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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: C-549/15 | Data di udienza:

DIRITTO DELL’ENERGIA – Promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili – Biocarburanti usati per il trasporto – Sistema di “equilibrio di massa” destinato a garantire che il biogas soddisfi i criteri di sostenibilità prescritti – Validità – Normativa nazionale che richiede che l’equilibrio di massa venga raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato – Prassi dell’autorità nazionale competente che ammette che tale condizione possa essere soddisfatta qualora il biogas sostenibile sia trasportato tramite la rete di gas nazionale – Ingiunzione di detta autorità che esclude che la medesima condizione possa essere soddisfatta in caso di importazioni provenienti da altri Stati membri di biogas sostenibile tramite le reti di gas nazionali interconnesse – Libera circolazione delle merci – Rinvio pregiudiziale – Art. 18, par.1 Direttiva 2009/28/CE – Artt.34 e 114 TFUE. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2017
Numero: C-549/15
Data di udienza:
Presidente: Ilešič
Estensore: Prechal


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili – Biocarburanti usati per il trasporto – Sistema di “equilibrio di massa” destinato a garantire che il biogas soddisfi i criteri di sostenibilità prescritti – Validità – Normativa nazionale che richiede che l’equilibrio di massa venga raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato – Prassi dell’autorità nazionale competente che ammette che tale condizione possa essere soddisfatta qualora il biogas sostenibile sia trasportato tramite la rete di gas nazionale – Ingiunzione di detta autorità che esclude che la medesima condizione possa essere soddisfatta in caso di importazioni provenienti da altri Stati membri di biogas sostenibile tramite le reti di gas nazionali interconnesse – Libera circolazione delle merci – Rinvio pregiudiziale – Art. 18, par.1 Direttiva 2009/28/CE – Artt.34 e 114 TFUE. 



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.2^ 22/06/2017 Sentenza C-549/15



DIRITTO DELL’ENERGIA – Promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili – Biocarburanti usati per il trasporto – Sistema di “equilibrio di massa” destinato a garantire che il biogas soddisfi i criteri di sostenibilità prescritti – Validità – Normativa nazionale che richiede che l’equilibrio di massa venga raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato – Prassi dell’autorità nazionale competente che ammette che tale condizione possa essere soddisfatta qualora il biogas sostenibile sia trasportato tramite la rete di gas nazionale – Ingiunzione di detta autorità che esclude che la medesima condizione possa essere soddisfatta in caso di importazioni provenienti da altri Stati membri di biogas sostenibile tramite le reti di gas nazionali interconnesse – Libera circolazione delle merci – Rinvio pregiudiziale – Art. 18, par.1 Direttiva 2009/28/CE – Artt.34 e 114 TFUE. 
 
L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretato nel senso che non mira a creare, a carico degli Stati membri, un obbligo di autorizzare le importazioni, attraverso le loro reti di gas nazionali interconnesse, di biogas che soddisfa i criteri di sostenibilità sanciti all’articolo 17 della direttiva summenzionata ed è destinato ad essere usato come biocarburante. Mentre, l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a un’ingiunzione, quale l’ingiunzione in esame nel procedimento principale, con cui un’autorità nazionale intende escludere che un operatore economico possa istituire un sistema di equilibrio di massa, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, riguardo al biogas sostenibile trasportato in reti di gas nazionali interconnesse, in forza di una disposizione adottata da tale autorità e secondo cui un siffatto equilibrio di massa deve essere raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato», mentre invece detta autorità ammette, in base alla disposizione citata, che un sistema di equilibrio di massa possa essere istituito riguardo a biogas sostenibile trasportato nella rete di gas nazionale dello Stato membro cui appartiene la stessa autorità.
 
Pres. Ilešič, Rel. Prechal, Ric. E.ON Biofor Sverige AB contro Statens energimyndighet
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.2^ 22/06/2017 Sentenza C-549/15

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.2^ 22/06/2017 Sentenza C-549/15

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
Zanna Riccardo, n. a Teano il 17/09/1985; 
 
Fusco Antonio, n. a Capua il 23/08/1971;
 
avverso la sentenza del 09/04/2014 della Corte d’appello di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità; 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Zanna Riccardo e Fusco Antonio hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 09/04/2014 di conferma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna per il reato di cui all’art. 1, comma 7 ter, I. n. 1 del 2011 in relazione all’art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. n. 172 del 2008 per avere, in concorso tra loro, effettuato un’attività di raccolta e trasporto con l’autocarro Fiat Iveco 35 di rifiuti consistenti in materiale ferroso in mancanza di autorizzazione.
 
