+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: T-726/15 | Data di udienza:

* APPALTI – Gara d’appalto immobiliare – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto – Giurisprudenza EU – Appalti pubblici di servizi – Rigetto della proposta previa indagine del mercato locale – Valutazione dei fatti – Locali per la Casa dell’Unione europea a Ljubljana – Omesso esame dei documenti allegati alla proposta – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Aggiudicazione dell’appalto a procedura negoziata – Domanda di annullamento e controllo del Tribunale – Principi di trasparenza, di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2017
Numero: T-726/15
Data di udienza:
Presidente: Frimodt Nielsen
Estensore: Perillo


Premassima

* APPALTI – Gara d’appalto immobiliare – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto – Giurisprudenza EU – Appalti pubblici di servizi – Rigetto della proposta previa indagine del mercato locale – Valutazione dei fatti – Locali per la Casa dell’Unione europea a Ljubljana – Omesso esame dei documenti allegati alla proposta – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Aggiudicazione dell’appalto a procedura negoziata – Domanda di annullamento e controllo del Tribunale – Principi di trasparenza, di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione.



Massima

 


TRIBUNALE UE Sez.3^ 07/06/2017 Sentenza T-726/15



APPALTI – Gara d’appalto immobiliare – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto – Giurisprudenza EU.

Quando l’offerta di un partecipante alla gara d’appalto viene respinta in una fase del procedimento antecedente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto e non è stata pertanto oggetto di raffronto con le altre offerte, la ricevibilità del ricorso proposto dal partecipante interessato avverso la decisione di aggiudicazione è subordinata all’annullamento della decisione di rigetto della sua offerta (sentenze del 13/09/2011, Dredging International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T-8/09, EU:T:2011:461 del 22/05/2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T-17/09, non pubblicata, EU:T:2012:243). Nel caso di specie, la proposta delle ricorrenti è stata scartata durante la fase di indagine del mercato immobiliare locale, di modo che esse non sono state invitate a partecipare alla fase di trattative che ha condotto alla designazione dell’aggiudicatario dell’appalto. In simili condizioni, poiché la domanda di annullamento della decisione di rigetto della proposta è stata respinta, la domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto è irricevibile, dal momento che quest’ultima rientra in una fase della procedura di aggiudicazione dell’appalto alla quale le ricorrenti non avevano diritto di accedere.
 
 
APPALTI – Gara d’appalto – Appalti pubblici di servizi – Appalto immobiliare – Rigetto della proposta previa indagine del mercato locale – Valutazione dei fatti – Locali per la Casa dell’Unione europea a Ljubljana –  Omesso esame dei documenti allegati alla proposta – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione.
 
Al fine di accertare che nella valutazione dei fatti l’amministrazione aggiudicatrice ha commesso un errore talmente manifesto da poter giustificare l’annullamento della decisione di rigetto di un’offerta, gli elementi di prova forniti dalla parte ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni operate nella decisione di cui trattasi. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dalla parte ricorrente, la valutazione messa in discussione possa essere riconosciuta vera o valida (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 12/12/1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T-380/94, EU:T:1996:195 del 12/02/2008, BUPA e a./Commissione, T-289/03, EU:T:2008). Ciò vale in particolare quando la decisione controversa è viziata da errori di valutazione che, anche se presi nel loro complesso, presentano solo un carattere secondario, che non può aver fatto sì che l’amministrazione decidesse in un senso piuttosto che in un altro (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29/09/2011, AJ/Commissione, F-80/10, EU:F:2011:172).
 
 
APPALTI – Aggiudicazione dell’appalto a procedura negoziata – Domanda di annullamento e controllo del Tribunale – Principi di trasparenza, di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione.
 
L’articolo 134, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato n. 1268/2012 precisa che l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a prescindere dal valore stimato dell’appalto, «per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale». In pratica, nell’ambito di una procedura siffatta, l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di scegliere previamente l’impresa o le imprese con cui intende avviare le trattative per la conclusione e l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’8/05/2007, Citymo/Commissione, T-271/04, EU:T:2007:128). In simili condizioni, il controllo del Tribunale, per quanto riguarda sia la procedura negoziata di aggiudicazione dell’appalto immobiliare stessa sia la fase di indagine del mercato locale che la precede, deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme di procedura che l’amministrazione aggiudicatrice ha inteso attuare, nonché delle norme relative alla motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 28/01/2016, Zafeiropoulos/Cedefop, T-537/12, non pubblicata, EU:T:2016:36). Nell’ambito del suo controllo, il giudice è anche tenuto a verificare il rispetto, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice interessata, dei principi di trasparenza, di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione, come richiamati all’articolo 102 del regolamento finanziario.
 
