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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 106 | Data di udienza: 16 Gennaio 2018

* VIA, VAS E AIA – Riesame in autotutela dell’AIA – Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere o modificare – Convocazione della conferenza di servizi – Garanzia del contraddittorio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2018
Numero: 106
Data di udienza: 16 Gennaio 2018
Presidente: Potenza
Estensore: Amovilli


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Riesame in autotutela dell’AIA – Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere o modificare – Convocazione della conferenza di servizi – Garanzia del contraddittorio.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 febbraio 2018, n. 106


VIA, VAS E AIA – Riesame in autotutela dell’AIA – Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere o modificare – Convocazione della conferenza di servizi – Garanzia del contraddittorio.

Qualora un provvedimento (nella specie, A.I.A.) sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l’eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del “contrarius actus” (ex multis T.A.R. Abruzzo, L’Aquila 14 maggio 2015, n. 388; T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15 maggio 2013, n. 2518). Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) di rilevo comunitario (nella specie il contraddittorio non risultava adeguatamente garantito, in virtù dell’assegnazione di un termine di soli 10 giorni per l’adeguamento alle modifiche apportate all’AIA)

Pres. Potenza, Est. Amovilli – A. s.r.l. (avv.ti Bromuri e Falcinelli) c. Regione Umbria (avv. Manuali) e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Umbria (avv. Sportoletti)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 14 febbraio 2018, n. 106

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 febbraio 2018, n. 106

Pubblicato il 14/02/2018

N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2017, proposto da:
Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8;


contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo’ c.so Vannucci n. 30;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Sportoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 69;

per l’annullamento

previa sospensiva

-della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia), notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Società AGRI FLOR S.r.l. – Installazione per la produzione fertilizzanti organici, sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano – Ponte Felcino, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2917 del 06/07/2015. Aggiornamento AIA”, con la quale il Dirigente del citato Servizio ha determinato “di modificare l’AIA D.D. 2917 del 2015 relativa all’impianto della AGRI Floor s.r.l. come di seguito riportato:

A) aggiornare il paragrafo C;

B) eliminare nel paragrafo C la Tab C 3;

C) aggiungere nel paragrafo C ulteriori prescrizioni;

D) aggiungere nel par. D2 il seguente testo:

1) E’ fatto obbligo al gestore di eseguire un monitoraggio delle acque presenti nel laghetto. I parametri oggetto del monitoraggio sono quelli previsti dalla tabella 1/B Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi di cui all’Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

2) Nel caso i controlli analitici periodici rilevassero, su uno o più parametri, valori superiori ai valori guida G (Tabella 1/B – colonna ciprinidi di cui all’Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) il Gestore dovrà trasmettere ad ARPA Umbria i risultati analitici;

3) L’accertamento di valori superiori ai valori Imperativo I (Tabella 1/B – colonna ciprinidi di cui all’Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per i parametri: ammoniaca totale, nitriti, fosforo totale, BOD5, composti fenolici e materiale in sospensione, dovrà attivare il Gestore ad effettuare tutti i controlli ed accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali del laghetto derivante dalle attività svolte nel sito. Tutti gli accorgimenti effettuati dovranno essere documentati e trasmessi ad ARPA Umbria per le verifiche del caso.

e) Inserire il monitoraggio delle acque superficiali del laghetto nella Tab. F-1 misure di controllo ARPA del paragrafo F – MISURE DI CONTROLLO ARPA del Rapporto istruttorio allegato all’autorizzazione”:

– nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresa la nota ARPA Umbria prot. n. 4865 del 10.3.2017, avente ad oggetto “società AGRI FLOR S.r.l., Complesso impiantistico A.I.A. sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano, Ponte Felcino, Comune di Perugia – Conclusione della verifica delle prescrizioni impartite con la D.D. n. 2917 del 06.07.2015 e smi – richiesta adozione provvedimenti di cui all’art. 29-decies, comma 9, Parte II Titolo III-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiesta modifica atto autorizzativo”, con la quale sono state trasmesse all’Ente regionale (prot. regionale n. E- 0055761 del 10.3.2017) le risultanze delle verifiche eseguite presso la ricorrente, proponendo all’Autorità competente la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente di svolgere sin dagli anni 80 attività di produzione di fertilizzanti per l’agricoltura e di aver ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. del 6 luglio 2015 dalla Provincia di Perugia a seguito di Conferenza di Servizi.

Con nota prot. 4865 del 10 marzo 2017 l’ARPA Umbria ha trasmesso alla Regione, subentrata nelle competenze provinciali per effetto della L.R. 10/2015, le risultanze delle verifiche eseguite presso l’impianto della ricorrente, riscontrando la presenza di “emissioni odorigene moleste” riferibili alla gestione di alcuni codici CER confermati da campionamenti, nonché rilevando uno scadente stato qualitativo delle acque del laghetto presente all’interno del sito di Agri Flor s.r.l.

Con D.D. n. 3395 del 10 aprile 2017, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, la Regione ha provveduto d’ufficio alla modifica dell’AIA assegnando ad Agri Flor il termine di 10 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.

