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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 809 | Data di udienza: 13 Settembre 2017

RIFIUTI – Autocarrozzeria, raccolta, recupero o gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi – Nozione di veicolo fuori uso – Art. 3 D.Lgs. n. 209/2003 – Art. 256, c.1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – Gestione di rifiuti – Natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso – Sversamento delle sostanze pericolose – Mancato accertamento fattuale – Ininfluenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria – Terzo estraneo al reato –  Buona fede – Onere della prova.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2018
Numero: 809
Data di udienza: 13 Settembre 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: RENOLDI


Premassima

RIFIUTI – Autocarrozzeria, raccolta, recupero o gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi – Nozione di veicolo fuori uso – Art. 3 D.Lgs. n. 209/2003 – Art. 256, c.1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – Gestione di rifiuti – Natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso – Sversamento delle sostanze pericolose – Mancato accertamento fattuale – Ininfluenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria – Terzo estraneo al reato –  Buona fede – Onere della prova.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 11/01/2018 (Ud. 13/09/2017), Sentenza n. 809

 
RIFIUTI – Autocarrozzeria, raccolta, recupero o gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi – Nozione di veicolo fuori uso – Art. 3 D.Lgs. n. 209/2003 – Art. 256, c.1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.
 
In tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. 3, n. 40747 del 2/04/2013, dep. 2/10/2013, De Mariani; Sez. 3, n. 22035 del 13/04/2010, dep. 10/06/2010, Brilli; Sez. 3, n. 21963 del 4/03/2005, dep. 10/06/2005, D’Agostino; Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005, dep. 22/09/2005, Bedini).Fattispecie: raccolta, recupero o comunque gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi, costituiti da autoveicoli fuori uso, (effettuata dal titolare dell’autocarrozzeria), direttamente appoggiati sul terreno, contenenti liquidi pericolosi quali oli esausti, liquidi refrigeranti, liquidi di batteria nonché materiale ferroso, materiali di risulta e pneumatici fuori uso, all’interno di un’area parzialmente recintata adiacente e senza che fossero state adottate misure di protezione come l’impermeabilizzazione del terreno volte ad evitare il percolamento delle sostanze nocive. 
 
 
RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso – Sversamento delle sostanze pericolose – Mancato accertamento fattuale – Ininfluenza.
 
In tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose (Sez. 3, n. 11030 del 5/02/2015, dep. 16/03/2015, Andreoni).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria – Terzo estraneo al reato –  Buona fede – Onere della prova.
 
Il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o come titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (Sez. 3, n. 12473 del 2/12/2015, dep.24/03/2016, Liguori).
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14/10/2016 – CORTE D’APPELLO DI LECCE) Pres. SAVANI, Rel. RENOLDI, Ric. Capuano

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 11/01/2018 (Ud. 13/09/2017), Sentenza n. 809

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 11/01/2018 (Ud. 13/09/2017), Sentenza n. 809
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Capuano Francesco, nato a Francavilla Fontana il 3/01/1966; 
 
avverso la sentenza del 14/10/2016 della Corte d’appello di Lecce; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 14/10/2016, la Corte d’appello di Lecce confermò la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 19/11/2014 con la quale Francesco Capuano era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di arresto e di 3.000 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 256, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere effettuato, quale titolare dell’omonima autocarrozzeria, raccolta, recupero o comunque gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi, costituiti da autoveicoli fuori uso, direttamente appoggiati sul terreno, contenenti liquidi pericolosi quali oli esausti, liquidi refrigeranti, liquidi di batteria nonché materiale ferroso, materiali di risulta e pneumatici fuori uso, all’interno di un’area parzialmente recintata adiacente alla propria autocarrozzeria; fatti accertati in Francavilla Fontana fino al 15/09/2012.
 
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Capuano, a mezzo del difensore fiduciario, avv. Giuseppe Pomarico, deducendo quattro distinti motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
 
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 125, 192, 545 e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata previsione, nel dispositivo, alla sospensione condizionale della pena, alla quale il giudice di prime cure aveva, invece, fatto riferimento in motivazione.
 
2.2. Con il secondo motivo, Capuano censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato, atteso che i veicoli rinvenuti nell’area adiacente all’autocarrozzeria non sarebbero stati fuori uso, quanto piuttosto destinati al riutilizzo e, come tali, non sarebbero stati classificabili come rifiuti. Inoltre, diversamente da quanto riferito dalle sentenze di merito, soltanto due dei veicoli rinvenuti sarebbero stati senza targa, fermo restando che l’assenza di quest’ultima non comporterebbe, secondo la tesi difensiva, che il veicolo debba considerarsi fuori uso. Infine, si opina che dalle foto richiamate dalle sentenze non emergerebbe lo sversamento sul terreno di oli e liquidi contenuti nelle vetture presenti nell’area.
 
