+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 556 | Data di udienza: 22 Novembre 2017

* RIFIUTI – Autorizzazione unica ambientale – Comunicazione relativa alle operazioni di recupero – – Art. 216 d.lgs. n. 152/2006 – Attività già avviate – Allegazione dell’AUA – Condizione risolutiva – Cancellazione dell’impresa dal registro provinciale dei gestori di rifiuti.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2017
Numero: 556
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: Politi
Estensore: Pedron


Premassima

* RIFIUTI – Autorizzazione unica ambientale – Comunicazione relativa alle operazioni di recupero – – Art. 216 d.lgs. n. 152/2006 – Attività già avviate – Allegazione dell’AUA – Condizione risolutiva – Cancellazione dell’impresa dal registro provinciale dei gestori di rifiuti.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 28 novembre 2017, ordinanza n. 556


RIFIUTI – Autorizzazione unica ambientale – Comunicazione relativa alle operazioni di recupero – – Art. 216 d.lgs. n. 152/2006 – Attività già avviate – Allegazione dell’AUA – Condizione risolutiva – Cancellazione dell’impresa dal registro provinciale dei gestori di rifiuti.

Nel nuovo regime introdotto dall’art. 3 del DPR 59/2013 (che a sua volta si fonda sull’art. 23 del DL 9 febbraio 2012 n. 5) l’AUA è necessaria quando siano svolte attività che in precedenza erano subordinate a specifici titoli autorizzativi  (nella specie, si trattava di un impianto con scarico di acque di prima pioggia ed emissioni in atmosfera);  se è necessario il rilascio dell’AUA, la procedura semplificata dell’art. 216 del Dlgs. 152/2006 risulta inapplicabile nella formulazione originaria, in quanto alla comunicazione relativa alle operazioni di recupero dei rifiuti deve essere allegata l’AUA. Quest’ultima diventa quindi una condizione di efficacia della comunicazione; nel caso di attività già avviate, che avevano originariamente ottenuto i titoli autorizzativi ora assorbiti nell’AUA, l’onere di allegazione dell’AUA può essere qualificato come una condizione risolutiva, per evitare le conseguenze antieconomiche della sospensione delle lavorazioni. Pertanto, sarà la mancata richiesta (o il diniego di rilascio) dell’AUA a determinare la cancellazione dell’impresa dal registro provinciale dei gestori dei rifiuti, quando sia trascorso un ragionevole periodo di tolleranza.

Pres. Politi, Est. Pedron – N. s.n.c. (avv. Alquati) c. Provincia di Cremona (avv. Gagliardi)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 28 novembre 2017, ordinanza n. 556

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 28 novembre 2017, ordinanza n. 556

Pubblicato il 28/11/2017

N. 00556/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00818/2017 REG.RIC.    

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 818 del 2017, proposto da:

NUOVA SABBIOTECNICA SNC, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Alquati, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

PROVINCIA DI CREMONA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Gagliardi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Angela Nervi in Brescia, via Saffi 16;

nei confronti di

COMUNE DI OSTIANO, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

– del decreto del Settore Ambiente e Territorio n. 451 del 13 giugno 2017, con il quale la Provincia ha cancellato la ricorrente dal registro delle imprese che hanno effettuato la comunicazione ex art. 216 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 per l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Cremona;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

1. La Provincia, con decreto del Settore Ambiente e Territorio del 13 giugno 2017, ha cancellato la ricorrente dal registro delle imprese che hanno effettuato la comunicazione ex art. 216 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 per l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

2. La ricorrente era iscritta dal 20 gennaio 2009 (in base alla comunicazione del 18 settembre 2008), e poco prima della scadenza quinquennale ha effettuato una nuova comunicazione in data 24 giugno 2013.

