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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 610 | Data di udienza: 20 Dicembre 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Determinazione e liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione – – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Decadenza del titolo edilizio – Diritto alla restituzione – Termine di prescrizione – Decorrenza  – Contributo di costruzione  – Rinuncia o decadenza del titolo edilizio – Effetti – Avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie – Diritto alla rideterminazione del contributo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: L'Aquila
Data di pubblicazione: 29 Dicembre 2017
Numero: 610
Data di udienza: 20 Dicembre 2017
Presidente: Amicuzzi
Estensore: Gizzi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Determinazione e liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione – – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Decadenza del titolo edilizio – Diritto alla restituzione – Termine di prescrizione – Decorrenza  – Contributo di costruzione  – Rinuncia o decadenza del titolo edilizio – Effetti – Avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie – Diritto alla rideterminazione del contributo.



Massima

 

TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 29 dicembre 2017, n. 610


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Determinazione e liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione – Diritto dell’interessato alla restituzione – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le controversie attinenti alla determinazione e alla liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, nonchè l’azione volta alla declaratoria del diritto dell’interessato alla restituzione delle somme versate al Comune per mancato utilizzo del titolo edilizio appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si tratta, peraltro, di azione che può essere proposta a prescindere dall’impugnazione o dall’esistenza dell’atto con cui viene negato il rimborso, trattandosi di giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario (ex multis, Tar Catania n. 2015 n. 2585).


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo per oneri di urbanizzazione – Decadenza del titolo edilizio – Diritto alla restituzione – Termine di prescrizione – Decorrenza .

In ipotesi di decadenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione decennale relativo alla restituzione di somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il "dies a quo" deve essere individuato nel momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato dal privato, ossia nella data di scadenza del termine di decadenza

 


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione  – Rinuncia o decadenza del titolo edilizio – Effetti – Avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie – Diritto alla rideterminazione del contributo.

Il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio. Conseguentemente, allorché il privato rinunci al permesso di costruire o non lo utilizzi, ovvero in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio,  sorge in capo alla p.a., anche ai sensi dell’art. 2033 c.c., o comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il diritto alla restituzione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, peraltro, sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia utilizzato solo parzialmente (T.A.R. Milano, n. 496 del 2017). Tuttavia, in tal caso, si deve tener conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, di talché l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (T.A.R. Catania, n. 189 del 2017).

Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi – E. s.r.l. (avv. Lanzi Palladini) c. Comune di Luco dei Marsi (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ - 29 dicembre 2017, n. 610

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 29 dicembre 2017, n. 610

Pubblicato il 29/12/2017

N. 00610/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2016, proposto da:
Elledidue S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pietrantonio Lanzi Palladini, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Di Napoli in L’Aquila, via Campo di Pile ( Confindustria);

contro
 

Comune di Luco dei Marsi non costituito in giudizio;

per la declaratoria del diritto della società ricorrente ad ottenere il rimborso degli importi versati a titolo di contributo sugli oneri di urbanizzazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso depositato il 9.5.2016, la Elledidue Srl chiedeva a codesto Tribunale di accertare il suo diritto al rimborso degli importi versati a titolo di oneri di urbanizzazione e a titolo di contributo di costruzione relativamente alla pratica edilizia n. PC0008/08, nonché di condannare il Comune di Luco dei Marsi alla relativa restituzione.

Parte ricorrente deduceva di aver conseguito dal Comune di Luco dei Marsi il permesso di costruire n. 8 del 2008 per la realizzazione di una residenza per anziani in Luco dei Marsi, via Strada 42, sul terreno indicato al catasto al fg. 6, partt. 1259 e 1579.

Il Comune quantificava il contributo per gli oneri di urbanizzazione in euro 38.070,25, che la società ricorrente versava in quattro rate dal momento del rilascio del titolo edilizio all’8.7.2010, e il contributo per il costo di costruzione in euro 20.273, 98, che la società ricorrente versava in tre rate dal momento del rilascio del titolo edilizio al 24.9.2010.

Con domanda del 2.7.2009, la società ricorrente chiedeva, previa sospensione dei lavori, l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria, formulando istanza di rilascio di variante del permesso di costruire n. 8/2008 in data 29.9.2009.

