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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 328 | Data di udienza: 21 Marzo 2018

* APPALTI – ATI – Mandante – Trasformazione sociale da s.a.s. a s.r.l. – Mantenimento degli altri parametri, dei beni sociali e della partite IVA – Modifica della composizione dell’associazione temporanea – Inconfigurabilità – Art. 80, c. 5. lett. c) d.lgs. n. 50/2016.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 17 Aprile 2018
Numero: 328
Data di udienza: 21 Marzo 2018
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Giovannini


Premassima

* APPALTI – ATI – Mandante – Trasformazione sociale da s.a.s. a s.r.l. – Mantenimento degli altri parametri, dei beni sociali e della partite IVA – Modifica della composizione dell’associazione temporanea – Inconfigurabilità – Art. 80, c. 5. lett. c) d.lgs. n. 50/2016.



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 17 aprile 2018, n. 328


APPALTI – ATI – Mandante – Trasformazione sociale da s.a.s. a s.r.l. – Mantenimento degli altri parametri, dei beni sociali e della partite IVA – Modifica della composizione dell’associazione temporanea – Inconfigurabilità – Art. 80, c. 5. lett. c) d.lgs. n. 50/2016.

La mera trasformazione sociale della mandante da s.a.s. a s.r.l., senza modificazione degli altri parametri (quali la compagine sociale, la sede, l’oggetto sociale e la durata), con mantenimento in capo alla s.r.l. di tutti i beni sociali della s.a.s., come stimati da una perizia asseverata, nonché dello stesso codice fiscale/partita I.V.A., non comporta illegittima modifica della composizione dell’associazione temporanea (art. 80, c. 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016; nella specie, peraltro, la concorrente aveva comunicato alla stazione appaltante detta trasformazione e l’amministrazione aveva effettuato i dovuti controlli in ordine al mantenimento dei suddetti parametri).

Pres. Di Nunzio, Est. Giovannini – I. s.r.l. e altro (avv. Tartaglione) c. Comune di Ferrara (avv.ti Nannetti, Indelli e Montini)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ - 17 aprile 2018, n. 328

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 17 aprile 2018, n. 328

Pubblicato il 17/04/2018

N. 00328/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2018, proposto da
Imprecos s.r.l. e Legnolandia s.r.l, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., quali società componenti il relativo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, rappresentate e difese dall’avvocato Giacomo Tartaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marcianise, via San Simeone n. 12;

contro

Comune di Ferrara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Nannetti, Matilde Indelli e Barbara Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Balli, in Bologna, via Altabella n. 3;

nei confronti

Co.Ar.Co. Soc. Cons. a r.l.; Campigli s.r.l., Campigli Legnami di Campigli Costanzo & C. s.a.s., Tecnosystem di Quartarone Giuseppe & C. s.n.c., società componenti il relativo R.T.I., non costituite in giudizio;

per l’annullamento

della determina dirigenziale del Comune di Ferrara – Settore attività interfunzionali – servizi amministrativi ed espropri, nr. 2017-2958 del 13 dicembre 2017 di aggiudicazione definitiva dell’appalto di lavori per nuova costruzione sede per servizi e rimessa barche per canotaggio presso la darsena “S. Paolo” Ferrara .

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Silva Gotti e avv. Cristina Balli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, il costituendo R.T.I. di tipo verticale formato dalla mandataria capogruppo Imprecos s.r.l. e dalla mandante Legnolandia s.r.l (di seguito: RTI IMPRECOS), che ha partecipato alla gara pubblica bandita dal comune di Ferrara per l’affidamento dell’appalto di lavori relativo a “nuova costruzione sede per servizi e rimessa barche per canotaggio presso la darsena S. Paolo Ferrara”, classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria, chiede l’annullamento della determinazione del comune di Ferrara in data 13/12/2017, recante l’aggiudicazione definitiva della gara a costituenda A.T.I. composta da Co.Ar.Co. società consortile a r.l., quale mandataria, Campigli Legnami di Campigli Costanzo & C. s.a.s. –mandante- e Tecnosystem di Quartone Giuseppe s.n.c. – mandante – (di seguito: ATI COARCO), nonché di tutti gli atti presupposti, e, in particolare, del verbale di gara n. 3 del 24/10/2017, nella parte in cui non è stato attribuito alcun punteggio all’offerta RTI IMPRECOS ed è stato invece attribuito il punteggio massimo ad ATI COARCO. A sostegno dell’azione di annullamento, la ricorrente deduce motivi in diritto con i quali rileva: violazione del disciplinare di gara; violazionedell’art.48 e 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016; violazione dei principi di correttezza e imparzialità; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti nella valutazione delle offerte e dei punteggi.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale di Ferrara – quale stazione appaltante – sostenendo l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, con conseguente richiesta di reiezione dello stesso.

