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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto processuale europeo Numero: C-677/15 P | Data di udienza:

APPALTI – Appalti pubblici di servizi – Impugnazione – Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione – Procedura a cascata – Ponderazione dei sottocriteri nell’ambito dei criteri di aggiudicazione – Principi di pari opportunità e di trasparenza – Errori manifesti di valutazione – Vizi di motivazione – Perdita di un’opportunità – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Appalti – Candidatura o offerta non accettata – Comunicazione dei motivi – Sintesi minuziosa – Esclusione – Amministrazione aggiudicatrice – Copia completa della relazione di valutazione – Limiti – Regolamento finanziario. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Dicembre 2017
Numero: C-677/15 P
Data di udienza:
Presidente: von Danwitz
Estensore: Juhász


Premassima

APPALTI – Appalti pubblici di servizi – Impugnazione – Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione – Procedura a cascata – Ponderazione dei sottocriteri nell’ambito dei criteri di aggiudicazione – Principi di pari opportunità e di trasparenza – Errori manifesti di valutazione – Vizi di motivazione – Perdita di un’opportunità – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Appalti – Candidatura o offerta non accettata – Comunicazione dei motivi – Sintesi minuziosa – Esclusione – Amministrazione aggiudicatrice – Copia completa della relazione di valutazione – Limiti – Regolamento finanziario. 



Massima

 

 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 20/12/2017 Sentenza C-677/15 P

APPALTI – Appalti pubblici di servizi – Impugnazione – Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione – Procedura a cascata – Ponderazione dei sottocriteri nell’ambito dei criteri di aggiudicazione – Principi di pari opportunità e di trasparenza – Errori manifesti di valutazione – Vizi di motivazione – Perdita di un’opportunità – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento. 
 
 La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 ottobre 2015, European Dynamics Luxembourg e a./UAMI (T-299/11, EU:T:2015:757), è annullata nella parte in cui: a) punto 2 del dispositivo, condanna l’Unione europea a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg SA per la perdita di un’opportunità che le venga aggiudicato il contratto quadro in quanto primo contraente del meccanismo a cascata e b) i punti 4 e 5 del dispositivo, decide che le parti trasmetteranno al Tribunale la quantificazione dell’indennizzo, stabilito di comune accordo, o, in mancanza, queste ultime faranno pervenire al Tribunale le proprie conclusioni in ordine alla quantificazione del danno. Per il resto l’impugnazione è respinta. Inoltre, la domanda di risarcimento presentata da European Dynamics Luxembourg SA, da Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e da European Dynamics Belgium SA nella causa T-299/11 è respinta. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e European Dynamics Belgium SA sop.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Appalti – Candidatura o offerta non accettata – Comunicazione dei motivi – Sintesi minuziosa – Esclusione – Amministrazione aggiudicatrice – Copia completa della relazione di valutazione – Limiti – Regolamento finanziario.

Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario. Tuttavia, non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata scelta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso. Parimenti, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire a un offerente escluso, su domanda scritta di quest’ultimo, una copia completa della relazione di valutazione.

Pres.: von Danwitz, Est.: Juhász, Ric.: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. European Dynamics Luxembourg SA ed altri

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 20/12/2017 Sentenza C-677/15 P

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 20/12/2017 Sentenza C-677/15 P
 
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
 
20 dicembre 2017  

«Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione – Procedura a cascata – Ponderazione dei sottocriteri nell’ambito dei criteri di aggiudicazione – Principi di pari opportunità e di trasparenza – Errori manifesti di valutazione – Vizi di motivazione – Perdita di un’opportunità – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento»
 
Nel procedimento C-677/15 P,
 
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 dicembre 2015,
 
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da N. Bambara, in qualità di agente, assistito da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati,
 
ricorrente,
 
procedimento in cui le altre parti sono:
 
European Dynamics Luxembourg SA, con sede in Lussemburgo,
 
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia),
 
European Dynamics Belgium SA, con sede in Bruxelles (Belgio),
 
rappresentate da M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, dikigoroi,
 
ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),
 
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
 
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
 
cancelliere: A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2017,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 ottobre 2015, European Dynamics Luxembourg e a./UAMI (T-299/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:757), con la quale quest’ultimo:
 
–        ha annullato la decisione dell’EUIPO (in prosieguo: la «decisione controversa»), adottata nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti e per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione» (in prosieguo: l’«appalto di cui trattasi»), e comunicata a European Dynamics Luxembourg SA con lettera del 28 marzo 2011, di classificare la sua offerta al terzo posto secondo il meccanismo a cascata, ai fini della concessione di un contratto quadro, nonché di classificare le offerte del consorzio Unisys SLU e Charles Oakes & Co. Sàrl, da un lato, e di ETIQ Consortium, dall’altro, rispettivamente al primo e al secondo posto e
 
–        ha condannato l’Unione europea a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità che le venga aggiudicato il contratto quadro in quanto primo contraente del meccanismo a cascata.
 
 Contesto normativo
 
2        Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU 2006, L 390, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), stabilisce le norme di base che disciplinano l’intero settore del bilancio per materie quali l’aggiudicazione di appalti pubblici.
 
3        Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente, la cui candidatura od offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e a ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario. Il secondo comma di tale medesimo paragrafo prevede, tuttavia, che la comunicazione di taluni elementi possa essere omessa qualora ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi d’imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.
 
4        L’articolo 149 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13), precisa gli obblighi gravanti sull’amministrazione aggiudicatrice in ordine all’informazione dei candidati e degli offerenti ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
 
5        Conformemente all’articolo 115, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), l’EUIPO è un’agenzia dell’Unione e ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.
 
6        Secondo l’articolo 118, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’EUIPO risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di siffatti danni.
 
 Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
 
7        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 28 della sentenza impugnata.
 
8        A seguito di tali fatti, il 6 giugno 2011, European Dynamics Luxembourg, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e European Dynamics Belgium SA (in prosieguo, congiuntamente: «European Dynamics Luxembourg e a.») hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione controversa. Avendo rinunciato in udienza a un capo delle loro conclusioni, con queste ultime chiedevano:
 
–        l’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui classifica l’offerta di European Dynamics Luxembourg al terzo posto secondo il meccanismo a cascata;
 
–        l’annullamento di tutte le altre decisioni connesse dell’EUIPO, comprese quelle che assegnano l’appalto di cui trattasi agli offerenti classificati al primo e al secondo posto secondo il meccanismo a cascata;
 
–        la condanna dell’EUIPO a risarcire il danno da esse subito in conseguenza della perdita di un’opportunità e della lesione della loro reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 650 000 e
 
–        la condanna dell’EUIPO alle spese.
 
9        A sostegno della loro domanda di annullamento, European Dynamics Luxembourg e a. deducevano tre motivi. Con il primo motivo esse contestavano all’EUIPO di aver violato l’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario e l’articolo 149 del regolamento n. 2342/2002, come modificato dal regolamento n. 478/2007, nonché l’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, rifiutando di fornire loro una spiegazione o una giustificazione sufficienti a sostegno della decisione di aggiudicazione. Il secondo motivo verteva su una «violazione del capitolato d’oneri», in quanto l’EUIPO avrebbe adottato, a loro discapito, un nuovo criterio di aggiudicazione e una nuova ponderazione dei sottocriteri di aggiudicazione non figuranti nel capitolato d’oneri. Con il terzo motivo, European Dynamics Luxembourg e a. imputavano all’EUIPO numerosi errori manifesti di valutazione.
 
10      Il Tribunale ha esaminato, nell’ordine, il secondo, il terzo e il primo motivo a sostegno del ricorso di annullamento.
 
11      Innanzitutto, nell’ambito dell’esame del secondo motivo, il Tribunale ha rilevato, al punto 48 della sentenza impugnata, che il commento negativo espresso dall’EUIPO in merito all’offerta di European Dynamics Luxembourg, secondo cui le offerte che avevano ottenuto un miglior punteggio rispetto a quest’ultima in base al primo criterio di aggiudicazione «individuavano nella gestione del cambiamento e nella comunicazione i due compiti di maggiore rilevanza per la riuscita del progetto», dimostrava che l’EUIPO aveva effettuato una ponderazione dei vari sottocriteri nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione. Al punto 53 di tale sentenza il Tribunale ha statuito che, poiché tale ponderazione non era prevista dal capitolato d’oneri, né era stata previamente comunicata agli offerenti, l’EUIPO aveva violato, a discapito di European Dynamics Luxembourg e a., i principi di pari opportunità e di trasparenza. Al punto 55 della citata sentenza il Tribunale ha pertanto parzialmente accolto il secondo motivo.
 
12      Nell’ambito dell’esame del terzo motivo, poi, il Tribunale ha ritenuto che taluni commenti negativi espressi dall’EUIPO in merito alla valutazione dell’offerta di European Dynamics Luxembourg rispetto al primo e al secondo criterio di aggiudicazione derivassero da un errore manifesto di valutazione. Da un lato, al punto 91 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato che, dal momento che il commento negativo menzionato in detto punto era viziato da una violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza, tale giudizio implicava necessariamente esso stesso un errore manifesto di valutazione. Dall’altro, al punto 102 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il commento negativo, secondo cui essa non avrebbe fornito «alcun esempio di prodotto da consegnare», derivava, anch’esso, da un errore manifesto di valutazione in quanto non trovava alcun fondamento nel capitolato d’oneri. Il Tribunale ha pertanto accolto il terzo motivo con riferimento alle censure mosse contro gli stessi commenti negativi e lo ha respinto quanto al resto.
 
13      Inoltre, sempre nell’ambito dell’esame del terzo motivo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 86, 89 e 95 della sentenza impugnata, che vari altri commenti dell’EUIPO relativi alla valutazione dell’offerta di European Dynamics Luxembourg rispetto al primo criterio di aggiudicazione erano viziati da un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, sicché il Tribunale non era in grado di verificare la sussistenza di errori manifesti di valutazione in ordine a tali commenti.
 
14      Infine, in esito all’esame del primo motivo, dopo aver fatto riferimento, al punto 134 della sentenza impugnata, alle valutazioni giudicate prive di motivazione sufficiente in esito all’esame del terzo motivo, il Tribunale ha statuito, al punto 135 di tale sentenza, che la decisione controversa presentava numerosi vizi di motivazione.
 
15      In tali circostanze, il Tribunale, al punto 136 della sentenza impugnata, ha statuito che la decisione controversa doveva essere annullata nella sua integralità.
 
16      A sostegno della loro domanda di risarcimento, European Dynamics Luxembourg e a. hanno chiesto, come emerge dal punto 137 della medesima sentenza, la compensazione della perdita di un’opportunità che venga loro aggiudicato l’appalto di cui trattasi in quanto aggiudicatario classificato al primo posto nonché il risarcimento del danno morale subito a causa della lesione della loro reputazione e della loro credibilità.
 
17      Il Tribunale ha accertato la sussistenza delle condizioni che determinano il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, giacché gli illeciti sostanziali che aveva accertato erano tali da compromettere l’opportunità per European Dynamics Luxembourg che la sua offerta venisse classificata al primo o al secondo posto nel meccanismo a cascata.
 
