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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 335 | Data di udienza: 11 Ottobre 2017

* APPALTI – Finanza di progetto – Impugnazioni – Termine decadenziale – Art. 120 cp.a. – Fase di valutazione dell’interesse pubblico – Inapplicabilità – Proposta – Valutazione della P.A. – Amplissima discrezionalità – Opzione zero, anche successiva alla dichiarazione di pubblico interesse – Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 31 Ottobre 2017
Numero: 335
Data di udienza: 11 Ottobre 2017
Presidente: Settesoldi
Estensore: Tagliasacchi


Premassima

* APPALTI – Finanza di progetto – Impugnazioni – Termine decadenziale – Art. 120 cp.a. – Fase di valutazione dell’interesse pubblico – Inapplicabilità – Proposta – Valutazione della P.A. – Amplissima discrezionalità – Opzione zero, anche successiva alla dichiarazione di pubblico interesse – Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 31 ottobre 2017, n. 335


APPALTI – Finanza di progetto – Impugnazioni – Termine decadenziale – Art. 120 cp.a. – Fase di valutazione dell’interesse pubblico – Inapplicabilità.

Le disposizioni dell’art. 120 cod. proc. amm., siccome derogatorie della previsione generale contenuta nell’articolo 29 del codice di rito, sono di stretta interpretazione, e, dunque, trovano applicazione nella fase concorsuale della finanza di progetto, vale a dire nella fase di scelta del contraente privato. Di contro, nella fase di valutazione dell’interesse pubblico della proposta di PPP, dove peraltro non si impongono le medesime esigenze di celerità che stanno alla base della previsione di un tempo concentrato per l’esercizio del diritto di difesa relativamente a determinati contratti pubblici, opera l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni per l’esercizio dell’azione di annullamento
 

APPALTI – Finanza di progetto – Proposta – Valutazione della P.A. – Amplissima discrezionalità – Opzione zero, anche successiva alla dichiarazione di pubblico interesse – Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

L’Amministrazione gode di un amplissima discrezionalità nel valutare la rispondenza all’interesse pubblico della proposta di finanza di progetto e, successivamente, nella decisione di avviare l’eventuale confronto competitivo sulla medesima (si veda di questo Tribunale la sentenza n. 178/2016; e anche T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. II^, sentenza n. 359/2016 e C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 4035/2015). Di talché, la formulazione di una proposta di finanza di progetto non vincola in alcun modo l’Amministrazione ad accettarla e nemmeno ad avviare la relativa procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della stessa, una volta dichiarato il pubblico interesse del progetto. (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I^, sentenza n. 1803/2017). Sicché, in definitiva, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse, l’Amministrazione può sempre decidere per la cd. “opzione zero” e non realizzare il progetto (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 1139/2017). Nondimeno anche la proposta di PPP soggiace ai principi generali contenuti nel Capo I^ della L. n. 241/1990, e, segnatamente, all’obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e motivato (articoli 2 e 3). Il canone di correttezza che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrati determina infatti l’obbligo di provvedere sull’istanza di parte, anche laddove tale obbligo non sia normativamente fissato, ma l’Amministrazione abbia comunque ingenerato nel privato un legittimo affidamento in tal senso mediante un contatto qualificato (cfr., T.A.R. Liguria – Sez. I^, sentenza n. 140/2015).

Pres. Settesoldi, Est. Tagliasacchi – S. s.p.a. (avv. Tudor) c. Comune di Trieste (avv.ti Giraldi, Filipuzzi e Frezza)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 31 ottobre 2017, n. 335

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 31 ottobre 2017, n. 335

Pubblicato il 31/10/2017

N. 00335/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2017, proposto da:
Siram S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Tudor, in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1;

contro

Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Serena Giraldi, Maritza Filipuzzi e Valentina Frezza, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale del Comune di Trieste, in Trieste, via del Teatro Romano n. 7;

nei confronti di

Engie Servizi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Fraccastoro, Michele Guzzo e Alice Volino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulia Milo, in Trieste, via di Mercato Vecchio n. 3;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

