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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 9056 | Data di udienza: 4 Ottobre 2017

RIFIUTI – Gestione non autorizzata – Trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi – Rifiuti da demolizioni/lavori edili senza la prescritta autorizzazione – Responsabilità del rappresentante legale per il trasporto illecito effettuato dal dipendente – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Iscrizione dei mezzi di trasporto – Necessità – Artt. 192 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Preclusione al giudice di legittimità della rilettura degli elementi di fatto – Motivi di ricorso per Cassazione non deducibili – Difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale – Difetto di specificità del motivo – Sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna – Mancata concessione "ex officio" – Richiesta benefici nel corso del giudizio di merito – Necessità – Causa di non punibilità – Applicazione e limiti – Particolare tenuità del fatto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Febbraio 2018
Numero: 9056
Data di udienza: 4 Ottobre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Gestione non autorizzata – Trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi – Rifiuti da demolizioni/lavori edili senza la prescritta autorizzazione – Responsabilità del rappresentante legale per il trasporto illecito effettuato dal dipendente – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Iscrizione dei mezzi di trasporto – Necessità – Artt. 192 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Preclusione al giudice di legittimità della rilettura degli elementi di fatto – Motivi di ricorso per Cassazione non deducibili – Difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale – Difetto di specificità del motivo – Sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna – Mancata concessione "ex officio" – Richiesta benefici nel corso del giudizio di merito – Necessità – Causa di non punibilità – Applicazione e limiti – Particolare tenuità del fatto.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2018, (Ud. 04/10/2017), Sentenza n.9056

 
RIFIUTI – Gestione non autorizzata – Trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi – Rifiuti da demolizioni/lavori edili senza la prescritta autorizzazione – Responsabilità del rappresentante legale per il trasporto illecito effettuato dal dipendente – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Iscrizione dei mezzi di trasporto – Necessità – Artt. 192 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza. 
 
Si configurano i reati, ex artt. 192 e 256 d. lgs. n.152/2006, per il trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione. Nella specie, si trasportava a mezzo autocarro, non ricompreso tra i mezzi di cui all’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, rifiuti speciali provenienti da attività edile (circa otto/nove metri cubi, costituiti da parte di tegole, mattoni, cemento) depositandoli come sottofondo di una strada di cantiere.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Preclusione al giudice di legittimità della rilettura degli elementi di fatto – Motivi di ricorso per Cassazione non deducibili.
 
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Inoltre, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Pertanto, in tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale – Difetto di specificità del motivo.
 
 Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 – dep. 27/04/2017, Saccomanno). Inoltre, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna – Mancata concessione "ex officio" – Richiesta benefici nel corso del giudizio di merito – Necessità – Causa di non punibilità – Applicazione e limiti – Particolare tenuità del fatto.
 
La mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna, quindi, non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell’imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017 – dep. 09/06/2017, Rochira). Inoltre, l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 – dep. 16/11/2016, Scopazzo; vedi anche Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 – dep. 18/05/2017, Tempera). 
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 22/04/2016 del TRIBUNALE di LUCCA) Pres.  RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Angeli  
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2018, (Ud. 04/10/2017), Sentenza n.9056

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2018, (Ud. 04/10/2017), Sentenza n.9056
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da ANGELI GIAN CARLO nato il 03/03/1950 a CAMPORGIANO;
 
avverso la sentenza del 22/04/2016 del TRIBUNALE di LUCCA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATIEO SOCCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per: «Annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione dell’art. 131 bis, cod. pen. e alla non menzione, inammissibile nel resto».
 
Udito il difensore, Avv. Giovanni Bianchini, che ha concluso per: <<Accoglimento del ricorso».
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Lucca con sentenza del 22 aprile 2016 condannava Angeli Gian Carlo alla pena di € 2.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen., 192 e 256, comma 1, lettera A, d. lgs. 152/2006, perché in concorso tra loro, Angeli Giancarlo in qualità di rappresentante della società Angeli Gian Carlo e C. s.n.c. e Mazzolini Alessandro in qualità di legale rappresentante della società Mondialsabbia Calcestruzzi dei F.lli Mazzolini s.r.l., trasportavano e smaltivano rifiuti speciali non pericolosi, precisamente rifiuti da demolizioni/lavori edili senza la prescritta autorizzazione, in particolare facevano trasportare a mezzo autocarro Astra … (proprietà della società Mondialsabbia Calcestruzzi dei F.lli Mazzolini s.r.l. e non ricompreso tra i mezzi di cui all’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali iscrizione n. F123470) rifiuti speciali provenienti da attività edile (circa otto/nove metri cubi, costituiti da parte di tegole, mattoni, cemento) … in prossimità di un cantiere edile gestito dalla società Angeli Gian Carlo e C. s.n.c. depositandoli come sottofondo di una strada di cantiere. Commesso il 19 febbraio 2014.
 