La ricorrente impugna la suddetta determina dirigenziale atto, deducendo i seguenti motivi così riassumibili:

I.VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 21, Direttiva 2010/75/UE, 29-octies, commi 3 e 4 e 29-decies, commi 5 e 6 D.LGS. n. 152/2006 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – GENERICITA’ ED INDETERMINATEZZA: l’atto impugnato qualificabile quale esercizio del potere di riesame in autotutela, non evidenzierebbe alcun superamento delle soglie di emissione in atmosfera sancite dall’AIA, facendo unicamente riferimento ad imprecisate “emissioni odorigene moleste” e non essendovi alcun comprovata esigenza di tutela della salute pubblica;

II. VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 7, 8, 10, 14 e 14-ter L. n. 241/1990, 29-ter, comma 4, 29-quater e 29-octies, commi 5 e 10 D.LGS. n. 152/2006: per il noto principio del “contrarius actus” sarebbe stata necessaria una nuova valutazione in sede di Conferenza di Servizi in contraddittorio con i soggetti interessati; le garanzie di partecipazione procedimentale sarebbero state rispettate solo formalmente, essendo intervenuta la D.D. impugnata soltanto a distanza di pochi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ricevuta soltanto il 5 aprile 2017;

III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: il termine assegnato per provvedere di soli 10 giorni sarebbe del tutto inadeguato in conseguenza delle nuove modalità di esercizio dell’impianto imposte d’ufficio.

Si è costituita la Regione Umbria eccependo l’infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, evidenziando in particolare:

-l’impianto per cui è causa opera nel campo dei rifiuti speciali non pericolosi;

– l’intervento è stato effettuato sulla base di segnalazione dell’ARPA secondo cui ogni tipologia di rifiuto va trattata con camera di compostaggio;

– il potere esercitato, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, non sarebbe quello di riesame di cui all’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 ma quello di cui all’art. 29-decies comma 5, D.lgs. 152/06, come d’altronde indicato nel provvedimento impugnato;

– con parere l’ASL 1 Umbria ha negato la sussistenza dei presupposti per interventi contingibili ed urgenti pur evidenziando come le emissioni odorigene siano fattore negativo per la qualità della vita, con preventivabili peggioramenti a causa del caldo estivo.

Si è costituita anche l’ARPA Umbria, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando tra l’altro come dal campionamento delle acque si sia evidenziata una concentrazione di cloroformio superiore alle soglie.

Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 con ordinanza n.104/2017 è stata accolta la domanda incidentale cautelare “Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la sussistenza di sufficienti profili di “fumus boni iuris”, specie in relazioni ai denunziati vizi procedimentali, nonché del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato”.

All’udienza pubblica del 16 gennaio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.-E’ materia del contendere la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 con cui la Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia) ha determinato di modificare l’AIA rilasciata alla ricorrente con D.D. n. 2917 del 6 luglio 2015 relativa all’impianto di Ponte Felcino.

Con la suddetta modifica sono state stabilite nuove modalità di esercizio dell’impianto, consistenti principalmente nell’adozione di unico processo produttivo, inibendo la possibilità di trattare indistintamente i rifiuti putrescibili e quelli non putrescibili e ligneocellulosici.

3. – Lamenta la società Agri Flor, in estrema sintesi, sia vizi formali-procedimentali connessi alla violazione del principio del “contrarius actus” e del “giusto procedimento”, sia la stessa insussistenza di ragioni di tutela della salute pubblica tali da giustificare l’emissione di un provvedimento di unilaterale modifica dell’AIA rilasciata soltanto 19 mesi prima.

Di contro ritiene la Regione, subentrata nelle competenze in materia di AIA a decorrere dall’entrata in vigore della L.R. 10/2015, di aver agito in applicazione dell’art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006 il quale darebbe piena giustificazione al potere esercitato.

4. – Ritiene il Collegio di poter complessivamente condividere l’assunto della ricorrente.

5. – Dalla documentazione depositata in giudizio preme evidenziare come i monitoraggi della qualità dell’aria risalgono al periodo maggio – agosto 2016, ben a distanza dunque dalla D.D. 3395 del 10 aprile 2017 impugnata, la quale ha individuato come suo presupposto unicamente la mera presenza di “emissioni odorigene moleste” riscontrate dall’ARPA, le quali troverebbero conferma da imprecisati campionamenti, senza rappresentare adeguatamente alcun effettivo attuale pregiudizio per la salute pubblica.

Ne consegue, anzitutto, la fondatezza della censura di cui al I motivo, di violazione dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006.

6. – A diverse conclusioni non può giungersi qualificando come vorrebbe la Regione il potere esercitato ai sensi dell’art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006, secondo cui “Al fine di consentire le attivita’ di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita’ dell’installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e’ notificata al gestore interessato e all’autorita’ competente entro due mesi dalla visita in loco ed e’ resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l’autorita’ competente provvede affinche’ il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione”

Nella D.D. gravata, infatti, non vi è traccia dell’inottemperanza della ricorrente rispetto alle disposizioni del rapporto istruttorio dell’ARPA ed alle tabelle che disciplinano le modalità di trattamento dei rifiuti, si che il provvedimento impugnato – al di là del “nomen iuris” attribuito – ha comportato un vero e proprio unilaterale riesame dell’AIA del 2015.

7. – Tanto premesso in ordine alla fondatezza delle doglianze di natura sostanziale, ritiene il Collegio meritevoli di condivisione anche le lagnanze di carattere formale – procedimentale.

Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l’eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del “contrarius actus” (ex multis T.A.R. Abruzzo, L’Aquila 14 maggio 2015, n. 388; T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15 maggio 2013, n. 2518).

Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall’assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all’AIA.

8. – Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l’effetto dell’annullamento della D.D. regionale n. 3395/2017 impugnata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà adottare a tutela della salute pubblica.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la D.D. n. 3395/2017 impugnata, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Enrico Mattei, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Paolo Amovilli
        
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
        
        
IL SEGRETARIO

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