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché del vizio di motivazione in relazione alla eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
 
2.4. Con il quarto motivo Capuano deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., la illegittimità della confisca dei veicoli rinvenuti nell’area e sottoposti a sequestro, in quanto appartenenti a terzi e non allo stesso imputato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Quanto al primo motivo, concernente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva il Collegio come la Corte di appello abbia, correttamente, sottolineato, sotto un primo aspetto, come la discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado dovesse certamente ritenersi riconducibile a un mero errore materiale; fermo restando che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, il contrasto in questione avrebbe dovuto, in ogni caso, essere risolto a favore della previsione contenuta in dispositivo (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, dep. 12/05/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177). Sotto altro profilo, i giudici di secondo grado hanno posto in evidenza, a ulteriore conferma della correttezza della soluzione adottata, come il beneficio in questione non potesse, comunque, essere concesso, avuto riguardo ai numerosi precedenti a carico di Capuano, riportati nel certificato del casellario giudiziale. Pertanto, anche a voler ritenere, in termini generali, che il contrasto tra dispositivo e motivazione non si risolva in una automatica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, dovendo aversi riguardo alle specificità del caso posto all’attenzione del giudice di legittimità (così Sez. 6, n. 7980 del 1/02/2017, dep. 20/02/2017, Esposito, Rv. 269375), dovrebbe comunque concludersi che, nel caso di specie, la soluzione adottata dalla Corte territoriale sia stata quella giuridicamente corretta. Pertanto, il relativo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
 
3. Venendo, poi, al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che i veicoli rinvenuti nell’area da lui gestita non sarebbero classificabili come rifiuti e che non sarebbe stato accertato lo sversamento nel suolo di sostanze pericolose, deve osservarsi che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. 3, n. 40747 del 2/04/2013, dep. 2/10/2013, De Mariani, Rv. 257283; Sez. 3, n. 22035 del 13/04/2010, dep. 10/06/2010, Brilli, Rv. 247625; Sez. 3, n. 21963 del 4/03/2005, dep. 10/06/2005, D’Agostino, Rv. 231639; Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005, dep. 22/09/2005, Bedini, Rv. 232480).
 
Nel caso di specie, muovendosi lungo le richiamate coordinate ermeneutiche, giudici di merito hanno sottolineato, in fatto, come i veicoli si trovassero, insieme a parti di auto e pneumatici, in un’area degradata, con vegetazione, senza che fossero state adottate misure di protezione come l’impermeabilizzazione del terreno volte ad evitare il percolamento delle sostanze nocive ed hanno, quindi, puntualmente argomentato, con valutazione niente affatto illogica, in ordine alla circostanza che i veicoli in questione fossero stati sostanzialmente abbandonati, in maniera del tutto incontrollata, nell’area adiacente all’autocarrozzeria dell’imputato.
 
Quanto, poi, al mancato accertamento fattuale circa l’avvenuto sversamento delle sostanze pericolose, ritiene il Collegio, anche alla luce della cennata assenza di qualunque misura di trattamento dei veicoli e dell’area in cui gli stessi erano stati allocati, che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del principio in passato enunciato da questa Corte, secondo il quale "in tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose" (Sez. 3, n. 11030 del 5/02/2015, dep. 16/03/2015, Andreoni, Rv.263248). Pertanto, anche sotto tale profilo, il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi manifestamente infondato.
 
4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale l’impugnante lamenta l’eccessività della pena inflittagli e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è parimenti inammissibile. Con riferimento ad entrambi gli aspetti, infatti, il ricorrente non ha evidenziato specifici profili di asserita illegittimità nella decisione dei giudici di merito, sicché la relativa censura è del tutto generica.
 
Fermo restando che, in ogni caso, le sentenze hanno motivato specificamente in ordine agli elementi rilevanti, alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., ai fini del giudizio di commisurazione della pena; e che anche la decisione sulla concedibilità delle attenuanti generiche è stata corredata da un adeguato apparato motivazionale, che ha dato puntualmente conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto, in tale ambito, al giudice di merito.
 
5. Venendo, infine, al quarto motivo di doglianza, relativo alla dedotta illegittimità della confisca, disposta su veicoli asseritamente appartenenti a terzi soggetti, ritiene il Collegio che la relativa censura sia manifestamente infondata.
 
Va, infatti, osservato, in premessa, che la confisca di cui si discute è quella obbligatoria, disposta ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen., a mente del quale "è sempre ordinata la confisca ( … ) 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna".
 
In tali casi, secondo l’opinione accolta da questa Corte, il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o come titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (Sez. 3, n. 12473 del 2/12/2015, dep.24/03/2016, Liguori, Rv. 266482).
 
Ne consegue che ove si assumesse, secondo la stessa prospettazione difensiva, che i beni in questione appartenessero a terzi soggetti, l’imputato non potrebbe in ogni caso essere considerato legittimato a eccepire l’asserita illegittimità della confisca, non essendo egli proprietario dei veicoli e non avendo, dunque, uno specifico interesse a dolersi della misura ablativa. Nel caso in cui, invece, si ritenesse, secondo l’impostazione qui accolta, che i veicoli de quibus non appartenessero a terzi soggetti, in quanto divenute res nullius, ovvero in quanto res derelictae di cui l’imputato si era appropriato successivamente al loro abbandono, verrebbe meno, in ogni caso, la possibilità di invocare le tutele che, anche in materia, di confisca obbligatoria, l’ordinamento riconosce al terzo estraneo all’attività criminosa.
 
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma, il 13/09/2017
 

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