Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto del lavoro,
231
Numero: 6742 |
Data di udienza: 3 Ottobre 2017
DIRITTO DEL LAVORO – 231 – Responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche – Sequestro preventivo dell’azienda – Confisca per equivalente – Custode amministratore giudiziario – Nomina dell’amministratore giudiziario – Art. 321 cpp – Artt.15, 19, 25 undecies, 47,52 e 53 d.lgs 231/01.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Febbraio 2018
Numero: 6742
Data di udienza: 3 Ottobre 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: DI STASI
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – 231 – Responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche – Sequestro preventivo dell’azienda – Confisca per equivalente – Custode amministratore giudiziario – Nomina dell’amministratore giudiziario – Art. 321 cpp – Artt.15, 19, 25 undecies, 47,52 e 53 d.lgs 231/01.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2018 (Ud. 03/10/2017), Sentenza n.6742
DIRITTO DEL LAVORO – 231 – Responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche – Sequestro preventivo dell’azienda – Confisca per equivalente – Custode amministratore giudiziario – Nomina dell’amministratore giudiziario – Art. 321 cpp – Artt.15, 19, 25 undecies, 47,52 e 53 d.lgs 231/01.
In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, l’art. 53 d.lgs n. 231/2001, prevede la misura cautelare del sequestro preventivo in funzione di confisca sia nella forma diretta avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (art 19 comma 1 n. 231/2001) sia nella forma per equivalente (art 19 comma 2 n. 231/2001). Il comma 1 bis del predetto art. 53 (inserito con la legge n. 125/2013 di conversione del dl n. 101/2013) regola specificamente il caso in cui il sequestro eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’art. 19 abbia ad oggetto “società, aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito”, e prevede che siffatta ipotesi “il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria”. La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorità giudiziaria. La nomina dell’amministratore giudiziario è, dunque, presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi dell’art. 47 d.lgs 231/2001.
(conferma ordinanza del 02/05/2017 – TRIBUNALE DI CHIETI) Pres. DI NICOLA, Rel. DI STASI, Ric. Emoter Lavori srl ed altra
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2018 (Ud. 03/10/2017), Sentenza n.6742
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2018 (Ud. 03/10/2017), Sentenza n.6742
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
EMOTER LAVORI srl;
TECNO INERTI ABRUZZO srl;
avverso l’ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. Federico Di Giovanni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 18.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell’Aquila emetteva decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 cpp e 19 d.lgs 231/01, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilità della Emoter Lavori srl e della Tecno Inerti Abruzzo srl fino alla concorrenza della somma di euro 2.976.372,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui all’art. 25 undecies comma 2 lett. b) nn 2 e 3 lett. f) del dlgs 231/2001.
Con ordinanza del 2.5.2017, il Tribunale di Chieti rigettava l’appello proposto nell’interesse della Emoter Lavori srl e della Tecno Inerti Abruzzo srl avverso il provvedimento del 29.3.2017 del Tribunale di Chieti che, pronunciando su istanza ex art. 53, comma 1 bis d.lgs 231/2001 di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, aveva autorizzato l’utilizzo dei soli beni aziendali e rigettato la richiesta di autorizzazione all’utilizzazione della liquidità esistente sul conto corrente n. 10/096223/03 acceso presso la Banca BCC Sangro-Teatina.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la Emoter Lavori srl e la Tecno Inerti Abruzzo srl, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione o errata applicazione degli artt. 15, 47,52 e 53 d.lgs 231/01 e dell’art. 322 bis cpp.
Argomentano che la decisione del Tribunale sarebbe erronea, in quanto l’art.53 del d.lgs 231/01 non prevede la possibilità di utilizzo limitato solo ad alcuni beni aziendali e, pertanto, una volta emesso un provvedimento positivo esso deve riguardare tutti i beni sottoposti a sequestro per equivalente, al fine di garantire la continuità dello sviluppo aziendale, la capacità di produrre reddito e di mantenere l’occupazione; inoltre, il Tribunale del riesame errava nel ritenere necessaria la previa nomina di un custode amministratore giudiziario, trattandosi di figura facoltativa; il custode amministratore giudiziario poteva, comunque essere nominato, ove ritenuto necessario, anche dal Collegio cautelare, competente quale Giudice che procedeva.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. Va osservato che in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, l’art. 53 d.lgs n. 231/2001, prevede la misura cautelare del sequestro preventivo in funzione di confisca sia nella forma diretta avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (art 19 comma 1 n. 231/2001) sia nella forma per equivalente (art 19 comma 2 n. 231/2001), fattispecie, quest’ultima che ricorre nel caso in esame.
Il comma 1 bis del predetto art. 53 (inserito con la legge n. 125/2013 di conversione del dl n. 101/2013) regola specificamente il caso in cui il sequestro eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’art. 19 abbia ad oggetto “società, aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito”, e prevede che siffatta ipotesi “il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria”.
La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorità giudiziaria.
La nomina dell’amministratore giudiziario è, dunque, presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi dell’art. 47 d.lgs 231/2001.
3. Correttamente, quindi, l’ordinanza impugnata ha rigettato l’appello rilevando l’inesistenza di un amministratore giudiziario, mai nominato nel corso del procedimento penale; peraltro, la questione proposta al giudice procedente con l’originaria istanza del 14.3.2017 non veniva riproposta nei motivi dell’appello cautelare (con il quale si chiedeva solo l’autorizzazione all’utilizzo di tutti i beni, gli strumenti e la liquidità aziendali appartenenti all’impresa prima dell’adozione del provvedimento di sequestro) e, quindi, non poteva ritenersi devoluta al Collegio cautelare, il quale, del pari correttamente, alcun provvedimento assumeva in merito.
4. Consegue, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/11/2017