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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 13734 | Data di udienza: 28 Novembre 2017

RIFIUTI – Discarica abusiva o irregolare – Fase post­ operativa – Permanenza del reato – Casi di cessazione della permanenza – Rilascio dell’autorizzazione amministrativa – Rimozione dei rifiuti – Bonifica dell’area – Sequestro – Pronuncia della sentenza di primo grado – Art. 256 d. lgs n.152/2006 – Giurisprudenza – Fattispecie: attività di autodemolitore.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2018
Numero: 13734
Data di udienza: 28 Novembre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Discarica abusiva o irregolare – Fase post­ operativa – Permanenza del reato – Casi di cessazione della permanenza – Rilascio dell’autorizzazione amministrativa – Rimozione dei rifiuti – Bonifica dell’area – Sequestro – Pronuncia della sentenza di primo grado – Art. 256 d. lgs n.152/2006 – Giurisprudenza – Fattispecie: attività di autodemolitore.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.13734
 
 
RIFIUTI – Discarica abusiva o irregolare – Fase post­ operativa – Permanenza del reato – Casi di cessazione della permanenza – Rilascio dell’autorizzazione amministrativa – Rimozione dei rifiuti – Bonifica dell’area – Sequestro – Pronuncia della sentenza di primo grado – Art. 256 d. lgs n.152/2006 – Giurisprudenza – Fattispecie: attività di autodemolitore.
 
Il reato di gestione di una discarica abusiva ha natura permanente, e la cessazione della permanenza si configura solo in casi determinati. Sicché, la permanenza del reato, previsto dall’art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla gestione abusiva o irregolare della fase post­ operativa di una discarica, cessa con il venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio dell’autorizzazione amministrativa, con la rimozione dei rifiuti o con la bonifica dell’area, ovvero con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area, ovvero, ancora, con la pronuncia della sentenza di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che nell’area della tipicità del reato è attratta non soltanto la fase in cui la discarica è "in esercizio", ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di antigiuridicità) (Sez. 3, n. 39781 del 13/04/2016 ­ dep. 26/09/2016, Pajardi; Cass. Sez. 3, n. 54523 del 14/06/2016 ­ dep. 22/12/2016, Marinelli).
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 03/11/2016 – CORTE APPELLO di CATANIA) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Di Bella  

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.13734

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.13734
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da DI BELLA GIUSEPPE nato il 06/12/1937 a CATANIA;
 
avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per: «Rigetto del ricorso»;
 
Udito il difensore, Avv. Michele Ragonese, che ha concluso per: «Accoglimento del ricorso». 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 3 novembre 2016 confermava la decisione del Tribunale di Catania del 16 ottobre 2015, che aveva condannato Giuseppe Di Bella alla pena di anni i di reclusione ed € 25.000,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 6, comma 1, lettera E, d. L. 172/2008, poiché, in concorso con altri, con più azioni ed omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di proprietario del terreno [ … ] svolgendo sul predetto terreno un’attività (non occasionale e tale da determinare il degrado dello stato dei luoghi) di raccolta e stoccaggio di rifiuti di varia natura ed in particolare pneumatici fuori uso, completi di cerchioni, parti di autoveicoli, batteria al piombo, mezzi speciali fuori uso e non [ … ] realizzava e gestiva una discarica non autorizzata; recidiva reiterata e specifica per Di Bella Giuseppe; accertato il 10 marzo 2011.
 
In accoglimento dell’appello della Procura Generale presso la Corte di appello di Catania è stata, anche, disposta la confisca dell’area in sequestro.
 
2. Di Bella Giuseppe propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
 
2. 1. Violazione di legge, art. 157, cod. pen. e 6, d.l. 172/2008.
 