18      Tuttavia, esso non ha ritenuto necessario verificare l’esistenza di una lesione della reputazione e della credibilità di European Dynamics Luxembourg e a. poiché l’annullamento della decisione di aggiudicazione, in linea di principio, è sufficiente per risarcire il danno causato da una lesione siffatta. Di conseguenza, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento e ha invitato le parti a raggiungere un accordo sull’importo del risarcimento da corrispondere.
 
 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
 
19      Con la sua impugnazione l’EUIPO chiede che la Corte voglia:
 
–        in via principale, annullare la sentenza impugnata e respingere la domanda di annullamento della decisione controversa nonché la domanda di risarcimento presentata in primo grado;
 
–        in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
 
–        in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui essa condanna l’Unione a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg e a., nonché
 
–        condannare European Dynamics Luxembourg e a. alle spese di giudizio.
 
20      European Dynamics Luxembourg e a. chiedono che la Corte voglia:
 
–        respingere l’impugnazione e
 
–        condannare l’EUIPO alle spese dei due gradi di giudizio.
 
 Sull’impugnazione
 
21      A sostegno della sua impugnazione l’EUIPO solleva quattro motivi vertenti, il primo, su un errore di diritto nell’applicazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza nonché su un difetto di motivazione, il secondo, su errori di diritto nella parte in cui il Tribunale ha annullato la decisione controversa a causa di errori manifesti di valutazione, il terzo, su una violazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE e, il quarto, su un errore di diritto e su un difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto la domanda di risarcimento proposta da European Dynamics Luxembourg e a.
 
 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti
 
22      L’EUIPO sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che l’asserita introduzione di nuovi fattori di ponderazione per quanto riguarda il primo criterio di aggiudicazione abbia portato al mancato rispetto dei principi di pari opportunità e di trasparenza. Esso afferma che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la decisione controversa viola tali principi in quanto la valutazione dell’offerta di European Dynamics Luxembourg, per quanto riguarda il primo criterio di aggiudicazione, è stata effettuata alla luce di fattori di ponderazione di sottocriteri nell’ambito di detto criterio che non emergono dal capitolato d’oneri e che non sono stati comunicati agli offerenti. Ad avviso dell’EUIPO, la valutazione compiuta al punto 53 della sentenza impugnata, che individua un «nesso di causalità automatico» tra l’introduzione di tali fattori di ponderazione e la violazione dei suddetti principi si basa su un’interpretazione erronea della giurisprudenza della Corte e oltretutto non risulta essere sufficientemente motivata. In particolare, a tal riguardo, l’EUIPO fa riferimento alla sentenza del 24 novembre 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio e a. (C-331/04, EU:C:2005:718).
 
23      Ad avviso di European Dynamics Luxembourg e a., dal momento che l’EUIPO non ha sostenuto dinanzi al Tribunale che fattori di ponderazione non indicati nel capitolato d’oneri non hanno influenzato la preparazione delle offerte, un siffatto argomento, con cui si addebita al Tribunale di non aver verificato se l’introduzione di tali fattori abbia alterato i diritti di European Dynamics Luxembourg e a., dedotto per la prima volta nell’ambito della presente impugnazione, riveste carattere di novità e, per tale motivo, è irricevibile.
 
24      In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato. European Dynamics Luxembourg e a. affermano, in sostanza, che il Tribunale si è, infatti, attenuto alla giurisprudenza della Corte menzionata dall’EUIPO, nei limiti in cui, pur non avendola citata, ha constatato che l’introduzione senza previa comunicazione dei citati fattori di ponderazione ha arrecato loro un danno.
 
25      Infine, European Dynamics Luxembourg e a. ritengono che la sentenza impugnata sia motivata in modo adeguato poiché il Tribunale non è stato in grado di realizzare un esame completo proprio perché l’EUIPO ha espresso commenti vaghi e la decisione controversa non contiene argomenti plausibili e un ragionamento valido.
 
 Giudizio della Corte
 
26      Innanzitutto, si deve respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata da European Dynamics Luxembourg e a.
 
27      Infatti, l’EUIPO è legittimato a proporre un’impugnazione contenente motivi, tratti dalla medesima sentenza impugnata, e volti a censurare la fondatezza di quest’ultima.
 
28      Orbene, con i suoi argomenti, di cui European Dynamics Luxembourg e a. deducono l’irricevibilità, l’EUIPO contesta, in diritto, la fondatezza della soluzione adottata dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C-176/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:730, punto 17).
 
29      Per quanto riguarda l’esame nel merito del primo motivo, con quest’ultimo, in sostanza, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver applicato in modo erroneo la giurisprudenza della Corte, di cui al punto 48 della sentenza impugnata, e di aver erroneamente giudicato, al punto 53 di tale sentenza, che l’EUIPO aveva introdotto illegittimamente fattori di ponderazione dei sottocriteri nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione.
 
30      È giocoforza constatare che, a tal riguardo, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto.
 
31      Certamente, i principi di parità di trattamento e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione implicano che l’amministrazione aggiudicatrice ha l’obbligo di attenersi alla stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione durante tutta la procedura (sentenze del 18 ottobre 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, punto 43, nonché del 18 novembre 2010, Commissione/Irlanda, C-226/09, EU:C:2010:697, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
 
32      Così, un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (sentenza del 24 gennaio 2008, Lianakis e a., C-532/06, EU:C:2008:40, punto 38).
 
33      Nondimeno, un’amministrazione aggiudicatrice può determinare, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, coefficienti di ponderazione dei sottocriteri corrispondenti sostanzialmente ai criteri previamente resi noti agli offerenti. Tale determinazione ex post deve tuttavia soddisfare tre condizioni, ossia, essa non deve, in primo luogo, modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, in secondo luogo, contenere elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare tale preparazione e, in terzo luogo, essere stata adottata senza tener conto di elementi che possano avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno degli offerenti (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio e a., C-331/04, EU:C:2005:718, punto 32; del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C-252/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:512, punti 32 e 33, nonché del 14 luglio 2016, TNS Dimarso, C-6/15, EU:C:2016:555, punto 26).
 
