+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 35179 | Data di udienza: 11 Maggio 2017

RIFIUTI – Responsabilità del produttore o detentore dei rifiuti – Conferimento del rifiuto al terzo autorizzato – Onere di accertarmento – Reato di illecita gestione di rifiuti in concorso – Rifiuti non pericolosi e pericolosi di raffineria – Artt. 183, 188 e 256, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Luglio 2017
Numero: 35179
Data di udienza: 11 Maggio 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: ACETO


Premassima

RIFIUTI – Responsabilità del produttore o detentore dei rifiuti – Conferimento del rifiuto al terzo autorizzato – Onere di accertarmento – Reato di illecita gestione di rifiuti in concorso – Rifiuti non pericolosi e pericolosi di raffineria – Artt. 183, 188 e 256, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/07/2017 (ud. 11/05/2017), Sentenza n.35179
 
 

RIFIUTI – Responsabilità del produttore o detentore dei rifiuti – Conferimento del rifiuto al terzo autorizzato – Onere di accertarmento – Reato di illecita gestione di rifiuti in concorso – Rifiuti non pericolosi e pericolosi di raffineria – Artt. 183, 188 e 256, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.
 
Il produttore o il detentore dei rifiuti è esonerato dalle proprie responsabilità solo se conferisce il rifiuto al terzo autorizzato, gravando su di lui l’onere di accertarsi che il terzo sia effettivamente titolare della relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 18038 del 27/03/2007, Angelillo, secondo cui nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all’art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall’art. 256 D. Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l’obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione; Sez. 3, n. 29727 del 04/06/2013, Amadardo, secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 13025 del 17/12/2013, dep. 2014, n.m.). Il produttore/detentore dei rifiuti conferiti non risponde, pertanto, del modo eventualmente illecito con cui il terzo autorizzato li smaltisce, sempre che abbia ricevuto il formulario di trasporto o il certificato di avvenuto smaltimento del rifiuto. Al di là di questi casi, il produttore/detentore del rifiuto non risponde del modo con cui il terzo gestisce il servizio di smaltimento e delle eventuali inosservanze delle prescrizioni contenute o richiamate nell’autorizzazione, non essendo egli costituito garante. E’ piuttosto vero il contrario, che il titolare dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti prodotti da terzi è responsabile penalmente di inosservanza delle relative prescrizioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), pur se l’attività di recupero sia gestita direttamente dal terzo (Sez. 3, n. 5346 del 12/01/2011, Massucco).
 
(annulla senza rinvio per prescrizione del reato sentenza del 23/03/2015 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA) Pres. SAVANI, Rel. ACETO, Ric. Gilberti

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/07/2017 (ud. 11/05/2017), Sentenza n.35179

SENTENZA

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/07/2017 (ud. 11/05/2017), Sentenza n.35179

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

 

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

 ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA 

 

 

sul ricorso proposto da

 

Gilberti Enrico, nato a Robecco D’Oglio il 08/04/1947,

 

avverso la sentenza del 23/03/2015 della Corte di appello di Brescia;

 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

 

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tacci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

 

udito il difensore, avv. Carlo Melzi D’Eril, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Il sig. Enrico Gilberti ricorre per l’annullamento della sentenza del 23/03/2015 della Corte di appello di Brescia che, in riforma di quella del 19/02/2014 del Tribunale di Cremona, da lui impugnata, gli ha concesso le circostanze attenuante generiche, ha conseguentemente ridotto la pena nella misura definitiva di quattro mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda, ribadendo nel resto la sua penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto perché, in qualità di gestore della raffineria TAMOIL di Cremona, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, aveva stoccato e depositato in modo incontrollato in più zone (Area 1 – deposito temporaneo TAMOIL; Area 2 – attigua al bacino di contenimento del serbatoio E29; Area 3 – nelle immediate vicinanze e all’interno del deposito ex Foster Wheeler ad ovest del serbatoio E29; Area 4 – a nord ovest del serbatoio E29; area 5 – tubo di scarico al suolo presente sulla strada f209), rifiuti non pericolosi e pericolosi derivanti dalle attività di raffinazione (zolfo camino nove, percolato lavaggio lato vasche, lavaggi, ferro contaminato, ecc. ecc.); aveva sversato al suolo, privo di pavimentazione e di idoneo sistema di convogliamento delle acque, i liquidi frammisti ad idrocarburi e le sostanze altamente inquinanti percolanti dai grossi contenitori. Il fatto è contestato come accertato in Cremona il 26/11/2009 ed il 04/12/2009.

