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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 224 | Data di udienza: 7 Febbraio 2018

* APPALTI – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Controversie inerenti la revisione dei prezzi – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Art. 133, c. 1, lett. e), c. 2, c.p.a. – Natura giuridica della situazione azionata – Rilevanza – Interesse legittimo (richiesta di effettuare la revisione) e diritto soggettivo (determinazione quantitativa del compenso revisionale).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 16 Marzo 2018
Numero: 224
Data di udienza: 7 Febbraio 2018
Presidente: Pupilella
Estensore: Morbelli


Premassima

* APPALTI – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Controversie inerenti la revisione dei prezzi – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Art. 133, c. 1, lett. e), c. 2, c.p.a. – Natura giuridica della situazione azionata – Rilevanza – Interesse legittimo (richiesta di effettuare la revisione) e diritto soggettivo (determinazione quantitativa del compenso revisionale).



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 16 marzo 2018, n. 224


APPALTI – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Controversie inerenti la revisione dei prezzi – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Art. 133, c. 1, lett. e), c. 2, c.p.a. – Natura giuridica della situazione azionata – Rilevanza – Interesse legittimo (richiesta di effettuare la revisione) e diritto soggettivo (determinazione quantitativa del compenso revisionale).

Ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a., le controversie inerenti alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con l’introduzione di tale disposizione normativa è stata superata la distinzione tra controversie relative all’an debeatur della revisione prezzi (devolute al g.a.) e controversie relative al quantum (attribuite al g.o.), con conseguente concentrazione dinnanzi al giudice amministrativo di tutte le cause relative all’istituto della revisione, ivi comprese quelle concernenti la misura della revisione e la condanna al pagamento delle corrispondenti somme. Detta concentrazione di prerogative non rende tuttavia irrilevante la questione relativa alla natura giuridica della situazione azionata, atteso che la predetta concentrazione esplica i suoi effetti solo sul piano processuale, mentre, sul piano sostanziale, non ha eliminato la distinzione tra le situazioni soggettive sottese al rapporto controverso, con ciò che ne consegue in termini di disciplina (soprattutto in relazione alla decadenza o alla prescrizione dell’azione giudiziale). Sotto tale profilo, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la posizione dell’appaltatore riferita alla richiesta di effettuare la revisione sia di interesse legittimo, poiché correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante a fronte della quale non si configura in capo al privato un diritto soggettivo all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale. Una volta che l’amministrazione abbia riconosciuto la pretesa dell’appaltatore, di modo che la relativa controversia concerna la mera determinazione quantitativa del compenso revisionale, detta situazione giuridica soggettiva assume invece la consistenza del diritto soggettivo.

Pres. Pupilella, Est. Morbelli – S. s.p.a. (avv. Anselmi) c. Comune di Sanremo (avv.ti Fadda, Rossi e Sfamurri)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 16 marzo 2018, n. 224

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 16 marzo 2018, n. 224


Pubblicato il 16/03/2018

N. 00224/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2013, proposto da:
Società Docks Lanterna Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Anselmi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 19/10;


contro

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fadda, Sara Rossi, Danilo Sfamurri, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Fadda in Genova, via Peschiera, 22;

per l’accertamento

del diritto ad ottenere revisione prezzi ai sensi dell’art. 6, comma 4 della legge n. 537/1993 e dell’art. 115 del d. lgs. n. 163/2006 per il contratto rep. n. 6057 del 20/08/2003 ed il contratto rep. n. 6643 del 12/06/2006, secondo le modalità e per le somme indicate nel presente atto e condanna alla corresponsione delle suddette somme nonché per la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sanremo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società Docks Lanterna S.p.A., odierna ricorrente, agisce in qualità di aggiudicataria del Comune di Sanremo di due contratti di appalto aventi ad oggetto l’uno il servizio di raccolta r.s.u., spazzamento stradale e affini (contratto rep. n. 6057 del 20/8/2003) e l’altro il servizio di raccolta manuale e meccanizzata dei rifiuti urbani e assimilati (contratto rep. n. 6643 del 12/6/2006).

La società sostiene di aver maturato, nell’ambito di entrambi i contratti, dei crediti a titolo di revisione prezzi nei confronti del Comune, in base a quanto previsto dalla legge (art. 6, comma 4, L. 24/12/1993, n. 537, sostituito dall’art. 44 della L. 23/12/1904, n. 724, applicabile ratione temporis, e poi confluito nell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006) nonché dalla stessa legge di gara (art. 20 dei capitolati speciali).