34      Nel caso di specie, le constatazioni controverse riguardavano l’introduzione di una ponderazione di sottocriteri nell’ambito di uno dei criteri di aggiudicazione che non era né previsto dal capitolato d’oneri né previamente comunicato agli offerenti, il che non viene contestato dall’EUIPO. Così, tenuto conto di quanto precede, il Tribunale non ha potuto validamente accertare la violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza senza aver esaminato previamente se il mancato rispetto di tali tre condizioni fosse stato invocato e dimostrato dinanzi ad esso.
 
35      Poiché il Tribunale ha omesso di verificare, prima di dichiarare fondata la seconda censura del secondo motivo di ricorso in primo grado, se tali tre condizioni, elaborate dalla giurisprudenza della Corte, fossero soddisfatte nel caso di specie, occorre accogliere il primo motivo d’impugnazione, senza che sia necessario esaminare la fondatezza dell’argomento dell’EUIPO, secondo cui il Tribunale non ha rispettato il suo obbligo di motivazione allorché ha constatato che una violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza discendeva dall’introduzione di fattori di valutazione dei sottocriteri di cui trattasi.
 
36      Poiché il motivo indicato al punto 53 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto, si deve rilevare che, di conseguenza, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, la sentenza impugnata è altresì viziata da un altro errore di diritto, in quanto il Tribunale, nell’accogliere la nona censura della prima parte del terzo motivo di ricorso in primo grado, ha accertato un errore manifesto di valutazione rispetto al primo criterio di aggiudicazione di cui trattasi. Infatti, non potendosi fondare su tale motivo, i punti 91 e 96 di tale sentenza sono privi di motivazione. Orbene, una tale carenza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che occorre sollevare d’ufficio (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, Mindo/Commissione, C-652/11 P, EU:C:2013:229, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
 
 Sul secondo motivo e sulla seconda parte del terzo motivo
 
37      Occorre esaminare congiuntamente il secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo dell’EUIPO.
 
 Argomenti delle parti
 
38      Con il suo secondo motivo l’EUIPO afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo, al punto 136 della sentenza impugnata, in combinato disposto con il punto 121 di quest’ultima, che gli asseriti errori manifesti di valutazione, che esso aveva constatato ai punti 91, 95, 96 e da 97 a 103 di tale sentenza, giustificavano l’annullamento della decisione controversa. Esso afferma che dalla stessa giurisprudenza del Tribunale emerge che spetta al ricorrente dimostrare che un errore manifesto di valutazione ha inciso sul risultato finale della procedura di aggiudicazione, cosa che il Tribunale doveva quindi esaminare. L’EUIPO sostiene che, sebbene tale giurisprudenza riguardi un difetto di motivazione, essa si applica altresì agli errori manifesti di valutazione.
 
39      Il Tribunale avrebbe quindi dovuto esaminare se gli errori manifesti di valutazione relativi al primo e al secondo criterio di aggiudicazione in sede di valutazione dell’offerta di European Dynamics Luxembourg avessero o meno alterato in modo sostanziale il risultato della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi e, di conseguenza, se occorresse annullare o meno la decisione controversa. Tuttavia, secondo l’EUIPO, il Tribunale ha omesso di esaminare se, in assenza degli errori di valutazione in parola, tale offerta avrebbe potuto essere classificata al primo o al secondo posto nel meccanismo a cascata. Nel dichiarare che gli asseriti errori di valutazione costituivano un motivo sufficiente per annullare la decisione controversa, il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto.
 
40      Per quanto riguarda l’errore manifesto di valutazione relativo al secondo criterio di aggiudicazione, constatato al punto 103 della sentenza impugnata, in sostanza, l’EUIPO imputa al Tribunale di non aver verificato se tale errore abbia inciso sul risultato della decisione controversa esaminando la questione se la valutazione dei criteri di aggiudicazione non viziati da un errore di diritto fosse di per sé sufficiente per giustificare la classificazione attribuita all’offerta di European Dynamics Luxembourg.
 
41      Con la seconda parte del suo terzo motivo, in sostanza, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver annullato la decisione controversa senza aver verificato se i vizi di motivazione da esso riscontrati fossero sufficienti, di per se stessi o in combinazione con gli errori manifesti di valutazione da esso altresì rilevati, ad alterare il risultato di tale decisione.
 
42      Per suffragare il suo secondo motivo e la seconda parte del suo terzo motivo, l’EUIPO menziona due sentenze del Tribunale.
 
43      Da un lato, l’EUIPO deduce che, ove il Tribunale accerti una carenza di motivazione che inficia una decisione di aggiudicazione, tale decisione può essere annullata per detto motivo solo qualora gli altri elementi della decisione stessa, che non sono viziati da una simile irregolarità, non siano sufficienti a giustificarla (sentenza del 10 aprile 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T-340/09, non pubblicata, EU:T:2014:208, punti 115 e 116). Ad avviso dell’EUIPO, l’impostazione accolta in tale sentenza dovrebbe essere applicata per analogia qualora il Tribunale accertasse un errore manifesto di valutazione che inficia una decisione di aggiudicazione.
 
44      Dall’altro, l’EUIPO afferma che qualora il punteggio assegnato a un’offerta in base a un determinato criterio di aggiudicazione sia fondato su vari commenti negativi, tra i quali uno o più sono viziati da un errore manifesto di valutazione, tale punteggio, nonché la valutazione soggiacente, non sono inficiati da un errore siffatto se il punteggio in parola si basa altresì su commenti scevri da errori manifesti di valutazione (sentenza del 26 settembre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T-498/11, non pubblicata, EU:T:2014:831, punti 196 e 197).
 
