Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale europeo,
Inquinamento atmosferico
Numero: C-336/16 |
Data di udienza:
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente – Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati – Art. 23, par.1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “più breve possibile” – Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente – Inadempimento di uno Stato (Polonia) – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Art.13, par. 1 – Art. 22, par.3 – Allegato XI – Trasposizione scorretta – Ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Trasposizione in diritto interno di una direttiva – Criteri – Contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione di tale direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2018
Numero: C-336/16
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Malenovský
Premassima
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente – Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati – Art. 23, par.1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “più breve possibile” – Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente – Inadempimento di uno Stato (Polonia) – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Art.13, par. 1 – Art. 22, par.3 – Allegato XI – Trasposizione scorretta – Ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Trasposizione in diritto interno di una direttiva – Criteri – Contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione di tale direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 22/02/2018 Sentenza causa C-336/16
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente – Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati – Art. 23, par.1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “più breve possibile” – Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente – Inadempimento di uno Stato (Polonia) – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Art.13, par. 1 – Art. 22, par.3 – Allegato XI – Trasposizione scorretta – Ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
La Repubblica di Polonia, avendo superato, dal 2007 e sino al 2015 incluso, i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 35 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e i valori limite annuali applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 9 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria; non avendo adottato, nei piani per la qualità dell’aria, misure appropriate dirette a che il periodo di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente fosse il più breve possibile; non avendo trasposto correttamente l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50, dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultima nonché dell’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato XI di tale direttiva.
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Trasposizione in diritto interno di una direttiva – Criteri – Contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione di tale direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso.
La trasposizione in diritto interno di una direttiva non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in una disposizione di legge o di regolamento espressa e specifica, e che può essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione di tale direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso (sentenza del 30/06/2016, Commissione/Polonia, C-648/13, EU:C:2016:490).
Pres. Bay Larsen, Rel. Malenovský, nel procedimento Commissione europea contro Repubblica di Polonia.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 3^, 22/02/2018, Sentenza causa C-336/16
SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 3^, 22/02/2018, Sentenza causa C-336/16
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 febbraio 2018
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 22, paragrafo 3 – Allegato XI – Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente – Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati – Articolo 23, paragrafo 1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “più breve possibile” – Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente – Trasposizione scorretta»
Nella causa C-336/16,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 15 giugno 2016,
Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, K. Petersen ed E. Manhaeve, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, D. Krawczyk e K. Majcher, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore), M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: R. Șereș, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 settembre 2017,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di Polonia:
– avendo superato, tra il 2007 e almeno il 2013, i valori limite giornalieri di particelle PM10 (in prosieguo: il «PM10») in 35 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e i valori limite annuali di PM10 in 9 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e non avendo fornito informazioni che indicassero che tale situazione era migliorata;
– non avendo adottato, nei piani per la qualità dell’aria, misure appropriate dirette a che il periodo di superamento dei valori limite di PM10 nell’aria fosse il più breve possibile;
– avendo superato i valori limite giornalieri aumentati del margine di tolleranza dal 1o gennaio 2010 al 10 giugno 2011 nelle zone 14.17- Radom, 14.18- Pruszków-Żyrardów e 16.5- Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1o gennaio al 10 giugno 2011 nella zona 30.3- Ostrów-Kępno, e
– non avendo trasposto correttamente l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1),
è venuta meno agli obblighi previsti, rispettivamente, dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva in combinato disposto con l’allegato XI di quest’ultima, dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva in parola e dall’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50 in combinato disposto con l’allegato XI di tale direttiva.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 96/62/CE
2 L’articolo 7 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (GU 1996, L 296, pag. 55), intitolato «Miglioramento della qualità dell’aria ambiente – Requisiti generali», così disponeva:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite.
(…)
3. Gli Stati membri predispongono piani d’azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d’allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite».
3 L’articolo 11 di tale direttiva prevedeva che gli Stati membri comunicassero annualmente alla Commissione le relazioni relative al rispetto dei valori giornalieri e annuali che devono essere osservati per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici, segnatamente il PM10.
Direttiva 1999/30/CE
4 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU 1999, L 163, pag. 41):
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente, valutate a norma dell’articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell’allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.
(…)».
5 Per quanto attiene al PM10, la data a decorrere dalla quale i valori limite dovevano essere rispettati era il 1o gennaio 2005.
6 L’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva stabiliva quanto segue:
«Se i valori limite per le PM10 di cui alla sezione I dell’allegato III sono superati a causa di concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente dovute a eventi naturali e ne derivano concentrazioni significativamente superiori ai normali livelli di riferimento relativi alle fonti naturali, gli Stati membri ne informano la Commissione a norma del [punto] 1 dell’articolo 11 della direttiva [96/62], fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto a eventi naturali. In tali casi, gli Stati membri sono obbligati ad applicare piani d’azione a norma del paragrafo 3 dell’articolo 8 di detta direttiva soltanto dove i valori limite di cui alla sezione I dell’allegato III sono superati per cause diverse dagli eventi naturali».
7 Ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 1999/30, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 19 luglio 2001.
Direttiva 2008/50
8 La direttiva 2008/50, entrata in vigore l’11 giugno 2008, è una codificazione di cinque atti legislativi preesistenti in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, in particolare delle direttive 96/62 e 1999/30.
9 Queste direttive sono state abrogate dall’articolo 31 della direttiva 2008/50, con effetto a decorrere dall’11 giugno 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione e l’applicazione di tali medesime direttive.
