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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 723 | Data di udienza: 9 Gennaio 2018

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Importo preteso dal gestore per la fornitura – Utente – Domanda di riduzione – Controversie – Giurisdizione – Giudice ordinario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 20 Gennaio 2018
Numero: 723
Data di udienza: 9 Gennaio 2018
Presidente: Mezzacapo
Estensore: Bottiglieri


Premassima

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Importo preteso dal gestore per la fornitura – Utente – Domanda di riduzione – Controversie – Giurisdizione – Giudice ordinario.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 20 gennaio 2018, n. 723


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Importo preteso dal gestore per la fornitura – Utente – Domanda di riduzione – Controversie – Giurisdizione – Giudice ordinario.

La domanda con la quale l’utente del servizio pubblico di erogazione dell’acqua, contestando l’importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., SS.UU., n. 4584 del 2006 e n. 24306 del 2010; vd. anche Cass., SS.UU., n. 7178 del 2014; C. Stato, n. 3226 del 2008).

Pres. Mezzacapo, Est. Bottiglieri – Comune di San Lorenzo Nuovo e altri (avv.ti Annibali, Ruffini e Orlando) c. Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord -Viterbo (avv. Dinelli), Regione Lazio (avv. Mariani) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater - 20 gennaio 2018, n. 723

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 20 gennaio 2018, n. 723

Pubblicato il 20/01/2018

N. 00723/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12664/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12664 del 2016, proposto da:
Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Capodimonte, Comune di Ischia di Castro, Comune di Latera, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio AOR in Roma, via Sistina, n.48;


contro

Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord -Viterbo, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Dinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Quirinale, n. 26;
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. Angela Mariani, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n.27;
Provincia di Viterbo;
Talete s.p.a;

per l’annullamento

dell’atto di orientamento/indirizzo n. 74 del 29 luglio 2016 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’A.T.O. n.1 Lazio Nord – Viterbo, della nota di Talete s.p.a. n. 16/13511 del 25 luglio 2016 ivi richiamata, della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 19/2016 e allegato protocollo d’intesa.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord -Viterbo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso i Comuni di San Lorenzo Nuovo, Capodimonte, Ischia di Castro e Latera hanno esposto di far parte dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato denominato ATO 1 Lazio Nord -Viterbo, la cui gestione all’interno dell’ambito è affidata alla Talete s.p.a., società a partecipazione interamente pubblica, cui, peraltro, non hanno conferito la gestione del proprio servizio, provvedendovi in via autonoma e in economia. Per l’effetto, la Talete esercita in loro favore il solo servizio di fornitura all’ingrosso di acqua per usi civici, per il quale, precedentemente agli atti gravati, era fissato l’importo di € 0,48 al mc.

Hanno ancora esposto i predetti Comuni che l’atto di indirizzo n. 74 del 29 luglio 2016 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’ATO, alla cui seduta non hanno partecipato:

– ha autorizzato la Talete a incrementare detta tariffa di € 0,21 al mc, tenuto conto dei maggiori costi sopportati dalla società a titolo di spese per la gestione degli impianti di potabilizzazione Arsenico e Fluoruri;

– ha determinato di non applicare ai Comuni non aderenti a Talete i finanziamenti erogati dalla Regione Lazio per la gestione degli impianti di dearsenificazione realizzati dalla Regione.

Ciò posto, i ricorrenti, illustrati elementi inerenti la regolazione dell’ATO, la gestione del servizio idrico integrato affidato a Talete, la pregressa regolazione della fornitura d’acqua all’ingrosso ai Comuni non aderenti, in forza della quale era stata individuata la predetta tariffa di € 0,48 al mc, gli impianti di dearsenificazione realizzati dalla Regione Lazio nell’ambito dell’ATO, hanno gravato il predetto atto di indirizzo e gli altri atti indicati in epigrafe, lamentando l’illegittimità dell’aumento della tariffa in parola, “spalmato” tra tutte le amministrazioni destinatarie dell’acqua all’ingrosso, in quanto nella quantificazione dei costi aggiuntivi addotti a sostegno dello stesso non vi sarebbe alcun riferimento agli ingenti finanziamenti che la Talete è destinata a percepire dalla Regione Lazio nel triennio 2016-2018 per la gestione dei relativi impianti.

