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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 15020 | Data di udienza: 29 Novembre 2017

* RIFIUTI – Reato di abbandono incontrollato di rifiuti – Intenzione dell’autore della condotta – Irrilevanza – Deposito temporaneo – Condizioni – Luogo di produzione – Separazione per categoria – Artt. 183 e 256 d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Applicazione delle circostanze attenuanti generiche – Diritto dell’imputato – Esclusione – Stato di incensuratezza dell’imputato – Insufficiente – Declaratoria di inammissibilità del ricorso – Effetti conseguenziali.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2018
Numero: 15020
Data di udienza: 29 Novembre 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: ACETO


Premassima

* RIFIUTI – Reato di abbandono incontrollato di rifiuti – Intenzione dell’autore della condotta – Irrilevanza – Deposito temporaneo – Condizioni – Luogo di produzione – Separazione per categoria – Artt. 183 e 256 d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Applicazione delle circostanze attenuanti generiche – Diritto dell’imputato – Esclusione – Stato di incensuratezza dell’imputato – Insufficiente – Declaratoria di inammissibilità del ricorso – Effetti conseguenziali.



Massima

 






CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15020


RIFIUTI – Reato di abbandono incontrollato di rifiuti – Intenzione dell’autore della condotta – Irrilevanza – Deposito temporaneo – Condizioni – Luogo di produzione – Separazione per categoria – Artt. 183 e 256 d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.
 
Ai fini della integrazione del reato di abbandono incontrollato di rifiuti cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 non rileva l’intenzione dell’autore della condotta il quale, ove non possa smaltirli immediatamente, non ha alternative rispetto al "deposito temporaneo" come definito dall’art. 183, lett. bb), d.lgs. n. 152, cit., per la cui liceità è necessario che i rifiuti siano depositati nel luogo di produzione (circostanza incontestabilmente esclusa nel caso di specie) e siano separati per categoria.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Applicazione delle circostanze attenuanti generiche – Diritto dell’imputato – Esclusione – Stato di incensuratezza dell’imputato – Insufficiente.
 
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non costituiscono oggetto di un diritto dell’imputato con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Ne consegue che, come avvenuto nel caso dì specie, la loro mancata applicazione ben può essere legittimamente giustificata con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini; Sez. 1, n.3529 del 22/09/2013, Stelitano).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Declaratoria di inammissibilità del ricorso – Effetti conseguenziali.
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7­13 giugno 2000, n. 186 ), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 05/10/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO) Pres. SAVANI, Rel. ACETO, Ric. Napolillo 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15020

SENTENZA

 

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso proposto da NAPOLILLO VINCENZO nato il 02/02/1977 a NUSCO
 
avverso la sentenza del 05/10/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO
 
dato avviso alle parti;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il sig. Vincenzo Napolillo ricorre per l’annullamento della sentenza del 05/10/2016 del Tribunale di Avellino che lo ha condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, quale legale rappresentante della società <<Napolillo Costruzioni S.r.l.>>, aveva abbandonato, in area di proprietà comunale, rifiuti speciali non pericolosi. Il fatto è contestato come avvenuto in Lioni l’11/09/2012.
 
1.1. Con il primo motivo, deducendo che non era sua intenzione disfarsi della modestissima quantità di rifiuti derivanti dalla demolizione di una porzione di marciapiede e depositati all’interno di un’area recintata in attesa del loro programmato smaltimento, eccepisce l’erronea applicazione della norma incriminatrice.
 
1.2. Con il secondo motivo contesta la mancata applicazione dell’art. 131­bis cod. pen. pur sussistendone tutti gli elementi (la esigua quantità del materiale, la sua immediata rimozione, la sua incensuratezza).
 
1.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed eccepisce, a tal fine, l’inosservanza degli artt. 62, 62 bis e 133 cod. pen..
 
2. II ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità e perché manifestamente infondato.
 
3.II primo motivo, oltre ad essere sorretto da inammissibili deduzioni fattuali volte a sovvertire il fatto descritto nella motivazione della sentenza impugnata, è anche manifestamente infondato. Ai fini della integrazione del reato di abbandono incontrollato di rifiuti cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 non rileva l’intenzione dell’autore della condotta il quale, come ben inteso dal Tribunale, ove non possa smaltirli immediatamente, non ha alternative rispetto al "deposito temporaneo" come definito dall’art. 183, lett. bb), d.lgs. n. 152, cit., per la cui liceità è necessario che i rifiuti siano depositati nel luogo di produzione (circostanza incontestabilmente esclusa nel caso di specie) e siano separati per categoria.
 
4. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile visto che postula la possibilità, per questa Corte, di valutare direttamente gli ingredienti applicativi della invocata causa di non punibilità, fondatamente (ed insindacabilmente) esclusa dal Tribunale in considerazione della non esiguità del danno ambientale cagionato dalla condotta incriminata e della irrilevanza di condotte riparatorie postume.
 
5. Il terzo motivo dà per scontata l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, invece, non costituiscono oggetto di un diritto dell’imputato con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Ne consegue che, come avvenuto nel caso dì specie, la loro mancata applicazione ben può essere legittimamente giustificata con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n.3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).
 
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7­13 giugno 2000, n. 186 ), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Am­ mende.
 
Così deciso il 29/11/2017
 
 
 

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