10 Ai sensi dell’articolo 2, punti 5, 8 e da 16 a 18, della direttiva 2008/50:
«Ai fini della presente direttiva s’intende per:
(…)
5) “valore limite”: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;
(…)
8) “piani per la qualità dell’aria”: piani che stabiliscono misure per il raggiungimento dei valori limite o dei valori-obiettivo;
(…)
16) “zona”: parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell’aria;
17) “agglomerato”: zona in cui è concentrata una popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 definita dagli Stati membri;
18) “PM10”: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10, norma EN 12341, con un’efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm».
11 L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana», al suo paragrafo 1, così dispone:
«Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI.
(…)
Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell’allegato III.
I margini di tolleranza fissati nell’allegato XI si applicano a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 1».
12 L’articolo 22 di tale direttiva, intitolato «Proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite», prevede quanto segue:
«1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene entro i termini di cui all’allegato XI, uno Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l’agglomerato in questione, a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell’aria a norma dell’articolo 23 per la zona o per l’agglomerato cui s’intende applicare la proroga; detto piano per la qualità dell’aria è integrato dalle informazioni di cui all’allegato XV, punto B, relative agli inquinanti in questione e dimostra come i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine.
2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM10 di cui all’allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite fino all’11 giugno 2011 purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze.
3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite per ciascun inquinante non sia superato oltre il margine di tolleranza massimo indicato nell’allegato XI per ciascun inquinante interessato.
(…)».
13 L’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Piani per la qualità dell’aria», al paragrafo 1 così dispone:
«Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.
In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell’aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.
Tali piani per la qualità dell’aria contengono almeno le informazioni di cui all’allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell’articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento.
Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell’aria relativi a diversi inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell’aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati».
14 Ai sensi dell’allegato XI alla direttiva 2008/50, intitolato «Valori limite per la protezione della salute umana», per quanto riguarda il PM10, il valore limite giornaliero è di 50 μg/m³, da non superare più di 35 volte per anno civile e il valore limite annuale, che non può essere superato, è di 40 μg/m³.
Diritto polacco
15 In diritto polacco la direttiva 2008/50 è stata trasposta dalla Prawo Ochrony Środowiska (legge sulla tutela dell’ambiente), del 27 aprile 2001 (Dz.U. del 2001, n. 62, posizione 627), nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: la «legge POŚ»). Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di tale legge:
«Per le zone di cui all’articolo 89, paragrafo 1, punto 1 [in cui il livello di sostanze nell’aria supera il limite], l’amministrazione del voivodato, entro 15 mesi a decorrere dal giorno del conseguimento dei risultati della valutazione dei livelli di sostanze nell’aria e della classificazione delle zone di cui all’articolo 89, paragrafo 1, elabora e presenta, per un parere, ai sindaci delle città e dei piccoli centri abitati, ai capi di amministrazioni urbane e agli starosta competenti, un progetto di risoluzione diretto a predisporre un piano per la qualità dell’aria avente per obiettivo il raggiungimento dei livelli limite di sostanze nell’aria e la fissazione dell’obbligo in materia di concentrazione relativa all’esposizione».
16 L’articolo 91, paragrafo 3a, di tale legge così dispone:
«Per le zone in cui sono superati i livelli limite di sostanze l’amministrazione del voivodato elabora un progetto di risoluzione diretto a predisporre o ad aggiornare il piano per la qualità dell’aria che costituisce nella sua interezza il piano d’azione a breve termine di cui all’articolo 92».
17 L’articolo 92, paragrafo 1, della legge POŚ prevede quanto segue:
«In caso di rischio di superamento, in una data zona, del livello di allarme riguardante un valore limite o un valore-obiettivo di una sostanza nell’aria, l’amministrazione del voivodato, entro 15 mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto le informazioni riguardanti tale rischio presso l’ispettorato per la tutela dell’ambiente del voivodato, elabora e presenta, per un parere, ai sindaci delle città e dei piccoli centri abitati, ai capi di amministrazioni urbane e agli starosta competenti un progetto di risoluzione diretto a predisporre un piano d’azione a breve termine avente come obiettivo:
1) la riduzione del rischio di subire siffatti superamenti;
2) la limitazione degli effetti e della durata dei superamenti esistenti».
18 L’11 settembre 2012 il Ministro polacco dell’Ambiente ha adottato il regolamento riguardante i piani per la qualità dell’aria e i piani d’azione a breve termine. Tale regolamento stabilisce in dettaglio gli obblighi che devono soddisfare i piani per la qualità dell’aria e i piani d’azione a breve termine, la loro forma e gli elementi che devono figurarvi.
Procedimento precontenzioso
19 La particella PM10 è composta da un miscuglio di sostanze organiche e inorganiche che si trovano nell’aria e può contenere sostanze tossiche quali idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, diossina e furano. Essa contiene elementi di diametro inferiore a 10 micrometri che possono penetrare nelle vie respiratorie superiori e nei polmoni.
20 Il 12 novembre 2008 la Repubblica di Polonia ha trasmesso alla Commissione, in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50, una notifica diretta a ottenere una proroga del termine stabilito per il rispetto dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente.
21 Il 2 febbraio 2009 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia una lettera di diffida chiedendole di porre fine alla violazione dell’obbligo di rispettare i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente derivante dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30. La Commissione individuava inoltre, in tale lettera, nove zone in cui erano stati osservati, a titolo degli anni 2006 e 2007, superamenti dei valori limite per tali particelle e per le quali la Repubblica di Polonia non aveva chiesto una proroga del termine di applicazione di tali valori.
