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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 22271 | Data di udienza: 17 Febbraio 2017

* RIFIUTI – Rifiuti agricoli e non – Attività di raccolta di rifiuti – Smaltimento in assenza di autorizzazione – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Artt. 185 e 256, c.1 lett. a) d. lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2017
Numero: 22271
Data di udienza: 17 Febbraio 2017
Presidente: AMOROSO
Estensore: Andreazza


Premassima

* RIFIUTI – Rifiuti agricoli e non – Attività di raccolta di rifiuti – Smaltimento in assenza di autorizzazione – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Artt. 185 e 256, c.1 lett. a) d. lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale – Necessità.



Massima

 

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 17/02/2017) Sentenza n.22271



RIFIUTI – Rifiuti agricoli e non – Attività di raccolta di rifiuti – Smaltimento in assenza di autorizzazione – Art. 256, c.1 lett. a) d. lgs. n. 152/2006.

Per la configurabilità del deposito temporaneo, tra i requisiti necessari per legge è inclusa anche la necessità che lo stesso avvenga “per categorie omogenee” (v. art. 183, comma 1, lett. bb) n. 3 legge cit. nella versione vigente ratione temporis), ciò che, nella specie, appare ictu oculi escluso per il fatto che, su di un’area estesa circa 100 mq., vi erano carcasse di frigoriferi, bottiglie di vetro, pezzi di eternit ed altro materiale ferroso, con conseguente accumulo alla rinfusa dei rifiuti in oggetto.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale – Necessità.
 
La violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio e altri); infatti detta violazione in tanto può sussistere in quanto ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 12/01/2015, Isolan).
 
 
(conferma sentenza del Tribunale di Ragusa in data 18/02/2016) Pres. AMOROSO, Rel. ANDREAZZA, Ric. Timperanza
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 17/02/2017) Sentenza n.22271

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 17/02/2017) Sentenza n.22271
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Timperanza Maurizio, n. a Scicli il 25/09/1961;
 
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 18/02/2016;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. A. Cannata, che ha chiesto l’accoglimento; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Timperanza Maurizio ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa di condanna per il reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a), del d. lgs. n. 152 del 2006, per avere, quale amministratore unico dell’associazione agricola Landolina, in assenza di autorizzazione, effettuato attività di raccolta di rifiuti non pericolosi senza essere in possesso di idonea autorizzazione.
 
2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; in particolare deduce che, a fronte della contestazione di avere effettuato operazioni di smaltimento mediante incenerimento a terra di rifiuti vegetali, materiale ferroso, bottiglie in vetro, eternit e carcasse di elettrodomestici, la condanna è invece intervenuta per una diversa condotta ovvero quella di raccolta di rifiuti non pericolosi. Rileva in particolare che il fatto descritto in decreto di citazione non conteneva alcun elemento oggettivo in ordine alla raccolta mentre l’imputato aveva incentrato la propria linea difensiva nell’escludere il proprio coinvolgimento nell’incendio verificatosi il 18/09/2011 mentre, ove avesse previsto la riqualificazione della condotta della raccolta, avrebbe potuto articolare altri mezzi di prova diretti a dimostrare che si trattava di deposito controllato o
temporaneo lecito in quanto effettuato alle condizioni di legge; di qui la violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen..
 
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 256, comma 1, cit. e la mancanza totale di motivazione posto che il Tribunale ha sostanzialmente qualificato come deposito preliminare o come messa in riserva ovvero come deposito incontrollato la fattispecie in oggetto, invece rientrante perfettamente della nozione di deposito controllato o temporaneo. Dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo la motivazione circa la esclusione della possibilità che ricorresse una ipotesi di deposito controllato o temporaneo e cioè di una mero raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo stesso in cui sono stati prodotti; in ogni caso dagli atti emergeva la liceità del deposito temporaneo effettuato giacché si trattava di rifiuti non pericolosi raggruppati alla fine di ogni annata agraria e per durata non superiore all’anno; il deposito avveniva all’interno dell’azienda agricola; i rifiuti erano raccolti per essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento attuate con la ditta Leon Plast per il materiale plastico e con la ditta Bonafede per il materiale ferroso, mentre per quanto riguardante lo smaltimento dei residui vegetali si era ottenuta autorizzazione alla distruzione del Corpo forestale della regione Sicilia del 16 settembre 2011.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo è infondato.
 
Va ribadito che la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946); infatti detta violazione in tanto può sussistere in quanto ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 12/01/2015, Isolan, Rv. 261925).
 
Ora, nella specie, nessuna violazione appare ricorrere la sentenza impugnata ha in realtà espressamente considerato le risultanze della testimonianza di Assenza Salvatore, dei carabinieri di Scicli, che, proprio a causa di un incendio sviluppatosi presso l’azienda agricola amministrata dall’imputato, aveva accertato che lo stesso aveva coinvolto del materiale vegetale prodotto dalle serre al di sotto del quale si erano rinvenute carcasse di frigoriferi, bottiglie di vetro, pezzi di eternit ed altro materiale ferroso, rifiuti tutti occupanti un’area estesa circa 100 mq.
 
Di qui la conclusione in ordine ad un’attività di raccolta che non può ritenersi integrare fatto diverso nel senso sopra specificato; se è vero infatti che, come già precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 3115 del 16/11/2005, dep. 26/01/2006, Costanzo, Rv. 233421), la condanna per la violazione delle norme disciplinanti l’attività di smaltimento, e, quindi, di incenerimento, configura – nel caso in cui l’imputazione riguardi invece l’inosservanza delle norme relative alla diversa attività di raccolta – violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non altrettanto può ritenersi nel caso in cui, come nella specie, l’incendio accertato abbia riguardato rifiuti previamente raggruppati, essendo dunque la raccolta (per la quale si è riscontrata, come da sentenza non contestata sul punto, la mancanza di previa autorizzazione) necessariamente presupposta dalla condotta contestata di smaltimento. 
 
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
 
Tra i requisiti necessari per legge per la configurabilità del deposito temporaneo è inclusa infatti anche la necessità che lo stesso avvenga “per categorie omogenee” (v. art. 183, comma 1, lett. bb) n. 3 legge cit. nella versione vigente ratione temporis), ciò che, nella specie, appare ictu oculi escluso per il fatto che, come già ricordato sopra, la sentenza impugnata ha riportato il dato fattuale dell’esistenza, su di un’area estesa circa 100 mq., di carcasse di frigoriferi, bottiglie di vetro, pezzi di eternit ed altro materiale ferroso, con conseguente accumulo alla rinfusa dei rifiuti in oggetto.
 
3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dette spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017
 
 

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