3. Il motivo della cancellazione consiste nell’inidoneità della seconda comunicazione a consentire lo svolgimento dell’attività. In particolare, come segnalato dalla Provincia con nota del 3 dicembre 2013, dopo l’entrata in vigore del DPR 13 marzo 2013 n. 59 (ossia a partire dal 13 giugno 2013) la comunicazione avrebbe dovuto essere affiancata dall’autorizzazione unica ambientale (AUA), essendovi un impianto con scarico di acque di prima pioggia ed emissioni in atmosfera.

4. Nel ricorso si sostiene, in contrario, che (i) la nota del 3 dicembre 2013 non sarebbe mai stata ricevuta (in quanto inviata al vecchio indirizzo PEC, come precisato nella memoria del 17 novembre 2017); (ii) in ogni caso, la suddetta nota è intervenuta dopo la scadenza del termine di 90 giorni ex art. 216 comma 1 del Dlgs. 152/2006, e dunque vi sarebbe ormai un affidamento tutelabile circa la prosecuzione dell’attività.

5. La Provincia evidenzia che la ricorrente ha in realtà chiesto il rilascio dell’AUA (31 dicembre 2013), ma la pratica è stata sospesa una prima volta ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA (14 febbraio 2014), ed è stata poi nuovamente sospesa (7 agosto 2014). In questa seconda occasione gli uffici provinciali hanno invitato la ricorrente a riformulare la richiesta di AUA, e a precisare se l’attività aziendale consista nel recupero di materiale (con necessaria verifica di assoggettabilità alla VIA) o nella messa in riserva (senza necessità di preventiva verifica di assoggettabilità alla VIA).

6. Sulla vicenda così sintetizzata si possono formulare le seguenti osservazioni:

(a) l’interlocuzione del 2013-2014 sui contenuti della richiesta di AUA supera il problema formale dell’indirizzo PEC a cui è stata indirizzata la nota del 3 dicembre 2013, e dunque non ha riflessi sul provvedimento di cancellazione impugnato nel presente giudizio;

(b) la questione sostanziale rimane quella descritta dalla Provincia nelle note sopra richiamate;

(c) più precisamente, nel nuovo regime introdotto dall’art. 3 del DPR 59/2013 (che a sua volta si fonda sull’art. 23 del DL 9 febbraio 2012 n. 5) l’AUA è necessaria quando siano svolte attività che in precedenza erano subordinate a specifici titoli autorizzativi, come avveniva nel caso della ricorrente per lo scarico di acque di prima pioggia e per le emissioni in atmosfera;

(d) se è necessario il rilascio dell’AUA, la procedura semplificata dell’art. 216 del Dlgs. 152/2006 risulta inapplicabile nella formulazione originaria, in quanto alla comunicazione relativa alle operazioni di recupero dei rifiuti deve essere allegata l’AUA. Quest’ultima diventa quindi una condizione di efficacia della comunicazione;

(e) nel caso di attività già avviate, che avevano originariamente ottenuto i titoli autorizzativi ora assorbiti nell’AUA, l’onere di allegazione dell’AUA può essere qualificato come una condizione risolutiva, per evitare le conseguenze antieconomiche della sospensione delle lavorazioni. Pertanto, sarà la mancata richiesta (o il diniego di rilascio) dell’AUA a determinare la cancellazione dell’impresa dal registro provinciale dei gestori dei rifiuti, quando sia trascorso un ragionevole periodo di tolleranza;

(f) nello specifico, la ricorrente ha proseguito l’attività senza AUA dal 2013, pur essendo consapevole della necessità di tale titolo, avendone in effetti chiesto il rilascio. Il periodo di tolleranza risulta quindi ampiamente scaduto, e la cancellazione dal registro provinciale appare corretta.

7. In conclusione, non vi sono i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva o propulsiva. Resta ferma la facoltà per la ricorrente di ottenere una nuova iscrizione allegando l’AUA e sottoponendosi alle verifiche relative alla VIA, se ancora necessarie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

(a) respinge la domanda cautelare;

(b) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere

L’ESTENSORE
Mauro Pedron
        
IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!