22 Con lettera del 31 marzo 2009 le autorità polacche, in risposta a tale lettera di diffida, hanno informato la Commissione della loro intenzione d’inviare una notifica supplementare riguardante l’applicazione della proroga e di una serie di azioni dirette a fornire una soluzione globale al problema della qualità dell’aria.
23 La Repubblica di Polonia ha quindi successivamente effettuato una notifica ritenendo di poter beneficiare di una deroga all’obbligo di applicare i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 in 83 zone. L’11 dicembre 2009 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni all’applicazione di una siffatta deroga per tre zone, ossia Radom, Pruszków-Żyrardów e Ostrów-Kępno, e ha ritenuto che, a determinate condizioni, la deroga potesse essere applicata anche ad altre due zone, ossia Oleski e Kędzierzyn-Koźle.
24 Il 4 e il 12 gennaio 2010 la Repubblica di Polonia ha trasmesso una seconda notifica alla Commissione per ottenere una deroga conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50. Con decisione del 22 ottobre 2010 la Commissione ha sollevato obiezioni a tale deroga.
25 Il 15 giugno 2010 la Repubblica di Polonia ha trasmesso una terza notifica alla Commissione per ottenere una deroga conformemente a tale disposizione. Con decisione del 22 marzo 2011 la Commissione ha altresì sollevato obiezioni a tale deroga.
26 Il 1o ottobre 2010 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui ha concluso che la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, a motivo dell’inosservanza dei valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 in varie zone e agglomerati.
27 Il 30 novembre 2010 le autorità polacche hanno risposto a tale parere motivato che era difficile non superare tali valori limite tenuto conto delle condizioni climatiche particolari, delle notevoli fonti di inquinamento dell’aria, della situazione socio-economica del paese nonché del suo contesto storico e culturale.
28 Con lettera del 26 aprile 2013 la Commissione ha rivolto alla Repubblica di Polonia una diffida integrativa, ritenendo che tale Stato membro avesse violato l’articolo 13, paragrafo 1, e l’allegato XI della direttiva 2008/50, nonché l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva.
29 La Commissione ha altresì deciso di riavviare la procedura d’infrazione dal momento che la delimitazione in zone del territorio polacco ai sensi dell’articolo 2, punto 16, della direttiva 2008/50 era stata modificata nel corso del 2010.
30 Il 26 giugno 2013 le autorità polacche hanno replicato alla lettera di diffida integrativa della Commissione.
31 Con lettera del 31 marzo 2014 la Commissione ha rivolto alla Repubblica di Polonia una seconda diffida integrativa, ritenendo che tale Stato membro avesse violato l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50. A tal riguardo, la Commissione ha sollevato una nuova censura, fondata sulla scorretta trasposizione in diritto polacco degli obblighi indicati in tale disposizione.
32 Il 5 maggio 2014 le autorità polacche hanno replicato a tale seconda lettera di diffida integrativa della Commissione.
33 Il 27 febbraio 2015 la Commissione ha emesso un parere motivato integrativo in cui concludeva che la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato XI e dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50, a motivo, da un lato, dell’inosservanza tra gli anni 2007 e 2013, e anche successivamente, dei valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 in 35 zone, dei valori limite annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 in 9 zone e, dall’altro, di tali valori limite giornalieri aumentati del margine di tolleranza in 3 zone, tra il 1o gennaio 2010 e il 10 giugno 2011, e in una zona, tra il 1o gennaio 2011 e il 10 giugno 2011. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica di Polonia avesse violato l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, e l’allegato XV, A, di tale direttiva non adottando le misure che consentono che il periodo di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente sia il più breve possibile e a motivo della scorretta trasposizione in diritto polacco degli obblighi ivi figuranti.
34 Il 27 aprile 2015, in risposta a tale parere motivato integrativo, la Repubblica di Polonia ha registrato un miglioramento sistematico della qualità dell’aria in Polonia, secondo una tendenza alla diminuzione dei superamenti dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente. Pur riconoscendo che i criteri di qualità dell’aria non erano ancora rispettati, le autorità polacche hanno dichiarato che esse cercavano di migliorare tale situazione e che una serie di progetti di legge era in corso di adozione a tal fine.
35 Alla luce di tali circostanze, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla prima censura, vertente su una violazione del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima.
Sulla ricevibilità
– Argomenti delle parti
36 La Repubblica di Polonia contesta la ricevibilità della prima censura in quanto quest’ultima non soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte.
37 Infatti, la prima censura denuncerebbe il superamento dei valori limite giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 nelle zone indicate, non solo per gli anni dal 2007 al 2013, ma altresì a titolo del periodo successivo al 2013, come attestato dalla formulazione «e almeno il 2013» adottata dalla Commissione. Peraltro, poiché l’argomento che corrobora la prima censura utilizza l’espressione «avendo mantenuto un superamento», la Repubblica di Polonia deduce che esiste un’incertezza sulla questione se il presunto inadempimento verta altresì su possibili superamenti avvenuti durante gli anni 2014, 2015 o 2016.
38 Dal canto suo, la Commissione ritiene che il quadro temporale stabilito nel ricorso fosse sufficientemente chiaro, tanto più che esso mira a evidenziare un inadempimento generale e sistematico. Orbene, un siffatto tipo d’inadempimento agli obblighi delle direttive dell’Unione europea nel settore della tutela dell’ambiente sarebbe stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte.
