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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 32365 | Data di udienza: 9 Maggio 2017

* RIFIUTI – Discarica non autorizzata di rifiuti – Abusivo deposito ad opera di ignoti – Area sottoposta a sequestro – Bonifica – Messa in sicurezza dei luoghi e totale rimozione dei rifiuti – Patteggiamento e confisca dell’area – CODICE DELL’AMBIENTE – Inquinamento ambientale – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ripristino dello stato dei luoghi – Prerogativa esclusiva del giudice su pronuncia di sentenza di condanna Artt. 192, 250 e 256 d.lgs. n.152/2006 –  Art. 444 cod. proc. pen. e 452-duodecies cod. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2017
Numero: 32365
Data di udienza: 9 Maggio 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: Socci


Premassima

* RIFIUTI – Discarica non autorizzata di rifiuti – Abusivo deposito ad opera di ignoti – Area sottoposta a sequestro – Bonifica – Messa in sicurezza dei luoghi e totale rimozione dei rifiuti – Patteggiamento e confisca dell’area – CODICE DELL’AMBIENTE – Inquinamento ambientale – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ripristino dello stato dei luoghi – Prerogativa esclusiva del giudice su pronuncia di sentenza di condanna Artt. 192, 250 e 256 d.lgs. n.152/2006 –  Art. 444 cod. proc. pen. e 452-duodecies cod. pen..



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 05/07/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n.32365


RIFIUTI – Discarica non autorizzata di rifiuti – Abusivo deposito ad opera di ignoti – Area sottoposta a sequestro – Bonifica – Messa in sicurezza dei luoghi e totale rimozione dei rifiuti – Patteggiamento e confisca dell’area – CODICE DELL’AMBIENTE – Inquinamento ambientale – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ripristino dello stato dei luoghi – Prerogativa esclusiva del giudice su pronuncia di sentenza di condanna Artt. 192, 250 e 256 d.lgs. n.152/2006 –  Art. 444 cod. proc. pen. e 452-duodecies cod. pen..
 
 
L’art. 256, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006, nel punire chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata, prevede che “alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”. Del pari, l’art. 452-duodecies cod. pen., relativo all’inquinamento ambientale, dispone che “quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice”. Da tali norme si evince chiaramente che l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi è prerogativa esclusiva del giudice da esercitarsi soltanto quando pronuncia di sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
 
(Annulla senza rinvio ordinanza del 14/10/2016 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di IVREA) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Semenzato 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 05/07/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n.32365

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 05/07/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n.32365
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: 
 
c/
 
SEMENZATO DANIELE nato il 20/07 /1960 a MIRANO nel procedimento a carico di quest’ultimo;
 
avverso l’ordinanza del 14/10/2016 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di IVREA;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Cuomo: “Annullamento senza rinvio”. 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, pronunciandosi sulla richiesta presentata da Daniele Semenzato, di nulla osta all’accesso e al compimento di determinate operazioni nell’area sequestrata, nell’ambito del procedimento penale a suo carico, disponeva la messa in sicurezza dei luoghi, nonché la totale rimozione dei rifiuti ivi presenti.
 
2. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite difensore, deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Illegittimità e abnormità del provvedimento in quanto estraneo alla sfera di attribuzioni del pubblico ministero e assunto in violazione degli artt. 256 co. 3 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 452-duodecies cod. pen.
 
La difesa del ricorrente aveva depositato al Pubblico Ministero, in data 23 settembre 2016, memoria difensiva con la quale veniva formulata richiesta di nulla osta al compimento di determinate operazioni sull’area, di proprietà della società Green Piemonte S.r.l. di cui il Semenzato era amministratore unico, area sequestrata nell’ambito del procedimento nel quale lo stesso era indagato per i reati di cui agli artt. 256, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 e 452-bis cod. pen.
 