Con atto di citazione notificato in data 30/7/2010, la società Docks Lanterna conveniva in giudizio l’amministrazione comunale davanti al Tribunale di Sanremo al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione del proprio diritto alla revisione dei prezzi, con conseguente condanna del predetto Comune al pagamento della somma di €. 1.510.941,83.

In tale sede, veniva altresì richiesto di accertare e dichiarare che i servizi, i mezzi ed il personale impiegati nell’esecuzione dei contratti fossero supplementari e ulteriori rispetto a quelli analiticamente previsti dai capitolati e dai piani operativi e, per l’effetto, di condannare il Comune di Sanremo al pagamento della somma di €. 2.448.787,46.

Con sentenza n. 281/2013 del 25/5/2013, il Tribunale di Sanremo respingeva tale ultima domanda della società odierna ricorrente; dichiarava invece il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle richieste di aggiornamento dei prezzi.

Con ricorso ex art. 11 c.p.a. notificato in data 18/12/2013, la società Docks Lanterna riproponeva dinanzi a questo Tribunale la domanda di accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi e di condanna del Comune di Sanremo alla somma totale di €. 527.601,79.

Il ricorso veniva affidato a due motivi di censura.

Con il primo motivo, riferito al contratto rep. n. 6057 del 20/8/2003, si contestava la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, della legge 24.12.1993 n. 537, sostituito dall’art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del capitolato speciale d’appalto e del contratto rep. n. 6057/2003. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Analogamente, con il secondo motivo di ricorso, relativo al contratto rep. n. 6643 del 12/6/2006, veniva dedotta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, della legge 24.12.1993 n. 537, sostituito dall’art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del capitolato speciale d’appalto e del contratto rep. n. 6643/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

In sostanza, la ricorrente affermava che il Comune avrebbe erroneamente calcolato il corrispettivo revisionale prendendo quale unico riferimento l’indice F.O.I., contrariamente a quanto prescritto dalle richiamate disposizioni di legge e dalle normative capitolari, senza peraltro tenere conto degli aumenti dei prezzi intervenuti nel corso dell’esecuzione del contratto.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata, eccependo l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso nonché la relativa infondatezza.

In vista dell’udienza pubblica del 7/2/2018, entrambe le parti depositavano memorie.

All’udienza pubblica del 7 febbraio 2017, uditi i difensori delle parti, la causa passava in decisione.

DIRITTO

La presente controversia verte sulla quantificazione dei crediti maturati dalla società ricorrente Docks Lanterna s.p.a. nei confronti del Comune di Sanremo a titolo di revisione prezzi relativi ai due contratti di appalto sopra meglio indicati.

Il Comune di Sanremo solleva un’eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda che impone di essere esaminata in via preliminare.

L’eccezione muove dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente in termini di interesse legittimo, qualificazione dalla quale discenderebbe l’omessa impugnazione degli atti con i quali il Comune ha riconosciuto e quantificato il compenso revisionale per entrambi i contratti e la conseguente tardività della domanda.

La tesi è infondata.

Giova in primo luogo rammentare che, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a., le controversie inerenti alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con l’introduzione di tale disposizione normativa è stata superata la distinzione tra controversie relative all’an debeatur della revisione prezzi (devolute al g.a.) e controversie relative al quantum (attribuite al g.o.), con conseguente concentrazione dinnanzi al giudice amministrativo di tutte le cause relative all’istituto della revisione, ivi comprese quelle concernenti la misura della revisione e la condanna al pagamento delle corrispondenti somme.

Detta concentrazione di prerogative non rende tuttavia irrilevante la questione relativa alla natura giuridica della situazione azionata, atteso che, come opportunamente osservato da T.A.R. Napoli, sez. III, 16/1/2018, n. 36, la predetta concentrazione “esplica i suoi effetti solo sul piano processuale, mentre, sul piano sostanziale, non ha di certo eliminato la distinzione tra le situazioni soggettive sottese al rapporto controverso”, con ciò che ne consegue in termini di disciplina (soprattutto in relazione alla decadenza o alla prescrizione dell’azione giudiziale).