39 Essa rileva, inoltre, che occorre intendere i termini «e almeno il 2013» nel senso che essi comprendono i superamenti generali e continuati dei valori giornalieri e annuali per le concentrazioni di PM10 che trovano riscontro sulla base dei dati sia del 2014, essi stessi indicati nella motivazione della prima censura ai punti da 50 a 53 del ricorso, sia dell’anno 2015, considerato nella sua interezza, menzionati nella replica, che mostrano che tali superamenti non sono cessati e perdurano ancora ai sensi del termine fissato nel parere motivato, nel caso di specie il 27 aprile 2015.
40 La Repubblica di Polonia sostiene inoltre, che la Commissione non ha dimostrato che le autorità polacche non abbiano adottato misure al fine di conformarsi agli obblighi di cui alla direttiva 2008/50, il che costituirebbe un presupposto per l’eventuale constatazione di un inadempimento generale e costante.
– Giudizio della Corte
41 Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, gli Stati membri provvedono affinché i livelli, in particolare di PM10 presenti nell’aria ambiente, non superino, nell’insieme delle zone e degli agglomerati del loro territorio, i valori limite stabiliti nell’allegato XI a tale direttiva.
42 Innanzitutto, prima di rispondere agli argomenti della Repubblica di Polonia, si deve esaminare d’ufficio se le condizioni previste dall’articolo 258 TFUE siano soddisfatte e, di conseguenza, verificare se la prima censura sia ricevibile nei limiti in cui mira a far constatare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a partire dal 2007.
43 A tal riguardo, conformemente al suo articolo 34, la direttiva 2008/50, che è la sola ad essere presa in considerazione dalla Commissione nel suo ricorso, è entrata in vigore l’11 giugno 2008 e, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di quest’ultima, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi prima dell’11 giugno 2010. Ciò premesso, tale direttiva ha sostituito, conformemente al suo considerando 3, cinque atti di diritto dell’Unione, tra cui la direttiva 1999/30, che precisava valori limite che dovevano essere rispettati a decorrere dal 1o gennaio 2005.
44 Secondo la giurisprudenza della Corte è ricevibile una censura diretta a far dichiarare un inadempimento degli obblighi che traggono origine nella versione iniziale di un atto dell’Unione, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto dell’Unione. L’oggetto della controversia non può, invece, essere esteso a obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
45 In particolare, la Corte ha giudicato che il combinato disposto dell’articolo 5 della direttiva 1999/30 e dell’allegato III a quest’ultima, che copriva il periodo precedente a quello di attuazione della direttiva 2008/50, risulta confermato dal combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI a tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punti 53 e 54).
46 Alla luce di tale giurisprudenza la prima censura deve essere ritenuta ricevibile, nei limiti in cui è diretta a far dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a partire dal 2007.
47 Quanto all’argomento sollevato dalla Repubblica di Polonia, quale precisato al punto 37 della presente sentenza, da una giurisprudenza costante emerge che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che i mutamenti intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione (v, segnatamente, sentenza del 27 novembre 1990, Commissione/Grecia, C-200/88, EU:C:1990:422, punto 13).
48 Ciò premesso, nell’ipotesi, come quella del caso di specie, in cui un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 258 TFUE è diretto a far constatare un inadempimento sistematico e costante delle disposizioni di cui trattasi, la Corte ammette la produzione di elementi complementari, nella fase del procedimento dinanzi ad essa, intesi a dar prova della generalità e della persistenza dell’asserito inadempimento (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
49 La Corte, in particolare, ha già avuto modo di precisare che, in tale ipotesi, l’oggetto di un ricorso per inadempimento che si presume continuato può estendersi a fatti successivi al parere motivato, purché questi ultimi siano della medesima natura di quelli considerati in detto parere e costituiscano uno stesso comportamento (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 43).
50 Nella presente causa, il termine stabilito nel parere motivato integrativo, l’unico rilevante, scadeva il 27 aprile 2015.
51 Orbene se, per quanto riguarda il 2015, i dati relativi alla qualità dell’aria che sono stati trasmessi dalle autorità polacche nel mese di settembre del 2016 costituiscono in parte fatti avvenuti successivamente a tale parere motivato integrativo, si deve ritenere che tali fatti abbiano la stessa natura dei fatti che sono stati presi in considerazione da tale medesimo parere e sono, pertanto, costitutivi di un medesimo comportamento dello Stato membro in questione.
52 Di conseguenza, tali dati, di cui la Commissione è venuta a conoscenza solo dopo l’adozione del parere motivato integrativo, sono stati validamente menzionati da quest’ultima per ritenere che la Repubblica di Polonia sia venuta meno, in modo sistematico e costante, al combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima. In tali circostanze, il mero fatto che la Commissione non indichi fino a quale data la Repubblica di Polonia sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale combinato disposto non è idoneo a comportare l’irricevibilità della prima censura.
53 Quanto all’argomento della Repubblica di Polonia precisato al punto 40 della presente sentenza, è sufficiente rammentare che il presunto inadempimento di cui alla prima censura verte sul superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, in violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50; non sono invece in discussione eventuali misure adottate al fine di conformarsi a tali disposizioni.
54 Pertanto, poiché la prima censura, vertente su una violazione del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima, è sufficientemente chiara e precisa, essa deve essere dichiarata ricevibile con riferimento al periodo dal 2007 sino al 2015 incluso.
