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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: 764 | Data di udienza: 27 Settembre 2017

* FAUNA E FLORA – Ordinanza sindacale – Cani di indole aggressiva – Obbligo di museruola nei luoghi pubblici o aperti al pubblico – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2017
Numero: 764
Data di udienza: 27 Settembre 2017
Presidente: Daniele
Estensore: Goso


Premassima

* FAUNA E FLORA – Ordinanza sindacale – Cani di indole aggressiva – Obbligo di museruola nei luoghi pubblici o aperti al pubblico – Illegittimità.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 11 ottobre 2017, n. 764


FAUNA E FLORA – Ordinanza sindacale – Cani di indole aggressiva – Obbligo di museruola nei luoghi pubblici o aperti al pubblico – Illegittimità.

E’ illegittima l’ordinanza sindacale la quale preveda che, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, “i cani di indole aggressiva (…) devono essere muniti di museruola”. Il provvedimento non trova infatti una razionale giustificazione, come risulta dalla stessa decisione del Ministero della Salute, che,  sul presupposto che l’iniziale previsione di obblighi estesi sulla base della razza di appartenenza non ha comunque ridotto gli episodi di aggressione, ha modificato l’originaria ordinanza del 14 gennaio 2008, adottando una nuova ordinanza in materia (del 3 marzo 2009); la stessa letteratura scientifica veterinaria ha confermato che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci (cfr. TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis n. 7100 del 20 giugno 2016, T.A.R. Veneto, sez. I, 4 agosto 2016, n. 945).


Pres. Daniele, Est. Goso – Associazione E. (avv. Rizzato) c. Comune di Molini di Triora (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 11 ottobre 2017, n. 764

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 11 ottobre 2017, n. 764

Pubblicato il 11/10/2017

N. 00764/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2017, proposto da:
Associazione Earth, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, domiciliata ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro

Comune di Molini di Triora, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 8 emessa dal Comune di Molini di Triora in data 16/6/2017, pubblicata all’albo pretorio on line dal 20\6\17 al 5\7\17, limitatamente alla parte dell’art. 2 ove è previsto che i cani di indole aggressiva devono esser condotti contemporaneamente con guinzaglio e museruola quando si trovano in luoghi aperti al pubblico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per la ricorrente, come specificato nel verbale;

Sentito lo stesso difensore ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione, regolarmente notificato al Comune di Molini di Triora, l’Associazione Earth impugna l’ordinanza sindacale meglio indicata in epigrafe, nella sola parte in cui è stato stabilito che, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, “i cani di indole aggressiva, oltre ad essere tenuti al guinzaglio, devono essere muniti di museruola” (art. 2).

L’Associazione ricorrente deduce, a sostegno della domanda di annullamento, il vizio di “eccesso di potere per errore nella motivazione (difformità tra dispositivo e premesse per riferimento all’ordinanza del Ministero della Salute del 12\9\03)”.

In sostanza, essa rileva che l’obbligo per i proprietari e detentori di cani di attitudine aggressiva di applicare anche la museruola, oltre al guinzaglio, quando si trovano in luogo aperto al pubblico, era previsto dall’ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 che, tuttavia, ha esplicato la propria efficacia soltanto per un anno.

Le successive ordinanze adottate in materia dal Ministero della salute, a partire da quella del 27 agosto 2004, hanno previsto l’obbligo di utilizzo alternativo, e non più contemporaneo, di guinzaglio e museruola.

E’ stato anche abolito, con ordinanza del 3 marzo 2009 e successive proroghe, l’elenco dei cani considerati pericolosi in quanto appartenenti a determinate razze.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Molini di Triora.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 27 settembre 2017 e, previo avviso al difensore intervenuto per la parte ricorrente, è stato trattenuto in decisione per essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata.

Le questioni sollevate nel presente giudizio, infatti, sono state recentemente vagliate dalla giurisprudenza amministrativa che, in fattispecie equipollenti a quella dedotta nel presente giudizio, si è pronunciata nel senso della palese fondatezza delle censure sollevate dall’odierna ricorrente.

Si fa riferimento alla sentenza n. 7100 del 20 giugno 2016, con cui la Sezione II Bis del T.A.R. Lazio ha accolto analogo ricorso dell’Associazione Earth in quanto l’imposizione dell’obbligo di dotare di museruola i cani appartenenti a determinate razze “non trova una razionale giustificazione sulla scorta delle evidenze scientifiche, come risulta dagli studi sul tema prodotti dall’associazione ricorrente e dalla stessa decisione ministeriale di modificare l’originaria ordinanza del 14 gennaio 2008, adottando una nuova ordinanza in materia (del 3 marzo 2009), sul presupposto che l’iniziale previsione di obblighi estesi sulla base della razza di appartenenza non ha comunque ridotto gli episodi di aggressione; e che la letteratura scientifica veterinaria ha, al contrario, confermato che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci” (cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. I, 4 agosto 2016, n. 945).

Non ravvisando ragioni per discostarsi da tali principi, va dichiarata la fondatezza della censura con cui viene sostanzialmente denunciato il contrasto tra le contestate statuizioni e la normativa vigente, con particolare riferimento all’ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009.

Ne consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza limitatamente all’art. 2.

Tenendo conto della peculiarità della controversia e della natura degli interessi perseguiti dall’Amministrazione, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte l’impugnata ordinanza, limitatamente a quanto previsto all’art. 2.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Richard Goso
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele
        
        
IL SEGRETARIO

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