Orbene, sotto tale profilo, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la posizione dell’appaltatore riferita alla richiesta di effettuare la revisione sia di interesse legittimo, poiché correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante a fronte della quale non si configura in capo al privato un diritto soggettivo all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

D’altra parte, invece, una volta che l’amministrazione abbia riconosciuto la pretesa dell’appaltatore, di modo che la relativa controversia concerna la mera determinazione quantitativa del compenso revisionale, detta situazione giuridica soggettiva assume la consistenza del diritto soggettivo (così, peraltro, la stessa giurisprudenza citata dall’amministrazione resistente: Cons. di Stato, sez. III, 9/1/2017, n. 25).

Ciò posto, con riferimento caso di specie, risulta documentalmente provato che il Comune di Sanremo ha riconosciuto la pretesa della società ricorrente.

Si fa riferimento specificamente ai documenti nn. 8, 10, 12 3 18 delle produzioni dell’amministrazione comunale, dai quali si evince chiaramente che lo scambio di comunicazioni tra la società Docks Lanterna ed il Comune di Sanremo ha riguardato esclusivamente la determinazione quantitativa del compenso revisionale, non essendo mai stato messo in discussione il diritto della società a beneficiare della rideterminazione del prezzo.

Una conferma in tale senso emerge peraltro dalla stessa difesa del Comune resistente la quale, a pag. 5 della memoria del 4/1/2018, afferma che “Il Comune di Sanremo a seguito di apposita istanza da parte dell’appaltatore di attivazione della procedura amministrativa di revisione prezzi (doc. 5) ha riconosciuto il diritto della ditta alla suddetta revisione”, richiamando immediatamente dopo i documenti sopra citati.

E ancora, a pag. 10 della medesima memoria si legge, con riferimento al contratto rep. n. 6057 del 2003, che: “Decorso un anno dall’inizio del servizio la Docks formulava istanza per la revisione del canone ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del capitolato (doc. 5). Il Comune pertanto ha attivato una complessa istruttoria, incaricando all’uopo apposito esperto e reiterando richieste di pareri legali, giungendo nella propria valutazione discrezionale ad applicare l’indice FOI. Orbene l’Amministrazione Comunale ha correttamente operato e a fronte della richiesta effettuata dalla Docks Lanterna ha con determina dirigenziale n. 2446 del 24.12.2004 riconosciuto il diritto alla revisione prezzi”; mentre, in relazione al contratto rep. n. 6643 del 2006, si afferma che: “la ditta ha presentato istanza una volta decorso il primo anno di servizio, ed anche in questo caso a seguito di rinnovata istruttoria il Comune ha ritenuto riconoscere la revisione sulla base degli indici FOI (doc. 14-doc. 15 – doc. 16-doc. 17). L’Amministrazione Comunale ha quindi, con d.d. 1963 del 31.10.2007 (doc. 12) e d.d. 401 del 06.03.2009 (doc. 18), riconosciuto il diritto alla revisione prezzi”.

Così superata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda, può procedersi all’esame del merito del ricorso.

La società ricorrente formula due motivi di ricorso dedicati rispettivamente ai due contratti di appalto stipulati con l’amministrazione comunale.

Con il primo motivo, riferito al contratto rep. n. 6057 del 20/8/2003 viene anzitutto dedotta la nullità dell’art. 20 del relativo capitolato speciale per contrasto con l’art. 6, comma 4, L. n. 24/12/1993, n. 537, sostituito dall’art. 44, L. 23/12/1994, n. 724.

Considerato che le restanti doglianze in cui si articola il primo motivo di ricorso coincidono nella sostanza con quelle espresse nell’ambito del secondo motivo, sicché i medesimi potranno essere trattati congiuntamente, il Collegio ritiene di affrontare immediatamente la suddetta questione di nullità.

Ebbene, la tesi prospettata dalla società ricorrente è fondata.

L’art. 20, punto 2, del predetto capitolato speciale subordina la revisione del prezzo al caso in cui “si siano verificati aumenti o diminuzioni, dopo l’aggiudicazione, nel costo della mano d’opera e carburanti, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo stesso” (doc. n. 3.1, produzioni ricorrente).

L’art. 6, comma, 4 della citata L. n. 537/93, come sostituito dall’art. 44 L. n. 724/94, applicabile ratione temporis, prevede che: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. […]”.

La giurisprudenza amministrativa ha a più riprese sottolineato la natura imperativa di tale norma in ragione delle finalità pubblicistiche sottese all’istituto della revisione prezzi, rappresentate, da un lato, dall’esigenza di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, e, dall’altro, dalla necessità di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Cons. di Stato, sez. III, 9/1/2017, n. 25 che a sua volta richiama: sez. VI, 7/5/2015, n. 2295; sez. V, 20/8/2008, n. 3994; sez. V, 23/4/2014, n. 2052; sez. III, 4/3/2015, n. 1074; sez. V, 19/6/2009, n. 4079).