– della nota del Direttore dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Trieste del 24 marzo 2017, prot. gen. 2017/0058340, ricevuta dalla ricorrente in data 28 marzo 2017 relativa all’intenzione dell’Amministrazione di non “uscire dal binario Consip” e del sottostante diniego di autorizzazione del Segretario Direttore Generale, comunicato al Direttore dell’Area Lavori Pubblici dell’Ente con nota del 24 febbraio 2017;

– di ogni altro atto preordinato, presupposto conseguenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del Direttore di Area in data 15 febbraio 2017 (di contenuto non noto) avente ad oggetto “eventuale Autorizzazione (legge di stabilità 2016) del D.G. a non utilizzare Appalti in Consip”; la nota del Direttore di Area in data 5 aprile 2017, prot. gen. 2017/0066413; la determinazione dirigenziale n. 212/2017 e la nota del Direttore di Area del 10 aprile 2017; nonché l’eventuale determina (di cui non è neppure noto se sia intervenuta l’adozione) del Comune di Trieste di adesione alla Convenzione CONSIP SIE3, affidando il servizio integrato energia alla controinteressata;

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositati in data 18.07.2017:

per l’annullamento,

oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo,

della determina n. 1096 del 10 maggio 2017 con cui il Comune di Trieste ha aderito alla Convenzione CONSIP SIE3, affidando il servizio integrato energia alla controinteressata,

nonché per la declaratoria di inefficacia

del contratto stipulato tra Engie Servizi S.p.A. e il Comune di Trieste, in attuazione della suddetta convenzione.

Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Engie Servizi S.p.A. e del Comune di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1.1. La società Siram S.p.A., in RTI con altro operatore economico, ha presentato al Comune di Trieste una proposta di partenariato pubblico privato (nel prosieguo, PPP), ai sensi dell’articolo 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 (vale a dire nelle forme della finanza di progetto), in forza della quale il partner privato renderebbe al partner pubblico prestazioni riconducibili al contratto di appalto del servizio energia termica, a quello di fornitura di energia elettrica per l’utilizzo di immobili, a quello di global service relativo ai sistemi edificio-impianti in strutture scolastiche e a quello di global service relativo ai sistemi edificio-impianti in musei e in uffici.

1.2. Avviata dall’Amministrazione l’istruttoria per valutare la fattibilità e la convenienza economica della proposta, il Comune ha poi deciso di concludere il procedimento comunicando al proponente il PPP l’intenzione, testualmente, “di non uscire dal binario CONSIP”. Ed, infatti, l’Ente ha aderito alla convenzione Consip denominata SIE 3 relativamente al servizio di energia termica, con assuntore la società Engie Servizi S.p.A..

1.3. Avverso gli atti nei quali si è concretizzata la determinazione del Comune di non dare seguito alla proposta di PPP, insorge Siram S.p.A., chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.

1.4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli dedotti nel ricorso principale, l’atto di adesione del Comune alla succitata convenzione Consip SIE 3, già oggetto del primo gravame, ma allora non noto nella sua giuridica esistenza, e, dunque, impugnato in via del tutto ipotetica e prudenziale.

1.5. In sostanza, con entrambi i gravami, parte ricorrente lamenta:

– che l’Amministrazione abbia concluso negativamente la procedura di PPP, pur in presenza di una relazione istruttoria positiva e senza che sussista un obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP (primo motivo di impugnazione);

– che la decisione dell’Amministrazione di non proseguire nel procedimento di PPP sia immotivata (secondo motivo di impugnazione);

– che siano state violate le prerogative procedimentali del proponente il PPP con l’omissione della comunicazione ex articolo 10 bis L. n. 241/1990 dei motivi ostativi all’accoglimento della proposta (terzo motivo di impugnazione);

– che la decisione di non proseguire nel procedimento di PPP sia stata assunta da un soggetto incompetente, ovverosia dal Segretario – Direttore Generale, anziché dal Dirigente di reparto ovvero dalla Giunta comunale (quarto motivo di impugnazione).

2. Si è costituito in giudizio il Comune, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione di entrambi i mezzi di gravame.

3. Si è costituita in giudizio anche Engie Servizi S.p.A., eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso ovvero la sua inammissibilità per carenza di interesse e argomentando in ordine alla infondatezza nel merito.

