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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 12008 | Data di udienza: 4 Dicembre 2017

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Istanza di autorizzazione in deroga per attività rumorosa da cantieri temporanei – Diniego – Motivazione – Art 17, c. 3, l.r. Puglia n. 3/2002.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 5 Dicembre 2017
Numero: 12008
Data di udienza: 4 Dicembre 2017
Presidente: De Michele
Estensore: Sinatra


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Istanza di autorizzazione in deroga per attività rumorosa da cantieri temporanei – Diniego – Motivazione – Art 17, c. 3, l.r. Puglia n. 3/2002.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 5 dicembre 2017, n. 12008


INQUINAMENTO ACUSTICO – Istanza di autorizzazione in deroga per attività rumorosa da cantieri temporanei – Diniego – Motivazione – Art 17, c. 3, l.r. Puglia n. 3/2002.

Il diniego all’istanza di autorizzazione in deroga per attività rumorosa ambientale originata da cantieri temporanei non può recare, in motivazione, la sola mera indicazione del fatto che gli orari in cui devono svolgersi le lavorazioni eccedono quelli indicati come consentiti dall’art. 17 comma III della legge regionale n. 32002 (7-12 e 15-19): non avrebbe altrimenti senso l’ultima parte  della medesima disposizione, che prevede la facoltà di deroga da parte dei Comuni (e che verrebbe sottoposta ad interpretazione abrogatrice).


Pres. De Michele, Est. Sinatra – T. a.g. (avv.ti Cintioli, Lo Pinto e Allena) c. Comune di Melendugno (avv. Zacà)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ - 5 dicembre 2017, n. 12008

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 5 dicembre 2017, n. 12008

Pubblicato il 05/12/2017

N. 12008/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10639/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10639 del 2017, proposto da:
Trans Adriatic Pipeline Ag, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Matteo Allena, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32, come da procura in atti;

contro

Comune di Melendugno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Zaca’, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Cosimo Zaca’ in Roma, via Cunfida 20, come da procura in atti;

nei confronti di

Icop S.p.A. non costituita in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione del provvedimento del Comune di Melendugno prot. 19762 del 31 agosto 2017, notificato a I.C.O.P. S.p.A., recante in oggetto “Rif. V/s Nota del 31.07.2017 pervenuta al Protocollo di questo Ente in data 02.08.2017, ad oggetto: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa ambientale originata da cantieri temporanei”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melendugno e delle Amministrazioni statali intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Cintioli e M. Allena, per il Comune di Melendugno l’Avv. F. Zacà e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato Andrea Fedeli.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. – Con il ricorso in esame, ritualmente proposto, è impugnata la nota prot. 19762 del 31 agosto 2017, con la quale il Comune di Melendugno ha opposto diniego all’istanza di autorizzazione per attività rumorosa ambientale temporanea in deroga agli orari previsti dall’art. 17 comma 3 della L. R. Puglia n. 3\2002, avanzata dalla impresa realizzatrice del “microtunnel” per l’approdo in Italia del gasdotto “Trans Adriatic Pipeline, lavorazione attinente la “Fase 1” del suddetto progetto.

2. – Il Comune, nella circostanza, ha preso atto che le lavorazioni si protrarranno senza interruzione oltre gli orari consentiti dalla citata legge regionale, ossia per 24 ore al giorno dal 1° ottobre 2017 al 31 maggio 2018, e per tale ragione ha denegato l’autorizzazione.

3. – La ricorrente, con un due motivi di ricorso, afferma l’illegittimità dell’atto gravato, in quanto il problema dei limiti differenziali di rumorosità era già stato oggetto del decreto del MATTM di VIA positiva n. 223\2014 e dalla conseguente Autorizzazione Unica di cui al decreto del MISE 20 maggio 2015 ottenuti da TAP, sicchè sul punto il Comune non avrebbe avuto il potere di provvedere (I motivo), oltre che per difetto di motivazione (II motivo).

4. – Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, resiste con memoria, affermando, in rito, l’incompetenza territoriale del TAR del Lazio in favore della competenza del TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, e, nel merito, che la necessità di emettere il provvedimento impugnato sarebbe derivata da una conforme raccomandazione congiunta dell’ARPA Puglia e di ISPRA del 25 luglio 2017.

5. – In occasione della camera di consiglio del 4 dicembre 2017, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato posto in decisione previo avviso alle parti di una sua possibile definizione mediante sentenza in forma semplificata.

6. – In via preliminare ritiene il Collegio che la competenza territoriale appartiene al TAR del Lazio, sede di Roma, posto che la controversia riguarda senza dubbio la realizzazione di un gasdotto, che (quanto ad una specifica fase progettuale, costituita dalla costruzione del microtunnel) è di fatto impedita, o, quanto meno,o limitata, dal provvedimento impugnato, e, pertanto, ricade nel disposto dell’ articolo 135 comma I lettera f del c.p.a.).

7. Non ritiene il Collegio che –come pure ipotizzato dalla difesa della stessa ricorrente nella memoria depositata a ridosso della camera di consiglio- che il ricorso possa essere definito mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quest’ultima deriverebbe dalla conferma, da parte del MISE (nota del 21 novembre 2017 di cui al n. 13 della produzione della ricorrente del 1° dicembre 2017), del fatto che l’Autorizzazione Unica di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 2015 comprende anche la VIA, riguardante –tra gli altri- pure gli aspetti relativi all’impatto acustico (per cui il MATTM ha dettato specifiche prescrizioni), sicchè TAP può senz’altro procedere con le operazioni di costruzione dell’opera.

La richiesta declaratoria di definizione del giudizio in rito, a parere del Collegio, avrebbe potuto essere emessa da questo TAR solo qualora il Comune di Melendugno, a fronte delle citate affermazioni ministeriali, avesse aderito alle relative conclusioni, annullando il diniego impugnato; cosa che non è accaduta.

8. – Nel merito il ricorso è fondato, e va accolto, in quanto può essere condivisa –con valore assorbente sul resto- la censura di difetto di motivazione dell’atto gravato, non potendo reputarsi sufficiente, sotto tale profilo, la mera indicazione del fatto che gli orari in cui devono svolgersi le lavorazioni eccedono quelli indicati come consentiti dall’art. 17 comma III della legge regionale n. 3\2002 (7-12 e 15-19), in quanto, ritenendo il contrario, non avrebbe senso (e verrebbe sottoposta ad interpretazione abrogatrice) l’ultima parte della medesima disposizione, che prevede la facoltà di deroga da parte dei Comuni.

9. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Melendugno al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila\00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Achille Sinatra
        
IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele
        

IL SEGRETARIO

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