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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 32896 | Data di udienza: 7 Aprile 2017

* RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Condotta materialmente contestata – Individuazione e riqualificazione corretta del reato – Reato oblabile – Rimessione in termini – Artt. 256 e 260 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attivazione del meccanismo di cui all’art. 141, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Luglio 2017
Numero: 32896
Data di udienza: 7 Aprile 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: Andreazza


Premassima

* RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Condotta materialmente contestata – Individuazione e riqualificazione corretta del reato – Reato oblabile – Rimessione in termini – Artt. 256 e 260 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attivazione del meccanismo di cui all’art. 141, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2017 (Ud. 07/04/2017) Sentenza n.32896


RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Condotta materialmente contestata – Individuazione e riqualificazione corretta del reato – Reato oblabile – Rimessione in termini – Artt. 256 e 260 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attivazione del meccanismo di cui all’art. 141, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen..
 
Ai fini della individuazione del reato ascritto, alla condotta materialmente contestata, essendo l’indicazione delle norme di legge violate elemento sul punto recessivo deve ritenersi che, essendo stata chiaramente contestata la condotta di realizzazione e gestione di fatto di una discarica non autorizzata, il reato addebitato ab origine al capo g) fosse comunque, se non unicamente, anche quello di cui all’art. 256, comma 3, del d. lgs. n.152/2006, punito con pena congiunta (e, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non oblabile). Successivamente, il reato in oggetto veniva, con la sentenza del Tribunale, riqualificato in quello di cui all’art.256, comma 2, del medesimo d. lgs. n.152/2006 “non ricorrendo una tendenziale definitività del deposito ed una permanente alterazione dello stato dei luoghi” sì da doversi escludere i caratteri distintivi della discarica. Sicché, risultando da verbale del giudizio di primo grado in atti avanzata dall’imputato istanza di riqualificazione del reato in fattispecie suscettibile di oblazione (di cui al comma 4 dell’art. 256 d. lgs. n.152/2006) e di restituzione in termini per oblare, e avendo il Tribunale effettivamente proceduto alla riqualificazione in reato oblabile (di cui all’art. 256 comma 2 d. lgs. cit.), avrebbe dovuto già lo stesso Tribunale, in linea con i principi giuridici affermati (Sez. U., n. 32351 del 26/06/2014, dep. 22/07/2014, Tamborrino; Sez. U., n. 7645 del 28/02/2006, dep. 02/03/2006, Autolitano e altro), attivare il meccanismo di cui all’art. 141, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen. di rimessione in termini per l’imputato al fine di consentirgli l’oblazione; in ogni caso la Corte (la quale ha, tra l’altro, proceduto all’esito del giudizio, a propria volta, alla ulteriore riqualificazione nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 256 cit.) avrebbe poi dovuto, una volta ravvisate in limine le condizioni per l’operatività di tale meccanismo, a propria volta ammettere, ancor prima di ogni altra valutazione, l’imputato all’oblazione tempestivamente richiesta.
 
 
(annulla senza rinvio per prescrizione sentenza del 23/12/2014 CORTE D’APPELLO DI BRESCIA) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Mombelli
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 05/07/2017 (Ud. 07/04/2017) Sentenza n.32896

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2017 (Ud. 07/04/2017) Sentenza n.32896
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da Mombelli Massimo, n. a Manerbio il 24/08/1967;
 
avverso la sentenza del 23/12/2014 della Corte d’appello di Brescia;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
 
udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. G. Bezzi, che ha chiesto l’accoglimento; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Mombelli Massimo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia in data 23/12/2014, che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, lo ha assolto dal reato sub a) e, riqualificato il residuo fatto sub g) (originariamente rubricato sub art. 256, commi 1 e 3, d. lgs. n. 152 del 2006 e già riqualificato dal Tribunale sub art. 256, commi 1 e 2, per avere, in concorso con Bianchi Davide e Piena Annamaria, e in qualità di legale rappresentante della società Esse Emme S.r.l., illecitamente gestendo una quantità di kg. 4.649.730 di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da sito nazionale di bonifica di via Nullo a Brescia cosi come indicato nel precedente capo f) e smaltiti illegalmente presso la ditta suddetta, non autorizzata come discarica, realizzato e gestito di fatto una discarica non autorizzata) ai sensi dell’art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha rideterminato la pena in euro 6.000 di ammenda.
 