2. Con un primo motivo Fusco deduce violazione di legge per non avere la sentenza considerato versarsi in fattispecie di trasporto del tutto occasionale di ferro da un sito ad un altro non per lo smaltimento ma per la realizzazione di un capannone su fondo di proprietà della madre dello Zanna.
 
2.1. Con un secondo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva consistente nella richiesta, già in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., di assunzione di prova diretta ad acclarare che il materiale ferroso non aveva le caratteristiche di rifiuto stante la finalità del trasporto già sopra indicata e la professione del padre di Zanna di fabbro.
 
2.2. Con un terzo motivo censura la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza utilizzato soltanto le dichiarazioni del coimputato Leva, assolto e ritenuto credibile nonostante i suoi precedenti e senza invece considerare per nulla le dichiarazioni degli imputati stessi.
 
3. Con un primo motivo Zanna lamenta il vizio di motivazione in riferimento all’art. 546 cod. proc. pen. e all’art. 6 cit. in relazione alla qualificazione, già contestata con l’atto di appello, del materiale ferroso come rifiuto sulla base della sua vetustà e dell’assenza di imballaggio e custodia (tale seconda considerazione essendo tra l’altro del tutto illogica) benché destinato ad essere riutilizzato dal padre come fabbro.
 
3.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. giacché la sentenza impugnata non ha considerato la versione a discarico, immotivatamente definita “inverosimile”, fornita dal ricorrente circa appunto la finalità di consegna del materiale al padre e, dunque, il suo riutilizzo. 
 
3.2. Con un terzo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale versandosi nella specie in ipotesi di semplice trasporto occasionale, non ricadente nel concetto di attività di trasporto quale condotta sanzionata dalla norma.
 
4. Quanto al primo motivo del ricorso di Fusco Antonio, e al carattere occasionale del trasporto invocato, va ricordato che, come già affermato da questa Corte anche facendo leva sulla natura “emergenziale” della norma, il delitto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in L. 210 del 2008) costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, dep.11/11/2013, Carlino, Rv. 257631); e a tale principio si è correttamente adeguata la Corte territoriale.
 
Peraltro, se anche si volessero valorizzare i principi affermati, con riferimento al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, da Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, dep. 11/02/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 265836, secondo cui non sarebbe penalmente illecita una condotta caratterizzata da “assoluta occasionalità”, dovrebbe rilevarsi come la fattispecie descritta dalle sentenze di merito, e caratterizzata dal trasporto di 6 quintali di materiale ferroso a mezzo di un autocarro, appaia “collimante” con le caratteristiche che, secondo tale pronuncia, dovrebbero far deporre, invece, per l’esclusione di una assoluta occasionalità, e cioè, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione e la utilizzazione di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti.
 
Il motivo è pertanto infondato.
 
4.1. Quanto al secondo motivo, da ritenersi manifestamente infondato, la Corte, nel confermare la mancanza dei requisiti di assoluta necessità per procedere, nel giudizio di primo grado, all’assunzione di testimonianze ex art. 507 cod. proc. pen. in ordine alla destinazione del materiale, ha motivatamente fatto riferimento, nel confermare la valutazione di “rifiuto” da attribuire al materiale trasportato, alla vetustà del materiale stesso, desunta dalla visione della documentazione fotografica in atti, e all’assenza di imballaggio e di custodia, da ciò evincendosi dunque la irrilevanza delle circostanze da dimostrare.
 
4.2. Il terzo motivo è infine inammissibile non essendo state le dichiarazioni dell’originario coimputato Leva Nicola valorizzate dalla sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per fondare l’affermazione di responsabilità ma avendo invece la sentenza basato le proprie conclusioni sulla circostanza del trasporto del materiale oggettivamente riscontrata dai verbalizzanti.
 
5. Quanto al ricorso di Zanna Riccardo, i primi due motivi sono infondati; la sentenza, come già detto, ha fornito una motivazione non illogica sulle ragioni per le quali il materiale di specie doveva ritenersi avere le caratteristiche di rifiuto facendo leva sulla sua vetustà e sulle sue condizioni di custodia mentre il ricorrente ha opposto considerazioni di carattere fattuale peraltro irrilevanti se non addirittura favorevoli alle argomentazioni della Corte territoriale laddove si è sostenuto che il ferro trasportato era per la maggior parte materiale di scarto.
 
Il terzo motivo è, infine, ripropositivo dei medesimi assunti contenuti nel primo motivo del ricorso di Fusco, già valutato sopra come infondato.
 
6. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017
 

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