Sul merito
– Argomenti delle parti
55 Con la sua prima censura, la Commissione sostiene che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima, fermo restando che tali obblighi sono entrati in vigore il 1o gennaio 2005, conformemente al combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30 e dell’allegato III a quest’ultima, e non sono stati modificati dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50.
56 La Commissione si basa su un superamento, da un lato, dei limiti giornalieri, applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente e, dall’altro, dei limiti annuali applicabili a tali concentrazioni.
57 Infatti, alla fine del 2014, in Polonia sarebbe perdurato un superamento dei limiti giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 in 42 zone e agglomerati, nonché un superamento dei limiti annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 in 16 zone e agglomerati. La Repubblica di Polonia, nella risposta al parere motivato integrativo, non avrebbe peraltro contestato tali dati presentati dalla Commissione.
58 La Repubblica di Polonia sostiene che la prima censura è infondata. A tal riguardo, essa afferma che piani per la qualità dell’aria sono stati adottati facendo seguito alle modifiche legislative introdotte per trasporre in diritto polacco le disposizioni della direttiva 2008/50, dopo di che i risultati delle ultime valutazioni globali della qualità dell’aria effettuate dalla vigilanza nazionale dell’ambiente evidenziano una tendenza decrescente dei valori inquinanti tra il 2010 e il 2015, illustrata segnatamente dal confronto dei dati raccolti relativi agli anni 2014 e 2015.
59 Nella sua replica, la Commissione riconosce tale tendenza al ribasso tra il 2014 e il 2015. Tuttavia, essa osserva che la tendenza in parola è dovuta a tassi di superamento particolarmente elevati, registrati durante il 2014. Inoltre, essa sostiene che i livelli di concentrazione di PM10 nell’aria ambiente che superano i valori limite stabiliti dall’allegato XI alla direttiva 2008/50 continuano a verificarsi non solo nelle zone identiche, ma altresì in un certo numero di zone ulteriori rispetto a quelle identificate nel parere motivato integrativo, sulla base dei dati del 2013.
60 Nella sua controreplica la Repubblica di Polonia obietta che la Commissione non ha presentato prove attestanti il carattere costante del superamento dei valori autorizzati applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente.
– Giudizio della Corte
61 La censura vertente sulla violazione dell’obbligo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/50 deve essere valutata tenendo conto della giurisprudenza costante ai sensi della quale la procedura di cui all’articolo 258 TFUE si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che gli sono imposti dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato (v. sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
62 Ne consegue che, nel caso di specie, il superamento dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente è sufficiente, di per sé, per constatare una violazione del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 69).
63 Orbene, nel caso di specie, i dati risultanti dalle relazioni annuali sulla qualità dell’aria presentate dalla Repubblica di Polonia, in forza dell’articolo 27 della direttiva 2008/50, mostrano che, tra il 2007 e il 2015 incluso, tale Stato membro ha regolarmente superato, da un lato, i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 in 35 zone e, dall’altro, i valori limite annuali di tali concentrazioni in 9 zone.
64 Ne deriva che il superamento così constatato deve ritenersi costante senza che la Commissione debba fornire ulteriori prove di esso.
65 A differenza di quanto sostiene la Repubblica di Polonia, un’eventuale tendenza parziale al ribasso evidenziata dai dati raccolti, che non comporta tuttavia che tale Stato membro si conformi ai limiti al cui rispetto è tenuto, non può inficiare la constatazione dell’inadempimento a esso imputabile a tale effetto.
66 In tale contesto, la prima censura deve essere accolta.
Sulla seconda censura, vertente su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50
Sulla ricevibilità
– Argomenti delle parti
67 La Repubblica di Polonia contesta la ricevibilità della seconda censura in quanto la sua formulazione è incoerente, vaga e imprecisa e in quanto la Corte non potrebbe, senza statuire ultra petita, pronunciarsi nel merito di quest’ultima.
68 Più precisamente, da un lato, la Commissione non avrebbe spiegato perché le misure adottate nei piani di cui a tale censura non fossero appropriate, ma si sarebbe limitata a ritenere che il verificarsi dei superamenti dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM10 in una determinata zona o agglomerato implicasse che le misure previste in tali piani fossero inefficaci.
69 Dall’altro, secondo la Repubblica di Polonia, la seconda censura si riferisce a un periodo non contemplato dalla direttiva 2008/50, poiché l’obbligo sancito dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 è stato contemplato per la prima volta da tale direttiva e non trova espressione né nella direttiva 1999/30 né nella direttiva 96/62, che sono state abrogate dalla direttiva 2008/50.
70 Ad avviso della Repubblica di Polonia l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 non può essere applicato retroattivamente a situazioni antecedenti alla scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, ossia prima dell’11 giugno 2010.
71 La Commissione ritiene che tali argomenti siano privi di fondamento.
72 Infatti, innanzitutto, dal procedimento precontenzioso e dagli scambi tra la Commissione e le autorità polacche emergerebbe che, a motivo dell’assenza di disposizioni giuridiche adottate a livello nazionale, i piani adottati a livello regionale erano privi di efficacia.
73 La Commissione sostiene, in seguito, che l’inadempimento generale e costante del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima costituisce un indizio, o addirittura un elemento costitutivo di un inadempimento all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva. La sua seconda censura verterebbe di conseguenza sulla mancanza di azioni appropriate e sull’inefficacia di tutti i programmi predisposti per le zone che presentano superamenti duraturi dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente.
