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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 5144 | Data di udienza: 21 Settembre 2017

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Controversie attinenti le procedure e i provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia e le infrastrutture di trasporto RTN – Reti di trasporto dell’energia elettrica – Potenza termica superiore a 400 kW (riferimento alle sole centrali termoelettriche) – Competenza inderogabile del TAR Lazio – Art. 135, c. 1, lett. f) cpa.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2017
Numero: 5144
Data di udienza: 21 Settembre 2017
Presidente: Patroni Griffi
Estensore: Forlenza


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Controversie attinenti le procedure e i provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia e le infrastrutture di trasporto RTN – Reti di trasporto dell’energia elettrica – Potenza termica superiore a 400 kW (riferimento alle sole centrali termoelettriche) – Competenza inderogabile del TAR Lazio – Art. 135, c. 1, lett. f) cpa.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 8 novembre 2017, ordinanza n. 5144


DIRITTO DELL’ENERGIA – Controversie attinenti le procedure e i provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia e le infrastrutture di trasporto RTN – Reti di trasporto dell’energia elettrica – Potenza termica superiore a 400 kW (riferimento alle sole centrali termoelettriche) – Competenza inderogabile del TAR Lazio – Art. 135, c. 1, lett. f) cpa.

L’art. 135, co. 1, lett. f) Cpa, nell’attribuire alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. o), Cpa (e cioè, le controversie “incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”), limita, in tale ambito, detta attribuzione a due tipologie di controversie e precisamente:  quelle “concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW”; quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti” e ciò con la sola eccezione delle controversie “relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (art. 14, co. 2, Cpa), in ordine alle quali sussiste competenza funzionale inderogabile del TAR della Lombardia, sede di Milano. Tra le controversie “relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale” devono intendersi ricomprese anche quelle afferenti alla rete di trasporto dell’energia elettrica (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 354; C.g.a.r.s., 29 maggio 2015 n. 373); l’ indicazione della “potenza termica superiore a 400MW”, utilizzata quale limite minimo per la individuazione delle controversie rientranti nella competenza funzionale del TAR del Lazio, è chiaramente riferita alle sole centrali termoelettriche, e non già anche alle reti di trasporto dell’energia elettrica.

Pres. Patroni Griffi, Est. Forlenza – G.T. e altro (avv. Campise) c. Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa (avv.ti Sanino, Covone, Carbone e Di Stefano)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 8 novembre 2017, ordinanza n. 5144

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 8 novembre 2017, ordinanza n. 5144

Pubblicato il 08/11/2017

N. 05144/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05517/2017 REG.RIC.  

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5517 del 2017, proposto da:

Greco Teresa e Bianco Tommaso, rappresentati e difesi dall’avvocato Sergio Campise, con domicilio eletto presso lo studio Maria Lucia Scappaticci in Roma, viale delle Milizie 38;


contro

Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Francesca Covone, Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano, con domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

per regolamento di competenza

dell’ ordinanza collegiale del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZ. II n. 00820/2017, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno causato da occupazione illegittima;

Visto il regolamento di competenza chiesto da Greco Teresa e Bianco Tommaso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Campise e Sanino;

Visto il ricorso per regolamento di competenza con il quale i signori Teresa Greco e Tommaso Bianco impugnano l’ordinanza 22 giugno 2017 n. 820 del TAR per la Calabria, sez. II;

Rilevato che con tale ordinanza il TAR per la Calabria, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sul ricorso proposto dai signori Greco – Bianco avverso la società Terna s.p.a., e volto ad ottenere la declaratoria del diritto al risarcimento del danno loro causato dall’occupazione illegittima di suoli di loro proprietà ubicati nel Comune di Triolo, con conseguente condanna al pagamento di quanto dovutogli;

Rilevato che l’ordinanza impugnata, nell’affermare l’incompetenza del TAR per la Calabria, ha contestualmente indicato quale TAR funzionalmente competente il TAR per il Lazio con sede in Roma, e ciò in quanto

“l’appartenenza della linea elettrica, oggetto del presente giudizio, alla rete elettrica nazionale (quale risulta dal D.M. 25 giugno 1999 e dall’allegato 2 relativo alle reti di collegamento con centrali, depositato dalla società Terna), comporta l’applicazione degli artt. 14 e 136, co. 1, lett. f) c.p.a., che, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie – anche in relazione alla fase cautelare ed alle questioni risarcitorie – comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della P.A. o dei soggetti a questa equiparati, aventi ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, nonché di quelle relative a strutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;

Considerato che, avverso tale ordinanza, gli istanti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 135, co. 1, lett. f) d. lgs. n. 104/2010, nonché difetto di motivazione, in quanto “l’opera oggetto dell’occupazione del terreno degli appellanti riguarda non già la realizzazione di una centrale, ma semplicemente la costruzione di una linea elettrica” (linea elettrica a 150 KV Catanzaro – Feroleto), linea “per giunta avente potenza non superiore a 400 MW”, sottolineandosi, inoltre, l’impossibilità di una interpretazione estensiva dell’art. 135 cpa, trattandosi di norma derogatoria al principio di inderogabilità della competenza territoriale;

Vista la costituzione in giudizio di Terna s.p.a., che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che l’art. 135, co. 1, lett. f) Cpa, nell’attribuire alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. o), Cpa (e cioè, le controversie “incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”), limita, in tale ambito, detta attribuzione a due tipologie di controversie e precisamente:

– quelle “concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW”;

– quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;

e ciò con la sola eccezione delle controversie “relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (art. 14, co. 2, Cpa), in ordine alle quali sussiste competenza funzionale inderogabile del TAR della Lombardia, sede di Milano; Rilevato, pertanto, per quel che interessa nella presente sede:

a) che tra le controversie “relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale” devono intendersi ricomprese anche quelle afferenti alla rete di trasporto dell’energia elettrica (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 354; C.g.a.r.s., 29 maggio 2015 n. 373);

b) che la indicazione della “potenza termica superiore a 400MW”, utilizzata quale limite minimo per la individuazione delle controversie rientranti nella competenza funzionale del TAR del Lazio, è chiaramente riferita alle sole centrali termoelettriche, e non già (come sostenuto dai ricorrenti) anche alle reti di trasporto dell’energia elettrica;

considerato, pertanto, che nel caso di specie ricorrono le condizioni perché la controversia, come statuito dall’ordinanza impugnata, sia attribuita alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma;

Ritenuto, infine, stante la natura della controversia, che sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza proposto da Greco Teresa e Bianco Tommaso (n. 55172017 r.g.), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata.

Compensa tra le parti spese ed onorari del presente giudizio per regolamento di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L’ESTENSORE
Oberdan Forlenza
        
IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO
 

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