45      Secondo l’EUIPO, nel caso di specie, il punteggio concesso al primo criterio di aggiudicazione e quello attribuito al secondo criterio di aggiudicazione si fondavano non su un unico, ma su diversi commenti negativi e positivi che sono stati considerati dal Tribunale scevri da errore manifesto di valutazione o che, non essendo stati presi in considerazione nel ricorso, non sono stati esaminati. Esso ritiene che, di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se tali altri commenti non fossero, di per sé, sufficienti a giustificare il punteggio concesso dall’amministrazione aggiudicatrice al criterio di aggiudicazione interessato.
 
46      Con la seconda parte del suo terzo motivo l’EUIPO sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’annullare la decisione controversa senza aver verificato se i vizi di motivazione constatati ai punti 86, 89, 95, 134 e 135 della sentenza impugnata fossero sufficienti, di per se stessi o in combinazione con gli errori manifesti di valutazione da esso altresì rilevati, ad alterare effettivamente il risultato finale della procedura di aggiudicazione.
 
47      European Dynamics Luxembourg e a. sono del parere che il secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo dell’EUIPO sono infondati.
 
 Giudizio della Corte
 
48      Quanto al secondo motivo, va innanzitutto constatato, che non occorre esaminare l’impatto di un errore manifesto di valutazione riguardante il primo criterio di valutazione poiché dall’esame del primo motivo d’impugnazione risulta che un errore siffatto non avrebbe dovuto essere constatato dal Tribunale.
 
49      Per quanto concerne la mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, degli effetti sulla validità della decisione di aggiudicazione, da un lato, dei vizi nella motivazione di tale decisione e, dall’altro, dell’errore manifesto di valutazione relativo al secondo criterio di aggiudicazione, constatato al punto 103 della sentenza impugnata, occorre rilevare che una carenza di motivazione o un errore manifesto di valutazione relativo a un criterio di aggiudicazione non giustificano l’annullamento di una decisione di aggiudicazione qualora essa contenga altri elementi sufficienti, di per sé, a darle fondamento giuridico.
 
50      In un’ipotesi siffatta, i motivi basati su tali irregolarità sono inconferenti (v., per analogia, sentenze del 12 luglio 2001, Commissione e Francia/TF1, C-302/99 P e C-308/99 P, EU:C:2001:408, punto 27, nonché del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, punto 41).
 
51      A tal riguardo, si deve rilevare che, con il suo secondo motivo e la seconda parte del suo terzo motivo, l’EUIPO si limita a sostenere che il Tribunale ha applicato in modo errato la propria giurisprudenza e che le irregolarità da esso riscontrate non avrebbero alterato il risultato della decisione controversa.
 
52      In particolare, l’EUIPO non chiarisce e non dimostra che, nel caso di specie, la decisione controversa non avrebbe potuto essere più favorevole a European Dynamics Luxembourg in mancanza delle diverse irregolarità constatate dal Tribunale.
 
53      In tali circostanze, l’EUIPO non può legittimamente contestare al Tribunale di non aver esaminato se l’errore di valutazione relativo al secondo criterio di aggiudicazione e i vizi di motivazione che ha constatato riguardo alla decisione controversa potessero incidere sul dispositivo di tale decisione.
 
54      Di conseguenza occorre respingere il secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo dell’EUIPO.
 
 Sulla prima e sulla terza parte del terzo motivo

 Sulla prima parte del terzo motivo
 
–       Argomenti delle parti
 
55      Con la prima parte di tale motivo l’EUIPO afferma che il Tribunale ha travisato la portata dell’obbligo di motivazione gravante sull’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Esaminando separatamente ciascuno dei commenti del comitato di valutazione e ignorando, nel contempo, il più ampio contesto della valutazione di cui fanno parte, il Tribunale avrebbe attribuito a tale obbligo un contenuto più rigoroso rispetto a quello enunciato dalla Corte al punto 21 della sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C-629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617), sentenza menzionata al punto 129 della sentenza impugnata. Secondo tale giurisprudenza, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire all’offerente escluso una sintesi minuziosa del modo in cui è stato preso in considerazione ogni dettaglio della sua offerta, né un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta di quest’ultimo e dell’offerta prescelta.
 
56      European Dynamics Luxembourg e a. affermano che tale parte del terzo motivo è infondata.
 
–       Giudizio della Corte
 
57      Per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo d’impugnazione, si deve esaminare se, con i motivi indicati rispettivamente ai punti da 81 a 86, da 87 a 89 e da 90 a 95 della sentenza impugnata, il Tribunale non abbia applicato requisiti più rigorosi rispetto a quelli che discendono dalla sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C-629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617).
 
58      Occorre rammentare che, ai punti da 20 a 22 di tale sentenza, la Corte ha giudicato che, in sostanza, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario. Tuttavia, non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata scelta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso. Parimenti, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire a un offerente escluso, su domanda scritta di quest’ultimo, una copia completa della relazione di valutazione.
 
59      Inoltre, la motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto e della natura dei motivi invocati. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al tenore di tale atto, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C-589/15 P, EU:C:2017:663, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
 
60      Innanzitutto, non occorre esaminare le critiche formulate dall’EUIPO in merito al ragionamento indicato ai punti da 90 a 95 della sentenza impugnata, relativo all’esame della nona censura della prima parte del terzo motivo di ricorso in primo grado.
 
61      Infatti, al punto 36 della presente sentenza, è stato statuito che i punti da 48 a 55 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto e che, non potendo basarsi su tali punti, i punti 91 e 96 della sentenza impugnata risultano privi di fondamento. Di conseguenza, è stato dichiarato in tale medesimo punto della presente sentenza che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha accolto la nona censura della prima parte del terzo motivo di ricorso in primo grado, avendo constatato un errore manifesto di valutazione rispetto al primo criterio di aggiudicazione di cui trattasi.
 
