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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 624 | Data di udienza: 21 Giugno 2017

* APPALTI – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazioni tecniche della commissione di gara – Ampia discrezionalità – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 30 Giugno 2017
Numero: 624
Data di udienza: 21 Giugno 2017
Presidente: Politi
Estensore: Testini


Premassima

* APPALTI – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazioni tecniche della commissione di gara – Ampia discrezionalità – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti.



Massima

 

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 30 giugno 2017, n. 624


APPALTI – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazioni tecniche della commissione di gara – Ampia discrezionalità – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti.

Nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità: pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2015 n. 2098; id., Sez. III, 2 aprile 2015 n. 1741).

Pres. Politi, Est. Testini – G. s.r.l. (avv. Masottini) c. Istituto di Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno (Avv. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ - 30 giugno 2017, n. 624

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 30 giugno 2017, n. 624

Pubblicato il 30/06/2017

N. 00624/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2017 proposto da:
Giordano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Masottini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via Guglielmo Pepe n. 31;

contro

Istituto di Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;

nei confronti di

Pierluigi Smedile, in qualità di titolare della ditta “Smedile Mondo Viaggi”, non costituito;

per l’annullamento

del provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2114/C43del 5 aprile 2017;

del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara negoziata prot. n. 2142/Polo Tecnico del 7 aprile2017;

del provvedimento di comunicazione al secondo operatore economico del 7 aprile 2017;

del provvedimento prot.n. 2640/U del 10 maggio 2017;

del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 2757/U del 16 maggio 2017;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone parte ricorrente di aver partecipato alla procedura di gara negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/16, dall’Istituto in epigrafe con lettera d’invito del 20 marzo 2017 e finalizzata all’acquisizione di servizi di viaggio, vitto e alloggio per l’attuazione di uno stage formativo nella zona di Palermo, della durata di sette giorni, per circa 70 alunni e 10 accompagnatori.

Alla procedura ha partecipato solo un’altra impresa, la controinteressata “Smedile Mondo Viaggi”, che, all’esito della valutazione comparativa, si è classificata al primo posto, con un punteggio pari a 94,38.

A parte ricorrente è stato attribuito il punteggio di 93.

L’aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata – previo rigetto, con provvedimento prot. n. 2640/U del 10 maggio 2017, dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente il 2 maggio 2017 – è stata disposta con provvedimento n. 2757 del 16 maggio 2017, comunicato alla ricorrente in pari data.

Avverso gli esiti della procedura di gara insorge parte ricorrente deducendone l’illegittimità per “Violazione di legge – falsa applicazione degli artt. 36 e ss del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere – ingiustizia, difetto del presupposto, irragionevolezza, carenza ed erroneità della motivazione, illogicità ed irrazionalità manifesta del provvedimento adottato, iniquità, disparità di trattamento. Incongruità della motivazione”.

Nell’affermare che la commissione giudicatrice avrebbe attribuito i punteggi in netto contrasto con i criteri stabiliti da bando, introducendo coefficienti di ponderazione delle offerte non previsti, rileva parte ricorrente la sussistenza dell’interesse ad agire atteso che, una corretta applicazione della lex specialis, avrebbe comportato l’attribuzione di 96 punti alla ricorrente e 91,38 alla controinteressata.

Con il mezzo di tutela all’esame, più precisamente, vengono articolate le seguenti censure.

a) Sostiene parte ricorrente che la lex specialis prevede l’attribuzione del punteggio massimo di 5 per la voce “gratuità”, riferita ai dieci accompagnatori previsti.

Pur avendo offerto la gratuità per i 10 accompagnatori, tuttavia, essa ha conseguito un punteggio pari a 4.

L’aggiudicataria, invece, ha ottenuto il punteggio massimo di 5, per aver offerto la gratuità per due accompagnatori in più.

Ritiene parte ricorrente che la lex specialis non consente di valutare le gratuità offerte in numero superiore a dieci e, conseguentemente, entrambe le concorrenti avrebbero dovuto ottenere il punteggio massimo di 5.

b) Afferma parte ricorrente che anche l’attribuzione del punteggio relativo alla struttura alberghiera prescelta ed alla sua ubicazione sia errata e contraria ai criteri di cui alla lex di gara.

L’aggiudicataria ha ottenuto il punteggio massimo di 3 sebbene abbia omesso di indicare nell’offerta la struttura alberghiera utilizzata, genericamente indicata come “Hotel a Palermo **** sup.”.

Considerato che il bando prevede l’attribuzione di:

– 3 punti per la struttura alberghiera in centro città;

– 2 punti per la struttura alberghiera in posizione semi – centrale;

– 1 punto per la struttura alberghiera nella periferia cittadina;

l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto ottenere un punteggio pari a di zero, e non a tre punti, non consentendo l’omessa indicazione alcuna valutazione.

A ciò aggiungasi che il bando di gara dispone che “…saranno privilegiate le proposte che prevederanno la sistemazione logistica nelle immediate vicinane dell’azienda prescelta”.

L’aggiudicataria ha indicato genericamente un hotel a Palermo e, per l’offerta formativa, un’azienda che si trova a 40 km da Palermo, in Baucina, e quindi fuori dalla città.

La ricorrente, in corretta applicazione della lex specialis, ha ottenuto 1 punto, per aver offerto una collocazione presso l’hotel “Alle Querce” in Castelbuono (PA) ed aver indicato l’azienda agricola, sita anch’essa in Castelbuono, a circa 7 km dall’albergo, per l’offerta formativa.

c) Alla ricorrente è stato assegnato il punteggio minimo di 1 per aver previsto la collocazione degli alunni in camere doppie, triple e quadruple; mentre alla ricorrente è stato assegnato il massimo di tre per sistemazioni in doppie e triple.