Con ordinanza collegiale n. 24 del 7/2/2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata da RTI ricorrente.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2018, la causa è stata chiamata, ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Con il primo mezzo d’impugnazione, RTI IMPRECOS ritiene che la mandante di ATI aggiudicataria Campigli Legnami di Campigli Costanzo & C. s.a.s. non abbia presentato alla stazione appaltante, tra la documentazione di gara, le dichiarazioni richieste ai punti 1.5 e 1.15 del Disciplinare, con conseguente obbligo, illegittimamente non adempiuto dal Comune di Ferrara, di escludere ATI COARCO dalla competizione. Il Collegio osserva che il rilievo è infondato, avendo il Comune comprovato che la suddetta mandante di ATI aggiudicataria ha presentato la propria documentazione di gara completa delle riferite dichiarazioni di cui ai punti 1.5 e 1.15 della lex specialis (v. doc. n. 6 del Comune). Parimenti infondato è il secondo mezzo di impugnazione, mediante il quale RTI ricorrente denuncia che la stazione appaltante non avrebbe escluso dalla gara ATI aggiudicataria, nonostante che, nelle more della procedura, questa abbia illegittimamente modificato la composizione dell’Associazione Temporanea, essendo subentrata la società Campigli s.r.l. alla società Campigli Legnami di Campigli Costanzo & C. s.a.s., con asserita violazione dell’art. 80, c. 5 lett. C) del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il Collegio deve infatti rilevare che, nella specie, non vi è stata alcuna modificazione della compagine della Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, risultando intervenuta, invece, la mera trasformazione sociale della mandante da s.a.s. a s.r.l., essendo rimasti peraltro immutati gli altri parametri, quali la compagine sociale, la sede, l’oggetto sociale e la durata, con mantenimento in capo alla s.r.l. di tutti i beni sociali della s.a.s. come stimati da una perizia asseverata, nonché lo stesso codice fiscale/partita I.V.A. Dagli atti di causa risulta, inoltre, che la concorrente abbia comunicato alla stazione appaltante detta trasformazione (v. doc. n. 4 del Comune) e che l’amministrazione comunale abbia effettuato i dovuti controlli, in ordine, appunto, all’effettivo mantenimento dei suddetti parametri in capo alla società di capitali, come in effetti risulta riportato nella visura storica effettuata presso la C.C.I.A.A. di Firenze depositata in atti (v. doc. n. 5 del Comune). A ciò, consegue, pertanto, l’insussistenza della lamentata violazione dell’art. 80, comma 5, lett. C) del D.Lgs. n. 50 del 2016, non essendovi stata alcuna soluzione di continuità tra le suddette società nell’attività d’impresa (v. T.A.R. Sardegna sez. I, 22/1/2018 n. 33) e, ulteriormente, l’infondatezza del rilievo.

Anche il terzo e ultimo mezzo di impugnazione non può trovare accoglimento.

Dagli atti di causa emerge, infatti, a contrario di quanto sostiene RTI IMPRECOS, che il cronoprogramma redatto da ATI COARCO relativamente ai tempi di esecuzione dei lavori appaltati è oggettivamente chiaro e leggibile in ogni sua parte, ivi compresa quella concernente il prospetto dei giorni di lavorazione da 101 a 150 (limite massimo e minimo per l’assegnazione del punteggio previsto dalla lex specialis per tale parametro) (v. doc. n. 8 del Comune). Risulta invece corretta l’assegnazione di punti zero al ricorrente, in rifermento allo stesso parametro, avendo la stazione appaltante riscontrato che RTI IMPRECOS non ha presentato un proprio cronoprogramma dettagliato come era espressamente richiesto dal Bando. Nella specie, il ricorrente ha infatti arbitrariamente utilizzato, allo scopo, lo schema del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, a questo apportando diverse modificazioni mediante l’apposizione “di segni colorati per rappresentare gli spostamenti delle linee temporali sul diagramma…” (v. doc. n. 9 del Comune), con risultato giudicato “…per nulla chiaro dalla Commissione…” anche perché “…le lunghezze dei segni colorati sul grafico non sono coerenti con le riduzioni ipotizzate…” (v. doc. n. 10 del Comune). In conclusione, anche tale operazione di gara, con relativa attribuzione del punteggio, risulta essersi svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale e della lex specialis, con conseguente infondatezza del rilievo e, ulteriormente, reiezione del gravame.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna R.T.I. ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del resistente comune di Ferrara delle spese del giudizio che si liquidano per l’importo di €. 3.000,00 (tremila/00) fatto comunque salvo quanto già liquidato, allo stesso titolo, nella fase processuale, cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere

L’ESTENSORE
Umberto Giovannini
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio
        
        
IL SEGRETARIO
 

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