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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: C-185/17 | Data di udienza:

DIRITTO DELL’ENERGIA – Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas – Classificazione delle merci – Norma europea armonizzata EN 590:2013 – Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata – Tariffa doganale comune – Rinvio pregiudiziale – Regolamento n.2658/87/CEE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 10^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2018
Numero: C-185/17
Data di udienza:
Presidente: Levits
Estensore: Berger


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas – Classificazione delle merci – Norma europea armonizzata EN 590:2013 – Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata – Tariffa doganale comune – Rinvio pregiudiziale – Regolamento n.2658/87/CEE.



Massima

 



CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.10^ 22/02/2018 Sentenza C- 185/17


DIRITTO DELL’ENERGIA – Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas – Classificazione delle merci – Norma europea armonizzata EN 590:2013 – Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata – Tariffa doganale comune – Rinvio pregiudiziale – Regolamento n.2658/87/CEE.
 
 
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 di tale nomenclatura, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma armonizzata EN 590, nella sua versione del mese di settembre 2013, relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.
 

Pres. Levits, Rel. Berger, nel procedimento Mitnitsa Varna contro «SAKSA» ООD ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.10^ 22/02/2018 Sentenza C-185/17

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.10^ 22/02/2018 Sentenza C- 185/17

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

22 febbraio 2018 
«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Norma europea armonizzata EN 590:2013 – Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata – Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas»
Nella causa C‑185/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione del 30 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 10 aprile 2017, nel procedimento
Mitnitsa Varna
contro
«SAKSA» ООD,
con l’intervento di:
Okrazhna prokuratura – Varna,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Levits, presidente di sezione, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–        per Mitnitsa Varna, da G. Kostov, in qualità di agente;
–        per «SAKSA» ООD, da S. Zhelyazkova, адвокат;
–        per il governo bulgaro, da E. Petranova e L. Zaharieva, in qualità di agenti;
–        per la Commissione europea, da A. Caeiros, Y. G. Marinova e P. Mihaylova, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1     La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nota g della tabella 3 della norma armonizzata EN 590, nella sua versione del mese di settembre 2013, intitolata «Carburante per automobili – Carburante per motori diesel (oli da gas) – Requisiti e metodi di prova» (in prosieguo: la «norma EN 590:2013»), nonché della nota complementare 2 del capitolo 27, lettere d) ed e), della nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).
2     Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra le Mitnitsa Varna (dogane di Varna, Bulgaria) e la «SAKSA» OOD, relativamente alla classificazione tariffaria di un olio minerale nella NC dichiarata da tale società.
Contesto normativo
 Diritto dell’Unione
 La NC
3     La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983. Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).
4    Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, sezione A della medesima, prevedono quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)».
8   La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», comprende una sezione V, nella quale è presente il capitolo 27, intitolato «Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali».
   Il capitolo 27 della NC comprende la voce 2710, la quale è formulata come segue:
«2710      Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi (…)».
7    Tale capitolo 27 include anche le seguenti sottovoci:
«2710 12
– – Oli leggeri e preparazioni:
(…)
(…)
2710 19
– – altre:
 
– – – Oli medi:
(…)
(…)
 
– – – – destinati ad altri usi:
 
– – – – – Petrolio lampante:
2710 19 21
– – – – – – Carboturbi
2710 19 25
– – – – – – altro
(…)
(…)
 
– – – Oli pesanti
 
– – – – Oli da gas:
(…)
(…)
 
– – – – – destinati ad altri usi:
2710 19 43
– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%»
 