Assume la Corte di appello che la condotta dell’imputato ha natura permanente. Non tiene però conto che il ricorrente ha trasferito la propria ditta e ha cessato ogni attività per la cessione della ditta alla figlia. I rifiuti sono il prodotto dell’attività di rottamazione regolarmente autorizzata, attività ceduta alla figlia. L’attività successiva alla realizzazione della discarica (bonifica) competeva pertanto alla nuova titolare della ditta, e non al ricorrente. Infatti sussiste il principio della necessaria personalità della responsabilità penale, che nel caso di specie è stato gravemente vulnerato con la decisione impugnata; la responsabilità non può protrarsi oltre la cessione dell’azienda, in relazione a condotte che non sono più nella disponibilità dell’originario titolare. È evidente che la natura giuridica del reato permanente non può comunque perdere le proprie connotazioni, e diventare uno status di immanente responsabilità del soggetto. Devono comunque coesistere le due condizioni che danno luogo al reato permanente, la protrazione dell’attività antigiuridica e la facoltà, in capo al soggetto agente, di far cessare quella condotta.
 
2. 2. Violazione di legge, art. 2 cod. pen. e art. 14, delle preleggi.
 
I contenuti sanzionatori di cui al d.l. 172/2008 non sono applicabili oltre i casi ed i tempi ivi previsti. La condotta del ricorrente è antecedente a quella di entrata in vigore della norma eccezionale.
 
La stessa non può trovare applicazione contraria al principio costituzionale fissato dall’articolo 25, comma 2, Cost.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e genericità.
 
La decisione impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, e con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, ha rilevato come il reato in oggetto ha natura permanente, e la cessazione della permanenza si configura solo in casi determinati.
 
Relativamente alla prescrizione, quindi, si deve rilevare che il reato in oggetto è di natura permanente, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, e pertanto non è maturata la prescrizione alla data della sentenza impugnata: «La permanenza del reato previsto dall’art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall’art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), con riferimento alla gestione abusiva o irregolare della fase post­ operativa di una discarica, cessa con il venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio dell’autorizzazione amministrativa, con la rimozione dei rifiuti o con la bonifica dell’area, ovvero con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area, ovvero, ancora, con la pronuncia della sentenza di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che nell’area della tipicità del reato è attratta non soltanto la fase in cui la discarica è "in esercizio", ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di antigiuridicità)» (Sez. 3, n. 39781 del 13/04/2016 ­ dep. 26/09/2016, Pajardi, Rv. 26823601; vedi anche Sez. 3, n. 54523 del 14/06/2016 ­ dep. 22/12/2016, Marinelli, Rv. 26858201).
 
Nel nostro caso la quantità dei rifiuti, la eterogeneità degli stessi ed il luogo, come adeguatamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, depongono per la non episodicità della condotta. Nell’area risultava depositato, in modo sparso, notevole materiale proveniente da attività di autodemolizione; quindi in considerazione della natura disomogenea dei vari cumuli di rifiuti, il giudice di merito, con motivazione adeguata e immune da vizi logici o da contraddizioni, riteneva configurato il reato di discarica (configurabilità che non viene nemmeno contestata con il ricorso per cassazione).
 
Il ricorrente, infatti, non contesta di aver lo smaltimento dei rifiuti (discarica), ma prospetta che l’attività di bonifica non era di sua pertinenza, per aver cessato l’attività di autodemolitore (ceduta alla figlia).
 
4. Relativamente al motivo della violazione di legge, art. 2, cod. pen., 14, preleggi, e 25, Costituzione, per la condotta del ricorrente, ritenuta antecedente a quella di entrata in vigore della norma eccezionale dell’art. 6, comma 1, lettera E, d. L. 172/2008, l’accertata permanenza del reato sino al sequestro dell’area, al momento dell’accertamento del reato (il 10 marzo 2011), implica la manifesta infondatezza del motivo, poiché la condotta è relativa al tempo di vigenza della normativa eccezionale; senza nessuna violazione, quindi, degli art. 2, cod. pen. e 25, Cost..
 
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 28/11/2017
 
 

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