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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, Diritto urbanistico - edilizia, Procedimento amministrativo, Pubblica amministrazione Numero: 30683 | Data di udienza: 20 Dicembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivamente costruito – Ordine giudiziale di demolizione – Revoca – Presupposti e limiti – Giurisprudenza – Interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici – Art. 31, c.3 e 5, D.P.R. n. 380/2001 – Reati edilizi – Ordine di demolizione delle opere abusive – Richiesta di revoca o di sospensione – Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Elementi esaminabili e conclusione – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Natura amministrativa della demolizione – Esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Prescrizione – Limiti – Sanzione “ripristinatoria” – Efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali – Giurisprudenza della Corte EDU.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Giugno 2017
Numero: 30683
Data di udienza: 20 Dicembre 2016
Presidente: CAVALLO
Estensore: RENOLDI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivamente costruito – Ordine giudiziale di demolizione – Revoca – Presupposti e limiti – Giurisprudenza – Interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici – Art. 31, c.3 e 5, D.P.R. n. 380/2001 – Reati edilizi – Ordine di demolizione delle opere abusive – Richiesta di revoca o di sospensione – Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Elementi esaminabili e conclusione – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Natura amministrativa della demolizione – Esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Prescrizione – Limiti – Sanzione “ripristinatoria” – Efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali – Giurisprudenza della Corte EDU.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2017 (Ud. 20/12/2016) Sentenza n.30683



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Immobile abusivamente costruito – Ordine giudiziale di demolizione – Revoca – Presupposti e limiti – Giurisprudenza – Interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici – Art. 31, c.3 e 5, D.P.R. n. 380/2001.
 
L’ordine giudiziale di demolizione possa essere revocato unicamente nel caso in cui siano emanati, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 380 del 2001, da parte dell’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili, quali in particolare la deliberazione, da parte del consiglio comunale, della conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi urbanistici (Sez. 3, n. 42699 del 7/07/2015, dep. 23/10/2015, Iodice; Sez. 3, n. 42698 del 7/07/2015, dep. 23/10/2015, P.M. in proc. Marche; Sez. 3, n. 4444 del 12/01/2012, dep. 2/02/2012, Seoni; Sez. 3, n. 4962/08 del 28/11/2007, dep. 31/01/2008, P.G. in proc. Mancini e altri; Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, dep. 23/01/2007, Turianelli; Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, dep. 13/10/2005, Morelli).
  

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione delle opere abusive – Richiesta di revoca o di sospensione – Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Elementi esaminabili e conclusione.
 
In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (v. ex plurimis Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014, dep. 17/11/2014, Russo).


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Natura amministrativa della demolizione – Esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Prescrizione – Limiti – Sanzione “ripristinatoria” – Efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali – Giurisprudenza della Corte EDU.
 
La natura amministrativa della demolizione, quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (ex multis, Sez. 3, n. 9949 del 20/01/2016, Di Scala; Sez. 3, n. 35052 dal 10/03/2016, De Luca; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, P.M. in proc. Delorier; Sez. 3, n. 3685/2014 del 11/12/2013, Russo; Sez. 3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino; si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, PM. in proc. Monter). In tale quadro, coerentemente è stata negata l’estinzione della sanzione per il decorso del tempo, ai sensi dell’art. 173 cod. pen., in quanto tale norma si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, P.M. in proc. Delorier; Sez. 3, n. 36387 del 7/07/2015, Formisano; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela), dovendo escludersi l’estensione analogica in ragione della diversità di ratio (Sez. 3, n. 3918 del 3/12/2009, dep. 28/01/2010, D’Apice; conf. Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep. 23/01/2013, Oliva); ed altresì è stata negata l’estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, stabilita dall’art. 28 l. 24/11/1981, n. 689, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitive (“il diritto a riscuotere le somme … si prescrive”), mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione “ripristinatoria”, che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio (Sez. 3,  n. 41475 del 3/05/2016, dep. 4/10/2016, Porcu, Rv. 267977; Sez. 3, n. 36387 del 7/07/2015 dep. 9/09/2015, Formisano, citata; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 16537 del 18/02/2003, Filippi, Rv. 227176). Ed avendo l’ordine di demolizione natura di sanzione amministrativa accessoria di natura ripristinatoria, il medesimo non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 30406 in data 8/04/2016, dep. 18/07/2016, Federico), conservando la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento (Sez. 3, n. 42699 del 7/07/2015, dep. 23/10/2015, Curcio). Né tale assetto interpretativo si pone in contrasto della normativa dettata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, atteso che proprio le ricordate caratteristiche dell’ordine di demolizione ne escludono la riconducibilità alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così Sez. 3, n. 41475 del 3/05/2016, dep. 4/10/2016, Porcu, citata, nonché Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, P.M. in proc. Delorier). 
 
  
(conferma ordinanza in data 25/03/2016 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. CAVALLO, Rel. RENOLDI, Ric. Arena ed altra 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2017 (Ud. 20/12/2016) Sentenza n.30683

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2017 (Ud. 20/12/2016) Sentenza n.30683

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: 
 
Arena Concetta, nata a Napoli in data 24/09/1958; 
 
Mazzoni Federica, nata a Napoli in data 11/05/1998;
 
avverso l’ordinanza in data 25/03/2016 del Tribunale di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
 
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che chiesto il rigetto dei ricorsi.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. A seguito della notifica, in data 4/09/2015, dell’ordine di demolizione di un immobile abusivamente costruito, disposto con sentenza del Tribunale di Napoli in data 9/05/2003, Concetta Arena e Federica Mazzoni, in qualità di eredi di Romano Mazzoni, ne avevano chiesto la revoca o la sospensione, motivata con l’avvenuta presentazione di una istanza di condono edilizio presso il comune di Barletta.
 
