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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: C-58/17 | Data di udienza:

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Art. 10 bis Direttiva 2003/87/CE – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013-2020 – Art. 3, lettera h) Decisione 2011/278/UE – Nozione di “sottoimpianto con emissioni di processo” – Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato – Residui liquidi – Esclusione – Rinvio pregiudiziale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2018
Numero: C-58/17
Data di udienza:
Presidente: Fernlund
Estensore: Regan


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Art. 10 bis Direttiva 2003/87/CE – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013-2020 – Art. 3, lettera h) Decisione 2011/278/UE – Nozione di “sottoimpianto con emissioni di processo” – Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato – Residui liquidi – Esclusione – Rinvio pregiudiziale.



Massima

 

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.6^ 18/01/2018 Sentenza C-58/17


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Art. 10 bis Direttiva 2003/87/CE – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013-2020 – Art. 3, lettera h) Decisione 2011/278/UE – Nozione di “sottoimpianto con emissioni di processo” – Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato – Residui liquidi – Esclusione – Rinvio pregiudiziale. 
 
L’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dalla nozione di «sottoimpianto con emissioni di processo», ai sensi di detta disposizione, le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido.

Pres. Fernlund, Rel. Regan, nel procedimento INEOS Köln GmbH contro Bundesrepublik Deutschland.
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.6^ 18/01/2018 Sentenza C-58/17

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.6^ 18/01/2018 Sentenza C-58/17
 
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
 
18 gennaio 2018 
 
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013-2020 – Decisione 2011/278/UE – Articolo 3, lettera h) – Nozione di “sottoimpianto con emissioni di processo” – Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato – Residui liquidi – Esclusione»
 
Nella causa C-58/17,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 24 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2017, nel procedimento
 
INEOS Köln GmbH
 
contro
 
Bundesrepublik Deutschland,
 
LA CORTE (Sesta Sezione),
 
composta da C. G. Fernlund, presidente di sezione, A. Arabadjiev e E. Regan (relatore), giudici,
 
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
 
cancelliere: A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per INEOS Köln GmbH, da S. Altenschmidt e A. Sitzer, Rechtsanwälte;
 
–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da A. C. Becker e C. Zadra, in qualità di agenti,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).
 
2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la INEOS Köln GmbH (in prosieguo: la «INEOS») e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dallo Umweltbundesamt (Ufficio federale dell’ambiente), con riguardo al rigetto della sua domanda di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra (in prosieguo: le «quote di emissione») a titolo gratuito, nella parte in cui riguarda emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato contenuto in residui liquidi.
 
 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttive 2003/87/CE e 2009/29/CE
 
3        La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), al suo articolo 10 bis, rubricato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», così recita:
 
«1.      Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote (…)
 
(…)
 
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. (…)
 
(…)
 
11.      Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.
 
(…)».
 
4        Ai sensi del considerando 23 della direttiva 2009/29:
 
«Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate (“parametri di riferimento ex ante”). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio di CO2. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni (…). Le norme armonizzate in questione possono tener conto altresì delle emissioni connesse all’impiego di gas di scarico combustibili la cui produzione risulta inevitabile nel processo industriale. A tale proposito, le norme possono prevedere l’assegnazione di quote a titolo gratuito ai gestori di impianti che bruciano i gas di scarico in questione o ai gestori di impianti che li generano. (…)».
 
 Decisione 2011/278
 
5        Con la decisione 2011/278, la Commissione ha determinato, ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, le basi armonizzate a partire dalle quali gli Stati membri sono tenuti a calcolare, per ogni anno, il numero di quote di emissioni concesse a titolo gratuito a ciascuna delle istallazioni situate sul loro territorio.
 
6        I considerando 1, 8, 12 et 32 di tale decisione così recitano:
 
«(1)      A norma dell’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], le misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. (…)
 
(…)
 
(8)      Per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Inoltre, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva [2003/87], la Commissione per tutti i settori per i quali all’allegato I è stabilito un parametro di riferimento di prodotto (sulla base di informazioni complementari ottenute da varie fonti e di uno studio specifico che analizza le tecniche più efficienti e i potenziali di riduzione a livello europeo e internazionale) ha valutato se questi punti di partenza rispecchiano sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l’utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili. (…)
 
(…)
 
(12)      Nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. Per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi. Il parametro di riferimento relativo al calore è applicabile per i processi di combustione quando viene utilizzato un vettore termico misurabile. Il parametro di riferimento relativo ai combustibili è applicabile quando si consuma calore non misurabile. (…) Per le emissioni di processo, è opportuno che le quote di emissioni siano assegnate sulla base delle emissioni storiche. Per garantire che l’assegnazione gratuita di quote per queste emissioni incentivi adeguatamente le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e per evitare diversità di trattamento tra le emissioni di processo che sono assegnate sulla base delle emissioni storiche e quelle comprese nei limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, occorre moltiplicare il livello di attività storica di ogni impianto per un fattore pari a 0,9700 per stabilire il numero di quote di emissioni gratuite.
 