I ricorrenti hanno lamentato altresì la retroattività della decorrenza della maggiorazione (dal 1° febbraio 2016), e le modalità con cui si è pervenuti alla stessa, affermando che si sarebbe trattato di un mero giudizio prognostico, non derivante da una contabilità separata da cui rilevare i costi effettivamente sostenuti da Talete.

Tali doglianze sono state articolate nei seguenti motivi.

1) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento, della l.r. n. 6/96 – Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della D.G.R. n. 19/2016 e del protocollo di intesa 1° febbraio 2016, travisamento degli elementi di fatto, erroneità dei presupposti di fatto, illogicità, difetto di istruttoria, sviamento.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, avallando la maggiorazione proposta da Talete, avrebbe erroneamente rilevato che la Regione Lazio ha escluso dal finanziamento triennale di cui sopra (per complessivi € 15.050.000) i Comuni dell’ATO 1 che non hanno trasferito il servizio alla Talete, con l’effetto di sottrarre indebitamente dalla ricaduta dei relativi benefici un ampio numero di utenti/abitanti della Tuscia.

Ciò in quanto non solo nella deliberazione di Giunta regionale n. 16/2016 e nel protocollo di intesa allegato alla stessa non vi sarebbe alcuna disposizione in tal senso, ma, anzi, la deliberazione espliciterebbe in più punti l’opposto intendimento di mitigare, per il tramite del finanziamento, l’impatto dei costi di gestione degli impianti sulla tariffa nei confronti di tutti gli abitanti della Tuscia, senza alcuna distinzione.

Del resto, sarebbe paradossale e irragionevole ritenere che la Regione abbia inteso destinare oltre 15 milioni di euro in tre anni alla mitigazione delle tariffe dei soli cittadini che risiedono nei Comuni aderenti a Talete, obiettivo che vieppiù si porrebbe in contraddizione con le finalità dell’intervento, afferente a materia per la quale la giurisprudenza richiede che sia assicurata la parità di trattamento nella disponibilità e nell’uso delle risorse nei singoli ambiti territoriali.

Anche la considerazione che gli impianti realizzati direttamente dalla Regione (tra cui rientrano quelli asserviti ad alcuni ricorrenti) sono stati trasferiti alle amministrazioni comunali, con imposizione della relativa gestione da parte di Talete, condurrebbe alla conclusione che il finanziamento riconosciuto alla società debba intendersi finalizzato ad attenuare l’incidenza sulla tariffa dei costi di gestione di tutti tali impianti, ovvero anche laddove asserviti alla potabilizzazione dell’acqua fornita all’ingrosso a Comuni non aderenti a Talete.

L’omessa considerazione di tali finanziamenti renderebbe pertanto erroneo il criterio di calcolo utilizzato per la maggiorazione dell’acqua fornita all’ingrosso.

2) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità, correttezza e buona andamento, della l. 241/90, artt. 2, 3 e 7, della l.r. 6/2016 – Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della D.G.R. 19/2016, del Protocollo di intesa 1° febbraio 2016, per travisamento degli elementi di fatto, erroneità dei presupposti di fatto, illogicità, difetto di istruttoria – Sviamento.

L’atto di indirizzo, limitandosi ad avallare senza alcun vaglio critico i dati prodotti da Talete, ovvero dalla società che beneficia dell’aumento, sarebbe viziato da palese difetto di istruttoria e di motivazione.

