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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1319 | Data di udienza: 30 Marzo 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo di costruzione – Cause di forza maggiore – Limiti – Art. 17, c. 3, lett. d) d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 12 Giugno 2017
Numero: 1319
Data di udienza: 30 Marzo 2017
Presidente: Mosconi
Estensore: Cozzi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo di costruzione – Cause di forza maggiore – Limiti – Art. 17, c. 3, lett. d) d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 12 giugno 2017, n. 1319


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo di costruzione – Cause di forza maggiore – Limiti – Art. 17, c. 3, lett. d) d.P.R. n. 380/2001.

L’art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 – nel disciplinare le ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo di costruzione – prende in considerazione, alla lett. d), anche le cause di forma maggiore (nella specie, incendio), circoscrivendo tuttavia l’esenzione ai soli casi di interventi realizzati in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità (cfr., T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 25 maggio 2016, n. 1079).

Pres. Mosconi, Est. Cozzi – Condominio di via G. (avv.ti Alberti, Ceccherini e Panka) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Cozzi, Montagnani, Bognetti, Ferradini e Pavin)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 12 giugno 2017, n. 1319

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 12 giugno 2017, n. 1319


Pubblicato il 12/06/2017

N. 01319/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2016, proposto da:
CONDOMINIO DI VIA GARIGLIANO 6, in persona del legale rappresentante p.t. Gabriele Alberti, Luigi Francesco Ceccherini e Anna Panka, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luca R. Perfetti e Alessandro Rosi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Michele Barozzi, n.1;

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Alessandra Montagnani, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini ed Anna Maria Pavin, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;

per l’annullamento

in parte qua del permesso di costruire del 15 gennaio 2016, nella sola parte in cui assoggetta l’intervento autorizzato al pagamento del contributo di costruzione;

di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori Alessandra Martin e Alessandra Montagnani Amendolea;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, viene impugnato il permesso di costruire n. 2/2016 del 15 gennaio 2016, rilasciato dal Comune di Milano ai sigg.ri Gabriele Alberti, Luigi Francesco Ceccherini e Anna Panka, nella parte in cui assoggetta l’intervento assentito al pagamento del contributo di costruzione, per un ammontare complessivo pari ad euro 58.514,02.

2. L’intervento oggetto dell’atto impugnato consiste nella ricostruzione di una porzione di un edificio condominiale sito in Milano, Via Garigliano n. 6, andata a distrutta a seguito di un incendio.

3. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.

4. La Sezione, con ordinanza n. 328 del 18 marzo 2016, ha accolto l’istanza cautelare.

5. Tenutasi la pubblica udienza in data 30 marzo 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, non vi sarebbero i presupposti necessari per esercitare la pretesa di pagamento del contributo di costruzione, e ciò in quanto l’intervento oggetto del permesso di costruire del 15 gennaio 2016 non comporterebbe alcun aumento del carico urbanistico (presupposto necessario per la pretesa degli oneri di urbanizzazione) né sarebbe indice di incremento patrimoniale (requisito necessario per la pretesa del costo di costruzione).

7. Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto, a dire dei ricorrenti, proprio in considerazione della specificità del caso in esame, il Comune avrebbe dovuto indicare, nel provvedimento impugnato, le ragioni per le quali si è ritenuto che l’intervento che ne costituisce oggetto abbia determinato un aumento del carico urbanistico.

8. I due motivi sono infondati per le ragioni di seguito esposto.

9. Come anticipato, l’intervento oggetto del permesso di costruire impugnato consiste nella ricostruzione di una porzione di un edificio condominiale andata distrutta a seguito di incendio.

10. L’intervento è stato qualificato, sia dai ricorrenti che dal Comune di Milano, come intervento di ristrutturazione edilizia.

11. Ciò premesso, si deve osservare che, ai sensi dell’art. 43, primo comma, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), gli interventi di ristrutturazione edilizia sono espressamente assoggettati al pagamento del contributo di costruzione, sia con riferimento agli oneri di urbanizzazione che con riferimento al costo di costruzione.

12. A fronte del chiaro dettato normativo, all’interprete sembra sottratta la possibilità di effettuare specifiche valutazioni atte a rilevare se il singolo intervento di ristrutturazione abbia o meno comportato un aumento del carico urbanistico o possa essere considerato alla stregua di un indice di capacità contributiva.

13. Né a diverse conclusioni può portare la circostanza che, nel caso specifico, l’intervento di ricostruzione è stato reso necessario a causa dell’incendio che in precedenza aveva distrutto il bene, atteso che l’art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 – nel disciplinare le ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo di costruzione – prende in considerazione, alla lett. d), anche le cause di forma maggiore, circoscrivendo tuttavia l’esenzione ai soli casi di interventi realizzati in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità (cfr., T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 25 maggio 2016, n. 1079).

14. In tale quadro, si deve anche escludere che il Comune di Milano fosse tenuto a fornire una specifica motivazione, posto che, come visto, nella fattispecie, l’obbligo di versamento del contributo di costruzione discende dalla piana applicazione della vigente normativa.

15. Per tutte queste ragioni, il ricorso deve essere respinto.

16. La particolarità della situazione di fatto induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Angelo Fanizza, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi
        
IL PRESIDENTE
Mario Mosconi
        
        
IL SEGRETARIO

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