74 Infine, per quanto attiene all’argomento relativo alla presunta applicazione retroattiva dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, la Commissione ritiene che, effettivamente, è possibile contestare, per la prima volta, l’inadempimento all’obbligo previsto da tale disposizione solo alla scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 2008/50. Essa sostiene altresì che gli obblighi imposti da tale disposizione non sono oggetto di una valutazione annuale e che, di conseguenza, la seconda censura verte non su determinati anni durante i quali si è verificato l’inadempimento, ma su un inadempimento generale a tale medesima disposizione.
– Giudizio della Corte
75 L’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 dispone che, in caso di superamento dei valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
76 Si deve rilevare che tale disposizione istituisce un nesso diretto tra, da un lato, il superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10, come previsti dal combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima, e, dall’altro, la predisposizione di siffatti piani.
77 La Repubblica di Polonia censura, in sostanza, la Commissione per aver concluso, a partire dalla mera constatazione di un superamento dei limiti, nel senso della mancata adozione delle misure appropriate di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50.
78 Tuttavia, anche supponendo che tale circostanza sia rilevante per valutare la ricevibilità della seconda censura, sembra in ogni caso che la Commissione non si limiti a dimostrare una siffatta causalità schematica. Essa espone diversi elementi concreti che sono alla base della sua conclusione.
79 Quanto alla presunta applicazione retroattiva dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, occorre rilevare che la Commissione non ha indicato alcuna data d’inizio nella sua seconda censura, come indicato al punto 1 della presente sentenza. Non si può quindi contestare alla Commissione di aver mosso le sue censure per il periodo precedente alla data in cui gli Stati membri dovevano conformarsi all’obbligo previsto da tale disposizione. Essa ha inoltre escluso una siffatta estensione della sua censura, come indicato al punto 74 della presente sentenza.
80 Alla luce di quanto precede si deve constatare che la seconda censura, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, è ricevibile.
Sul merito
– Argomenti delle parti
81 Con la sua seconda censura la Commissione sostiene che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50.
82 Infatti, se è vero che, nell’ambito dell’attuazione di tale articolo, lo Stato membro interessato beneficia, nei suoi piani per la qualità dell’aria, di un certo potere discrezionale nella scelta delle misure da adottare, tale potere sarebbe tuttavia limitato dalla condizione che tali misure siano appropriate ed efficaci per risolvere il più rapidamente possibile il problema delle emissioni di PM10 in una determinata zona e per porre così fine alla violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50.
83 Orbene, da un lato, le misure adottate dalla Repubblica di Polonia sarebbero inefficaci, come dimostrerebbero i superamenti sistematici e costanti dei limiti giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 in 35 zone e dei limiti annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 in 9 zone.
84 Dall’altro, dall’analisi dei piani per la qualità dell’aria presentati dalla Repubblica di Polonia emergerebbe che questi ultimi non contemplano misure appropriate che consentano che il periodo di superamento sia il più breve possibile.
85 In particolare, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono termini la cui scadenza varia, in funzione delle diverse zone, tra il 2020 e il 2024, per porre fine ai superamenti dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, superando così chiaramente il potere di manovra di cui dispone la Repubblica di Polonia.
86 Inoltre, la Commissione ritiene che, mentre il riscaldamento individuale degli edifici ha costituito la principale fonte d’inquinamento atmosferico da parte di PM10 in un ampio numero di zone, il piano di sostituzione delle caldaie poteva avere solo un’efficacia incerta, in mancanza di criteri qualitativi imposti alle caldaie installate in sostituzione di quelle vecchie.
87 Infine, la Commissione critica i piani per la qualità dell’aria riguardanti alcune zone precise. Ad esempio, essa rileva che, nell’agglomerato di Varsavia, benché i trasporti costituiscano la fonte principale di emissioni, il piano per la qualità dell’aria non fornisce tuttavia informazioni né sull’esistenza né sulla natura delle misure attuate nel campo dei trasporti.
88 Secondo la Repubblica di Polonia, in primo luogo, supponendo che le misure correttive nazionali siano inefficaci a motivo degli asseriti inadempimenti all’articolo 13 della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l’allegato XI a quest’ultima, la Commissione ha commesso un errore d’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva. Infatti, se così fosse, solo le misure che comportano la cessazione immediata dei superamenti sarebbero efficaci.
89 In secondo luogo, le misure correttive da adottare avrebbero conseguenze socio-economiche notevoli, segnatamente obbligando le popolazioni a utilizzare combustibili più costosi, il che avrebbe un impatto, in particolare, sulla loro salute. Parimenti, la precarietà della società polacca ostacolerebbe un ampio utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
90 In tale contesto, la Repubblica di Polonia sottolinea che, a motivo dei mezzi finanziari rilevanti e necessari da predisporre per la riduzione delle emissioni inquinanti, le autorità locali hanno correttamente ritenuto che i termini previsti per i piani in questione, che scadono tra il 2020 e il 2024, siano quanto più brevi possibile.
91 Inoltre, sebbene, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la Repubblica di Polonia fosse legittimata a tener conto di taluni di tali parametri, la Commissione si sarebbe limitata a concedere una priorità generale alla tutela della salute umana senza effettuare, come occorreva, una valutazione in concreto delle misure correttive nazionali.
92 In terzo luogo, la Repubblica di Polonia contesta l’affermazione della Commissione secondo cui il programma di sostituzione delle caldaie non impone criteri qualitativi. Infatti, il finanziamento dell’acquisto d’impianti di riscaldamento sarebbe già, in parte, subordinato a criteri di selezione delle caldaie che rispondono a determinate norme in materia di emissioni.