8     La nota complementare 2 del capitolo 27 della NC così recita:
«Per l’applicazione della voce 2710 si considerano come:
(…)
c)      “oli medi” (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90% e a 250 °C 65% o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
d)      “oli pesanti” (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99 e da 2710 20 11 a 2710 20 90), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65% in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e)      “oli da gas” (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85% o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) (…);
(…)».
 La direttiva 98/70
9     La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU 1998, L 350, pag. 58), come modificata dalla direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014 (GU 2014, L 170, pag. 62) (in prosieguo: la «direttiva 98/70»), al suo articolo 1, rubricato «Campo di applicazione», dispone quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali (…):
a)      per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; e
b)      un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti».
10    Ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva, rubricato «Combustibile diesel»:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga immesso sul mercato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all’allegato II.
(…)».
11   L’allegato II della suddetta direttiva definisce le specifiche ecologiche dei combustibili di tipo diesel disponibili sul mercato destinati ai veicoli ad accensione per compressione. Ai sensi della nota 1 di tale allegato:
«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono».
 La norma EN 590:2013
12    La norma EN 590:2013 è stata elaborata dal Comitato tecnico CEN/TC 19 «Carburanti e combustibili gassosi e liquidi, lubrificanti e prodotti connessi, di origine petrolifera, sintetica e biologica» e approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il 26 luglio 2013, conformemente ad un mandato della Commissione europea, conferito il 13 novembre 2006 (M 394 – Mandato diretto al CEN per la revisione della norma EN 590 allo scopo di condurre la concentrazione di FAME e di FAEE al 10% in volume).
13  Nella premessa di tale norma si precisa:
«La presente Norma europea dovrà ricevere lo status di norma nazionale (…), e tutte le norme nazionali in contrasto con essa dovranno essere abrogate entro il marzo 2014.
(…)
Il presente documento è stato elaborato su mandato conferito al CEN dalla Commissione europea e dall’Associazione europea di libero scambio (…)
I requisiti della [direttiva 98/70] (…), compresi quelli degli Emendamenti (…), sono presi in considerazione (…)».
14    Il punto 1 della suddetta norma dispone:
«La presente Norma europea dispone requisiti e metodi di prova per i carburanti per motore diesel (oli da gas) immessi sul mercato e consegnati».
15  Il punto 5.6.1 della norma EN 590:2013 recita quanto segue:
«Per i requisiti che dipendono dalle condizioni climatiche, sono previste alcune opzioni per consentire di definire a livello nazionale valori di qualità stagionali. Per i climi temperati le opzioni corrispondono a sei classi con riferimento alla temperatura limite di filtrabilità [cold filter plugging point (CFPP)] e per i climi artici o con inverni rigidi sono previste cinque classi differenti. I requisiti che dipendono dalle condizioni climatiche sono indicati nella Tabella 2 (climi temperati) e nella Tabella 3 (climi artici o con inverni rigidi). Quando è testato conformemente ai metodi di prova indicati nelle Tabelle 2 e 3, il carburante per motore diesel (oli da gas) deve essere conforme ai limiti prescritti in tali tabelle».
16   La tabella 3 di tale norma, intitolata «Requisiti e metodi di prova relativi alle condizioni climatiche – Climi artici o con inverni rigidi», ha il seguente contenuto:
«Proprietà
Unità
Limiti
Metodo di prova (…)
 
 
Classe 0
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
 
[…]
Distillazione g),h)
 
 
 
 
 
 
EN ISO 3405 i)
EN ISO 3924
recuperata a 180 °C
% (V/V) max.
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
 
recuperata a 340 °C
% (V/V) min.
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
 
