, arch. Mario Lolli Ghetti; il decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 19 aprile 2010 prot. n. 12359, di decisione del ricorso gerarchico avverso il decreto di apposizione del vincolo, è assunto e sottoscritto dall’arch. Mario Lolli Ghetti, medio tempore transitato dalla Direzione Regionale Toscana alla Direzione Generale del Ministero. Ciò determina la illegittimità del gravato provvedimento decisorio del ricorso gerarchico; infatti la natura giustiziale dei ricorsi amministrativi implica che gli stessi, ancorché non adottati da soggetti posti in posizione di terzietà, com’è nel caso dei ricorsi giurisdizionali, siano comunque decisi da organi che possano valutare la fattispecie loro sottoposta in posizione di imparzialità, il cui contenuto minimo è dato dall’essere rimasti estranei dal procedimento amministrativo che ha portato all’emanazione dell’atto oggetto del ricorso; tale condizione minima non può sussistere nella presente fattispecie, allorché la stessa persona fisica ha adottato, seppur in esito a procedimenti che hanno visto ampio sviluppo istruttorio, sia l’atto oggetto di ricorso quanto quello che ha deciso il gravame amministrativo. Nel caso in esame, dunque, il ricorso gerarchico è stato deciso da organo che avrebbe dovuto astenersi, e presenta quindi una illegittimità che rientra in senso lato nel vizio di incompetenza, con l’effetto che l’esercizio di potere promanante da tale organo non costituisce valido esercizio del relativo potere amministrativo, discendendo da ciò che l’accoglimento del vizio in considerazione assorbe tutte le altre censure, non potendo il giudice dettare regole relative all’esercizio dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (in tal senso Cons. Stato, Ad. Pl., 27 aprile 2015, n. 5).

Alla luce delle considerazione che precedono, il ricorso e i connessi motivi aggiunti, devono essere accolti, permanendo la necessità di una nuova pronuncia dell’autorità decidente, in legittima composizione, in ordine al ricorso gerarchico proposto.

La natura della decisione assunta comporta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui connessi motivi aggiunti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere

L’ESTENSORE
Riccardo Giani
        
IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino
        
        
IL SEGRETARIO
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!