4. Replica con memoria Siram S.p.A.; e così pure le altre parti costituitesi in giudizio.

5. Rigettata da questo Tribunale la domanda cautelare per assenza del requisito del periculum in mora, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2017 e in quella sede trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della scelta operata dal Comune di Trieste sulla proposta di PPP, nelle forme della finanza di progetto ex articolo 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, presentata dalla società Siram S.p.A., in particolare della decisione di non darvi seguito per aderire, invece, alla convenzione Consip denominata SIE 3 relativamente al servizio di energia termica, con assuntore la società Engie Servizi S.p.A..

2.1. Preliminarmente, devono essere scrutinate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa della società controinteressata.

2.2. E’ infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini dimidiati di cui all’articolo 120 Cod. proc. amm..

Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (cfr. sentenza n. 90/2017), le disposizioni del surrichiamato articolo del Codice di rito, siccome derogatorie della previsione generale contenuta nell’articolo 29 Cod. proc. amm., sono di stretta interpretazione, e, dunque, trovano applicazione nella fase concorsuale della finanza di progetto, vale a dire nella fase di scelta del contraente privato.

Di contro, nella fase di valutazione dell’interesse pubblico della proposta di PPP, dove peraltro non si impongono le medesime esigenze di celerità che stanno alla base della previsione di un tempo concentrato per l’esercizio del diritto di difesa relativamente a determinati contratti pubblici, opera l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni per l’esercizio dell’azione di annullamento: termine che nel caso di specie è stato rispettato.

2.3. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché, in disparte le sopravvenienze che hanno riguardato la Convenzione Consip SIE 3 (i.e., la sua sospensione), il PPP ricomprende le prestazioni riconducibili a quattro diversi contratti e uno solo di questi è sostituito dalla Convenzione medesima.

3.1. Può, dunque, passarsi all’esame dei ricorsi promossi dalla società Siram S.p.A., con l’avvertenza che essendo sostanzialmente coincidenti i motivi di impugnazione i due mezzi di gravame saranno trattati congiuntamente.

3.2.1. A tale fine, il Collegio, fermo restando il divieto di integrazione postuma in sede processuale a mezzo degli scritti difensivi della motivazione del provvedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II^, sentenza n. 8243/2017), prende atto che – per stessa ammissione della difesa di parte resistente (p. 14 memoria di costituzione depositata in data 13.06.2017) – l’istruttoria sulla proposta della società Siram S.p.A. si è interrotta prima della sua conclusione, in una fase prodromica al pronunciamento in punto di pubblico interesse.

3.2.2. Questo comporta, in primis, che comunque sussiste l’interesse alla decisione della presente controversia, concretizzando sostanzialmente la decisione del Comune un evento interruttivo del procedimento, come tale immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile (cfr., C.d.S., Sez. VI^, sentenza n. 4071/2013).

3.2.3. Questo comporta, in secundis, l’infondatezza della censura di incompetenza sollevata dalla ricorrente con il quarto motivo di ricorso e da scrutinarsi per prima, siccome assorbente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV^, sentenza n. 789/2017).

E’ ben vero che la decisione della rispondenza della proposta di finanza di progetto all’interesse pubblico spetta all’organo di governo dell’Ente cui la proposta medesima è indirizzata (i.e., la Giunta comunale), mentre l’attività successiva concernente l’attivazione dell’evidenza pubblica spetta al Dirigente di reparto (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 2154/2011).

Ma è altrettanto vero che, come ammesso dalla stessa difesa comunale, nel caso di specie il procedimento non è pervenuto al punto in cui interviene la competenza giuntale, ma si è interrotto in una fase antecedente alla (eventuale) dichiarazione di pubblico interesse, in una fase, cioè, in cui operano gli ordinari poteri istruttori della struttura burocratica. Sicché, nessuna invasione di competenze si è qui verificata, posto che la struttura burocratica del Comune, a mezzo del proprio vertice, si è pronunciata negativamente sul proseguimento del fase istruttoria e in definitiva del procedimento medesimo.

3.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale Siram S.p.A. stigmatizza l’omissione della comunicazione ex articolo 10 bis L. n. 241/1990 e con essa la compromissione delle proprie prerogative partecipative.