(…)
g) La definizione proposta nella tariffa doganale comune dell’UE può non applicarsi alle classi definite per i climi artici o con inverni rigidi.
(…)».
 Diritto bulgaro
 Codice doganale
17   In forza dell’articolo 234, paragrafo 1, punto 1, dello Zakon za mitnitsite (codice doganale), nella sua versione applicabile al procedimento principale, chi elude o tenta di eludere in tutto o in parte il pagamento di dazi doganali commette una frode doganale.
18   Emerge dall’articolo 234, paragrafo 3, punto 1, di tale codice che la frode doganale che ha ad oggetto merci per le quali è dovuta un’accisa è sanzionata, per le persone giuridiche, con una sanzione pecuniaria compresa tra il 150 e il 250% dell’importo dei dazi non corrisposti.
 La norma BDS EN 590:2014
19   La norma EN 590:2013 è stata trasposta in Bulgaria dall’Istituto bulgaro di normalizzazione mediante la norma BDS EN 590:2014.
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20   Il 10 agosto 2015 la petroliera Cosmo è arrivata nel porto di Varna, carica di un peso totale lordo a vuoto di 4 384 630 kg di oli minerali. La SASKA si è identificata quale destinatario della merce e l’ha dichiarata, descrivendola come «oli da gas 10PPM per zone climatiche artiche, con un tenore di zolfo sino a 0,001%, trattato con idrogeno, classe 4 della norma EN 590, 1 236 742 kg peso a vuoto, 1 235 100 kg peso nell’aria, 1 517 660 litri, densità a 15 °C 816,1 kg/m3, in 24 vagoni cisterna, come da descrizione allegata», alla dogana del porto di Varna nella sottovoce 2710 19 43 della NC, allo scopo di ottenere la sua immissione in libera pratica.
21   Con una lettera dell’11 agosto 2015 il servizio doganale di Varna ha inviato, ai fini di un’analisi, due campioni della merce dichiarata al laboratorio doganale regionale di Ruse (Bulgaria), allo scopo di accertarne la natura e stabilirne la classificazione tariffaria. Tale laboratorio ha stimato che il campione studiato fosse composto da petrolio al quale erano stati aggiunti paraffina e idrocarburi naftenici. Gli indicatori di distillazione e gli altri indicatori determinati avrebbero rilevato che tale campione aveva le caratteristiche specifiche degli «oli medi», come risultano dalla nota complementare 2, lettera c), del capitolo 27 della NC. Sulla base dei risultati ottenuti, il campione è stato considerato come prodotto derivante dalla lavorazione del petrolio, più precisamente, cherosene.
22   Dal momento che la merce in causa non è stata venduta per motori a reazione, il servizio doganale ha considerato che sarebbe dovuta essere classificata con un codice tariffario differente da quello che è stato dichiarato il 10 agosto 2015, vale a dire che la stessa avrebbe dovuto essere iscritta nella sottovoce 2710 19 25 della NC, soggetta a dazi doganali del 4,7% nei confronti dei paesi terzi. Conseguentemente, il direttore delle dogane di Varna, con decisione del 3 novembre 2015, ha rettificato il codice tariffario e ha imposto un pagamento supplementare dei dazi doganali, per un importo di 53 864,18 lev bulgari (BGN) (circa EUR 27 560), e dell’imposta sul valore aggiunto per un importo di BGN 10 772,83 (circa EUR 5 500).
23    Inoltre, il servizio doganale ha considerato che si doveva far valere la responsabilità penale-amministrativa della SASKA, ai sensi dell’articolo 234, paragrafo 1, punto 1, del codice doganale. Conseguentemente, il 18 febbraio 2016, il direttore delle dogane di Varna ha inflitto a quest’ultima una sanzione pecuniaria di importo pari a BGN 96 955,52 (circa EUR 49 600) sulla base dell’articolo 234, paragrafo 3, punto 1, del codice doganale, letto in combinato con l’articolo 234, paragrafo 1, punto 1, di tale codice.
24   La SAKSA ha proposto ricorso avverso tale sanzione dinanzi al Varnenski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Varna, Bulgaria). Con decisione del 20 ottobre 2016, tale giudice ha annullato la sanzione, avendo constatato, sulla base di una perizia chimica disposta ad istanza della SAKSA, che l’olio minerale controverso corrispondeva alla definizione di un carburante per motori diesel, destinato ai climi artici o con inverni rigidi, classe 4, le cui caratteristiche sono determinate dalla norma «EN 590:2014».
25   Il servizio doganale ha proposto ricorso in cassazione avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria). Esso sostiene che la norma EN 590, dedotta dalla SAKSA, che dispone requisiti e metodi di prova per i carburanti per motore diesel immessi sul mercato, non è determinante per stabilire la classificazione tariffaria dei carburanti.
26   Secondo l’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna), è necessario interpretare la nota presente nella norma EN 590 per cui «[l]a definizione [di oli da gas] proposta nella tariffa doganale comune dell’[Unione europea] può non applicarsi alle classi definite per i climi artici o con inverni rigidi». Infatti, la definizione alla quale si deve ricorrere trattandosi di tale carburante non emergerebbe chiaramente dalla suddetta nota e non consentirebbe di delimitare il potere discrezionale del servizio doganale competente a tale riguardo. Inoltre, non sarebbe indicato il nesso tra i requisiti e i metodi di esame di tale norma, da un lato, e la classificazione tariffaria dei carburanti, dall’altro lato.
27  In simili circostanze l’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se la regola contenuta nella nota di cui alla tabella 3 della norma EN 590, divenuta la norma EN 590:2014, secondo cui “[l]a definizione di [oli da gas] data dalla tariffa doganale comune del[l’Unione europea] può non applicarsi alle classi definite per i climi artici o con inverni rigidi”, significhi che è possibile che, per tale tipologia di carburante, non valgano le regole generali contenute nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), della NC ai fini della classificazione tariffaria della merce.
2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione e nell’ipotesi che la merce per la quale sorge l’obbligazione doganale corrisponda alla definizione di “carburante diesel destinato ad essere utilizzato per i climi artici o con inverni rigidi” ai sensi della norma EN 590, se essa debba essere classificata nella voce tariffaria 2710 19 43 della NC per gli “oli da gas” o se si applichino le regole generali contenute nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), [della NC].