Sospesa più volte la pratica di autorizzazione che ancora non si è conclusa, la società ricorrente non ha portato a compimento i lavori di realizzazione dell’edificio di cui all’originario titolo edilizio conseguito che, essendo decorso il termine triennale dall’inizio dei lavori, è ormai decaduto.

Non avendo interamente realizzato l’opera oggetto del permesso di costruire, la società ricorrente chiedeva al Comune la restituzione degli oneri versati. Peraltro, il Comune non aveva neanche provveduto a realizzate le dovute opere di urbanizzazione.

Il Comune non si costituiva.

Alla pubblica udienza del 5.7.2017, il Collegio rilevava la mancanza, in atti, della copia del ricorso notificato e parte ricorrente chiedeva un rinvio.

In data 21.7.2017, parte ricorrente depositava copia del ricorso notificato in data 17.7.2017.

Alla pubblica udienza del 20.12.2017, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Oggetto della domanda attorea è il diritto al rimborso degli importi versati dalla società ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione e a titolo di contributo di costruzione relativamente alla pratica edilizia n. PC0008/08, nonché la condanna del Comune di Luco dei Marsi alla relativa restituzione.

In via preliminare, osserva il Collegio che le controversie attinenti alla determinazione e alla liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, nonchè l’azione volta alla declaratoria del diritto dell’interessato alla restituzione delle somme versate al Comune per mancato utilizzo del titolo edilizio appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si tratta, peraltro, di azione che può essere proposta a prescindere dall’impugnazione o dall’esistenza dell’atto con cui viene negato il rimborso, trattandosi di giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario (ex multis, Tar Catania n. 2015 n. 2585).

Sempre in via preliminare, ricorda il Collegio che, in ipotesi di decadenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione decennale relativo alla restituzione di somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il "dies a quo" deve essere individuato nel momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato dal privato, ossia nella data di scadenza del termine di decadenza, che nel caso di specie è maturato decorsi tre anni dall’inizio dei lavori (29.9.2009).

Ne consegue che, ancorchè il ricorso sia stato notificato solamente il 5.7.2017 e depositato ritualmente notificato il 21.7.2017, nessun termine prescrizionale risulta maturato.

Tanto premesso, nel merito, il Collegio ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, sussiste il diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione in caso di mancato utilizzo del titolo edilizio (ex multis, Consiglio di Stato, n. 3456 del 2017).

La giurisprudenza ha in particolare chiarito che il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio. Conseguentemente, allorché il privato rinunci al permesso di costruire o non lo utilizzi, ovvero in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, come nel caso di specie, sorge in capo alla p.a., anche ai sensi dell’art. 2033 c.c., o comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione.

Il diritto alla restituzione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, peraltro, sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia utilizzato solo parzialmente (T.A.R. Milano, n. 496 del 2017)

Insomma, poiché il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio, è evidente che, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito, con la precisazione che il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente.

Tuttavia, in tal caso, si deve tener conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, di talché l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (T.A.R. Catania, n. 189 del 2017).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della società ricorrente alla rideterminazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, versato in relazione al permesso di costruire n. 8 del 2008, in proporzione alla parte di opera effettivamente realizzata, e alla restituzione della quota del contributo stesso relativa alla parte non realizzata.

Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Comune di Luco dei Marsi dovrà, entro 90 giorni dalla comunicazione, ovvero se precedente dalla notificazione, della presente sentenza, rideterminare l’importo del contributo di urbanizzazione e costruzione dovuto dalla società ricorrente in relazione alla sola porzione di opera realizzata in esecuzione del titolo edilizio n. 8/2008 e proporle il pagamento della quota del contributo stesso relativa alla parte di opera non realizzata.

Con l’avvertimento che, se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, possono adire questo Tribunale e chiedere la determinazione della somma dovuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione, ordinando al Comune di Luco dei Marsi di rideterminare l’importo del contributo di urbanizzazione e costruzione dovuto dalla società ricorrente in relazione alla sola porzione di opera realizzata in esecuzione del titolo edilizio n. 8/2008 e di proporle il pagamento della quota del contributo stesso relativa alla parte di opera non realizzata, entro 90 giorni dalla comunicazione, ovvero se precedente dalla notificazione, della presente sentenza.

Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1200,00, oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere
Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Lucia Gizzi
        
IL PRESIDENTE
Antonio Amicuzzi
        
        
IL SEGRETARIO

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