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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Associazioni e comitati, Diritto processuale penale, Legittimazione processuale Numero: 28071 | Data di udienza: 20 Gennaio 2017

ASSOCIAZIONI E COMITATI – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni – Costituzione in giudizio – Riconoscimento ministeriale – Necessità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Processo penale – Finalità di tutela degli interessi lesi dal reato – Esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato – Limiti – Art. 91 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2017
Numero: 28071
Data di udienza: 20 Gennaio 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: Andreazza


Premassima

ASSOCIAZIONI E COMITATI – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni – Costituzione in giudizio – Riconoscimento ministeriale – Necessità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Processo penale – Finalità di tutela degli interessi lesi dal reato – Esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato – Limiti – Art. 91 cod. proc. pen..



Massima

 

 


 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 20/01/2017) Sentenza n.28071

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni – Costituzione in giudizio – Riconoscimento ministeriale – Necessità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Processo penale – Finalità di tutela degli interessi lesi dal reato – Esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato – Limiti – Art. 91 cod. proc. pen..
 
 
Ai sensi dell’art. 91 cod. proc. pen., solo gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede siano state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. E se è vero che l’art. 7 della L. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto che «ai sensi dell’art. 91 c.p.p. le associazioni e gli enti di cui all’art 19 quater disp. trans. c.p. perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge», non può non considerarsi che tali enti sono, ai sensi appunto dell’art. 19 quater, gli enti e le associazioni di protezione degli animali cui sono affidati gli animali sequestrati o confiscati «individuati con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’interno». Pertanto, solo gli enti che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale possono assumere la veste di enti che possono esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato secondo l’equazione posta dall’art. 91 cod. proc. Pen..
  
(dich. inammiss. il ricorso avverso ordinanza del 19/05/2014 del G.i.p. TRIBUNALE DI CATANIA) Pres. CAVALLO, Rel. ANDREAZZA, Ric. Strazzeri
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 20/01/2017) Sentenza n.28071

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 20/01/2017) Sentenza n.28071
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Strazzeri Teodolinda, n. a Catania il 01/09/1973;
 
avverso la ordinanza del 19/05/2014 del G.i.p. del Tribunale di Catania;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Strazzeri Teodolinda, quale presidente e legale rappresentante dell’associazione “l’altra zampa” Onlus ha proposto ricorso avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Catania di archiviazione del procedimento nei confronti di Quaglia Franca ed altri per i reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 cod. pen.
 
2. Con un unico motivo lamenta che, dovendo l’associazione predetta essere considerata persona offesa dei reati in oggetto in applicazione dell’art. 7 della L. n. 189 del 2004 e dalla interpretazione data a suo tempo dalla Corte di cassazione, il decreto di archiviazione è stato emesso senza il necessario previo avviso della relativa richiesta, da qui derivando la nullità del decreto stesso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile.
 
Prevede l’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., che l’avviso della richiesta di archiviazione deve essere notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.
 
Sicché, in tanto dovrebbe ritenersi fondata la invocata censura di nullità in quanto alla associazione Onlus “L’altra zampa”, di cui la ricorrente è legale rappresentante, dovesse effettivamente essere attribuita la veste di persona offesa, ciò che, tuttavia, non può ritenersi.
 
Secondo l’art. 91 cod. proc. pen., infatti, solo gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede siano state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. E se è vero che l’art. 7 della L. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto che «ai sensi dell’art. 91 c.p.p. le associazioni e gli enti di cui all’art 19 quater disp. trans. c.p. perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge», non può non considerarsi che tali enti sono, ai sensi appunto dell’art. 19 quater, gli enti e le associazioni di protezione degli animali cui sono affidati gli animali sequestrati o confiscati «individuati con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’interno».
 