3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali siano i criteri in base ai quali si deve valutare quando occorra applicare la definizione di oli da gas secondo la tariffa doganale comune dell’Unione europea e quando si debba ricorrere ai requisiti e ai metodi di esame di cui alla norma EN 590 ai fini della classificazione tariffaria della merce.
4)      Se i metodi e gli indicatori di esame contenuti nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), [della NC] siano sufficienti per caratterizzare pienamente e precisamente la merce quale “oli da gas” o se debbano essere presi in considerazione tutti gli indicatori chimici per essi caratteristici».
 Sulle questioni pregiudiziali
28   In limine, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è stato investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 febbraio 2017, Aramex Nederland, C‑145/16, EU:C:2017:130, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
29  Inoltre, occorre precisare che, sebbene il giudice del rinvio faccia riferimento alla norma «EN 590:2014», la versione della norma EN 590 applicabile alla data dei fatti nel procedimento principale è quella del mese di settembre 2013, che è stata designata dal CEN come la norma EN 590:2013 e che è tuttora in vigore.
30  Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, possa essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 della NC, qualora lo stesso soddisfi i requisiti di cui alla norma EN 590:2013 relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.
31   Secondo costante giurisprudenza della Corte, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 19 ottobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (sentenza del 26 maggio 2016, Latvijas propāna gāze, C‑286/15, EU:C:2016:363, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
32  Nel caso di specie, occorre rilevare che la sottovoce 2710 19 43 della NC, il cui testo riguarda oli da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%, rientra nella voce 2710 della NC, che riguarda oli di petrolio o di minerali bituminosi diversi dagli oli greggi. Per l’applicazione di tale voce, la nota complementare 2 del capitolo 27 della NC definisce, alla lettera e), la nozione di «oli da gas».
33    A tale riguardo, emerge dal testo della suddetta lettera e), letta in combinato disposto con la lettera d) di tale nota complementare, che sono considerati come «oli da gas», in particolare, gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 250 °C meno di 65% e a 350 °C 85% o più, secondo il metodo ISO 3405.
34    Pertanto, emerge dal testo stesso di tali punti che, ai fini della classificazione tariffaria di una merce come oli da gas, nell’ambito della voce 2710 della NC è determinante solo il tasso di distillazione alle temperature indicate, secondo il metodo ISO 3405.
35   Conseguentemente, dal momento che, nel caso di specie, non è controverso tra le parti del procedimento principale che l’olio minerale in causa distilla, secondo il metodo ISO 3405, più di 65% a 250 °C, lo stesso non rientra nella definizione di «oli da gas», conformemente alla nota complementare 2, lettera e), del capitolo 27 della NC, e non può essere classificato nelle sottovoci relative ai prodotti che rientrano in tale definizione.
36   Inoltre, sebbene la SAKSA sostenga che il prodotto in causa è stato venduto, dopo essere stato importato, in qualità di oli da gas (carburante diesel), occorre rammentare che la destinazione di un prodotto è un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (sentenza del 16 febbraio 2017, Aramex Nederland, C‑145/16, EU:C:2017:130, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, ciò non avviene nel caso di specie, dal momento che emerge precisamente dalle caratteristiche di distillazione di tale prodotto che lo stesso non rientra, ai fini dell’applicazione della voce 2710 della NC, nella definizione di oli da gas, ai sensi di tale nota complementare 2, lettera e).
37   La circostanza che la SAKSA abbia fatto riferimento alla nota g della tabella 3 della norma EN 590:2013, secondo la quale la definizione di «oli da gas» di cui alla NC «può non applicarsi alle classi definite per i climi artici o con inverni rigidi», non ha nessuna incidenza a tale riguardo.
38   Infatti, la norma EN 590:2013 è stata adottata non da un organo dell’Unione, ma dal CEN, un organismo di diritto privato.
39  Certo, si può dedurre dalla giurisprudenza della Corte che una norma armonizzata, elaborata da un organismo di diritto privato, può essere considerata come rientrante nel diritto dell’Unione dal momento che è stata concepita su iniziativa e sotto la direzione nonché il controllo della Commissione, e che produce effetti giuridici obbligatori in seguito alla pubblicazione dei suoi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, punti 40, 43 e 44).
40  Peraltro, è vero che la norma EN 590:2013 è stata elaborata dal CEN sulla base del mandato M 394, conferito dalla Commissione il 13 novembre 2006. Inoltre, dopo che il CEN ha stabilito tale norma, la Commissione, mediante la direttiva 2014/77, ha aggiornato il riferimento a tale norma contenuto nella nota 1 dell’allegato II della direttiva 98/70.
41  Tuttavia, è sufficiente constatare che il rinvio alla norma EN 590:2013 in applicazione della nota 1 di tale allegato II riguarda esclusivamente i metodi di prova indicati in tale norma.
42  Dal momento che la nota g della tabella 3 della norma EN 590:2013 non presenta metodi di prova, non può essere considerata come rientrante nel diritto dell’Unione ed è priva di rilevanza allo scopo di stabilire la classificazione tariffaria delle merci.
43   Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste che la NC deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 della NC, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma EN 590:2013 relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.
 Sulle spese
44   Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 di tale nomenclatura, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma armonizzata EN 590, nella sua versione del mese di settembre 2013, relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.
Firme
 

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