 
Pres. Frimodt Nielsen, Rel. Perillo, Ric. Jožica Blaž Jamnik  ed altro contro Parlamento europeo

 


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE UE Sez.3^ 07/06/2017 Sentenza T-726/15

SENTENZA

 

 

TRIBUNALE UE Sez.3^ 07/06/2017 Sentenza T-726/15
 
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
 
7 giugno 2017 
 
«Appalti pubblici di servizi – Appalto immobiliare – Gara d’appalto – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara – Locali per la Casa dell’Unione europea a Ljubljana – Rigetto della proposta previa indagine del mercato locale – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Omesso esame dei documenti allegati alla proposta – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione»
 
Nella causa T-726/15,
 
Jožica Blaž Jamnik e Brina Blaž, residenti a Ljubljana (Slovenia), rappresentate da D. Mihevc, avvocato,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Parlamento europeo, rappresentato da V. Naglič, P. López-Carceller e B. Simon, in qualità di agenti,
 
convenuto,
 
avente ad oggetto, in via principale, una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 12 ottobre 2015 recante rigetto, previa indagine del mercato locale, della proposta presentata dalle ricorrenti nell’ambito dell’appalto immobiliare INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06, riguardante la futura Casa dell’Unione europea a Ljubljana, e all’annullamento della decisione di aggiudicare l’appalto a un altro offerente e, in subordine, una domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti,
 
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
 
composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I.S. Forrester e E. Perillo (relatore), giudici,
 
cancelliere: E. Coulon
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza (1)
 
[omissis]
 
 In diritto
 
 Sulla domanda di annullamento
 
[omissis]
 
 Sulla domanda di annullamento della decisione di rigetto della proposta
 
[omissis]
 
16      In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 101 del regolamento finanziario, gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio dell’Unione europea, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Ai sensi dello stesso articolo, tali appalti includono, in particolare, gli «appalti immobiliari», i quali vertono segnatamente sull’acquisto o la locazione di un immobile. L’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario dispone inoltre che «[t]utti gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio [dell’Unione] rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione». Per quanto riguarda in particolare le norme che disciplinano le procedure d’aggiudicazione di appalti pubblici, l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento finanziario prevede che «[t]utte le procedure d’aggiudicazione di appalti pubblici si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera d), [del regolamento finanziario]».
 
17      Per quanto concerne quest’ultima procedura, l’articolo 134, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato n. 1268/2012 precisa che l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a prescindere dal valore stimato dell’appalto, «per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale». In pratica, nell’ambito di una procedura siffatta, l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di scegliere previamente l’impresa o le imprese con cui intende avviare le trattative per la conclusione e l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2007, Citymo/Commissione, T-271/04, EU:T:2007:128, punto 94).
 
18      Dalle disposizioni citate ai punti 16 e 17 supra risulta che, nel contesto di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’amministrazione aggiudicatrice interessata dispone di un ampio potere discrezionale relativamente agli elementi da prendere in considerazione per decidere di aggiudicare o meno l’appalto immobiliare di cui trattasi, nonché nella scelta dell’offerente o degli offerenti, poiché infatti l’aggiudicazione di un appalto di questo tipo non si deve necessariamente svolgere assicurando la più ampia concorrenza tra i soggetti interessati (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2007, Citymo/Commissione, T-271/04, EU:T:2007:128, punto 111). Ciò vale a maggior ragione nella fase di indagine del mercato locale, che precede la fase di trattative dell’appalto propriamente detta. Con tale fase, l’amministrazione aggiudicatrice mira sostanzialmente a preparare meglio l’eventuale trattativa dell’appalto in questione, nel rispetto dei principi richiamati al punto 16 supra, in particolare quelli di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione. Tale ampio potere discrezionale è peraltro riconosciuto all’amministrazione aggiudicatrice anche nella scelta e nella valutazione dei criteri di selezione, qualora li abbia previamente definiti nei documenti della gara relativi alla procedura negoziata di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2013, Kieffer Omnitec/Commissione, T-288/11, non pubblicata, EU:T:2013:228, punto 47 e giurisprudenza citata).
 
19      In simili condizioni, il controllo del Tribunale, per quanto riguarda sia la procedura negoziata di aggiudicazione dell’appalto immobiliare stessa sia la fase di indagine del mercato locale che la precede, deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme di procedura che l’amministrazione aggiudicatrice ha inteso attuare, nonché delle norme relative alla motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Zafeiropoulos/Cedefop, T-537/12, non pubblicata, EU:T:2016:36, punto 36 e giurisprudenza citata). Nell’ambito del suo controllo, il giudice è anche tenuto a verificare il rispetto, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice interessata, dei principi di trasparenza, di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione, come richiamati all’articolo 102 del regolamento finanziario (v. punto 16 supra).
 