In disparte la questione dell’applicabilità delle regole sulla partecipazione al procedimento (ivi compresa quella contenuta nella precitata disposizione normativa) ad un istituto, quale quello della finanza di progetto, assoggettato ad una sua specifica disciplina procedimentale (cfr., sentenza di questo T.A.R. n. 90/2017 cit.), va in ogni caso considerato che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda del privato si pone a valle dell’istruttoria. Solo all’esito dell’istruttoria, infatti, l’Amministrazione può avere un quadro completo degli elementi che impediscono di rilasciare il provvedimento ampliativo a favore dell’istante.

Nel caso di specie – come già osservato al punto che precede – il Comune di Trieste ha deciso di interrompere il procedimento avviato sulla proposta di PPP ben prima di completare la fase istruttoria, in una fase, cioè, che comunque non avrebbe consentito l’emanazione della suvvista comunicazione.

3.4.1. Di contro le impugnative svolte da Siram S.p.A. sono fondate, laddove denunciano una carenza motivazionale dell’arresto imposto dal Comune al procedimento, sia pure nei termini e nei limiti che si vanno ad esporre.

3.4.2. Non vi è dubbio che l’Amministrazione goda di un amplissima discrezionalità nel valutare la rispondenza all’interesse pubblico della proposta di finanza di progetto e, successivamente, nella decisione di avviare l’eventuale confronto competitivo sulla medesima (si veda di questo Tribunale la sentenza n. 178/2016; e anche T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. II^, sentenza n. 359/2016 e C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 4035/2015).

Di talché, la formulazione di una proposta di finanza di progetto non vincola in alcun modo l’Amministrazione ad accettarla e nemmeno ad avviare la relativa procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della stessa, una volta dichiarato il pubblico interesse del progetto. Vero è, infatti, che «tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa» (così, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I^, sentenza n. 1803/2017).

Sicché, in definitiva, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse, l’Amministrazione può sempre decidere per la cd. “opzione zero” e non realizzare il progetto (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 1139/2017).

3.4.3. Nondimeno anche la proposta di PPP soggiace ai principi generali contenuti nel Capo I^ della L. n. 241/1990, e, segnatamente, all’obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e motivato (articoli 2 e 3).

Il canone di correttezza che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrati determina l’obbligo di provvedere sull’istanza di parte, anche laddove tale obbligo non sia normativamente fissato, ma l’Amministrazione abbia comunque ingenerato nel privato un legittimo affidamento in tal senso mediante un contatto qualificato (cfr., T.A.R. Liguria – Sez. I^, sentenza n. 140/2015).

Nel caso di specie – secondo quanto risulta per tabulas (doc. 8 di parte ricorrente) – il Comune ha avviato l’istruttoria sulla proposta di Siram S.p.A. e il gruppo di lavoro all’uopo incaricato si era pronunciato per la sussistenza delle condizioni per poter dichiarare, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, D.Lgs. n. 150/2016, il pubblico interesse e la fattibilità della stessa.

3.4.4. Sicché ora l’Ente comunale non può limitarsi a una laconica comunicazione di “non voler uscire dal binario Consip”.

L’articolo 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, non fissa affatto un obbligo assoluto e inderogabile di approvvigionamento tramite Consip per le categorie merceologiche dell’energia elettrica, del gas, dei carburanti, dei combustibili per riscaldamento, della telefonia fissa e mobile. La citata disposizione prevede, invero, tutta una serie di ipotesi in cui è possibile derogare a detto obbligo, ivi comprese le procedure di evidenza pubblica (nella cui ampia dizione va ricondotta anche la finanza di progetto, in quanto prevede una fase concorrenziale dopo la dichiarazione di pubblica utilità) laddove consentano determinati risparmi di spesa.

Di talché, sebbene l’adesione alla convenzione Consip costituisca pur sempre la scelta ordinaria per l’Amministrazione, nondimeno questa deve pronunciarsi sulle alternative, ove proposte, anche solo per rappresentare che di alternative non si tratta, perché non integrano alcuna delle ipotesi derogatorie normativamente delineate.

In altri termini, il Comune, a fronte della proposta di Siram S.p.A., doveva quanto meno dire se questa fosse o meno riconducibile alle ipotesi nelle quali è consentito derogare all’obbligo di ricorrere al convenzionamento Consip e, in caso positivo, dire perché si è ritenuto preferibile accedere al convenzionamento Consip.