I parametri indicati da Talete si presenterebbero prima facie errati nell’indicare apoditticamente il costo della gestione degli impianti in parola sulla scorta del riferimento alla gara da bandire (€/anno 7.819.000,00), avallato senza neanche l’esame preventivo del computo metrico, laddove, invece, l’individuazione del costo del servizio, cui è destinato il finanziamento, avrebbe dovuto fondarsi su elementi certi e obiettivi, peraltro esistenti, atteso che essi formano oggetto dell’Allegato 3 del protocollo d’intesa.

In ogni caso, poi, il costo di cui trattasi andrebbe calcolato non sull’importo posto a base di gara bensì su quello scaturente dai ribassi ivi proposti.

Il ragguaglio del costo del servizio all’importo della gara non terrebbe poi conto del fatto che Talete ha l’obbligo di svolgere il servizio stesso, di talchè non si comprenderebbe il riferimento all’esternalizzazione.

I costi del servizio indicati da Talete sarebbero vieppiù meramente prognostici, oltre che retroattivi (dal 1° febbraio 2016), non essendo stato rispettato l’obbligo gravante sulla società di tenere una contabilità separata.

Non si comprenderebbe, infine, il motivo per cui Talete, nel determinare il costo di gestione degli impianti da ribaltare sui Comuni, ha preso in considerazione tutta l’acqua prodotta dalle sorgenti “non pulite”, anziché il costo della dearsenificazione dell’acqua destinata ai Comuni non aderenti.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, ed esposti i gravi riflessi finanziari sui bilanci comunali che ne derivano, i ricorrenti avanzano richieste istruttorie e ne domandano l’annullamento.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, esponendo di essere titolare, ai sensi, ora, del d.lgs. 152/2006, t.u. in materia ambientale, e della l.r. attuativa 6/1996, di poteri propri di regolazione, controllo, programmazione e pianificazione della risorsa idrica, finalizzata sia alla attuazione sul territorio nazionale della gestione unificata del servizio a uso potabile della risorsa verso l’utenza, sia all’attuazione della restante parte del servizio relativo alla fognatura e alla correlata depurazione, e, in tale veste, di aver sottoscritto il Protocollo d’intesa datato 1° febbraio 2016 di cui alla deliberazione giuntale n. 554 del 12 gennaio 2016, intervenuto tra l’Ente d’Ambito ATO 1 e la Talete s.p.a., con cui ha effettuato il trasferimento al Gestore unico Talete s.p.a. degli impianti di dearsificazione da essa direttamente realizzati, e di aver erogato nell’esercizio di tali funzioni elevate incentivazioni a fondo perduto per agevolare la mitigazione dei costi della tariffa, a fronte del fenomeno endogeno dell’arsenico e della documentata morosità dell’utenza, dovuta alla mancata adesione all’ATO di ben 31 Comuni a fronte dei 61 facenti parte della Provincia di Viterbo.

La Regione ha anche evidenziato che i Comuni non aderenti al Gestore d’Ambito, tra cui quelli ricorrenti, si pongono in netta violazione del regime giuridico che obbliga le Amministrazioni locali all’accorpamento della gestione idrica (artt. 153 e 172, comma 4, del d.lgs. 152/2006; art. 14 della l.r. 6/96), come anche recentemente sottolineato da questo Tribunale nella sentenza 15 luglio 2016, n. 8189, che ha respinto il ricorso proposto da Comuni non aderenti (tra cui alcuni degli odierni ricorrenti) avverso il procedimento di diffida e avvio dei poteri sostitutivi di cui alla nota n. 141401 del 13 marzo 2015.

Ciò posto, la Regione ha sostenuto la propria totale estraneità alla controversia in esame, anche alla luce del fatto che tutte le tariffe dei gestori del servizio idrico integrato sono devolute, sia in fase istruttoria che approvativa, all’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, e ha concluso per la propria estromissione dal giudizio, e per la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., per aver evocato in giudizio la Regione a evidenti fini strumentali e in assenza di verifica della sua titolarità a contraddire.

