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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1434 | Data di udienza: 12 Luglio 2017

* APPALTI – Pubblicità delle sedute di gara – Apertura delle buste contenenti l’offerta – Preventiva comunicazione di giorno, luogo e ora della seduta  – Effettiva possibilità di partecipazione alle operazioni –  Violazione – Invalidità degli atti della procedura selettiva – Assenza di prova circa l’effettiva lesione sofferta – Irrilevanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 4 Settembre 2017
Numero: 1434
Data di udienza: 12 Luglio 2017
Presidente: Di Santo
Estensore: Lattanzi


Premassima

* APPALTI – Pubblicità delle sedute di gara – Apertura delle buste contenenti l’offerta – Preventiva comunicazione di giorno, luogo e ora della seduta  – Effettiva possibilità di partecipazione alle operazioni –  Violazione – Invalidità degli atti della procedura selettiva – Assenza di prova circa l’effettiva lesione sofferta – Irrilevanza.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 4 settembre 2017, n. 1434


APPALTI – Pubblicità della gara – Apertura delle buste contenenti l’offerta – Preventiva comunicazione di giorno, luogo e ora della seduta  – Effettiva possibilità di partecipazione alle operazioni.

La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), implica necessariamente l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471)” (Tar Lecce, sez. II, 3 febbraio 2016, n. 254).
 

APPALTI – Pubblicità delle sedute di gara – Violazione – Invalidità degli atti della procedura selettiva – Assenza di prova circa l’effettiva lesione sofferta – Irrilevanza.

La violazione della regola della pubblicità della seduta di gara comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, senza che rilievi l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13; Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009 n. 3844; Id., sez. V, 4 marzo 2008 n. 901)” (Tar Lecce, 254/2016 cit.).


Pres. Di Santo, Est. Lattanzi – D. s.r.l. (avv. Nardelli) c. Azienda Sanitaria Locale di Taranto (avv. Lenoci)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 4 settembre 2017, n. 1434

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ – 4 settembre 2017, n. 1434

Pubblicato il 04/09/2017

N. 01434/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2017, proposto da:
Donato Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Taurino in Lecce, via Corte Conte Accardo, 2;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;

nei confronti di

Ditta Padovano Vittorio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Prete e Alessandra Ciocia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;
Autolinee Dover di Veccaro Cosimio S.r.l., Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l., Osmairm S.r.l., Tundo Vincenzo S.p.A. non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento prot. nr. 0083693 del 19 maggio 2017 a firma del Direttore Area Gestione Patrimonio, Dott. Pasquale Nicolì, della deliberazione del Direttore Generale nr.1056 del 15.5.2017 della Azienda Sanitaria Locale Taranto con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Autolinee Vittorio Padovano, con Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. e Paolo Scoppio & Figlio Autolinee s.r.l. per l’affidamento del servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili per il raggiungimento dei centri ASL Taranto e delle strutture convenzionate di cui al bando di gara indetta con determinazione nr. 905 del 30 aprile 2014;

nonché di tutti gli atti di gara;

nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, al fine del loro annullamento per la riedizione della gara ivi compresi le delibere di indizione della procedura, il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale di appalto, tutti i verbali del seggio di gara e della commissione (i verbali n. 1 del 22 gennaio 2016, n. 2 del 26 febbraio 2016 e n.3 26 settembre 2016 nonché i verbali della Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 335 del 17/2/2016, nr. 1 del 3 marzo 2016, nr. 2 del 10 marzo, n. 3 del 17 marzo 2016, n. 4 del 24 marzo 2016, n. 5 del 30 marzo 2016, n. 6 del 5 aprile 2016, n. 7 del 14 aprile 2016, n. 8 del 5 maggio 2016, n. 9 del 13 maggio 2016, n. 10 del 17 maggio 2016 , n. 11 del 31 maggio 2016 e n. 12 del 08 luglio 2016), il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e quello di verifica positiva di congruità dell’offerta e comprova dei requisiti;

nonché per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove stipulato ed eventualmente da stipularsi;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mercè l’annullamento della gara e la riedizione della procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e della Ditta Padovano Vittorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. G. V. Nardelli, per la ricorrente, l’avv. M. C. Lenoci, per l’Asl, e l’avv. Gl. Prete per la controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, in favore del R.T.I. Autolinee Vittorio Padovano, della gara indetta dall’Asl di Taranto per l’affidamento del servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili per il raggiungimento dei centri ASL Taranto e delle strutture convenzionate di cui al bando di gara, nonché tutti gli atti di gara, al fine del loro annullamento per la riedizione della gara.

La ricorrente deduce di non essere stata convocata per la seduta pubblica del 26 settembre destinata alla lettura dei punteggi tecnici ed all’apertura delle offerte economiche.

In particolare, risulta accertato che l’Asl ha inviato alla ricorrente una pec con la data di convocazione presso un indirizzo Pec errato, con la conseguenza che questa non è stata mai ricevuta.

Si sono costituite l’Asl e la controinteressata, e quest’ultima ha eccepito la inammissibilità/irricevibilità del ricorso in quanto, come dichiarato dalla stessa ricorrente, l’Asl, con nota Pec del 5 gennaio 2017, le ha comunicato che vi era stata, il 26 settembre 2016, la seduta per la lettura dei punteggi attribuiti alle proposte tecniche e per la successiva apertura delle offerte economiche, con conseguente redazione della graduatoria finale.

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2017, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È anzitutto infondata l’eccezione avanzata dalla controinteressata, in quanto la lesione si è concretizzata con l’aggiudicazione, con la conseguenza che il termine per l’impugnativa non può essere fatto decorrere dal momento in cui la ricorrente ha appreso la mancata convocazione.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il Collegio condivide l’orientamento per cui “la regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), implica necessariamente l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471)” (Tar Lecce, sez. II, 3 febbraio 2016, n. 254).

“Nelle gare pubbliche … la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato; trattasi di regola che costituisce corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti” (Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 132).

Non sono poi condivisibili le deduzioni dell’Asl e della controinteressata, le quali rilevano come non sia stata formulata alcuna censura, da parte della ricorrente, avverso le valutazioni della commissione giudicatrice e che comunque con il ricorso è stato contestato il mero dato formale della mancata convocazione alla seduta pubblica del 26 settembre 2016, posto che “la violazione della regola della pubblicità della seduta di gara comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, senza che rilievi l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13; Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009 n. 3844; Id., sez. V, 4 marzo 2008 n. 901)” (Tar Lecce, 254/2016 cit.).

In conclusione. Il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Asl al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del Contributo Unificato.

Compensa le spese nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Claudia Lattanzi
        
IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo
        
        
IL SEGRETARIO
 

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