 

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 e l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

Sulla premessa della natura necessariamente commissiva e dolosa del reato ipotizzato, deduce che:

 

i) la Corte di appello ha correttamente escluso che egli avesse concorso nel reato mediante omissione, non avendo ravvisato a suo carico la posizione di garanzia erroneamente attribuitagli dal Tribunale sol perché gestore dell’impianto ai sensi del d.lgs. n. 334 del 1999;

 

ii) altrettanto correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del "deposito incontrollato" di cui al comma secondo dell’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, avendo riconosciuto che i rifiuti avrebbero dovuto essere di lì a poco recuperati e smaltiti ad opera dell’impresa specializza appaltatrice del servizio di pulizia degli impianti di raffineria, operazione di regola eseguita ogni quattro/ cinque anni;

 

iii) manca perciò una qualsiasi spiegazione delle ragioni del suo concorso diretto nel fatto commesso dall’impresa appaltatrice (la Petroltecnica), affermato dalla Corte in base alla sua qualifica di direttore della raffineria e di preposto alla sua gestione, nell’impossibilità di individuare un qualsiasi contributo materiale o morale alla condotta altrui;

 

iv) la motivazione è dunque apodittica ma anche contraddittoria perché la Corte di appello, da un lato, riconosce espressamente che della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti dovesse occuparsi la società appaltatrice (titolare, come detto, del servizio di pulizia delle aree, raccolta differenziata dei rifiuti e relativo conferimento in aree dedicate dell’impianto ovvero del loro smaltimento), dall’altro gli attribuisce la responsabilità a titolo concorsuale in base alla sua formale qualifica di "direttore", reiterando – di fatto – lo stesso errore che ha affermato di voler "emendare";

 

v) tra l’altro, in quanto all’epoca (solo) preposto alla gestione (e non direttore), non aveva alcuna attribuzione in materia di rifiuti, come risulta evidente dalla procura speciale in atti, né alcun potere di spesa; altri (in particolare il titolare del Servizio Interno Ambiente e Sicurezza di Tamoil Raffinazione) avevano le competenze in materia, inoltre il contratto di appalto per la gestione dei rifiuti era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, non da lui;

 

vi) solo il 17/12/2009, proprio a causa dell’accertamento dei fatti per i quali si procede, gli era stata espressamente conferita la delega alle questioni ambientali (il che prova, sul piano logico, l’assenza di attribuzioni in tal senso in epoca precedente, essendo evidente che a ritenere il contrario tale delega sarebbe stata inutile);

 

vii) degli errori e delle omissioni poste in essere da Petroltecnica nel corso dell’attività di gestione dei rifiuti egli non può essere ritenuto responsabile perché produttore del rifiuto è l’appaltatore, non il proprietario dell’impianto/ committente che non si ingerisca nella gestione stessa, ingerenza che non v’è stata, della quale non v’è traccia nella motivazione della sentenza, che anzi viene esclusa dalla Corte di appello che gli fa carico di non essersi adoperato affinché i rifiuti fossero debitamente e regolarmente smaltiti pur essendosi reso personalmente conto del fatto che non lo erano stati;

 

viii) degli errori di Petroltecnica, titolare dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, non può rispondere TAMOIL che di tale autorizzazione era ovviamente sprovvista e che proprio per questo aveva appaltato il servizio ad altra impresa.

 

1.2. In via subordinata, deducendo la totale assenza di danno all’ambiente (come riconosciuto dalla stessa Corte di appello), la mancanza di dolo e la non abitualità della condotta, chiede la applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto introdotta in epoca successiva alla sentenza impugnata.