– Giudizio della Corte
93 La Corte ha giudicato che i piani per la qualità dell’aria possono essere predisposti solo sulla base dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio d’inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 106).
94 Pertanto, il fatto che uno Stato membro superi i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non è sufficiente, di per sé, per ritenere che detto Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria C-488/15, EU:C:2017:267, punto 107).
95 Infatti, da tale disposizione risulta che, se è vero che gli Stati membri dispongono di un determinato margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare, è pur vero che queste ultime devono, comunque, garantire che il periodo di superamento dei limiti sia il più breve possibile (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).
96 In tale contesto è opportuno verificare, secondo un’analisi caso per caso, se i piani predisposti dallo Stato membro di cui trattasi siano conformi all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 108).
97 Nel caso di specie, innanzitutto l’obbligo di predisporre, in caso di superamenti dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, piani per la qualità dell’aria grava sullo Stato membro interessato dall’11 giugno 2010.
98 Come emerge dal punto 63 della presente sentenza, superamenti dei limiti erano già stati constatati in Polonia a tale data.
99 Tuttavia, è pacifico che i piani adottati dalla Repubblica di Polonia hanno stabilito la scadenza dei termini previsti per porre fine a tali superamenti, in funzione delle diverse zone tra il 2020 e il 2024, il che consente allo Stato membro interessato di porre fine a tali superamenti solo dieci anni, se non addirittura quattordici anni, dopo la data in cui tali superamenti sono stati constatati.
100 A tal riguardo, la Repubblica di Polonia sostiene che i termini che essa ha stabilito sono pienamente adeguati all’ampiezza delle trasformazioni strutturali necessarie per porre fine ai superamenti dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, sottolineando difficoltà connesse alla sfida socio economica e finanziaria dei vasti investimenti tecnici da realizzare.
101 Tuttavia, se elementi siffatti possono essere presi in considerazione nell’ambito dell’equilibrio menzionato al punto 93 della presente sentenza, ciò non toglie che non è dimostrato che le difficoltà menzionate dalla Repubblica di Polonia, che non rivestono carattere eccezionale, sarebbero idonee a escludere che sarebbe stato possibile stabilire termini più brevi, tanto più che una larga parte delle misure considerate riguardano la sostituzione delle caldaie individuali e collettive con impianti più efficaci.
102 Ne consegue che tale argomento della Repubblica di Polonia non può, di per sé, giustificare termini così lunghi per porre fine a tali superamenti tenuto conto dell’obbligo diretto a garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile.
103 In tale contesto, l’adozione di misure supplementari invocata dalla Repubblica di Polonia, delle quali non si contesta che esse possano, di per sé, porre effettivamente fine ai constatati superamenti dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, non è sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50.
104 Da tutto quel che precede deriva che la seconda censura deve essere accolta.
Sulla terza censura, vertente su una violazione del combinato disposto dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima.
Argomenti delle parti
105 Con la sua terza censura la Commissione ritiene che la Repubblica di Polonia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, in forza dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l’allegato XI a quest’ultima, per aver superato i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 aumentati del margine di tolleranza dal 1o gennaio 2010 al 10 giugno 2011 in tre zone, ossia Radom, Pruszków-Żyrardów e Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1o gennaio al 10 giugno 2011 nella zona di Ostrów-Kępno.
106 Infatti, la Repubblica di Polonia sarebbe stata tenuta, nel periodo in cui la deroga concessa dalla Commissione, come precisata al punto 23 della presente sentenza, era in vigore, per tali quattro zone, a titolo dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50, all’osservanza dei limiti giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, aumentati dei margini di tolleranza del 50% conformemente all’allegato XI a tale direttiva. Orbene, dalle cifre fornite da tale Stato membro emergerebbe che le concentrazioni di PM10 hanno superato nelle quattro zone in questione, e fino alla fine di tale deroga, i limiti applicabili aumentati dei margini di tolleranza.
107 Dal canto suo, la Repubblica di Polonia replica che la terza censura è infondata e sostiene che i dati forniti dalla Commissione non sono precisi poiché fanno riferimento a dati diversi, relativi non ai limiti giornalieri, ma a quelli annuali.
108 Nella sua replica, la Commissione afferma che l’argomento della Repubblica di Polonia è inconferente nei limiti in cui le cifre presentate da quest’ultima vertono sui valori annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, e non su quelli giornalieri, pur essendo questi ultimi valori i soli oggetto della terza censura.
Giudizio della Corte
109 Occorre, innanzitutto, rammentare che, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50, se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM10 di cui all’allegato XI a tale direttiva, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite fino all’11 giugno 2011, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale articolo 22, paragrafo 1, e purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure appropriate a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze.
110 L’articolo 22, paragrafo 3, di tale direttiva prevede al riguardo che, qualora applichino il paragrafo 2 di tale articolo, gli Stati membri interessati provvedono affinché il valore limite per ciascun inquinante non sia superato oltre il margine di tolleranza massimo indicato nell’allegato XI alla direttiva 2008/50 per ciascun inquinante interessato. Per il PM10 tale margine di tolleranza è fissato al 50% rispetto ai valori limite.
111 Innanzitutto si deve constatare che l’argomento della Repubblica di Polonia, ricordato al punto 107 della presente sentenza, è inconferente, poiché verte sui dati di superamento dei limiti annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, mentre la Commissione nella sua terza censura fa riferimento effettivamente al solo superamento dei limiti giornalieri. La Corte si pronuncerà pertanto sulla mera argomentazione del superamento dei limiti giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente.