(…)
 
(32)      È opportuno inoltre che i parametri di riferimento di prodotto tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento pertinente e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un prodotto per il quale è stato stabilito un parametro di riferimento ai sensi dell’allegato I, occorre tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di elettricità al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell’elettricità fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell’elettricità, è opportuno che, quando dei gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto pertinente e bruciati per la produzione di elettricità, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente».
 
7        Ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2011/278, intitolato «Definizioni»:
 
«Ai fini della presente decisione si intende per:
 
(…)
 
h)      “sottoimpianto con emissioni di processo”, (…) le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:
 
(…)
 
iv)      le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
 
(…)».
 
8        L’articolo 6 della decisione 2011/278, rubricato «Divisione in sottoimpianti», così recita:
 
«1.      Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:
 
a)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;
 
b)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;
 
c)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;
 
d)      un sottoimpianto con emissioni di processo.
 
(…)».
 
9        L’articolo 10 della decisione 2011/278, intitolato «Assegnazione a livello di impianto», così dispone:
 
«1.      Sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.
 
2.      Ai fini questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:
 
(…)
 
b)      per
 
(…)
 
iii)      il sottoimpianto relativo alle emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello storico di attività relativo al processo moltiplicato per 0,9700».
 
 Diritto tedesco
 
10      L’articolo 9, paragrafo 1, del Treibhausgas-Emissionshandelgesetz (legge sullo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra), del 21 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1475), prevede che ai gestori di impianti vengano assegnate quote a titolo gratuito di diritti di emissione sulla base dei principi enunciati all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278.
 
11      L’articolo 2, punto 17, della Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 (regolamento tedesco sull’assegnazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra nel periodo di scambio 2013-2020), del 26 settembre 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1921; in prosieguo: la «ZuV 2020»), definisce la nozione di «gas di scarico» come segue:
 
«miscela di gas contenente carbonio parzialmente ossidato come sottoprodotto derivante dalle attività di cui al punto 29, lettera b), cosicché il tenore energetico chimico è sufficiente per la combustione autonoma senza ulteriore alimentazione di combustibile o, in caso di miscela con combustibili dotati di un potere calorifico maggiore, per contribuire notevolmente all’apporto energetico totale».
 
12      A termini dell’articolo 2, punto 29, della ZuV 2020, la nozione di «sottoimpianto con emissioni di processo» riguarda:
 
«(…)
 
b)      le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un elemento per l’assegnazione con valore di emissione di prodotto, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito:
 
(…)
 
dd)      le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
 
(…)
 
c)      le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività elencate alla lettera b) e utilizzato ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato».
 
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
 
13      La INEOS gestisce un polo petrolchimico comprendente una serie di impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base. Nel polo è integrata una centrale termica di tipo industriale, che ha la funzione di approvvigionare il sito di vapore attraverso la combustione, segnatamente, di residui allo stato liquido e gassoso ricavati dai processi di produzione degli impianti chimici del sito.
 
14      Il 23 gennaio 2012 la INEOS si rivolgeva alla Deutsche Emissionshandelsstelle (Autorità tedesca competente in materia di scambio di quote di emissioni; in prosieguo: la «DEHSt») chiedendo l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della legge sullo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, per il periodo di scambio 2013-2020. La domanda comprendeva, segnatamente, un sottoimpianto con emissioni di processo derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato originato dal processo di sintesi chimica in cui il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, ma per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore.
 
15      Con decisione del 19 febbraio 2014 la DEHSt negava l’assegnazione di quote a titolo gratuito per le emissioni di processo derivanti dalla combustione di residui allo stato liquido, in base al rilievo che l’articolo 2, punto 29, lettera c), della ZuV 2020 si applicherebbe soltanto ai residui gassosi.
 