Dalla natura imperativa della norma di cui all’art. 6, L n. 537/1993 discende la prevalenza della stessa sulla regolamentazione pattizia, di talché nessuna limitazione è configurabile in ordine al diritto di revisione del compenso e le disposizioni negoziali contrastanti con la disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità parziale ex art. 1419 c,c., ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge.

Va pertanto dichiarata la nullità parziale dell’art. 20, punto 2, del capitolato speciale relativo al contratto rep. n. 6057 del 20/8/2003 nella parte in cui limita la revisione del compenso alle sole variazioni dei costi superiori alla soglia del 10 % del prezzo stesso.

Nulla quaestio, invece, con riferimento all’analoga clausola di revisione del prezzo contenuta nel capitolato speciale di gara relativo al contratto rep. n. 6643 del 12/6/2006, non contenente alcuna limitazione al diritto di revisione del compenso.

Ciò posto, può procedersi allo specifico esame del punctum dolens dell’odierno giudizio: la quantificazione del compenso revisionale.

Come precedentemente evidenziato, sotto questo profilo, i due motivi nei quali si articola il ricorso risultano contenutisticamente analoghi, differenziandosi esclusivamente per il contratto al quale si riferiscono, sicché il Collegio ritiene opportuno esaminarli congiuntamente.

La società ricorrente sostiene che la determinazione dell’importo revisionale operata dal Comune sarebbe errata sotto i seguenti profili

1. Utilizzazione di un metodo di calcolo basato esclusivamente sull’applicazione del coefficiente periodico di revisione su base annuale, senza considerare l’incidenza della variazione dei costi sulle singole mensilità, come peraltro suggerito dal consulente originariamente incaricato dalla stessa amministrazione (relazione peritale del dott. Delaude – doc. n. 3.4 produzioni ricorrente);

2. Applicazione “piana” degli indici c.d. F.O.I. senza considerare le eccezionali lievitazioni del costo dell’appalto (tra cui, in particolare, quelli relativi a manodopera e carburante) che avrebbero imposto una deroga ai suddetti indici.

3. Impiego generico degli indici F.O.I. anziché impiegare la specifica voce relativa al servizio di raccolta rifiuti, oggetto di entrambi gli appalti.

Sulla base di tali considerazioni, la società ricorrente ritiene di essere titolare di un credito pari a €. 316.353,55 in relazione al contratto rep. n. 6057 del 20/8/2003,

Detta somma derivante dalla differenza tra il compenso revisionale calcolato dal dott. Delaude nella relazione peritale menzionata e l’importo riconosciuto dal Comune e percepito dalla Docks Lanterna (pari a €. 104.957,34).

Con riferimento al contratto rep. n. 6643 del 12/6/2006, la ricorrente quantifica il credito ad essa spettante in € 211.284,24.

Il ricorso è fondato, seppure nei termini di seguito esposti.

Per quanto concerne il primo profilo di erroneità dedotto dalla ricorrente, il Collegio osserva che il diritto alla revisione del prezzo è strettamente legato al carattere periodico e di durata del contratto di appalto, sicché la relativa quantificazione segue le cadenze nelle quali il contratto stesso si articola.

Pertanto, in un rapporto contrattuale basato su cadenze annuali, come sono quelli de quibus, il compenso revisionale non può che essere calcolato sulla base degli incrementi dei costi rilevati al termine di ogni anno, rappresentando l’anno il termine di riferimento sia per ciò che attiene alla durata del contratto, sia per ciò che concerne gli stanziamenti di bilancio necessari a far fronte ai pagamenti dovuti dall’amministrazione agli appaltatori. E ciò prescindendo dalla considerazione dell’oscillazione mensile dei costi.

Dal carattere annuale dei contratti in esame discende ulteriormente che il compenso revisionale deve essere quantificato senza prendere in considerazione gli aumenti dei costi registratisi nel primo anno dei contratti.

Circa il secondo e il terzo elemento di criticità del calcolo operato dal Comune, deve anzitutto ribadirsi, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio secondo il quale “"Poiché la disciplina legale dettata dall’art. 6, commi 4 e 6, cit. non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l’elaborazione, da parte dell’ISTAT, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la lacuna, per giurisprudenza costante, è stata colmata mediante il ricorso al cosiddetto "indice F.O.I."”(Cons. di Stato sez. III, 9/1/2017, n. 25).