Si è costituito in giudizio anche l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, Lazio Nord – Viterbo, che, spiegate questioni pregiudiziali (carenza di giurisdizione dell’adito Tribunale; carenza di interesse e di legittimazione delle ricorrenti alla proposizione della lite), ha confutato il merito delle proposte censure, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.

I ricorrenti e l’Autorità d’Ambito hanno nel prosieguo depositato memorie di replica e documenti.

La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2017.

DIRITTO

1. Come emerge da quanto esposto in fatto, la controversia in esame è stata proposta dai Comuni ricorrenti, ricompresi nell’ambito territoriale di cui all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, Lazio Nord – Viterbo ma non aderenti al gestore d’Ambito, nei confronti delle resistenti Regione Lazio e Autorità d’Ambito, oltre che della Provincia di Viterbo e dal gestore Talete s.p.a., non costituiti in giudizio, al fine di contestare l’incremento della tariffa del servizio di fornitura all’ingrosso di acqua per usi civici di cui i medesimi comunque usufruiscono, avvenuta sulla scorta dell’atto di orientamento/indirizzo n. 74/2016 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’ATO, e, segnatamente, della determinazione di non applicare ai Comuni non aderenti a Talete i finanziamenti erogati dalla Regione Lazio per la gestione degli impianti di dearsenificazione realizzati dalla Regione.

2. Il Collegio deve prioritariamente esaminare, com’è d’uopo, l’eccezione di carenza di giurisdizione dell’adito Tribunale, in favore del giudice ordinario, o, in subordine, del Tribunale delle acque, spiegata dall’Autorità d’Ambito Territoriale.

Sul punto, segnala l’eccepente che la fornitura per cui è causa esula dalla gestione normata dalla Convenzione di cooperazione stipulata il 22 luglio 1999 tra i Comuni aderenti, essendo regolata dall’Atto di orientamento/indirizzo n. 48 del 14 giugno 2011, con il quale, dovendosi necessariamente prendere atto della persistente inadempienza di alcuni Comuni al trasferimento delle attività di gestione del servizio idrico a Talete, e stante il dovere della società di garantire la continuità del servizio, Talete si è impegnata a effettuare il servizio di fornitura all’ingrosso di acqua per usi civici nei confronti dei Comuni non aderenti, applicando la tariffa ivi fissata, il cui aumento costituisce oggetto dell’odierna controversia.

Nel descritto contesto, per Talete, non vengono in considerazione né poteri di regolamentazione tariffaria né poteri di organizzazione del servizio pubblico.

Replicano i ricorrenti che sussisterebbe, invece, la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto si discute dei criteri in base ai quali l’aumento tariffario è stato determinato.

3. Sulla questione, la giurisprudenza ha affermato i seguenti principi:

– alla stregua del criterio del c.d. petitum sostanziale, secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo deve aversi riguardo ai fatti indicati a sostegno della domanda, la controversia con la quale un utente contesti la misura del canone dovuto a un comune per la somministrazione dell’acqua per uso domestico (nella specie in regime di monopolio), appartiene alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e non a quella del giudice amministrativo, configurandosi la posizione dell’utente in termini di diritto soggettivo, per essere in contestazione soltanto il quantum del canone. Detta controversia non è, peraltro, riconducibile all’ambito della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in quanto non rientra in alcune delle ipotesi previste dall’art. 140 del t.u. n. 1775 del 1933 (Cass., SS.UU., n. 752 del 1999);

– la domanda con la quale l’utente del servizio pubblico di erogazione dell’acqua, contestando l’importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 33, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l’espressa esclusione di tali controversie dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte Costituzionale, nel ridefinire l’ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l’inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità. Nè la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investe l’atto amministrativo generale con il quale sono determinate le tariffe per i vari tipi di utenze, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l’esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l’oggetto del processo (Cass., SS.UU., n. 4584 del 2006 e n. 24306 del 2010);

– l’istanza con cui gli utenti, anche in forma associata, del servizio pubblico di erogazione dell’acqua contestano l’importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa, chiedendone sostanzialmente la riduzione, sulla base di una tariffa diversa da quella applicata, introduce una controversia relativa a più rapporti individuali di utenza e, come tale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto al riguardo ritenuto dalla Corte di Cassazione, in particolare, nelle sentenze delle SS.UU. n. 4584 e n.4585 del 2006 (C. Stato, n. 3226 del 2008).

