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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 30187 | Data di udienza: 28 Marzo 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione – Travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca – Artt. 44 lett. b) 64, 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. n.380/2001 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Imputato dichiarato contumace – Avviso di deposito della sentenza – Omessa notifica – Effetti – Art. 178, c.1°, lett. e), cod. proc. pen. – Principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità – Operatività della causa estintiva e nullità processuale assoluta e insanabile – Art. 129 c.p.p.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Giugno 2017
Numero: 30187
Data di udienza: 28 Marzo 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: Di Stasi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione – Travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca – Artt. 44 lett. b) 64, 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. n.380/2001 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Imputato dichiarato contumace – Avviso di deposito della sentenza – Omessa notifica – Effetti – Art. 178, c.1°, lett. e), cod. proc. pen. – Principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità – Operatività della causa estintiva e nullità processuale assoluta e insanabile – Art. 129 c.p.p.



Massima

 

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 28/03/2017) Sentenza n.30187 


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione – Travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca – Artt. 44 lett. b) 64, 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. n.380/2001.
 
 
L’annullamento della sentenza per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione travolge anche il disposto ordine di “ripristino dello stato dei luoghi ed eliminazione delle opere”: l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione, infatti, travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (cfr ex multis, Sez.3, n.756 del 02/12/2010, dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez.3, n.10209 del 02/02/2006, Rv.233673;Sez. 3, n.3099 del 06/10/2000, Rv. 217853). 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Imputato dichiarato contumace – Avviso di deposito della sentenza – Omessa notifica – Effetti – Art. 178, c.1°, lett. e), cod. proc. pen..
 
L’omessa notifica all’imputato, dichiarato contumace, dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado con l’estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio (Sez.2, n.25778 del 05/06/2012;  Sez 5, n.50980 del 05/11/2014; Sez.5, n.3881 del 9/11/2014, dep.27/01/2015).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità – Operatività della causa estintiva e nullità processuale assoluta e insanabile – Art. 129 c.p.p.
 
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p., impone, infatti, che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez.U, n.35490 del 28/05/2009; Sez. 4, n.36896 del 13/06/2014; Sez.2,n.6338 del 18/12/2014, dep.13/02/2015; Sez.3, n.42703 del 07/07/2015).
 
 
(Annulla senza rinvio sentenza del 30/09/2014 CORTE DI APPELLO DI SALERNO) Pres. RAMACCI, Rel. DI STASI, Ric. Gallo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 28/03/2017) Sentenza n.30187

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 28/03/2017) Sentenza n.30187 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da GALLO GIUSEPPE, nato a Polla il 19/04/1967;
 
avverso la sentenza del 30/09/2014 della Corte di appello di Salerno;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato regenerale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
 
udito per l’imputato l’avv. Antonio Ciliberti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 30.9.2014, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 3.6.2011 del Tribunale di Salerno, con la quale l’attuale ricorrente Gallo Giuseppe era stato dichiarato responsabile (in concorso con la coimputata Pace Maria) dei reati di cui agli artt.110 cod.pen., 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001 (capo a), 110 cod.pen 64 e 71 d.P.R. n. 380/2001 (capo b), 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 (capo e) 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (capo d), e condannato alla pena sospesa di mesi due di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gallo Giuseppe, per il tramite del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
 
Il ricorrente deduce violazione di norma processuale in relazione all’art. 548 comma 3, cod.proc.pen. per l’omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Salerno.
 
Argomenta che la notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado era avvenuta presso un diverso domicilio eletto con riferimento ad altro procedimento penale e che la Corte territoriale con ordinanza del 17.12.2013 rigettava l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa qualificandola erroneamente come istanza di restituzione nel termine per proporre appello e ritenendola intempestiva; l’eccezione veniva nuovamente riproposta in sede di discussione ma la Corte territoriale riservava la pronuncia con la pronuncia della sentenza ma nel suddetto provvedimento non ritornava più sull’eccezione difensiva; ribadisce la fondatezza dell’eccezione di nullità proposta e chiede dichiararsi la nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l’espletamento degli adempimenti omessi e funzionali alla instaurazione del giudizio di appello.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
2. Dalla stessa motivazione della sentenza d’appello emerge che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado è da ritenersi omessa in quanto erroneamente effettuata presso un domicilio eletto dall’imputato con riferimento ad altro procedimento penale. 
 
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’omessa notifica all’imputato, dichiarato contumace, dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado con l’estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio (Sez.2, n.25778 del 05/06/2012, Rv.253083; Sez 5, n.50980 del 05/11/2014, Rv.261763; Sez.5, n.3881 del 9/11/2014, dep.27/01/2015, Rv.262228).
 
Alla luce delle suesposte considerazioni consegue, quindi, la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio.
 
3. Tuttavia, nelle more del processo, le contravvenzioni contestate, consumatesi in data 23.4.2009, si sono estinte per prescrizione in data 23.3.2015, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., considerati i periodi di sospensione del procedimento rilevanti ai sensi dell’art. 159 cod.pen. (dal 18.9.2012 al 18.6.2013 per astensione del difensore dalle udienze; dal 18.6.2013 al 18.8.2013 per concomitante impegno professionale del difensore).
 
Pertanto, emergendo dagli atti le condizioni per la declaratoria ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen., di una causa di non punibilità, a ciò consegue la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati ascritti al ricorrente estinti per intervenuta prescrizione.
 
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p., impone, infatti, che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che – circostanza che non ricorre nel caso in esame- l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez.U, n.35490 del 28/05/2009, Rv.244275; Sez. 4, n.36896 del 13/06/2014, Rv. 260299; Sez.2,n.6338 del 18/12/2014, dep.13/02/2015, Rv.262761; Sez.3, n.42703 del 07/07/2015, Rv.265194).
 
4. L’annullamento della sentenza per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione travolge anche il disposto ordine di “ripristino dello stato dei luoghi ed eliminazione delle opere”: l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione, infatti, travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (cfr ex multis, Sez.3, n.756 del 02/12/2010, dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez.3, n.10209 del 02/02/2006, Rv.233673;Sez. 3, n.3099 del 06/10/2000, Rv. 217853). 

P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per prescrizione.
 
Così deciso il 28/03/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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