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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 4200 | Data di udienza: 28 Novembre 2017

RIFIUTI – Distinzione tra sottoprodotto e rifiuto – Gli sfabbricidi provenienti da demolizione devono sempre essere considerati rifiuti – Artt.184, 184-bis, D.Lgs. n.152/2006 – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca obbligatoria del mezzo – Sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali – Ininfluenza – Natura costitutiva del fatto – Data di consumazione del reato – Illegittima pregressa utilizzazione – Giurisprudenza – Artt. 259, 256, c.1°, D.Lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione delle attenuanti generiche – Presupposti per la concessione – Conversione della impugnazione ex art.568, c.5, cod.proc.pen. – Principio di conservazione degli atti – Automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente – Particolare tenuità del fatto – Applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2018
Numero: 4200
Data di udienza: 28 Novembre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: GALTERIO


Premassima

RIFIUTI – Distinzione tra sottoprodotto e rifiuto – Gli sfabbricidi provenienti da demolizione devono sempre essere considerati rifiuti – Artt.184, 184-bis, D.Lgs. n.152/2006 – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca obbligatoria del mezzo – Sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali – Ininfluenza – Natura costitutiva del fatto – Data di consumazione del reato – Illegittima pregressa utilizzazione – Giurisprudenza – Artt. 259, 256, c.1°, D.Lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione delle attenuanti generiche – Presupposti per la concessione – Conversione della impugnazione ex art.568, c.5, cod.proc.pen. – Principio di conservazione degli atti – Automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente – Particolare tenuità del fatto – Applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen..



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 30/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.4200
 
 
RIFIUTI – Distinzione tra sottoprodotto e rifiuto – Gli sfabbricidi provenienti da demolizione devono sempre essere considerati rifiuti – Artt.184, 184-bis, D.Lgs. n.152/2006.
 
Affinchè una determinata sostanza od oggetto possa considerarsi un sottoprodotto e non già un rifiuto è necessario che soddisfi le condizioni fissate dall’art.184 bis d. lgs 152/2006 e dunque: a) che tragga origine da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto; b) che è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; e) che possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) che l’ulteriore utilizzo sia legale, ossia soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porti a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana". Premessa la rilevanza della suddetta distinzione posto che mentre il rifiuto implica un obbligo da parte del detentore di disfarsene avviandolo al recupero o allo smaltimento con tutti gli obblighi (e controlli) conseguenti, quali l’autorizzazione, l’iscrizione all’Albo Nazionale etc., nessun obbligo sussiste per contro allorquando si tratti di un bene qualificabile come sottoprodotto, deve tuttavia osservarsi che i materiali da demolizione non possono, a monte, essere ricompresi nel novero dei sottoprodotti non soltanto perché l’art. 184, comma 3 lett. b) d. lgs. 152/2006 li qualifica espressamente come rifiuti speciali, ma soprattutto perché non derivano da un processo di produzione così come richiesto dall’art. 184-bis lett. a), ovverosia da un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali, e dunque non costituendo un quid novi derivante dall’elaborazione del prodotto originario (Sez. 3, n. 33028 del 01/07 /2015 – dep. 28/07 /2015, Giulivi). Di conseguenza, la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all’eliminazione dell’edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni. Ne deriva quindi che gli sfabbricidi, indipendentemente dall’attività probatoria svolta dall’interessato, debbano sempre essere considerati rifiuti. 
 
 
RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca obbligatoria del mezzo – Sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali – Ininfluenza – Natura costitutiva del fatto – Data di consumazione del reato – Illegittima pregressa utilizzazione – Giurisprudenza – Artt. 259, 256, c.1°, D.Lgs. n.152/2006.
 
L’art. 259, 2 comma d. Lgs n.152/2006 prevede la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, con conseguente estensione alla materia ambientale del disposto dell’art. 240 comma 2 cod.pen. e rendendo perciò un bene che sarebbe stato altrimenti soggetto a confisca facoltativa (in quanto utilizzato per commettere il reato) ricompreso nel novero di quelli per i quali è sempre ordinata la suddetta misura ablatoria. Né d’altra parte la sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti configura circostanza rilevante ai fini dell’inapplicabilità della confisca atteso che il provvedimento amministrativo, sulla data della cui pronuncia nulla viene peraltro indicato in ricorso, con il quale l’autocarro è stato inserito fra i mezzi lecitamente utilizzabili dalla società per il trasporto dei rifiuti, non fa venir meno, avendo natura costitutiva, la sua illegittima pregressa utilizzazione, ovverosia in assenza della suddetta iscrizione, alla data di consumazione del reato, perfezionatosi in epoca antecedente alla stessa richiesta. Pertanto, la sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso (Sez. 3, n. 1635 del 18/11/2015 – dep. 18/01/2016, Cifaldi e altro; Sez. 3, n. 5353 del 12/01/2011 – dep. 14/02/2011, Elisei).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione delle attenuanti generiche – Presupposti per la concessione. 
 