La differenza di punteggio avrebbe, invece, dovuto essere pari ad un solo punto.

d) Rileva, infine, parte ricorrente che, con riferimento ai servizi opzionali (guide locali ed ingresso ai musei gratuiti) l’aggiudicataria abbia ottenuto 1 punto per le guide ed 1 punto per i musei, mentre la ricorrente 0,50 per ognuna delle voci, sebbene abbiano offerto servizi identici.

Conclude per l’annullamento degli atti di gara impugnati.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Scolastico intimato, depositando documentazione.

Il controinteressato, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito

La causa viene ritenuta per la decisione alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2017, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a.

DIRITTO

Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Il criterio di aggiudicazione adottato per la procedura de qua è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, II comma, del Codice.

E’ evidente che il fulcro delle contestazioni dettagliatamente mosse nell’unico articolato motivo di ricorso proposto verte integralmente sulla presunta erroneità e conseguente illegittimità di plurime valutazioni effettuate dal seggio di gara e dei punteggi conseguentemente attribuiti alle offerte presentate dalla ricorrente e dall’aggiudicataria controinteressata.

Come è noto, le valutazioni della Commissione di gara in relazione ai contenuti delle offerte tecniche dei diversi partecipanti costituiscono uno degli esempi più nitidi di esercizio di una potestà amministrativa di natura tecnico – discrezionale.

Secondo la giurisprudenza amministrativa assolutamente maggioritaria ed in stretta connessione con la fattispecie oggetto di causa, “a fronte dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione di gara, sono inammissibili le censure con cui il ricorrente non evidenzi palesi illogicità o travisamenti degli stessi, ma miri solo a sostituire il giudizio della Commissione – avente margini di opinabilità – con il proprio giudizio” (in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2014).

In questo senso ha continuato ad esprimersi anche la recentissima giurisprudenza, la quale ha rilevato come, nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità: pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2015 n. 2098; id., Sez. III, 2 aprile 2015 n. 1741).

Applicando tali principi al caso di specie e, segnatamente, alla valutazione tecnica (sebbene senz’altro non complessa, visto l’oggetto dell’affidamento) della qualità del servizio offerto, emerge l’infondatezza dell’unico articolato motivo di ricorso proposto in quanto – in ciascuno dei suoi quattro sotto paragrafi – si contesta direttamente l’attribuzione di punteggio per come effettuata dalla Commissione, senza che in relazione ad essa risultino ravvisabili difetti di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.

Non appare, infatti, irragionevole né contrario alla lex specialis, quanto alla doglianza riportata sub a), l’attribuzione di una valutazione premiale ad una maggiore offerta di gratuità, tutt’affatto limitata espressamente dal bando ai dieci accompagnatori: nella lettera d’invito il numero sia dei partecipanti che degli accompagnatori è indicato in una misura di massima (“circa 70 alunni e 10 accompagnatori”), né, e soprattutto, è dato riscontrare clausole limitative dell’offerta del numero posti di partecipazione gratuiti, vieppiù riservandoli agli accompagnatori.

Parimenti non censurabile appare la valutazione operata in punto di ubicazione della struttura alberghiera (doglianza riportata sub b).

Premesso che l’indicazione del nome della struttura alberghiera offerta non è richiesta, la valutazione premiale dell’ubicazione della stessa nella città di Palermo è rispettosa del bando e dei criteri da esso previsti, atteso che lo svolgimento del viaggio d’istruzione e formazione è stato individuato dall’Istituto nella zona di “Palermo e dintorni” (cfr. pag. 8 della lettera d’invito).

La lettera d’invito, al punto 2), espressamente afferma, dopo aver stabilito che per la qualità della struttura alberghiera e per la sua ubicazione possa attribuirsi un massimo di dieci punti, che “saranno privilegiate le proposte che prevederanno la sistemazione logistica nelle immediate vicinanze dell’azienda prescelta”.

Tale inciso va rettamente inteso: come risulta dalla griglia di attribuzione dei punteggi allegata, si tratta di un criterio evidentemente volto a selezionare l’offerta in caso di medesima ubicazione delle strutture offerte dai partecipanti.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie atteso che la ricorrente ha offerto sia una struttura alberghiera che un’azienda agricola site entrambe a notevole distanza da Palermo (circa 90 km).

Quanto alla doglianza riportata sub c), non è irragionevole ritenere che la sistemazione in stanze quadruple sia particolarmente disagevole e, conseguentemente, quantificare in n. 2 punti di differenza l’offerta di sole stanze doppie e triple.

Emerge, infine, con evidenza che, mentre l’aggiudicataria ha offerto escursioni guidate a Palermo, Cefalù, Erice, Agrigento, Monreale, Mondello e al Monte Pellegrino, la ricorrente ha previsto solo un’escursione di mezza giornata a Palermo ed una di mezza giornata a Cefalù, ragion per cui le è stato attribuito un punteggio inferiore per i servizi opzionali: non sussiste, dunque, l’identità di prestazioni dedotta dalla parte ricorrente sub d).

Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente
Angela Fontana, Referendario
Donatella Testini, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Donatella Testini
        
IL PRESIDENTE
Roberto Politi
        
        
IL SEGRETARIO

 

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