2. Angeli Gian Carlo ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Violazione di legge, art. 40 e 43 cod. pen., art. 530 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen. in relazione all’art. 609 cod. proc. pen.
 
Travisamento delle prove (testi Rontanini, Angeli e Zappavigna), mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto all’elemento soggettivo (colpa), e alla mancata applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen.
 
Mancato riconoscimento della non menzione.
 
L’autista dell’autocarro aveva caricato i rifiuti presso altro cantiere della ditta del ricorrente; il giorno degli accertamenti una forte pioggia aveva reso non ottimale la visione. La ditta del ricorrente aveva incaricato altra ditta munita di autorizzazione per le operazioni di trasporto (Mondialsabbia Calcestruzzi dei F.lli Mazzolini s.r.l.).
 
Per la forte pioggia fu erroneamente caricato l’autocarro non autorizzato. Nessun segno distintivo individua gli automezzi autorizzati da quelli non autorizzati. I testi Angeli Davide e Rontanini Rossano hanno riferito dell’errore di carico, e lo stesso Ufficiale di P.G., Zappavigna, riferiva che Angeli Davide era nel cantiere.
 
Nell’imputazione il ricorrente è imputato di concorso con Mazzolini Alessandro mentre è stato condannato per il concorso con un dipendente che aveva provveduto al carico del camion.
 
Il ricorrente non risulta in colpa poiché egli aveva incaricato ditta regolare, munita di autorizzazione. Chi doveva controllare era la ditta incaricata e non già il ricorrente. Egli inoltre non deve rispondere di un eventuale errore dei dipendenti.
 
2. 2. Doveva essere applicato comunque l’art. 131 bis, cod. pen. per la particolare tenuità dei fatti, come emerge dal carico di soli 8 metri cubi, dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dal minimo della pena (solo 3.000,00 € di pena base, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a 2.000,00 €, a fronte di una pena minima edittale di € 2.600,00), mancanza di abitualità.
 
2. 3. Il Tribunale avrebbe dovuto concedere la non menzione, per aver richiesto il difensore i benefici di legge, benefici che si richiedono in sede di legittimità nell’ipotesi dì rigetto del ricorso.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché tenta di rileggere i fatti accertati in sede di merito. Inoltre relativamente ai denunciati travisamenti delle prove testimoniali per assenza di allegazione dei verbali delle testimonianze.
 
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
 
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
 
La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen., 192 e 256, comma 1, lettera A, d. lgs. 152/2006, in quanto se ad effettuare la condotta materiale del trasporto, è stato un dipendente della ditta Mondialsabbia Calcestruzzi dei F.lli Mazzolini s.r.l. (Abrami Stefano), il ricorrente comunque risponde a titolo di concorso poiché il trasporto era per un suo cantiere, e per materiali derivanti da altro suo cantiere. Inoltre la sentenza impugnata, in fatto, nell’analisi delle testimonianze di Angeli Davide e Rontanini Rossano, ritiene ci siano dei dubbi sull’errore di carico, e comunque rileva, in diritto, che trattandosi di reato colposo la responsabilità non sarebbe esclusa anche nell’ipotesi di errore.
 
3. 1. Sui ritenuti travisamenti il ricorso risulta estremamente generico, non autosufficiente, e del resto nel ricorso non sono allegati i verbali delle dichiarazioni ritenute travisate: « Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 – dep. 27/04/2017, Saccomanno, Rv. 26980101).
 
4. Relativamente alla non menzione, non risulta dalla sentenza impugnata (che riporta le conclusioni della difesa) sia stata richiesta, e comunque il ricorso non contesta le conclusioni riportate in sentenza, e non allega il verbale d’udienza con le conclusioni (autosufficienza) e quindi anche questo motivo è infondato. Infatti <<E’ inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge» (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 – dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601).
 
La mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna, quindi, non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell’imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito. (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017 – dep. 09/06/2017, Rochira, Rv. 27058701; vedi anche Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996 – dep. 06/12/1996, Nastasi, Rv. 20617501 e Sez. 4, n. 43125 del 29/10/2008 – dep. 18/11/2008, Marci Gavino, Rv. 24137001).
 
5. Relativamente alla particolare tenuità del fatto, deve rilevarsi che dalla motivazione della decisione impugnata (implicitamente) può escludersi la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen.
 
L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 – dep. 16/11/2016, Scopazzo, Rv. 26849901; vedi anche Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 – dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301).
 
Nel caso in giudizio, la pena irrogata in misura superiore al minimo edittale (pena edittale pecuniaria da 2.600,00 a 26.000,00 € o arresto da 3 mesi ad 1 anno) di € 3.000,00 ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad € 2000,00 implicitamente fa rilevare l’esclusione della particolare tenuità del fatto.
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 4/10/2017
 

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