62      Per quanto riguarda poi le considerazioni indicate ai punti da 81 a 86 della sentenza impugnata, si deve rammentare che, con la sesta censura della prima parte del terzo motivo del loro ricorso in primo grado, European Dynamics Luxembourg e a. hanno contestato la valutazione dell’EUIPO secondo la quale un gestore di programma, un gestore principale di progetto e un gestore di progetto non erano necessari per ciascun progetto.
 
63      A seguito dell’esame di tale censura, il Tribunale ha considerato, ai punti 85 e 86 della sentenza impugnata, che l’esistenza di un difetto di motivazione su tale punto ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, doveva essere constatata, tenuto conto della mancanza di precisione del capitolato d’oneri e del carattere succinto e vago del giudizio del comitato di valutazione, che rendono impossibile verificare la plausibilità della critica dell’EUIPO, mossa in merito all’inclusione di un gestore principale di progetto e anche di un gestore di progetto nell’offerta di European Dynamics Luxembourg.
 
64      Orbene, l’EUIPO non chiarisce sotto quale profilo il Tribunale avrebbe applicato, per giungere a una conclusione siffatta, un criterio più rigoroso rispetto a quello che discende dalla giurisprudenza indicata ai punti da 57 a 59 della presente sentenza.
 
65      Infine, nell’ambito del ragionamento menzionato ai punti da 87 a 89 della sentenza impugnata, dedicato all’esame dell’ottava censura della prima parte del terzo motivo sollevato in primo grado, il Tribunale, al punto 88 della sentenza impugnata, ha considerato che il commento finale del comitato di valutazione, secondo cui «l’offerta complessiva è molto operativa anziché strategica e si concentra su un tipo di gestore di progetto diverso da quello previsto dall’[EUIPO]», era incomprensibile e che, segnatamente, l’affermazione secondo la quale l’EUIPO prevedeva un «altro tipo di gestore di progetto» costituiva una critica vaga e, di conseguenza, non verificabile.
 
66      A tal riguardo, è sufficiente rilevare, da un lato, che l’EUIPO non contesta di essersi limitato ad addurre un argomento a questo proposito soltanto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, come emerge dal punto 88 della sentenza impugnata.
 
67      Dall’altro, l’EUIPO non contesta neppure le constatazioni del Tribunale in merito all’assenza di criteri sufficientemente chiari e precisi indicati nel capitolato d’oneri nonché al carattere succinto e vago dei giudizi del comitato di valutazione.
 
68      Non è quindi stato dimostrato dinanzi alla Corte che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.
 
69      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 77 e 78 delle sue conclusioni, gli elementi addotti a sostegno della presente impugnazione non rimettono in discussione il fatto che il Tribunale ha esaminato i commenti del comitato di valutazione contestati nel ricorso in primo grado, sia separatamente sia nel contesto globale della valutazione dell’offerta interessata, e che quest’ultimo non ha preteso dall’EUIPO che fornisse una sintesi minuziosa delle modalità con cui ciascun dettaglio di tale offerta era stato preso in considerazione né un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e delle offerte con una migliore classificazione.
 
70      In tali circostanze, la prima parte del terzo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla terza parte del terzo motivo

–       Argomenti delle parti
 
71      Con la terza parte del suo terzo motivo l’EUIPO deduce che la sentenza impugnata contiene una contraddizione laddove, per un verso, nell’ambito dell’esame del terzo motivo del ricorso di annullamento, ai punti da 112 a 115 e 121 della sentenza in parola, il Tribunale non ha accertato alcun errore manifesto di valutazione né alcun difetto di motivazione inficianti la valutazione dell’offerta di European Dynamics Luxembourg in base al quarto criterio di aggiudicazione e, per altro verso, all’esito dell’esame del primo motivo di tale ricorso, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 134 e 135 della citata sentenza, di non essere in grado di procedere a un controllo della legittimità nel merito della decisione controversa per quanto riguarda tale valutazione, sicché tale decisione era viziata da un errore manifesto di valutazione.
 
72      European Dynamics Luxembourg e a. sono del parere che tale parte del terzo motivo è infondata.
 
–       Giudizio della Corte
 
73      Certamente, il Tribunale menziona, nella prima frase del punto 134 della sentenza impugnata, il quarto criterio di aggiudicazione, nonostante abbia statuito, ai punti da 112 a 115 e 121 di tale sentenza, che l’EUIPO non aveva commesso errori di valutazione al riguardo.
 
74      Tuttavia, i punti 134 e 135 della sentenza impugnata contengono solamente una conclusione basata sui punti da 81 a 86, da 87 a 89 e da 90 a 95 della sentenza impugnata, i quali vertono sull’esame delle censure connesse al primo criterio di aggiudicazione.
 
75      La censura dell’EUIPO relativa al ragionamento del Tribunale di cui ai punti da 112 a 115 e 121 della sentenza impugnata, da un lato, e ai punti 134 e 135 di tale sentenza, dall’altro, non incide pertanto sul dispositivo di tale sentenza, di modo che la terza parte del terzo motivo deve essere considerata inconferente.
 
76      Ne deriva che la prima e la terza parte del terzo motivo devono essere respinte.
 
 Sul quarto motivo

 Argomenti delle parti
 
77      Con la prima parte del suo quarto motivo, l’EUIPO afferma che una delle condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta nel caso di specie, poiché la constatazione secondo cui la decisione controversa è viziata da illegittimità si basa su errori di diritto commessi dal Tribunale. La responsabilità extracontrattuale dell’Unione sarebbe quindi stata constatata erroneamente dal Tribunale.
 