 

1.3. Con il terzo motivo chiede, in estremo subordine, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente.

 

2. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha ulteriormente illustrato gli argomenti già svolti a sostegno del primo motivo sotto il duplice profilo: a) della errata applicazione della legge penale e del vizio di motivazione circa la sua individuazione quale autore diretto del fatto; b) della errata applicazione della legge penale e del vizio di motivazione circa la attribuzione a TAMOIL della qualifica di "produttore del rifiuto". 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

3. Il ricorso non è manifestamente in fondato e per questo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

 

4. In assenza di eccepito travisamento della prova, occorre prescindere, innanzitutto, dalle inammissibili deduzioni fattuali contenute nel ricorso e nel motivo aggiunto e stare al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, unico oggetto possibile della cognizione di questa Corte.

 

4.1. Dalla lettura della motivazione risulta che il fatto, nella sua materiale sussistenza, non è mai stato oggetto di contestazione. Afferma la Corte di appello, non contraddetta sul punto dal ricorrente, che risultavano stoccati e depositati, in più zone dello stabilimento ed in maniera incontrollata, rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti dall’attività di raffinazione, versati al suolo, privo di pavimentazione e di idoneo sistema di convogliamento delle acque. Secondo i Giudici distrettuali non sono state rispettate le norme che disciplinano il cd. "deposito temporaneo" dei rifiuti, sia perché erano detenuti da tempo (quelli non pericolosi), sia perché non selezionati e divisi per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche (quelli pericolosi). Tuttavia, prosegue la Corte territoriale, non si può sostenere l’ipotesi del deposito incontrollato perché difetta la prova della sua natura definitiva. Non si può cioè affermare che si tratti di una forma di smaltimento definitivo del rifiuto in considerazione dell’appalto affidato alla Petroltecnica per il cd. turnaround, che lasciava intendere che prima o poi si sarebbe proceduto alle operazioni di smaltimento. Si tratta, dunque, di un "deposito preliminare" che tuttavia – come correttamente ricorda la Corte di appello – costituisce pur sempre una forma di gestione del rifiuto, definita come tale dall’art. 183, lett. I), d.lgs. n. 152 del 2006 (oggi lett. aa) e dal punto DlS dell’allegato B alla parte quarta del decreto. Quanto alla responsabilità dell’imputato, la Corte di appello fonda la propria decisione sul fatto che <<l’accumulo illegale era stato effettuato presso la sede della società e che detto accumulo [aveva] interessato più aree e per dimensioni estese»> e che il Gilberti rivestiva all’epoca la carica di direttore della raffineria e di preposto alla sua gestione, con conferimento dei relativi poteri. Sulla premessa che TAMOIL è il soggetto produttore del rifiuto derivante dall’attività di manutenzione straordinaria, il soggetto responsabile di tale produzione deve essere individuato – affermano i Giudici distrettuali – nel Gilberti, direttore e gestore della raffineria <<che ha pieni poteri all’interno dello stabilimento, ed ha un compito direttivo, organizzativo e gestionale ( .. .) proprio la produzione dì rifiuti conseguente a tale straordinaria attività dì manutenzione ha reso pertanto necessario il conferimento di appalto ad altra ditta, la Petraltecnica, per l’attività di recupero e smaltimento. Ciò tuttavia non esonera colui che conferisce i rifiuti a soggetti terzi (individuabile nel Gilberti per la carica direttiva rivestita) dall’obbligo di accertare che i rifiuti medesimi siano debitamente smaltiti con operazioni regolari, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale (. . .) è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti; va inoltre evidenziato che l’enorme mole di rifiuti prodotti con il cd. turnaround era illecitamente accumulata all’interno dello stabilimento stesso, di cui, come detto, direttore e gestore è il Gilberti, e dunque le attività svolte cadevano sotto la diretta percezione dello stesso, e l’imputato aveva dunque a maggior ragione responsabilità diretta rispetto a ciò che avveniva sotto la sua diretta percezione, ed in maniera assai evidente, dato che imponeva al Gilberti l’onere di intervenire, avendone i relativi poteri, affinché le operazioni si svolgessero in modo conforme alle disposizioni normative>>.

