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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Boschi e macchia mediterranea Numero: 792 | Data di udienza: 7 Giugno 2017

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Aree temporaneamente prive di soprassuolo, suscettibili di ricopertura – Concetto di bosco – Rientrano – D.r.g. Basilicata n. 1734/1999.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2017
Numero: 792
Data di udienza: 7 Giugno 2017
Presidente: Caruso
Estensore: Nappi


Premassima

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Aree temporaneamente prive di soprassuolo, suscettibili di ricopertura – Concetto di bosco – Rientrano – D.r.g. Basilicata n. 1734/1999.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 dicembre 2017, n. 792


BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Aree temporaneamente prive di soprassuolo, suscettibili di ricopertura – Concetto di bosco – Rientrano – D.r.g. Basilicata n. 1734/1999.

La d.g.r. Basilicata n. 1734 del 1999, emanata ai sensi dell’art.15 della l.r. Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, recante “Norme in materia forestale”, dispone che vadano comunque considerate come “bosco” le aree temporaneamente prive di soprassuolo, per cause naturali o artificiali, ma suscettibili di ricopertura, nonché le formazioni rupestri e ripariali e quelle del tipo “macchia mediterranea”. In senso conforme, in giurisprudenza si è avuto modo di affermare che nel concetto di territorio coperto da bosco, rientrano non solo la superficie sulla quale insistono i popolamenti arborei, ma anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l’ampliamento (Cass. Pen., sez. III, 26 marzo 1997, n. 3975).

Pres. Caruso, Est. Nappi – C. s.r.l. (avv. Buscicchio) c. Comune di Rotonda (avv. Cosentino) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 21 dicembre 2017, n. 792

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 dicembre 2017, n. 792

Pubblicato il 21/12/2017

N. 00792/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 343 del 2016, proposto da:
– C.A. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gerardo Pedota, in Potenza, al corso Garibaldi n. 32;

contro

– Comune di Rotonda, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Nicola Cosentino, con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale;
– Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– della deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 16 marzo 2016 avente ad oggetto: regolamento urbanistico – esame osservazioni – provvedimenti ed approvazione definitiva (art. 36 l.r. 23/1999);

– di ogni altro atto correlato e connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rotonda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario Benedetto Nappi e uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto affidato alla notificazione il 17 giugno 2016, depositato il successivo 29 di giugno, la C.A. Costruzioni è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il regolamento urbanistico del Comune intimato.

1.1. In punto di fatto, parte ricorrente ha esposto quanto segue:

– è proprietaria di un suolo nel territorio di Rotonda, alla località Cassaneto, identificato in catasto al foglio 10, particella n. 939;

– nel precedente piano di fabbricazione, detto fondo era ricompreso in zona agricola;

– il vigente piano territoriale di coordinamento del Pollino ne prevede la destinazione a zona D1 – insediamenti polifunzionali;

– il nuovo regolamento urbanistico adottato dall’Ente intimato ha impresso all’area della ricorrente la destinazione di verde boschivo;

– le osservazioni presentate al riguardo dalla società ricorrente, nel senso della disparità di trattamento rispetto a quella del fondo confinante, sono state disattese dal Consiglio comunale in sede di approvazione della deliberazione impugnata.

1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento, erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta.

2. Si è costituito il Comune intimato, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso e concludendo per il suo rigetto nel merito.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 27 luglio 2016 è stato disposto l’abbinamento al merito dell’incidentale istanza cautelare.

4. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2017 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla delibazione delle eccezioni in rito di parte intimata, essendo il ricorso infondato, alla stregua della motivazione che segue.