78      In subordine, l’EUIPO deduce che, qualora la sentenza impugnata fosse annullata solo nella parte in cui il Tribunale ha accertato la violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza, la Corte dovrebbe annullare tale sentenza anche con riferimento al risarcimento del danno asseritamente subito da European Dynamics Luxembourg e a. Infatti, da un lato, come emergerebbe dai punti 142 e 143 della sentenza impugnata, non sussisterebbe alcun nesso causale tra i vizi di motivazione constatati dal Tribunale e tale danno dedotto. Dall’altro, il Tribunale, nei limiti in cui non ha esaminato l’impatto degli errori manifesti di valutazione constatati ai punti 91 e 102 della sentenza impugnata sull’esito finale della procedura di aggiudicazione, non avrebbe sufficientemente motivato la conclusione, che compare al punto 144 di tale sentenza, secondo cui esiste un nesso di causalità tra tali errori e detto danno.
 
79      Con la seconda parte del suo quarto motivo, l’EUIPO sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione nella parte in cui contiene una contraddizione tra, da un lato, i motivi esposti ai punti 144, 146 e 150 di tale sentenza e, dall’altro, il punto 2 del dispositivo di tale sentenza. Infatti, mentre i citati motivi individuano il danno subito da European Dynamics Luxembourg nella perdita di un’opportunità di essere classificata al primo o al secondo posto in base al meccanismo a cascata, il dispositivo condanna l’Unione a risarcire il danno subito per la perdita di un’opportunità che le venga aggiudicato il contratto quadro in quanto primo contraente.
 
80      Con la terza parte del suo quarto motivo l’EUIPO sostiene che il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata contiene un errore materiale, in quanto non condanna l’EUIPO, ma l’Unione a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg. Tuttavia, in forza degli articoli 115 e 118, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, è l’EUIPO che avrebbe dovuto essere oggetto di siffatta condanna.
 
81      European Dynamics Luxembourg e a. sostengono innanzitutto che la sentenza impugnata ha dimostrato sufficientemente la compresenza delle condizioni che consentono di far sorgere la responsabilità dell’Unione. Esse affermano, poi, che non esiste alcuna contraddizione tra, da un lato, i punti 144, 146 e 150 della sentenza impugnata e, dall’altro, il secondo punto del suo dispositivo, poiché, ai fini del risarcimento del danno che esse hanno subito per la perdita di un’opportunità, occorre prendere in considerazione l’intera portata che tale perdita di opportunità potrebbe avere, ossia l’opportunità di European Dynamics Luxembourg di essere il primo contraente del meccanismo a cascata. Infine, il riferimento all’Unione, al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, non sarebbe errato, atteso che l’Unione sarebbe globalmente responsabile per i comportamenti illeciti delle proprie istituzioni e dei propri organi.

 Giudizio della Corte
 
82      Occorre esaminare, in primo luogo, l’argomento dell’EUIPO dedotto, in subordine, nell’ambito della prima parte del suo quarto motivo.
 
83      Con il suo argomento l’EUIPO deduce, in sostanza, che non è stata dimostrata né motivata nella sentenza impugnata l’esistenza di un nesso di causalità tra gli errori manifesti di valutazione rilevati dal Tribunale rispetto al secondo criterio di aggiudicazione e il danno subito da European Dynamics Luxembourg risultante da una perdità di opportunità.
 
84      Tale argomento deve essere considerato fondato nelle circostanze del caso di specie.
 
85      Infatti, da un lato, come è stato constatato al punto 36 della presente sentenza, i punti 53, 91 e 96 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto, di modo che nessun illecito derivante da una violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza nonché da un errore manifesto di valutazione nei confronti del primo criterio di aggiudicazione avrebbe dovuto essere accertato dal Tribunale.
 
86      Dall’altro, il Tribunale ha giudicato, al punto 143 della sentenza impugnata, che non è stato possibile ravvisare l’esistenza di un nesso di causalità tra i vizi di motivazione da esso constatati e i danni invocati da European Dynamics Luxembourg e a.
 
87      Il sorgere della responsabilità dell’Unione presupporrebbe infatti l’esistenza di un nesso di causalità tra il solo illecito sostanziale che inficia la valutazione dell’offerta di European Dynamics Luxembourg, constatato al punto 102 di tale sentenza, e la perdita di opportunità.
 
88      Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale non dimostra sufficientemente l’esistenza di un tale nesso di causalità. In particolare, il Tribunale non ha constatato se e in che misura European Dynamics Luxembourg, alla luce delle circostanze del caso di specie e in assenza di errori commessi dall’EUIPO, sarebbe stata classificata al primo posto e avrebbe ottenuto l’appalto di cui trattasi.
 
89      Ne deriva che, poiché una delle condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è stata soddisfatta, il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento presentata da European Dynamics Luxembourg e a.
 
90      La prima parte del quarto motivo dell’EUIPO è pertanto fondata.
 
91      Poiché tale parte del quarto motivo è fondata, non si devono esaminare la seconda e la terza parte di quest’ultimo.
 
 Sull’annullamento parziale della sentenza impugnata
 
92      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto ai punti 53, 91 e 96, nei limiti in cui il Tribunale ha accolto la seconda censura del secondo motivo di ricorso presentato in primo grado relativo al primo criterio di aggiudicazione e la nona censura della prima parte del terzo motivo di tale ricorso relativo a tale criterio di aggiudicazione.
 