 

4.2. Tanto premesso, non v’è dubbio alcuno che i rifiuti oggetto di contestazione sono derivati dall’attività di manutenzione straordinaria degli impianti condotta dalla TAMOIL che aveva appaltato a Petroltecnica il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. TAMOIL, dunque, era produttore e detentore del rifiuto, secondo la definizione data dall’art. 183, comma 1, lett. b e c, (oggi lett. f ed h), d.lgs. n. 152 del 2006, sottoposto agli oneri di cui al successivo art. 188, secondo il quale (nella formulazione all’epoca vigente) < < 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; e) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194. 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. 4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal

titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti>>.

 

4.3. Con i motivi di appello era stata posta la specifica questione della responsabilità esclusiva di Petroltecnica, in quanto impresa specializzata e autorizzata allo smaltimento di rifiuti, incaricata della raccolta dei rifiuti, della loro differenziazione e del loro stoccaggio in aree dedicate indicate da TAMOIL in vista del loro smaltimento. Sicché, si eccepiva, delle negligenze dell’impresa non può essere ritenuta responsabile la TAMOIL.

 

4.4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il produttore o il detentore dei rifiuti è esonerato dalle proprie responsabilità solo se conferisce il rifiuto al terzo autorizzato, gravando su di lui l’onere di accertarsi che il terzo sia effettivamente titolare della relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 18038 del 27/03/2007, Angelillo, Rv. 236499, secondo cui nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all’art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall’art. 256 D. Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l’obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione; Sez. 3, n. 29727 del 04/06/2013, Amadardo, Rv. 255876, secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 13025 del 17/12/2013, dep. 2014, n.m.). Il produttore/detentore dei rifiuti conferiti non risponde, pertanto, del modo eventualmente illecito con cui il terzo autorizzato li smaltisce, sempre che abbia ricevuto il formulario di trasporto o il certificato di avvenuto smaltimento del rifiuto. Al di là di questi casi, il produttore/detentore del rifiuto non risponde del modo con cui il terzo gestisce il servizio di smaltimento e delle eventuali inosservanze delle prescrizioni contenute o richiamate nell’autorizzazione, non essendo egli costituito garante. E’ piuttosto vero il contrario, avendo affermato questa Corte che il titolare dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti prodotti da terzi è responsabile penalmente di inosservanza delle relative prescrizioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), pur se l’attività di recupero sia gestita direttamente dal terzo (Sez. 3, n. 5346 del 12/01/2011, Massucco,249567).

 

4.5. Nel caso di specie, come detto, è certo che Politecnica fosse in possesso dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti oggetto del servizio appaltato (raccolta e smaltimento). Sicché la questione posta con l’appello riguardava la specifica responsabilità di TAMOIL per il deposito dei rifiuti oggetto di contestazione; questione che, a sua volta, doveva essere risolta mediante una puntuale ricostruzione della vicenda onde comprendere il momento in cui i rifiuti dovevano considerarsi "conferiti" alla Petroltecnica. Se, infatti, come sostiene il ricorrente, competeva a quest’ultima procedere direttamente alla loro raccolta e sistemazione nelle aree, è evidente che alcuna responsabilità può essere attribuita a TAMOIL del modo con cui l’impresa appaltatrice del servizio aveva agito; se, invece, come adombrava il Giudice di primo grado, doveva essere TAMOIL a individuare le aree di stoccaggio nelle quali mettere a disposizione i rifiuti, è evidente che il deposito contestato costituisce attività esclusiva del produttore a lui positivamente e direttamente riconducibile.

 

4.6. Di questo passaggio motivazionale, però, non c’è traccia nella motivazione che attribuisce senz’altro la responsabilità alla Tamoil e, per essa, al direttore dello stabilimento.

 

4.7. Le considerazioni che precedono rendono il ricorso non manifestamente infondato, con quanto ne consegue in tema di corretta instaurazione del rapporto di impugnazione e del conseguente decorso del termine di prescrizione maturato, avuto riguardo alle sospensioni del dibattimento, il giorno 09/08/2015.

 

4.8. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

 

Così deciso in Roma, il 05/05/2017.

 

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!