16      Il reclamo proposto dalla INEOS avverso tale decisione veniva respinto dalla DEHSt, con la stessa motivazione, con decisione del 14 settembre 2015.
 
17      Il 29 settembre 2015 la INEOS proponeva ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania), sostenendo, segnatamente, che né l’articolo 2, punto 29, lettera c), della ZuV 2020 né l’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278 fanno menzione dello stato di aggregazione – solido, liquido o gassoso – del materiale contenente carbonio parzialmente ossidato e che non vi sarebbe alcun elemento che induca a ritenere che l’applicazione di tali disposizioni sia limitata ai gas di scarico, quali definiti dall’articolo 2, punto 17, della ZuV 2020. Orbene, una siffatta limitazione non si evincerebbe nemmeno dalla ratio della normativa nazionale in questione. Nella prospettiva di una gestione sostenibile delle risorse, sia i residui liquidi sia quelli allo stato gassoso dovrebbero essere utilizzati a fini energetici, invece di essere dispersi o bruciati.
 
18      Secondo la DEHSt, invece, risulta dall’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, primo periodo, della direttiva 2003/87 e dal considerando 23 della direttiva 2009/29 che solo le emissioni risultanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato originato da gas di scarico fanno sorgere il diritto all’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito.
 
19      Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se la combustione di carbonio parzialmente ossidato originato da residui liquidi possa dar luogo all’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito.
 
20      In siffatte circostanze, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se la decisione 2011/278 (…) debba essere interpretata nel senso che la definizione di “sottoimpianto con emissioni di processo” di cui all’articolo 3, lettera h), della decisione medesima presupponga uno stato di aggregazione gassoso del carbonio parzialmente ossidato oppure ricomprenda parimenti il carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido».
 
 Sulla questione pregiudiziale
 
21      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278 vada interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dalla nozione di «sottoimpianto con emissioni di processo», ai sensi di detta disposizione, le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido.
 
22      Ai fini dell’analisi di tale questione, occorre ricordare, in limine, che la direttiva 2003/87 è intesa alla fissazione di un sistema di scambio di quote che mira alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera ad un livello che prevenga qualsiasi influenza antropica pericolosa per il clima, e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente (v., segnatamente, sentenza dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange e Schifflange, C-321/15, EU:C:2017:179, punto 24).
 
23      Detto sistema si fonda su una logica economica, che stimola ogni suo partecipante ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di cederne l’eccedenza ad un altro partecipante che abbia prodotto una quantità di emissioni superiore alle quote assegnate (v., segnatamente, sentenza dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange e Schifflange, C-321/15, EU:C:2017:179, punto 22).
 
24      La direttiva 2003/87 è pertanto intesa a ridurre, entro il 2020, le emissioni globali di gas a effetto serra dell’Unione europea almeno del 20% rispetto ai loro livelli del 1990 in condizioni economicamente efficaci (sentenza dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C-461/15, EU:C:2016:648, punto 23).
 
25      A tal fine, l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 prevede, per gli impianti che ricadono in taluni settori di attività, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, il cui quantitativo, conformemente al paragrafo 11 di detta disposizione, è ridotto gradualmente, nel corso del periodo dal 2013 al 2020, al fine di pervenire alla soppressione totale di dette quote gratuite nel 2027 (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C-461/15, EU:C:2016:648, punto 24, nonché del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a., C-506/14, EU:C:2016:799, punto 46).
 
26      Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 la Commissione ha fissato, con la decisione 2011/278, le norme armonizzate a livello dell’Unione per l’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito. Dette norme armonizzate concretizzano il requisito essenziale di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno (sentenza del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/Commissione, C-540/14 P, EU:C:2016:469, punto 53).
 
27      Dal paragrafo 2 dello stesso articolo 10 bis risulta che la Commissione determina in tale ambito parametri di riferimento per i singoli settori o sottosettori (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C-180/15, EU:C:2016:647, punto 60).
 
28      Come si evince dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/278, moltiplicando tali parametri di riferimento per il livello storico di attività relativo a ciascun sottoimpianto, gli Stati membri determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. A tal fine, conformemente all’articolo 6 della medesima decisione, essi sono tenuti a distinguere i sottoimpianti in funzione della loro attività, per poter determinare se debba applicarsi un «parametro di riferimento di prodotto», un «parametro di riferimento di calore» o un «parametro di riferimento di combustibili» o ancora un fattore specifico per i «sottoimpianti con emissioni di processo» (sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C-180/15, EU:C:2016:647, punto 61).
 