2. Con ordinanza in data 25/03/2016, il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettò la richiesta, ritenendo infondata la deduzione circa l’avvenuta prescrizione dell’ordine di demolizione conseguente all’affermazione della sua natura “penale”; e ritenendo l’insussistenza di concreti elementi alla stregua dei quali ipotizzare la adozione, temporalmente prossima, di provvedimenti amministrativi incompatibili con l’ordine giudiziale.
 
3. Avverso la predetta ordinanza, Concetta Arena e Federica Mazzoni propongono ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario, deducendo due distinti motivi di impugnazione.
 
Con il primo di essi viene dedotta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sul presupposto che per effetto dell’avvio, fin dal 2004, della pratica amministrativa di condono edilizio, dovrebbe ritenersi prevedibile l’adozione di un provvedimento incompatibile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione.
 
Con il secondo motivo le ricorrenti censurano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., atteso che, alla luce della giurisprudenza CEDU, l’ordine di demolizione avrebbe natura di “pena”, sicché lo stesso dovrebbe ritenersi ormai prescritto, essendo stato impartito con la predetta sentenza, divenuta irrevocabile nel 2003. Fermo restando che quand’anche l’ordine di demolizione fosse qualificato come sanzione amministrativa, la sua estinzione dovrebbe essersi in ogni caso determinata per effetto della morte dell’autore dell’illecito.
 
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I ricorsi sono infondati.
 
2. Giova preliminarmente ricordare come l’ordine giudiziale di demolizione possa essere revocato unicamente nel caso in cui siano emanati, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 380 del 2001, da parte dell’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili, quali in particolare la deliberazione, da parte del consiglio comunale, della conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi urbanistici (Sez. 3, n. 42699 del 7/07/2015, dep. 23/10/2015, Iodice, Rv. 265193; Sez. 3, n. 42698 del 7/07/2015, dep. 23/10/2015, P.M. in proc. Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n. 4444 del 12/01/2012, dep. 2/02/2012, Seoni, Rv. 251972; Sez. 3, n. 4962/08 del 28/11/2007, dep. 31/01/2008, P.G. in proc. Mancini e altri, Rv. 238803; Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645; Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, dep. 13/10/2005, Morelli, Rv. 232174).
 
In questa prospettiva osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (v. ex plurimis Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014, dep. 17/11/2014, Russo, Rv. 261212).
 
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha dato adeguatamente conto, sul piano logico-argomentativo, del fatto che, secondo una prognosi ragionevole, sarebbe stato assai difficile che l’Autorità amministrativa potesse adottare, in un breve lasso di tempo, un provvedimento incompatibile con l’ordine giurisdizionale di demolizione, avuto riguardo all’esistenza di un vincolo paesaggistico insistente nell’area interessata dall’intervento edilizio, tanto più che il ricorso non aveva dedotto alcunché in ordine alla tempistica della relativa decisione da parte delle autorità competenti.
 
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
 
3. Quanto, poi, all’asserita prescrizione dell’ordine di demolizione, giova rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito la natura amministrativa della demolizione, quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (ex multis, Sez. 3, n. 9949 del 20/01/2016, Di Scala; Sez. 3, n. 35052 dal 10/03/2016, De Luca, non massimate; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, P.M. in proc. Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 3685/2014 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258518; Sez. 3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511; si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, PM. in proc. Monter).
 
In tale quadro, coerentemente è stata negata l’estinzione della sanzione per il decorso del tempo, ai sensi dell’art. 173 cod. pen., in quanto tale norma si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, P.M. in proc. Delorier, citata; Sez. 3, n. 36387 del 7/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), dovendo escludersi l’estensione analogica in ragione della diversità di ratio (Sez. 3, n. 3918 del 3/12/2009, dep. 28/01/2010, D’Apice, Rv. 246009; conf. Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep. 23/01/2013, Oliva, in motivazione); ed altresì è stata negata l’estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, stabilita dall’art. 28 l. 24/11/1981, n. 689, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitive (“il diritto a riscuotere le somme … si prescrive”), mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione “ripristinatoria”, che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio (Sez. 3,  n. 41475 del 3/05/2016, dep. 4/10/2016, Porcu, Rv. 267977; Sez. 3, n. 36387 del 7/07/2015 dep. 9/09/2015, Formisano, citata; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 16537 del 18/02/2003, Filippi, Rv. 227176). Ed avendo l’ordine di demolizione natura di sanzione amministrativa accessoria di natura ripristinatoria, il medesimo non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 30406 in data 8/04/2016, dep. 18/07/2016, Federico, Rv. 267333), conservando la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento (Sez. 3, n. 42699 del 7/07/2015, dep. 23/10/2015, Curcio, Rv. 265193).
 
Né tale assetto interpretativo si pone in contrasto della normativa dettata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, atteso che proprio le ricordate caratteristiche dell’ordine di demolizione ne escludono la riconducibilità alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così Sez. 3, n. 41475 del 3/05/2016, dep. 4/10/2016, Porcu, citata, nonché Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, P.M. in proc. Delorier, citata). 
 
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.
 
Così deciso in Roma, il 20/12/2016
 
 
 

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