– la controversia relativa ai canoni dovuti ai consorzi di bonifica dal gestore del servizio idrico integrato, quali corrispettivi del beneficio ottenuto dal recapito nei canali degli scarichi degli immobili dell’area urbana, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il canone dovuto dal gestore, e specularmente recuperato dagli utenti finali con riscossione di quote secondo apposita tariffa, si atteggia certamente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà per l’utente finale trae origine non dall’atto impositivo, ma dai livelli distinti di una contrattazione che, se pur imposta dalla legge, resta espressiva, nei suoi contenuti, dell’autonomia negoziale (Cass., SS.UU., n. 7178 del 2014).

4. In applicazione dei predetti canoni ermeneutici, l’eccezione principale di Talete deve essere accolta.

Invero, l’azione proposta con il ricorso in esame si incentra sostanzialmente sul corrispettivo del servizio di cui godono i ricorrenti, e rientra pertanto nella formulazione di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a. (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …”), e, indi, nell’inquadramento nel diritto comune, stante la riconducibilità all’ambito costituito dal sottostante rapporto obbligatorio e l’inerenza al diritto della Talete di pretendere e all’obbligo dei ricorrenti di corrispondere l’aumento delle tariffe, con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle relative questioni.

Di contro, non può essere seguito il tentativo dei ricorrenti di incardinare la questione nell’alveo della cognizione del giudice amministrativo, prospettando censure che investirebbero la legittimità di determinazioni amministrative.

Invero, anche al di là della circostanza che eventuali determinazioni amministrative presupposte, alla luce della granitica giurisprudenza sopra citata, ben possono formare oggetto di disapplicazione da parte del giudice ordinario competente, si osserva che tali non sono i criteri indicati dall’atto di orientamento/indirizzo n. 74/2016 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’ATO.

Si tratta infatti di posizioni che non investono né poteri di regolamentazione tariffaria né poteri di organizzazione del servizio pubblico, essendo la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’ATO un mero organismo permanente di consultazione, cui competono esclusivamente funzioni di coordinamento e attività di natura squisitamente gestionale (art. 6 della Convenzione di cooperazione dell’ATO 1 Lazio Nord – Viterbo, all. n. 4 al ricorso).

La controversia in esame esula, dunque, dall’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua delle sopra richiamate sentenze, che escludono da tale giurisdizione le controversie in cui non ricorre, come nella specie, alcun aspetto che coinvolga la verifica dell’azione amministrativa a tutela di interessi pubblici generali o specifici.

5. Alle rassegnate conclusioni consegue la declaratoria della carenza di giurisdizione dell’adito Tribunale, a favore del giudice ordinario.

6. In finale, deve essere respinta la domanda della Regione Lazio di condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i relativi presupposti, non essendo ravvisabili nella proposizione dell’odierno ricorso anche nei confronti della Regione profili di mala fede o colpa grave, atteso, per un verso, che il gravame è finalizzato a evitare che il bilancio degli Enti debba farsi carico di maggiori esborsi ritenuti non dovuti, per altro verso, che le argomentazioni ricorsuali hanno investito, seppur non contestandolo, l’operato della Regione.

7. Si ravvisano giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, dichiara la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 10 ottobre 2017 e 9 gennaio 2018, con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere

L’ESTENSORE
Anna Bottiglieri
        
IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo
        
        
IL SEGRETARIO
 

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