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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Rifiuti Numero: 15025 | Data di udienza: 29 Novembre 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto destinato a stalla – Natura precaria – Elementi – Obiettive esigenze contingenti e temporanee – Limiti alla sottrazione del permesso di costruire – Artt. 6, 44, lett. b e c, d.P.R. n. 380/2001 – RIFIUTI – Abbando o deposito di rifiuti – Qualifica soggettiva dell’autore della condotta (titolari di impresa o responsabili di enti) – Specifica attività di impresa Artt. 255 e 256 d.lgs. n.152 del 2006.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2018
Numero: 15025
Data di udienza: 29 Novembre 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: ACETO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto destinato a stalla – Natura precaria – Elementi – Obiettive esigenze contingenti e temporanee – Limiti alla sottrazione del permesso di costruire – Artt. 6, 44, lett. b e c, d.P.R. n. 380/2001 – RIFIUTI – Abbando o deposito di rifiuti – Qualifica soggettiva dell’autore della condotta (titolari di impresa o responsabili di enti) – Specifica attività di impresa Artt. 255 e 256 d.lgs. n.152 del 2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15025

 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto destinato a stalla – Natura precaria – Elementi – Obiettive esigenze contingenti e temporanee – Limiti alla sottrazione del permesso di costruire – Artt. 6, 44, lett. b e c, d.P.R. n. 380/2001.
 
Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso deve ricollegarsi ­ a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) ­ alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, sicché non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva (ex plurimis, Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, Manfredini, secondo cui al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo; Sez. 3, n. 22054 del 25/02/20091 Frank). 
 
 
RIFIUTI – Abbando o deposito di rifiuti – Qualifica soggettiva dell’autore della condotta (titolari di impresa o responsabili di enti) – Specifica attività di impresa Artt. 255 e 256 d.lgs. n.152 del 2006.
 
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n, 152 del 2006, è necessaria e sufficiente la qualifica soggettiva dell’autore della condotta, non essendo altresì richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa (si veda, in motivazione, Sez. 3, n. 47662 del 08/10/2014, Pelizzari, secondo cui il reato in esame può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 256, comma 2, riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva. Nello stesso senso, Sez. 3 n. 35710 del 22.6.2004, Carbone).  
 
 
(dich. inammissibile i ricorsi avverso sentenza del 21/11/2016 – CORTE APPELLO di PERUGIA) Pres. SAVANI, Rel. ACETO, Ric. Cerchecci ed altri
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15025

SENTENZA

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15025
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA 
 
sui ricorsi proposti da:
 
CERCHECCI LUCIANO nato il 24/10/1968 a ORVIETO;
CERCHECCI FRANCESCO nato il 23/02/1978 a ORVIETO; 
BRECCIA PAOLA nato il 23/01/1967 a ORVIETO;
 
avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
 
dato avviso alle parti;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I sigg.ri Cerchecci Luciano, Cerchecci Francesco e Breccia Paola ricorrono per l’annullamento della sentenza del 21/11/2016 della Corte di appello di Perugia che, rigettando la loro impugnazione avverso quella del 03/03/2016 del Tribunale di Terni, li ha definitivamente condannati alla pena di due mesi di arresto e 9.330,00 euro di ammenda ciascuno per i reati di cui ai capi A (art. 44, lett. b e c, d.P.R. n. 380 del 2001) e D (artt. 110 cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. n.152 del 2006) della rubrica, commessi tra il 26 ed il 30 aprile 2012.
 
1.1.Con il primo motivo, deducendo la natura precaria del manufatto destinato a stalla, eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 44, lett. b) e c), d.P.R.n. 380 del 2001 e l’illogicità della motivazione per contraddittorietà intratestuale e con riferimento alle deposizioni dei testimoni Marrocolo Enzo e Caterina Sebastiano nonché al verbale di sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato del 26/04/2012.
 
1.2. Con il secondo motivo, deducendo che i rifiuti abbandonati non derivavano dall’attività tipica della loro azienda agricola, eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, l’erronea disapplicazione dell’art. 255, d.lgs. n. 152 del 2006, e l’insufficienza e l’illogicità della motivazione per contraddittorietà con la deposizione del testimone Marino Ferrara e con il permesso di costruire n. 60 del 2005.
 
2. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
 
3. Il manufatto di che trattasi, delle dimensioni di mt. 15,18 x mt. 12,20 e altezza alla gronda di mt. 3. 70, era composto da otto pali di metallo zincato che ne formavano il perimetro, uniti da travi trasversali (capriate) dello stesso materiale, e infissi ad una platea di cemento realizzata sull’area di sedime. Su una parte del manufatto era stato realizzato un muretto delle dimensioni di mt. 5, 10 x mt. 1,80. La struttura, non ancora completata, era aperta su tutti i lati e, secondo le deduzioni difensive, destinata al foraggiamento all’aperto dei bovini, vista l’impossibilità di alimentarli all’interno della stalla in considerazione del loro temporaneo aumento.
 
3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso deve ricollegarsi ­ a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) ­ alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, sicché non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva (ex plurimis, Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni, Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, Manfredini, Rv. 261636, secondo cui al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo; Sez. 3, n
22054 del 25/02/20091 Frank , Rv. 243710).
 
3.2. Ciò non equivale a escludere la valenza indiziaria delle modalità di realizzazione del manufatto, dei materiali utilizzati e del suo ancoraggio al suolo, al fine di ritenere o meno l’esigenza oggettivamente temporanea. La realizzazione di una platea (o comunque di un rilevato) di cemento, per esempio, è opera che da sola determina l’irreversibile trasformazione dell’area di sedime e certamente esclude la facile rimozione dell’opera. Sotto altro profilo, la realizzazione di detto manufatto, asservito ­ secondo le stesse deduzioni difensive ­ alle esigenze dell’impresa agricola (il dedotto foraggiamento all’aperto dei bovini), legittima la conclusione che l’esigenza da soddisfare non fosse affatto episodica. La necessità di far fronte a improvvisi aumenti di capi di bestiame, se soddisfatta con strutture stabilmente destinate a farvi fronte ad ogni ricorrenza non può dirsi contingente e/o temporanea ai fini della disciplina urbanistica dell’area.
 
4. Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n, 152 del 2006, è necessaria e sufficiente la qualifica soggettiva dell’autore della condotta, non essendo altresì richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa (si veda, in motivazione, Sez. 3, n. 47662 del 08/10/2014, Pelizzari, secondo cui il reato in esame può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 256, comma 2, riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva. Nello stesso senso, Sez. 3 n. 35710 del 22.6.2004, Carbone, Rv. 229562). 
 
8.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7­13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00 ciascuno.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 29/11/2017
 

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