La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), ma al contrario presuppone il riconoscimento, in positivo, di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena, ne consegue che la richiesta svolta per la prima volta con la presente impugnazione non possa trovare ingresso: non possono essere infatti dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 – dep. 02/07/2013, Graziali Gauthier).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Conversione della impugnazione ex art.568, c.5, cod.proc.pen. – Principio di conservazione degli atti – Automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente – Particolare tenuità del fatto – Applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen..
 
Poiché l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ne consegue che l’atto convertito debba avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione. Mentre la richiesta di applicazione dell’art.131-bis c.p. deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata atteso che la scelta di comminare una pena superiore al minimo edittale, è comunque elemento sufficiente ad escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto.

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza in data 26/9/2016 – TRIBUNALE DI MARSALA) Pres. RAMACCI, Rel. GALTERIO, Ric. Passanante

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 30/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.4200

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 30/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.4200
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da PASSANANTE ISIDORO, nato a Campobello di Mazara il 19.5.1976;
 
avverso la sentenza in data 26.9.2016 del Tribunale di Marsala; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 26.9.2016 il Tribunale di Marsala ha condannato Isidoro Passanante alla pena di € 9.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 256, lett. a) d.lgs 1523/2006 per aver, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. F.lli Passanante, effettuato in data 21.3.2013 attività abusiva di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da sfabbricidi e scarti di materiale tufaceo in assenza della prescritta autorizzazione.
 
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello, innanzi alla Corte di Appello di Palermo riconvertito in ragione dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione, con trasmissione dei relativi atti a questa Corte. Ha articolato cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p.. 
 
Con il primo motivo lamenta la qualifica, in relazione al vizio di violazione di legge, del materiale trasportato sull’autocarro facente capo alla società come rifiuto, trattandosi invece di un sottoprodotto, stante la rispondenza a tutti i requisiti previsti dall’art. 184-bis d. lgs. 152/2006, ovverosia a) la sua certa riutilizzazione nel corso dello stesso o in un successivo processo di produzione, b) i suo reimpiego senza alcun trattamento preliminare, c) l’assenza di danni per l’ambiente e la salute umana conseguenti al riutilizzo, d) il vantaggio economico conseguito dal suo detentore. Di ciò si era raggiunta la prova attraverso la deposizione degli stessi testi dell’accusa che avevano definito i materiali rinvenuti come sfabricidi non pericolosi, costituiti da mattoni, conci di tufo ed intonaci, destinati, quindi, all’immediata commercializzazione: dalla suddetta definizione deriva, ad avviso del ricorrente, la loro automatica riconducibilità nel novero dei sottoprodotti, comprendente secondo la giurisprudenza tutti quei prodotti che, pur non costituendo il bene finale cui è destinata la produzione dell’azienda, si generano naturalmente dall’utilizzo delle materie prime impiegate o dalle tecnologie seguite nel processo di produzione e che possono essere riutilizzati a seguito di trattamenti circoscritti in conformità alla normale pratica industriale.
 
2. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 62-bis c.p., il diniego delle attenuanti generiche per aver il Tribunale fatto esclusivo riferimento all’intensità del dolo ed al grado della colpa, senza aver tenuto conto della condizione di incensuratezza dell’imputato né degli altri criteri giustificanti il diniego, tanto più che il PM con la richiesta di decreto penale di condanna aveva implicitamente escluso la gravità del fatto.
 
3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, l’eccessività del trattamento sanzionatorio commisurato alla gravità del fatto in assenza di alcun danno all’ambiente e di allarme sociale destato dalla condotta anche alla luce della successiva richiesta da parte dell’imputato dell’autorizzazione all’autorità amministrativa competente.
 
4. Con il quarto motivo contesta la confisca disposta sul mezzo di trasporto già attinto da sequestro con provvedimento annullato dalla Cassazione in seno al procedimento cautelare e conseguente restituzione del bene all’avente diritto. In ogni caso deduce che essendo stata richiesta dall’imputato in data 14.5.2013, e dunque prima ancora di venire fermato dalla Polizia, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali, ed avendo ottenuto sin dal 31.3.2014 il formulario di identificazione del materiale trasportato, l’uso del veicolo era comunque diventato lecito.
 
5. Con il quinto motivo richiede l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto in ragione della condizione di incensuratezza dell’imputato, della condotta tenuta successivamente alla contestazione per aver smaltito nelle forme di legge il materiale riconsegnatogli dai Vigili e della conseguita iscrizione all’Albo Nazionale, sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 131-bis c.p..
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
 
Secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, affinchè una determinata sostanza od oggetto possa considerarsi un sottoprodotto e non già un rifiuto è necessario che soddisfi le condizioni fissate dall’art.184 bis d. lgs 152/2006 e dunque: a) che tragga origine da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto; b) che è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; e) che possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) che l’ulteriore utilizzo sia legale, ossia soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porti a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana". Premessa la rilevanza della suddetta distinzione posto che mentre il rifiuto implica un obbligo da parte del detentore di disfarsene avviandolo al recupero o allo smaltimento con tutti gli obblighi (e controlli) conseguenti, quali l’autorizzazione, l’iscrizione all’Albo Nazionale etc., nessun obbligo sussiste per contro allorquando si tratti di un bene qualificabile come sottoprodotto, deve tuttavia osservarsi che i materiali da demolizione non possono, a monte, essere ricompresi nel novero dei sottoprodotti non soltanto perché l’art. 184, comma 3 lett. b) d. lgs. 152/2006 li qualifica espressamente come rifiuti speciali, ma soprattutto perché non derivano da un processo di produzione così come richiesto dall’art. 184-bis lett. a), ovverosia da un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali, e dunque non costituendo un quid novi derivante dall’elaborazione del prodotto originario (Sez. 3, n. 33028 del 01/07 /2015 – dep. 28/07 /2015, Giulivi, Rv. 264203). Di conseguenza, come chiarito dalla citata pronuncia, " la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all’eliminazione dell’edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni". Ne deriva quindi che gli sfabbricidi, indipendentemente dall’attività probatoria svolta dall’interessato, debbano sempre essere considerati rifiuti.
 
2. Il secondo motivo è inammissibile.
 
Occorre infatti rilevare che nessuna richiesta risulta essere stata svolta dalla difesa innanzi al Tribunale in ordine all’applicazione del beneficio ex art. 62-bis c.p.. E poiché la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), ma al contrario presuppone il riconoscimento, in positivo, di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena, ne consegue che la richiesta svolta per la prima volta con la presente impugnazione non possa trovare ingresso: non possono essere infatti dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 – dep. 02/07 /2013, Graziali Gauthier, Rv. 255577).
 
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
 
Premesso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con conseguente inammissibilità delle censure che mirino ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, va ribadito che la puntualizzazione delle ragioni sottostanti alla specifica quantificazione della pena in concreto irrogata è necessaria soltanto quando questa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, dovendosi altrimenti ritenere che il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen., assolva adeguatamente all’obbligo della motivazione (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Ne consegue che la ritenuta gravità della condotta evidenziata dal Tribunale con riferimento all’ingente quantità del materiale di risulta trasportato, di per sé non fatta segno di alcuna specifica considerazione critica in ricorso, debba ritenersi motivazione idonea a giustificare il trattamento sanzionatorio determinato in misura superiore al minimo, ma comunque inferiore alla media edittale, costituendo valutazione di merito non altrimenti sindacabile in questa sede di legittimità.
 
4. La stessa sorte segue anche il quarto motivo. E’ sufficiente al riguardo osservare che l’art. 259, 2 comma d. lgs 152/2006 prevede la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, con conseguente estensione alla materia ambientale del disposto dell’art. 240 comma 2 cod.pen. e rendendo perciò un bene che sarebbe stato altrimenti soggetto a confisca facoltativa (in quanto utilizzato per commettere il reato) ricompreso nel novero di quelli per i quali è sempre ordinata la suddetta misura ablatoria. Del tutto ininfluente risulta a detti fini l’annullamento, in forza di sentenza pronunciata da questa Corte in data 13.11. 2014, del sequestro probatorio convalidato a suo tempo dal PM sullo stesso veicolo, stante la diversa finalità perseguita attraverso la suddetta misura, volta all’accertamento dei fatti nel corso delle indagini, da quella general-preventiva ed afflittiva cui è preordinata la confisca, tanto più che nessuna norma di diritto sostanziale o processuale in materia di confisca prevede che detta misura debba essere preceduta dal sequestro, incorrendo al contrario il giudice che non disponga la confisca nell’ipotesi in cui questa è obbligatoria in una palese violazione di legge.
 
Né d’altra parte la sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti configura circostanza rilevante ai fini dell’inapplicabilità della confisca atteso che il provvedimento amministrativo, sulla data della cui pronuncia nulla viene peraltro indicato in ricorso, con il quale l’autocarro è stato inserito fra i mezzi lecitamente utilizzabili dalla società per il trasporto dei rifiuti, non fa venir meno, avendo natura costitutiva, la sua illegittima pregressa utilizzazione, ovverosia in assenza della suddetta iscrizione, alla data di consumazione del reato, perfezionatosi in epoca antecedente alla stessa richiesta formulata dall’imputato risalente, così come dedotto in ricorso, al 14. 5. 2014. Come invero già statuito da questa Corte, la sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso (Sez. 3, n. 1635 del 18/11/2015 – dep. 18/01/2016, Cifaldi e altro, Rv. 265934; Sez. 3, n. 5353 del 12/01/2011 – dep. 14/02/2011, Elisei, Rv. 249580).
 
5. Il quinto motivo è inammissibile.
 
Poiché l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ne consegue che l’atto convertito debba avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (ex multis Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 – dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). Per quanto in particolare concerne l’invocata esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è stato già affermato da questa Corte che la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., postulando un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore, così come nella fattispecie, alla data della deliberazione della sentenza di merito (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 266678). Conseguentemente la richiesta di applicazione dell’art.131-bis c.p. deve ritenersi inammissibile in questa sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata atteso che la scelta di comminare una pena superiore al minimo edittale, è comunque elemento sufficiente ad escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto.
 
Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile. Segue a tale esito la condanna, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 28.11.2017
 

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