112 A tal riguardo, occorre rammentare che la Repubblica di Polonia ha depositato, nel corso del 2008, una domanda ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50 riguardante i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 in 83 zone. Con decisione dell’11 dicembre 2009, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni all’applicazione, fino all’11 giugno 2011, della deroga riguardante l’obbligo di rispettare i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 in quattro zone, ossia Radom, Pruszków-Żyrardów, Kędzierzyn-Koźle e Ostrów-Kępno.
113 Per tali quattro zone la decisione della Commissione ha comportato che la Repubblica di Polonia era tenuta a garantire, fino all’11 giugno 2011, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50, il rispetto dei valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, aumentati dei margini di tolleranza del 50% conformemente all’allegato XI a tale direttiva.
114 Orbene, dai dati forniti dalla Repubblica di Polonia alla Commissione il 26 giugno 2013, in risposta alla lettera di diffida integrativa del 26 aprile 2013, emerge che superamenti dei valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, aumentati del margine del 50% di tolleranza, erano stati constatati tra il 1o gennaio 2010 e il 10 giugno 2011 nelle zone di Radom, Pruszków-Żyrardów e Kędzierzyn-Koźle e che superamenti simili erano stati constatati tra il 1o gennaio e il 10 giugno 2011 nella zona di Ostrów-Kępno.
115 In tali circostanze, e tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 62 della presente sentenza, che, in tale contesto, deve essere applicata per analogia, si deve dichiarare che la Repubblica di Polonia non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI a quest’ultima.
116 Di conseguenza, la terza censura dev’essere accolta.
Sulla quarta censura, vertente su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 a motivo della scorretta trasposizione di tale disposizione
Argomenti delle parti
117 Con la sua quarta censura, la Commissione afferma che, malgrado l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 imponga che, in caso di superamento dei valori limite, i piani in questione devono stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile, né gli articoli 91 e 92 della legge POŚ, né il regolamento riguardante i piani per la qualità dell’aria e i piani d’azione a breve termine comportano esplicitamente un tale requisito.
118 La Commissione sostiene, segnatamente, che la mancata inclusione dell’esplicita condizione che i piani per la qualità dell’aria contengano misure dirette a ridurre il più possibile il periodo di superamento dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM10 in una determinata zona osta a che sia rispettato l’obbligo dell’adozione, in tali piani, di misure idonee a porre fine il più rapidamente possibile alla situazione di superamento.
119 Dal canto suo, la Repubblica di Polonia contesta la quarta censura e intende dimostrare che, nonostante l’assenza di disposizioni che modificano espressamente tale condizione, la natura delle misure previste effettivamente nei piani per la qualità dell’aria e nei piani d’azione a breve termine soddisfa gli obblighi di corretta trasposizione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50.
Giudizio della Corte
120 Da una costante giurisprudenza emerge che la trasposizione in diritto interno di una direttiva non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in una disposizione di legge o di regolamento espressa e specifica, e che può essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione di tale direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso (sentenza del 30 giugno 2016, Commissione/Polonia, C-648/13, EU:C:2016:490, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
121 A tal riguardo, da un lato, poiché le prime tre censure della Commissione sono state accolte, si deve ritenere che la Repubblica di Polonia non garantisce la piena applicazione della direttiva 2008/50. Sebbene tale Stato membro invochi elementi del contesto giuridico nazionale per affermare che quest’ultimo assicura un’applicazione corretta quanto al rispetto dell’obbligo risultante dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, esso non adduce tuttavia nessun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione.
122 Dall’altro, nessuno dei piani per la qualità dell’aria adottati dallo Stato membro in questione, a livello sia nazionale sia regionale, comportava la menzione esplicita del requisito che tali piani dovessero consentire di limitare i superamenti dei limiti al periodo più breve possibile.
123 In tali circostanze, la trasposizione in diritto interno della direttiva 2008/50 da parte della Repubblica di Polonia non è idonea, tenuto conto del suo contesto giuridico generale, a garantire effettivamente la piena applicazione di tale direttiva.
124 La quarta censura invocata dalla Commissione deve pertanto essere accolta.
125 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che la Repubblica di Polonia,
– avendo superato, dal 2007 e sino al 2015 incluso, i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 in 35 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e i valori limite annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 in 9 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria;
– non avendo adottato, nei piani per la qualità dell’aria, misure appropriate dirette a che il periodo di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente fosse il più breve possibile;
– avendo superato i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente aumentati del margine di tolleranza dal 1o gennaio 2010 al 10 giugno 2011 nelle zone di Radom, Pruszków-Żyrardów e Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1o gennaio al 10 giugno 2011 nella zona di Ostrów-Kępno, e
– non avendo trasposto correttamente l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50, dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultima nonché dell’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato XI di tale direttiva.
Sulle spese
126 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Polonia, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica di Polonia
– avendo superato, dal 2007 e sino al 2015 incluso, i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 35 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e i valori limite annuali applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 9 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria;
– non avendo adottato, nei piani per la qualità dell’aria, misure appropriate dirette a che il periodo di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente fosse il più breve possibile;
– avendo superato i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente aumentati del margine di tolleranza dal 1o gennaio 2010 al 10 giugno 2011 nelle zone di Radom, Pruszków-Żyrardów e Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1o gennaio al 10 giugno 2011 nella zona di Ostrów-Kępno, e
– non avendo trasposto correttamente l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50, dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultima nonché dell’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato XI di tale direttiva.
2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
Firme