29      A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che le definizioni di cui all’articolo 3 della decisione 2011/278, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore, di un parametro di riferimento di combustibili e con emissioni di processo si escludono reciprocamente (sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C-180/15, EU:C:2016:647, punto 62).
 
30      Come risulta dal considerando 12 della decisione 2011/278, è solo nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto, ma sono generate emissioni di gas a effetto serra che possono beneficiare di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, che occorre che queste quote siano assegnate sulla base di tre altri approcci detti «alternativi», secondo l’ordine di priorità così determinato, per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi in questione (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C-180/15, EU:C:2016:647, punti 67 e 68).
 
31      Peraltro, per quanto attiene alla qualificazione di «sottoimpianti con emissioni di processo», solo la generazione di taluni tipi di emissioni specifiche menzionate all’articolo 3, lettera h), da i) a vi), della stessa decisione consente di applicare tale qualificazione (sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C-180/15, EU:C:2016:647, punto 66).
 
32      Nella specie, occorre determinare se le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato contenuto in residui liquidi possano essere prese in considerazione quali emissioni di processo, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), iv), della decisione 2011/278, ai fini dell’assegnazione, in forza dell’articolo 10 di detta decisione, di quote di emissione a titolo gratuito.
 
33      A tal riguardo, si deve rilevare che l’articolo 3, lettera h), iv), della decisione 2011/278 definisce la nozione di «sottoimpianto con emissioni di processo» come «emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle (…) sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore» «a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione».
 
34      Come correttamente rilevato dal governo tedesco e dalla Commissione, tale testo non costituisce un’indicazione decisiva quanto allo stato di aggregazione che deve possedere il «carbonio parzialmente ossidato», di cui a detta disposizione, perché le emissioni risultanti dalla sua combustione possano essere prese in considerazione, quali emissioni di processo, ai fini dell’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito.
 
35      In tale contesto, occorre tener conto, secondo costante giurisprudenza, della ratio della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278 nonché degli obiettivi da esse perseguiti (v., per analogia, segnatamente, sentenze del 27 giugno 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, punto 26, nonché dell’11 novembre 2015, Tecom Mican e Arias Domínguez, C-223/14, EU:C:2015:744, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
 
36      Per quanto riguarda, in primo luogo, la ratio della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278, occorre anzitutto rilevare che la considerazione delle emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato si inserisce, come risulta dai punti da 25 a 31 della presente sentenza, nel contesto di un regime specifico a doppio titolo, dato che detta considerazione ha luogo, da una parte, ai fini dell’applicazione delle norme transitorie relative all’allocazione delle quote di emissione a titolo gratuito e, dall’altra, ai sensi dell’ultima opzione, detta «alternativa» che è quella dell’emissione di processo. Ne consegue che l’articolo 3, lettera h), iv), della decisione 2011/278 non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva [v., per analogia, sentenza del 7 aprile 2016, Holcim (Romania)/Commissione, C-556/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:207, punto 48].
 
37      Inoltre, occorre rilevare che sia la direttiva 2003/87, in particolare il suo articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, e il considerando 23 della direttiva 2009/29, sia la decisione 2011/278, segnatamente i suoi considerando 1, 8 e 32, fanno riferimento al recupero energetico efficiente, quale obiettivo perseguito con le modalità di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito, solo con riguardo ai gas di scarico.
 
38      A tal riguardo, risulta dalle medesime disposizioni che, contrariamente a quanto fa valere l’INEOS, detto obiettivo è perseguito con riguardo all’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito, non solo per l’elettricità prodotta con i gas di scarico, ma, in termini generali, per tutti i prodotti e i processi che possono dar luogo a una siffatta assegnazione.
 
39      In tal senso, la Corte ha già avuto occasione di affermare che i parametri di riferimento di prodotti tengono conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas (sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C-180/15, EU:C:2016:647, punto 48, nonché del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a., C-506/14, EU:C:2016:799, punto 40).
 