3.4.5. Nel caso di specie, il deficit motivazionale della decisione comunale risulta ancora più marcato se si considera che il contenuto della proposta di Siram S.p.A. eccede il contenuto della convenzione Consip denominata SIE 3, la quale concerne il solo servizio di energia termica, per estendersi anche alle prestazioni riconducibili ai contratti di fornitura di energia elettrica per l’utilizzo di immobili, di global service relativo ai sistemi edificio-impianti in strutture scolastiche e di global service relativo ai sistemi edificio-impianti in musei e in uffici.

Ne consegue che se l’esistenza di una convenzione Consip può costituire idonea ragione per non accedere a forme diverse di approvvigionamento di beni e servizi, questo sicuramente non vale laddove la convenzione Consip non vi sia.

In sostanza, l’Amministrazione doveva a maggior ragione pronunciarsi sulla proposta di finanza di progetto nella parte in cui non si pone come alternativa ad alcuna convenzione Consip, ferma restando – ovviamente – la possibilità per il proponente di ritirare la proposta ove, in ipotesi, ridotta nel suo oggetto.

3.5. Il che, poi, è tanto più vero se si considera che – come ricordato in precedenza – comunque il Comune ha attivato un gruppo di lavoro sulla proposta di Siram S.p.A., che era giunto ad una prima, favorevole, conclusione.

3.6.1. Il ricorso principale è, pertanto, fondato con riguardo al suvvisto specifico profilo di doglianza e viene accolto: per l’effetto, è annullato l’atto interruttivo del procedimento di valutazione della proposta di PPP avanzata da Siram S.p.A..

3.6.2. Spetta al Comune di Trieste riattivare dalla procedura e, nell’ambito dell’amplissima discrezionalità di cui è titolare in questo ambito, indicare le ragioni, anche di opportunità, che sorreggono la propria decisione.

3.6.3. Di contro, non merita accoglimento la domanda caducatoria dell’atto comunale di adesione alla convenzione Consip SIE 3, contenuta sia nel ricorso principale, sia nel successivo ricorso per motivi aggiunti.

Da un lato, proprio perché la proposta di PPP ha un ambito più esteso della convenzione Consip l’annullamento della mancata approvazione della prima non ha effetti necessariamente vizianti sull’adesione alla seconda. E, d’altro canto, parte ricorrente non ha dedotto vizi propri del provvedimento di adesione alla suddetta convenzione, ma solamente la sua illegittimità in via derivata.

Dall’altro lato, essendo l’adesione alla convenzione Consip la scelta ordinaria per l’Amministrazione, l’obbligo motivazionale è attenuato (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 2194/2015), dovendosi semmai spiegare la scelta di segno opposto.

Dunque, l’atto comunale in esame è legittimo.

Il che, peraltro, non preclude che – nell’ambito della riedizione del potere sulla proposta di PPP e alla luce delle sopravvenienze che hanno interessato la convenzione Consip SIE 3 (le quali, tuttavia, fuoriescono dal perimetro del presente giudizio) – il Comune attivi i propri poteri di secondo grado sulla decisione di adesione a suo tempo maturata.

Cosicché, ancora una volta, vi è conferma dell’interesse della società ricorrente alla decisione del presente giudizio.

4.1. In definitiva, il ricorso principale viene accolto nella sola parte che riguarda l’atto di interruzione del procedimento di valutazione della proposta di PPP avanzata dal Siram S.p.A..

4.2. Il ricorso per motivi aggiunti è rigettato.

4.3. In ragione dell’esito del giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate tra la ricorrente e la controinteressata, mentre lo sono in parte con il Comune resistente, che è condannato a pagare le restante parte, nella misura indicata in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato per il ricorso principale al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il primo, nei limiti e nei termini indicati in motivazione, e rigetta il secondo.

Condanna il Comune resistente a rifondere alla società ricorrente le spese di giudizio nella misura di Euro 1.000,00, oltre ad accessori di legge, compensando per la porzione residua le spese tra le parti in causa.

Ordina al Comune resistente di rimborsare alla società ricorrente il contributo unificato versato per il ricorso principale al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, D.P.R. n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
                 
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        

IL SEGRETARIO
 

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