E tale decreto, emanato il 2 novembre 2006 e recante “individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie”, prevede, al comma 1 dell’art. 1, che le associazioni od enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, devono inoltrare domanda al Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, al comma 2, che tale domanda deve essere corredata da una serie di documenti specificamente indicati e, al comma 3, che il Ministro della salute, sulla base dello statuto, delle attività già svolte, delle strutture operative territoriali e dei riconoscimenti già ottenuti dalle amministrazioni pubbliche o private, individua le associazioni e gli enti ai quali si possono conferire i compiti di cui al comma 1 e rilascia con proprio decreto il riconoscimento valido per tutto il territorio nazionale.
 
In definitiva, dunque, attraverso i passaggi normativi sopra indicati, deve inequivocabilmente concludersi che solo gli enti che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale predetto possono assumere la veste di enti che possono esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato secondo l’equazione posta dall’art. 91 cod. proc. pen..
 
4. Né può giungersi a diversa conclusione valorizzandosi, come fatto dalla ricorrente, la pronuncia di questa Sez. 3, n. 34095 del 12/05/2006, dep. 12/10/2006, p.o. in proc. Cortinovis ed altro, Rv. 235138, significativamente emessa prima che il decreto ministeriale di cui sopra venisse adottato. In essa si precisava che, non essendo stato a quella data ancora emanato il decreto previsto dall’art. 19 quater cit., e non essendo dunque possibile identificare ex lege gli enti collettivi offesi dai reati suddetti, ben poteva un’associazione di protezione degli animali essere qualificata come persona offesa dal reato in base ai principi generali e al disposto dell’art. 90 cod. proc. pen.; si aggiungeva infatti che, se la persona offesa dal reato doveva considerarsi il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non poteva allora dubitarsi che un’associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali fosse portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 cod. pen..
 
Ora però, la fondatezza di un tale approdo, indubitabilmente influenzato dal fatto che al momento della pronuncia, come detto, il decreto ex lege con i requisiti di riconoscimento degli enti con esso previsti non era ancora stato adottato, trattandosi dunque di rinvenire norme che, medio tempore, potessero ugualmente consentire di assicurare la tutela prefigurata dalle norme con un meccanismo non ancora varato, deve necessariamente essere vagliata alla luce degli sviluppi normativi avutisi e, in particolare, appunto, del decreto nelle more intervenuto.
 
Ma, se così è, non può esservi dubbio che lo specifico iter richiesto a seguito di tale provvedimento affinché gli enti in questione ricevano il riconoscimento funzionale all’acquisizione della veste di persona offesa è evidentemente significativo della ineludibilità di un tale passaggio, non più surrogabile dal riferimento, operato dalla Corte nella pronuncia sopra richiamata, alla disposizione generale dell’art. 90 cit .. Ciò che è dimostrato, del resto, anche dalla osservazione che, a ragionare diversamente, l’art. 19 quater cit, quale norma imperniata sulla necessaria individuazione con decreto degli enti, verrebbe inammissibilmente disapplicato in contrasto con quanto invece supposto dall’art. 7 cit. che l’art 19 quater richiama proprio con riferimento alla finalità di tutela degli interessi lesi dai reati in questione. Né è il caso di aggiungere che la valorizzazione della norma generale dell’art. 90 cit. (che si limita peraltro semplicemente a stabilire i diritti e le facoltà della persona offesa ma non certo ad individuare i tratti distintivi di questa), ove ancora oggi effettuata, equivarrebbe né più né meno che ad abrogazione dell’art. 91 cit., abrogazione ancor più irragionevole, considerata, evidentemente, la portata di questa ultima disposizione come norma di carattere speciale. Né, infine, si comprenderebbe perché enti interessati a perseguire le finalità di protezione degli animali dovrebbero munirsi dei requisiti previsti dall’art. 7 cit. per potere ottenere il relativo riconoscimento laddove, molto più semplicemente e senza oneri di alcun genere, potrebbero ritenersi “legittimati” semplicemente in base all’art. 90 cit ..
 
5. In definitiva, dunque, atteso che non risulta nella specie che la associazione “La nuova zampa” abbia ottenuto il riconoscimento quale presupposto per assumere la veste di persona offesa, nessuna notificazione della richiesta di archiviazione le era dovuta.
 
All’inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
 
P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 alla casse delle ammende.
 
Roma, 20 gennaio 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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