40      Occorre peraltro osservare che, sia nel documento intitolato «Guidance Document no 2 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 (Guidance on allocation methodologies)» [documento guida n. 2 sul metodo armonizzato di assegnazione a titolo gratuito nell’Unione europea dopo il 2012 (guida delle metodologie di assegnazione)], pag. 22, del 14 aprile e del 29 giugno 2011, sia in quello intitolato «Guidance Document no 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 – Waste gases and process emissions sub-installation» (documento guida n. 8 sul metodo armonizzato di assegnazione a titolo gratuito nell’Unione europea dopo il 2012 – gas di scarico e sottoimpianti con emissioni di processo), pagg. da 4 a 6, del 14 aprile e del 6 settembre 2011, pubblicati sul sito Internet della Commissione, quest’ultima riguarda unicamente le emissioni generate dal carbonio parzialmente ossidato contenuto nei gas di scarico.
 
41      Se è pur vero che tali documenti non sono giuridicamente vincolanti, essi costituiscono, tuttavia, elementi ulteriori tali da chiarire la ratio della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278 (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C-180/15, EU:C:2016:647, punti 105 e 112).
 
42      Orbene, è giocoforza rilevare che nessuna disposizione della direttiva 2003/87 né della decisione 2011/278 fa riferimento, per contro, al recupero energetico efficiente con riguardo all’uso di residui liquidi contenenti carbonio parzialmente ossidato.
 
43      Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti da tale normativa, occorre osservare che l’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 sono intesi, nel contesto della realizzazione degli obiettivi ricordati ai punti da 22 a 24 della presente sentenza, a incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto, in particolare, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C-180/15, EU:C:2016:647, punto 102, nonché del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique e Lorraine, C-80/16, EU:C:2017:588, punto 47).
 
44      Infatti, come la Corte ha già avuto modo di affermare, quando i gas di scarico sono un prodotto secondario inevitabilmente generato all’atto della produzione, sia da un punto di vista economico che ecologico, il recupero di tali gas è molto più benefico del fatto di bruciarli in torcia (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, C-80/16, EU:C:2017:588, punto 22).
 
45      Questa stessa considerazione è contenuta anche al considerando 23 della direttiva 2009/29, che prevede che si tenga conto delle emissioni corrispondenti all’uso, come combustibile, di gas di scarico ove tali emissioni non possano essere evitate nel processo industriale.
 
46      Infatti, come risulta dalle osservazioni scritte sottoposte alla Corte, i gas di scarico provenienti dalla produzione industriale non possono essere immagazzinati, sicché, se non vengono bruciati, si liberano nell’atmosfera e, pertanto, vi immettono necessariamente i gas a effetto serra in essi contenuti. Orbene, è pacifico che la combustione di questi gas di scarico sfoci, in linea generale, nella riduzione di tali emissioni di gas a effetto serra.
 
47      Per contro, è pacifico che i residui liquidi non generino, da parte loro, gas a effetto serra se non, eventualmente, in quantitativi infimi. Come sottolineato dalla stessa INEOS, è la combustione di tali residui liquidi, e non i residui in sé, che genera l’emissione di gas a effetto serra nell’atmosfera. Tali emissioni possono tuttavia essere evitate facendo ricorso, segnatamente, a procedure di smistamento o di trattamento.
 
48      Ne consegue che, contrariamente alla combustione di gas di scarico, la combustione dei residui liquidi aumenta le emissioni di gas a effetto serra.
 
49      In tale contesto, se è pienamente conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/87 e dalla decisione 2011/278 tener conto delle emissioni di gas a effetto serra generate dalla combustione di gas di scarico contenenti carbonio parzialmente ossidato, dal momento che tali emissioni sono inevitabili e che la combustione di detti gas di scarico si risolve generalmente in una loro riduzione, sarebbe, per contro, contrario a tali obiettivi tener conto delle emissioni di gas a effetto serra generati dalla combustione di residui liquidi contenenti carbonio parzialmente ossidato, dato che tale presa in considerazione si risolverebbe nel far aumentare dette emissioni, mentre esse sono evitabili.
 
50      Conseguentemente, sia dalla ratio della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278, sia dagli obiettivi da esse perseguiti risulta che le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato contenuto in residui liquidi non possono essere prese in considerazione quali emissioni di processo, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), iv), della decisione 2011/278, ai fini dell’assegnazione, a termini dell’articolo 10 di detta decisione, di quote di emissione a titolo gratuito.
 
51      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta affermando che l’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278 va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dalla nozione di «sottoimpianto con emissioni di processo», ai sensi di detta disposizione, le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido.
 
 Sulle spese
 
52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
 
L’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dalla nozione di «sottoimpianto con emissioni di processo», ai sensi di detta disposizione, le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido.
 
Firme

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