1.1. Si è in primo luogo dedotto che il suolo oggetto di causa si troverebbe in un contesto urbano di “recente espansione”, completamente urbanizzato e servito dalle infrastrutture comunali a rete, oltre che da strada d’accesso. Nelle vicinanze vi sarebbero “importanti strutture pubbliche e private”. Infine, sul fondo non graverebbero vincoli idrogeologici, ambientali o paesaggistici. Secondo la ricorrente, logica conseguenza di quanto innanzi sarebbe il riconoscimento di destinazione edificatoria al suolo in oggetto, anche in relazione alla previsione del regolamento urbanistico che ha inserito, nell’ambito urbano e fra i “tessuti edilizi di completamento”, tra l’altro, “limitate residue aree libere in contesti altamente urbanizzati”

1.1.1. La censura non persuade. Il Collegio richiama, dando a esso continuità, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le scelte di politica urbanistica espresse negli strumenti generali di pianificazione si caratterizzano per la loro ampia discrezionalità in ordine ai tempi e alle modalità di intervento sul proprio territorio circa la destinazione di singole aree, in funzione delle concrete possibilità operative che solo l’Amministrazione è in grado di accertare e che, pertanto, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, se non per la loro manifesta illogicità, contraddittorietà o insussistenza dei presupposti (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4291). Nel caso di specie, l’Ente intimato ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato la contestata scelta urbanistica, evidenziando come venga in considerazione una “zona boschiva”, in continuità con l’area adiacente.

1.1.2. La ricorrente, avvalendosi di relazione tecnica di parte, ha opinato che difetterebbe tale situazione, in quanto non sarebbe riscontrabile neppure la presenza di una semplice radura. In senso contrario, tuttavia, va considerato che la d.g.r. n. 1734 del 1999, emanata ai sensi dell’art.15 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, recante “Norme in materia forestale”, dispone che vadano comunque considerate come “bosco” le aree temporaneamente prive di soprassuolo, per cause naturali o artificiali, ma suscettibili di ricopertura, nonché le formazioni rupestri e ripariali e quelle del tipo “macchia mediterranea”. In senso conforme, in giurisprudenza si è avuto modo di affermare che nel concetto di territorio coperto da bosco, rientrano non solo la superficie sulla quale insistono i popolamenti arborei, ma anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l’ampliamento. (Cass. Pen., sez. III, 26 marzo 1997, n. 3975). Ora, la documentazione fotografica in atti consente di rilevare come effettivamente vi sia una sostanziale continuità tra l’area boschiva e il fondo in contestazione, quantomeno per un versante, mentre la finalità di salvaguardia della tutela “ambientale e paesaggistica”, pure valorizzata dalla relazione tecnica predisposta a seguito dell’adozione del piano, rende non irragionevole la scelta urbanistica in questione.

1.1.3. In tale prospettiva, le considerazioni svolte negli scritti difensivi dell’Ente intimato non si atteggiano a motivazione postuma del provvedimento impugnato, come sostenuto dalla deducente, bensì quale specificazione e sviluppo delle ragioni già sinteticamente esposte nell’atto impugnato, segnatamente laddove esattamente si evidenzia la presenza di vegetazione in corso di riformazione a seguito della cessazione di attività antropica precedentemente ivi svolta. D’altro canto, la presenza di vegetazione in situ traspare evidente dalle stesse immagini recate dalla produzione della ricorrente, così come l’assenza attuale di opere o attività umana.

1.1.4. Non sussiste il dedotto difetto d’istruttoria, risultando la metodologia di rilevazione prescelta dall’Amministrazione procedente adeguata allo scopo e scevra dalle censure formulate avverso di essa. Neppure si ravvisa, poi, alcuna disparità di trattamento, peraltro solo accennata in sede di ricorso, in relazione al differente trattamento urbanistico riservato al limitrofo “suolo 25”, essendo ravvisabile in loco la presenza di attività antropiche di coltivazione del suolo e la presenza di una costruzione, ovverosia di elementi idonei a fondare la diversa scelta comunale. Del resto, a fronte di scelte discrezionali dell´Amministrazione, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento è riscontrabile soltanto in caso di completa identità di situazioni di fatto, nella specie non ravvisabile, e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, con la precisazione che la legittimità dell´operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall´eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401).

2. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

3. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 8 febbraio 2017 e 7 giugno 2017, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        
IL SEGRETARIO
 

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