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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1351 | Data di udienza: 4 Ottobre 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia libera – Serre mobili stagionali e  serre fisse – Differenza – Art. 6, c. 1, d.P.R. n. 380/2001


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2017
Numero: 1351
Data di udienza: 4 Ottobre 2017
Presidente: Testori
Estensore: Picone


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia libera – Serre mobili stagionali e  serre fisse – Differenza – Art. 6, c. 1, d.P.R. n. 380/2001



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 12 dicembre 2017, n. 1351


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia libera – Serre mobili stagionali e  serre fisse – differenza – Art. 6, c. 1, d.P.R. n. 380/2001

L’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 introduce, sotto il profilo dell’assentibilità come attività edilizia libera, la distinzione tra serre mobili stagionali e serre realizzate con strutture fisse: le prime rivolte alla protezione del terreno e delle coltivazioni in periodi stagionali, non necessitanti di titolo abilitativo; le seconde costituenti opere di supporto per l’attività agricola e commerciale, rivolte a soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione e comportanti una modificazione permanente dello stato dei luoghi.  Con riferimento alla nozione di “stagionalità”, occorre fare riferimento ad una struttura che venga ciclicamente installata e poi rimossa al termine della stagione, ossia ad un manufatto che in una certa stagione dell’anno, ed ogni anno, viene costruito e poi regolarmente smontato.


Pres. Testori, Est. Picone – G.G.L. e altro (avv. Martino) c. Comune di Ponti (avv.ti Cisa Asinari di Gresy e Fuscà)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 12 dicembre 2017, n. 1351

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 12 dicembre 2017, n. 1351

Pubblicato il 12/12/2017

N. 01351/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2014 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2014, proposto da:
Giuseppe Giovanni Lazzarino, Michele Lazzarino, Anna Maria Panaro, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti, 3;

contro

Comune di Ponti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Maria Cisa Asinari di Gresy e Guido Luciano Fuscà, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 23;

nei confronti di

Renato Malfatto, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– dell’ordinanza di rimozione di manufatto eseguito con comunicazione di attività edilizia libera ex art. 6, comma 1 – lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 per violazione delle prescrizioni del P.R.G.C. vigente, notificata in data 25 marzo 2014, con la quale è stato ingiunto "di rimuovere entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza la seguente opera oggetto di comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera presentata … in data 14.7.2012, in quanto eseguita in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 36 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente a distanza inferiore a 10 metri dal confine: SERRA MOBILE STAGIONALE PER IL RICOVERO DELLA FIENAGIONE COSTITUITA DA UN TUNNEL DELLE DIMENSIONI MT. 8,20 x 16,00 ED ALTEZZA MT. 5,20, SITA SULL’AREA CENSITA AL N.C.T. DEL COMUNE DI PONTI AL FOGLIO 8 MAPPALE 416”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Giuseppe Lazzarino ha presentato al Comune di Ponti, in data 14 luglio 2012, una comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, avente ad oggetto l’installazione di una serra mobile stagionale costituita da un tunnel in ferro e plastica, per il ricovero della fienagione. Il manufatto misura mt. 16 x 8,20, in altezza mt. 5,20, è infisso nel terreno senza opere murarie e movimento di terra.

Con l’ordinanza impugnata, il Comune di Ponti ha rilevato che “la serra mobile stagionale per il ricovero della fienagione costituita da tunnel, in base alle sue caratteristiche concrete (dimensioni, utilizzo di fatto non stagionale, alterazione in modo durevole e rilevante dallo stato dei luoghi, anche se non ancorata al suolo con basamento, e utilizzo non per esigenze contingenti o temporanee) non rientra nell’ambito di applicazione dell’attività edilizia libera ex art. 6 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, ma in quello dell’art.. 3 lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001 con conseguente necessità di rilascio di titolo abilitativo: in ogni caso … devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nella fattispecie non viene rispettata la distanza dai confini prescritta dall’art.. 36 delle NN.TT.AA del PRGC vigente”.

I ricorrenti ne chiedono l’annullamento, deducendo la violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, la violazione degli artt. 6 e 36 delle norme tecniche del piano regolatore e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 275 del 9 luglio 2014.

In seguito, si è costituito il Comune di Ponti, depositando documenti e chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 4 ottobre 2017, nella quale la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato, per le ragioni già sommariamente enunciate nella fase cautelare.

Il manufatto del quale è stata ordinata la demolizione è sprovvisto del requisito della “stagionalità”. Per espressa ammissione degli stessi ricorrenti, esso non viene rimosso durante l’anno, ma viene solo progressivamente svuotato nel periodo che va da ottobre ad aprile, senza alcuna modifica o ridimensionamento esteriore.

L’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 introduce, sotto il profilo dell’assentibilità come attività edilizia libera, la distinzione tra serre mobili stagionali e serre realizzate con strutture fisse: le prime rivolte alla protezione del terreno e delle coltivazioni in periodi stagionali, non necessitanti di titolo abilitativo; le seconde costituenti opere di supporto per l’attività agricola e commerciale, rivolte a soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione e comportanti una modificazione permanente dello stato dei luoghi.

Con riferimento alla nozione di “stagionalità”, occorre fare riferimento ad una struttura che venga ciclicamente installata e poi rimossa al termine della stagione, ossia ad un manufatto che in una certa stagione dell’anno, ed ogni anno, viene costruito e poi regolarmente smontato.

Ciò risponde al tradizionale orientamento interpretativo, in epoca anteriore alle modifiche apportate al Testo Unico del 2001, quando si affermava che “la costruzione di serre di grandi dimensioni costituite da tubi ed intelaiature metallici interrati su cui vengono stesi teloni di plastica, destinate a far fronte a esigenze continuative connesse con la coltivazione ortofrutticola, è assoggettata a concessione edilizia, in quanto opera destinata ad alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico-ambientale” (Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2000 n. 3247).

Ne consegue che la struttura installata dagli odierni ricorrenti va considerata, a tutti gli effetti, quale nuova costruzione soggetta al preventivo rilascio di titolo abilitativo, non potendo essere annoverata tra gli interventi di edilizia libera.

Non rileva, al riguardo, la distanza della serra dal confine e la sua controversa conformità alle prescrizioni del piano regolatore.

Il Comune ha legittimamente ordinato la demolizione del manufatto realizzato senza titolo, per il quale non risulta che sia stata presentata alcuna istanza di accertamento di conformità.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese processuali possono essere compensate, avuto riguardo alla novità della normativa applicata alla fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere

L’ESTENSORE
Savio Picone
        
IL PRESIDENTE
Carlo Testori
        
        
IL SEGRETARIO

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