93      Come emerge dal punto 136 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustificato l’annullamento della decisione controversa, che figura al punto 1 del dispositivo della sentenza, sulla base dell’insieme delle irregolarità che ha constatato, le quali viziano la valutazione dell’offerta di cui trattasi rispetto al primo e al secondo criterio di aggiudicazione. Tuttavia, anche se le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 53, 91 e 96 della sentenza impugnata non possono giustificare l’annullamento della decisione controversa, le irregolarità constatate dal Tribunale ai punti 86, 89, 95, 102 e 135 della sentenza impugnata sono sufficienti per giustificare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, l’annullamento di tale decisione da parte del Tribunale. Ne consegue che il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata non deve essere annullato.
 
94      Si deve, invece, annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, che condanna l’Unione a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità di quest’ultima che le venga aggiudicato il contratto di cui trattasi in quanto primo contraente del meccanismo a cascata, nei limiti in cui la prima parte del quarto motivo è stata dichiarata fondata.
 
95      Tenuto conto di tale annullamento della sentenza impugnata, i punti 4 e 5 del dispositivo di quest’ultima vertenti sulla liquidazione dell’indennizzo devono essere altresì annullati.
 
96      In tali circostanze, il punto 6 del dispositivo della sentenza impugnata vertente sulle spese deve anch’esso essere annullato.

 Sui ricorsi dinanzi al Tribunale
 
97      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
 
98      Così avviene nella presente causa. Occorre pertanto esaminare la domanda di risarcimento presentata da European Dynamics Luxembourg e a. nell’ambito di tale ricorso, diretta al risarcimento del danno che esse avrebbero subito per la perdita di un’opportunità di European Dynamics Luxembourg che le venga aggiudicato il contratto quadro in quanto primo contraente del meccanismo a cascata.
 
99      A tal riguardo, occorre rammentare che, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’EUIPO è subordinata alla compresenza di un insieme di condizioni, ossia l’illiceità del suo comportamento, la realtà del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra l’asserito comportamento e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Nikolaou/Corte dei conti, C-220/13 P, EU:C:2014:2057, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). Parimenti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, affinché possa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il danno deve essere reale e certo e derivare in maniera sufficientemente diretta dal comportamento illegittimo delle istituzioni (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C-45/15 P, EU:C:2017:402, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
 
100    In ogni caso, secondo la giurisprudenza costante della Corte, spetta alla parte che adduce la responsabilità extracontrattuale dell’Unione fornire prove concludenti tanto dell’esistenza quanto dell’entità del danno da essa fatto valere nonché dell’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa-effetto tra il comportamento dell’istituzione in questione e il danno dedotto (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C-45/15 P, EU:C:2017:402, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
 
101    A tal riguardo, occorre constatare che, dalla lettura del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, emerge che tale ricorso, manifestamente, non soddisfa i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza citata. Infatti, European Dynamics Luxembourg e a. hanno chiesto, tra l’altro, un risarcimento dell’utile lordo stimato che European Dynamics Luxembourg avrebbe potuto ottenere se l’appalto di cui trattasi le fosse stato aggiudicato, limitandosi al contempo alla mera affermazione che è stata loro «negata irrimediabilmente l’aggiudicazione degli appalti di cui trattasi». Esse non hanno tuttavia dimostrato se e in che misura, alla luce delle circostanze del caso di specie e in assenza di errori commessi dall’EUIPO, European Dynamics Luxembourg sarebbe stata classificata al primo posto e avrebbe ottenuto l’appalto di cui trattasi. Esse non hanno quindi dimostrato né la realtà del danno né il nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno dedotto.
 
102    In ogni caso, una siffatta domanda di risarcimento potrebbe fondarsi soltanto sull’illecito commesso dall’EUIPO nella valutazione del secondo criterio di aggiudicazione, constatata al punto 102 della sentenza impugnata. Orbene, anche se l’offerta di European Dynamics Luxembourg avesse ottenuto la totalità dei punti disponibili in base a tale secondo criterio di aggiudicazione, essa non avrebbe avuto una migliore classificazione. Infatti, nella misura in cui tale offerta aveva ottenuto il massimo punteggio attribuibile in base al secondo criterio di aggiudicazione, quest’ultima avrebbe ottenuto un punteggio finale inferiore ai punteggi finali assegnati alle offerte classificate al primo e al secondo posto.
 
103    Alla luce di quanto precede, la domanda risarcitoria presentata da European Dynamics Luxembourg e a. è respinta.
 
 Sulle spese
 
104    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese.
 
105    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento in parola, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
 
106    Dal momento che l’impugnazione dell’EUIPO è in parte accolta e tale impugnazione è in parte respinta, l’EUIPO nonché European Dynamics Luxembourg e a. devono essere condannati a sopportare le proprie spese relative alla presente impugnazione.
 
107    Quanto alle spese di primo grado, poiché il ricorso è in parte accolto e in parte respinto, si devono altresì condannare European Dynamics Luxembourg e a. nonché l’EUIPO a sopportare le proprie spese.
 
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
 
1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 ottobre 2015, European Dynamics Luxembourg e a./UAMI (T-299/11, EU:T:2015:757), è annullata nella parte in cui,
 
–        al punto 2 del dispositivo, condanna l’Unione europea a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg SA per la perdita di un’opportunità che le venga aggiudicato il contratto quadro in quanto primo contraente del meccanismo a cascata e
 
–        ai punti 4 e 5 del dispositivo, decide che le parti trasmetteranno al Tribunale la quantificazione dell’indennizzo, stabilito di comune accordo, o, in mancanza, queste ultime faranno pervenire al Tribunale le proprie conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.
 
2)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.
 
3)      La domanda di risarcimento presentata da European Dynamics Luxembourg SA, da Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e da European Dynamics Belgium SA nella causa T-299/11 è respinta.
 
4)      L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e European Dynamics Belgium SA sopporteranno le proprie spese relative al procedimento d’impugnazione e al procedimento di primo grado.
 
Firme

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