2. Con un unico motivo lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 256 e 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché 162 bis cod. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la richiesta rinnovata di ammissione all’oblazione sul presupposto che anche l’originaria fattispecie contestata al capo g) fosse oblabile, così evidentemente facendo riferimento alla previsione di cui all’art. 256, comma 1 (non essendo quella del comma 3 oblabile); e tuttavia, rileva come l’originaria condotta, di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata gestendo illecitamente kg. 4.649. 730 di rifiuti non pericolosi, fosse certamente sussumibile nella previsione del comma 3 e non in quella del comma 1 (che sanziona l’attività di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti) tanto più avendo l’attività di trasporto del rifiuto finalizzato al conferimento in discarica natura prodromica e anticipatoria rispetto a quella di realizzazione della discarica e dunque rientrante sempre nel comma 3. Sicché, il richiamo al comma 1 deve ritenersi frutto di un errore materiale (tanto più essendo la medesima condotta già stata contestata al concorrente Bianchi al capo f) proprio sub specie di art. 256, comma 1, dunque, non replicata evidentemente al capo g); di qui il fatto che la condotta ascritta ab origine non potesse essere oggetto di oblazione mentre era oblabile quella di cui all’art. 256 comma 4. E, del resto, la Difesa aveva, all’esito dell’istruttoria in primo grado, richiesto la riqualificazione nel comma 4 e la contestuale ammissione all’oblazione ex artt. 162 bis cod. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen. (avendo tuttavia il Tribunale omesso di argomentare in alcun modo su tale istanza e decidendo come da sentenza di condanna) così essendo errata anche l’affermazione della Corte, che avrebbe dunque dovuto ammettere l’imputato all’oblazione, circa la avvenuta richiesta per la prima volta solo in grado di appello.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Va anzitutto preso atto di quella che è stata la dinamica processuale con riguardo in particolare alla iniziale contestazione della condotta di cui al capo g). Dovendo aversi dirimente riguardo, infatti, ai fini della individuazione del reato ascritto, alla condotta materialmente contestata, essendo l’indicazione delle norme di legge violate elemento sul punto recessivo (arg. ex Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, dep. 28/03/2013, P.G. in proc. Chatbi, Rv. 255793; Sez. 4, n. 24668 del 21/04/2004, dep. 31/05/2004, P.M. in proc. Di Paolo, Rv. 228793), deve ritenersi che, essendo stata chiaramente contestata la condotta di realizzazione e gestione di fatto di una discarica non autorizzata, il reato addebitato ab origine al capo g) fosse comunque, se non unicamente, anche quello di cui all’art. 256, comma 3, d. lgs. cit., punito con pena congiunta e, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non oblabile. Successivamente, il reato in oggetto veniva, con la sentenza del Tribunale in data 26/02/2014, riqualificato in quello di cui all’art.256, comma 2, del medesimo d. lgs. “non ricorrendo una tendenziale definitività del deposito ed una permanente alterazione dello stato dei luoghi” sì da doversi escludere i caratteri distintivi della discarica (v. pag. 64 della sentenza di primo grado).
 
2. Ciò posto, è allora fondato il motivo di ricorso con cui si è nella specie lamentato il rigetto della doglianza sollevata con l’atto di appello con cui si era dedotto che, pur avanzata in primo grado istanza di oblazione sul presupposto della invocata riqualificazione del reato originariamente contestato in reato suscettibile di oblazione, il Tribunale era pervenuto a pronuncia di condanna proprio in relazione a fattispecie oblabile senza disporre alcuna riammissione nei termini, e si è reiterata quindi l’istanza di ammissione.
 
Infatti, risultando in effetti dal relativo verbale del giudizio di primo grado in atti essere stata avanzata dall’imputato, in sede di conclusioni, istanza di riqualificazione del reato in fattispecie suscettibile di oblazione (nella specie quella di cui al comma 4 dell’art. 256 cit.) e di restituzione in termini per oblare, e avendo quindi il Tribunale effettivamente, come già detto, proceduto alla riqualificazione in reato oblabile (nella specie, quello di cui all’art. 256 comma 2 d. lgs. cit.), avrebbe dovuto già lo stesso Tribunale, in linea con i principi affermati da questa Corte (Sez. U., n. 32351 del 26/06/2014, dep. 22/07/2014, Tamborrino, Rv. 259925; Sez. U., n. 7645 del 28/02/2006, dep. 02/03/2006, Autolitano e altro, Rv. 233029 ), attivare il meccanismo di cui all’art. 141, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen. di rimessione in termini per l’imputato al fine di consentirgli l’oblazione; in ogni caso la Corte (la quale ha, tra l’altro, proceduto all’esito del giudizio, a propria volta, alla ulteriore riqualificazione nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 256 cit.) avrebbe poi dovuto, una volta ravvisate in limine le condizioni per l’operatività di tale meccanismo, a propria volta ammettere, ancor prima di ogni altra valutazione, l’imputato all’oblazione tempestivamente richiesta.
 
Al contrario, la sentenza impugnata ha erroneamente affermato, da un lato, che il reato originariamente contestato (quello cioè di cui all’art. 256, comma 3, d. lgs. cit.) sarebbe stato già suscettibile di oblazione e, dall’altro, che nessuna istanza di riqualificazione e rimessione in termini sarebbe stata comunque tempestivamente formulata dall’imputato in primo grado.
 
Né l’onere del giudice di applicare il disposto dell’art. 141, comma 4 bis, cit. avrebbe potuto ritenersi escluso in ragione della diversità tra il reato invocato dall’imputato come correttamente individuabile in luogo dell’originario addebito (quello, cioè, di cui all’art. 256 comma 4) e quello come invece di fatto individuato dal Tribunale (quello, cioè, di cui all’art. 256 comma 2) essendo comunque sufficiente ad innescare la procedura de qua l’invocazione di un reato comunque suscettibile di oblazione (rientrando comunque nei poteri del giudice ravvisare la corretta qualificazione) tanto più laddove poi lo stesso abbia coinciso con quello ritenuto effettivamente sussistente dalla Corte d’appello.
 
3. Fondato dunque il ricorso, va tuttavia preso atto della maturata prescrizione del reato in data 28/03/2015, calcolata a decorrere dal 18/11/2009 e tenuto conto della sospensione per effetto del rinvio, per adesione del Difensore all’astensione dalle udienze, dal 16/11/2011 al 26/03/2012, di talché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
 
P.Q.M. 
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
 
Roma, il 7 aprile 2017
 
 

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