Pertanto, l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) pubblicato dall’ISTAT costituisce il parametro di riferimento da seguire per il calcolo della revisione, di talché risulta corretta la scelta del Comune di determinare il compenso revisionale sulla base del medesimo indice.

Precisa tuttavia la medesima giurisprudenza citata che “l’utilizzo di quest’ultimo parametro non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.” (in tal senso, più recentemente T.A.R. Napoli, sez. III, 16/1/2018, n. 361 e T.A.R. Catania sez. III, 27/9/2017, n. 2233).

Da tale rilievo deriva dunque l’ammissibilità di una deroga all’utilizzo dell’indice F.O.I. a fronte di eccezionali lievitazioni dei costi di esecuzione del servizio il cui onere della prova ricade tuttavia in capo all’appaltatore.

Ai fini dell’applicazione un indice diverso dal F.O.I. occorre domandarsi, in primo luogo, se l’aumento dei costi abbia il carattere di eccezionalità richiesto per poter utilizzare nel calcolo del compenso revisionale degli indici diversi da quelli F.O.I. e, in secondo luogo, in relazione ai costi di cui sia accertata l’eccezionalità, se ne sia stato adempiuto l’onere della prova.

Per rispondere ad entrambi i questi, dato atto dell’assenza di un dato normativo specifico al quale fare riferimento, il Collegio ritiene di ricorrere analogicamente al criterio fissato dalla disciplina privatistica dell’appalto.

A tal riguardo, l’art. 1664 c.c. riconosce alle parti il diritto di chiedere la revisione del prezzo pattuito qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo.

Da tale disposizione si evince, da un lato, l’irrilevanza ai fini della determinazione del prezzo delle oscillazioni dei costi che non determinino un aumento o una diminuzione superiori al 10 % del prezzo complessivo dell’appalto, mentre, dall’altro lato, viene prevista una presunzione di significatività di tutti incrementi o diminuzioni superiori a detta soglia.

Orbene, nel caso in esame la società ricorrente afferma di aver subìto un’eccezionale incremento dei costi del personale (pari al 9,245 %) e del carburante (pari al 39,136 %).

Utilizzando il richiamato criterio privatistico, deve escludersi l’eccezionalità dell’aumento del costo della manodopera.

Deve per contro presumersi la rilevanza dell’incremento del costo del carburante, voce rispetto alla quale la società ricorrente ha fornito comunque un principio di prova producendo dettagliate tabelle che evidenziano la relativa maggiorazione dei prezzi (allegate alle citate relazioni peritali elaborate dal dott. Delaude), rispetto alle quali il Comune non ha addotto, né in sede procedimentale, né processuale, motivazioni tali da evidenziarne la erroneità ovvero anche solo l’irragionevolezza.

Preme comunque evidenziare che l’art. 20 dei due capitolati speciali di appalto (docc. nn. 3.1 e 3.2 produzioni ricorrente) limita l’incidenza del costo del carburante, ai fini della revisione periodica del prezzo, al il 10 % in relazione al contratto rep. n. 6057 del 20/8/2003 e al 5 % per quanto riguarda il contratto rep. n. 6643 del 12/6/2006.

In questi limiti merita accoglimento il ricorso, con conseguente obbligo del Comune di Sanremo di corrispondere alla società ricorrente il compenso revisionale da ricalcolarsi dal momento della domanda presentata dalla società Docks Lanterna secondo i criteri di seguito sintetizzati:

1. base annuale, con esclusione della prima annualità;

2. impiego degli indici F.O.I. in relazione alle voci del costo della mano d’opera e delle spese varie;

3. deroga degli indici F.O.I. in relazione al costo del carburante, la scelta dei quali va rimessa al potere discrezionale dell’amministrazione;

4. detrazione di quanto già percepito dalla ricorrente dalla somma risultante.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, ponendo a carico del Comune resistente il rimborso del contributo unificato in favore della società ricorrente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto condanna il Comune di Sanremo al pagamento del compenso revisionale nel senso indicato.

Compensa gli onorari e le spese di giudizio, ponendo a carico del Comune il rimborso del contributo unificato in favore della società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere

L’ESTENSORE
Luca Morbelli
        
 IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
        
        
IL SEGRETARIO

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