In particolare con la suddetta memoria veniva evidenziata l’estraneità del Semenzato alle contestazioni mossegli atteso che, al momento dell’acquisto dell’area de qua nel 1999, nella stessa era già presente un ingente quantitativo di rifiuti ivi collocati dal precedente proprietario, quantitativo poi ulteriormente incrementato a seguito di abusivo deposito ad opera di ignoti, avvenuto anch’esso prima che la Green Piemonte S.r.l. fosse immessa nel possesso. Si sottolineava inoltre come l’area fosse già stata iscritta, mediante procedura avviata prima dell’acquisto della proprietà da parte della società del ricorrente, all’Anagrafe dei siti contaminati e fosse per l’effetto destinataria di un ampio progetto di bonifica. La compromissione ed il deterioramento del sito non erano dunque da ascriversi al Semenzato, emergendo peraltro dall’analisi comparativa dei riscontri dei campionamenti delle acque effettuati nel corso del tempo che vi era stata una progressiva riduzione della presenza del contaminante in falda. Nella memoria si menzionava altresì la sentenza del T.A.R. per il Piemonte, emessa nel luglio 2015 e passata in giudicato, che aveva statuito come l’obbligo di rimozione dei rifiuti non gravasse in capo alla società del ricorrente, bensì fosse a carico del Comune di San Benigno Canavese.
 
Nonostante tale giudicato, che escludeva un qualsiasi obbligo di rimozione e bonifica in capo alla società del Semenzato, lo stesso si rendeva disponibile a realizzare la messa in sicurezza dell’area per la conseguente bonifica, consistente nella totale rimozione dei rifiuti da realizzarsi ad esclusivo onere dell’Amministrazione Comunale chiamata all’intervento sostitutivo ex art. 250 D. lgs. 152 del 2006. A tal fine, dunque, l’odierno ricorrente presentava al Pubblico Ministero istanza di nulla osta, onde eseguire gli interventi di messa insicurezza, nonché nulla osta o parere favorevole all’esecuzione degli opportuni interventi ad opera del Comune in attuazione della citata sentenza del giudice amministrativo.
 
In risposta alle esposte richieste, il Pubblico Ministero emanava provvedimento con il quale, oltre ad autorizzare gli interventi prospettati, imponeva alla società dell’indagato il ripristino dello stato dei luoghi mediante la messa in sicurezza nonché la totale rimozione dei rifiuti presenti.
 
Tale provvedimento è pacificamente abnorme, in quanto impone un adempimento che nella fase delle indagini preliminari non può essere assunto e che non può essere ordinato dall’organo della pubblica accusa.
 
Infatti, ai sensi degli artt. 256, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, e 452-duodecies cod. pen., il potere di imporre l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi spetta soltanto al giudice e soltanto in sede di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. 
 
Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui dovesse mutare la qualificazione giuridica del fatto, e dovesse quindi contestarsi al ricorrente il reato di deposito incontrollato di rifiuti: in tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, il potere di disporre il ripristino dello stato dei luoghi spetterebbe all’autorità amministrativa.
 
Il ricorrente chiede quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato.
 
Il provvedimento impugnato ha invero ordinato alla società del ricorrente la “messa in sicurezza nonché la totale rimozione dei rifiuti”, ciò, in sostanza, equivale ad un ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
 
Ora, l’art. 256, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006, nel punire chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata, prevede che “alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.
 
Del pari, l’art. 452-duodecies cod. pen., relativo all’inquinamento ambientale, dispone che “quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice”.
 
Da tali norme si evince chiaramente che l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi è prerogativa esclusiva del giudice da esercitarsi soltanto quando pronuncia di sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
 
Nel caso di specie, tuttavia, tali presupposti non ricorrono, e ciò sotto duplice profilo, essendo stato il provvedimento emesso in una fase non consentita, quella delle indagini preliminari, nonché da soggetto sprovvisto del relativo potere, il Pubblico Ministero.
 
Il provvedimento deve pertanto annullarsi senza rinvio.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
 
Così deciso il 9 maggio 2017.
 
 
 

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