[omissis]
 
–       Sulla seconda parte del motivo, vertente su un errore di diritto
 
[omissis]
 
35      In simili circostanze, la seconda parte del motivo deve essere respinta.
 
–       Sulla terza parte del motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
 
36      Le ricorrenti sostengono inoltre che la valutazione effettuata dal Parlamento della loro proposta è viziata da un errore manifesto, sostanzialmente per il fatto che, rispetto all’offerta che alla fine è stata scelta, la loro proposta corrispondeva maggiormente ai criteri di valutazione, come stabiliti nell’invito a presentare proposte.
 
37      A tale riguardo, sebbene l’amministrazione aggiudicatrice abbia indicato, nella decisione di rigetto della proposta, che l’offerta delle ricorrenti non era «la più vantaggiosa», non se ne può dedurre che la proposta delle ricorrenti fosse stata comparata all’offerta infine scelta in esito all’intero procedimento, mentre è pacifico tra le parti che le ricorrenti, la cui proposta era stata scartata già in fase di indagine del mercato immobiliare locale, non facevano parte dei cinque offerenti selezionati per partecipare alle trattative vere e proprie. In simili condizioni, il motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione deve essere considerato operante solo nei limiti in cui riguarda la fase di indagine del mercato immobiliare locale, durante la quale la proposta delle ricorrenti è stata effettivamente confrontata con le altre proposte, compresa quindi quella presentata dal futuro aggiudicatario.
 
38      Ciò premesso, occorre sottolineare, in via preliminare, che, al fine di accertare che nella valutazione dei fatti l’amministrazione aggiudicatrice ha commesso un errore talmente manifesto da poter giustificare l’annullamento della decisione di rigetto di un’offerta, gli elementi di prova forniti dalla parte ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni operate nella decisione di cui trattasi. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dalla parte ricorrente, la valutazione messa in discussione possa essere riconosciuta vera o valida (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T-380/94, EU:T:1996:195, punto 59, e del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T-289/03, EU:T:2008:29, punto 221).
 
39      Ciò vale in particolare quando la decisione controversa è viziata da errori di valutazione che, anche se presi nel loro complesso, presentano solo un carattere secondario, che non può aver fatto sì che l’amministrazione decidesse in un senso piuttosto che in un altro (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 settembre 2011, AJ/Commissione, F-80/10, EU:F:2011:172, punto 36 e giurisprudenza citata).
 
[omissis]

 Sulla domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto
 
66      Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, quando l’offerta di un partecipante alla gara d’appalto viene respinta in una fase del procedimento antecedente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto e non è stata pertanto oggetto di raffronto con le altre offerte, la ricevibilità del ricorso proposto dal partecipante interessato avverso la decisione di aggiudicazione è subordinata all’annullamento della decisione di rigetto della sua offerta (sentenze del 13 settembre 2011, Dredging International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T-8/09, EU:T:2011:461, punti 134 e 135, e del 22 maggio 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T-17/09, non pubblicata, EU:T:2012:243, punti 118 e 119).
 
67      Nel caso di specie, è pacifico che la proposta delle ricorrenti è stata scartata durante la fase di indagine del mercato immobiliare locale, di modo che esse non sono state invitate a partecipare alla fase di trattative che ha condotto alla designazione dell’aggiudicatario dell’appalto. In simili condizioni, poiché la domanda di annullamento della decisione di rigetto della proposta è stata respinta, la domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto è irricevibile, dal momento che quest’ultima rientra in una fase della procedura di aggiudicazione dell’appalto alla quale le ricorrenti non avevano diritto di accedere.
 
68      Occorre inoltre rilevare che le ricorrenti non sollevano nei confronti della decisione di aggiudicazione dell’appalto alcun motivo diverso da quelli dedotti per contestare la legittimità della decisione di rigetto della proposta. L’insieme di questi motivi, anche volendo supporre che siano tutti applicabili nei confronti della decisione di aggiudicazione dell’appalto, è stato scartato, di modo che la domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto dovrebbe anch’essa essere scartata per siffatta ragione, come fa giustamente valere il Parlamento, dal momento che le due decisioni sono nella fattispecie strettamente connesse (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T-247/09, non pubblicata, EU:T:2012:533, punto 170 e giurisprudenza citata; sentenza del 28 giugno 2016, AF Steelcase/EUIPO, T-652/14, non pubblicata, EU:T:2016:370, punto 94).
 
[omissis]
 
Per questi motivi,
 
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
 
dichiara e statuisce:
 
1)      Il ricorso è respinto.
 
2)      Le sig.re Jožica Blaž Jamnik e Brina Blaž sono condannate alle spese.
 
Frimodt Nielsen                                                Forrester                                                        Perillo
 
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 giugno 2017.
 
Firme
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!