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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 439 | Data di udienza: 11 Aprile 2018

* VIA VAS E AIA – Valutazione di impatto ambientale – Analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente – Progetto unitariamente considerato – Utilità socio-economica – Effetti cumulativi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 14 Maggio 2018
Numero: 439
Data di udienza: 11 Aprile 2018
Presidente: Scano
Estensore: Flaim


Premassima

* VIA VAS E AIA – Valutazione di impatto ambientale – Analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente – Progetto unitariamente considerato – Utilità socio-economica – Effetti cumulativi.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 14 maggio 2018, n. 439


VIA VAS E AIA – Valutazione di impatto ambientale – Analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente – Progetto unitariamente considerato – Utilità socio-economica – Effetti cumulativi
.

La valutazione di impatto ambientale non comporta una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili, il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita; pertanto, la V.I.A. deve individuare in concreto tutte le problematiche ambientali dell’intervento, inclusi gli effetti cumulativi dei diversi profili ambientali (T.A.R. Sardegna sez. I 10 aprile 2013 n. 291). La Giunta regionale ha, dunque, la competenza di valutare e considerare, oltre agli aspetti squisitamente di impatto sul territorio, anche quelli riferiti ai costi e benefici.

Pres. Scano, Est. Flaim – S. s.p.a. (avv. Pinna) c. Regione Sardegna (avv.ti Isola e Angius)


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ - 14 maggio 2018, n. 439

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 14 maggio 2018, n. 439

Pubblicato il 14/05/2018

N. 00439/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2012, proposto da:
SORGENIA S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Pinna, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n.65;

contro

REGIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Patrizia Angius, con domicilio eletto presso lo studio Isola Floriana Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;

per l’annullamento

– della deliberazione n. 52/41 del 23.12.2011 (mai notificata o comunicata alla ricorrente) con cui la GIUNTA REGIONALE SARDA HA ESPRESSO IL PROPRIO GIUDIZIO NEGATIVO SULLA <COMPATIBILITÀ AMBIENTALE> DELL’INTERVENTO DENOMINATO "IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DA 55 MWE DI MACCHIAREDDU" proposto dalla società Sorgenia spa;

– delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/39 del 2.8.1999, n. 29/9 del 4.9.2001, n. 30/16 del 20.7.2004, n. 5/11 del 15.2.2005 e n. 24/23 del 23.4.2008, nella parte in cui ATTRIBUISCONO ALLA GIUNTA REGIONALE <LA COMPETENZA> AD ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE; e, quanto alla delibera n. 24/23 del 23.4.2008, nella parte in cui RITIENE RILEVANTI AI FINI DEL GIUDIZIO DI VIA <ASPETTI DIVERSI DA QUELLI DELLA TUTELA AMBIENTALE>;

– di tutti gli atti presupposti richiamati nell’impugnata deliberazione G.R. n. 54/41 del 23.12.2011, nessuno escluso; e, in particolare: della nota prot. 18074 dell’8.8.2011 con la quale il Direttore del Servizio S.A.V.I. dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente ha comunicato alla Sorgenia spa, ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990 s.m.i., le motivazioni della preannunziata PROPOSTA DI GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE per l’intervento di cui trattasi; della nota richiamata nell’impugnata delibera G.R. 52/41, con cui il Servizio SAVI ha confermato, all’esito della CONFUTAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI fatte pervenire dalla Sorgenia spa con nota del 17.8.2011 (prot. ADA n. 18643 del 18.8.2011), la proposta di giudizio negativo di cui alla propria precedente nota prot. n. 18074 dell’8.8.2011; della proposta di giudizio negativo dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente alla Giunta Regionale);

– di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi con quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato alla Regione il progetto per la realizzazione, in località Macchiareddu, di un IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DA 55 MWE.

Dopo l’espletamento di un articolato ed approfondito iter, per la valutazione dei diversi aspetti e profili coinvolti, la Giunta regionale con delibera n. 52/41 del 23.12.2011 ha espresso il proprio GIUDIZIO NEGATIVO SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE dell’impianto. Sostenuto da una pluralità di ragioni.

Al provvedimento finale si è pervenuti dopo la disamina, anche, delle osservazioni presentate dalla società a seguito della comunicazione dell’articolato preavviso di rigetto.

Con ricorso depositato il 26.4.2012 Sorgenia ha impugnato gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati, formulando le seguenti censure:

1) incompetenza della GR – illegittimità costituzionale dell’art. 48, co. 3 della l.r. 12.6.2006 n. 9 e dell’art. 8, co. 4, della l.r. 13.11.1998 n. 31 per violazione del generale principio di separazione delle funzioni di cui all’art. 97 Costituzione;

2) violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.11. e dell’art. 12 del d. lgs. 29.12.2003 n. 387 – incompetenza – sviamento di potere;

3) eccesso di potere per carenza di motivazione; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti nonché per difetto di istruttoria – sviamento e violazione del principio di economicità ed efficacia;

4) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per difetto di istruttoria – carenza di motivazione – mancata e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 21 delle norme d’attuazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);

5) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per difetto di istruttoria e carenza di motivazione – mancata e/o falsa applicazione dell’art. 23. co. 6, lett. b) e allegato E, delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico (PAI) e dell’art. 93 del d. lgs. 12.04.2006 n.163;

6) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per carenza di istruttoria e difetto di motivazione con riferimento alla localizzazione dell’intervento (di cui al paragrafo indicato in delibera come punto 2.2.1);

7) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

8) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per irragionevolezza e sviamento – eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione;

9) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti – eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione;

10) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti – eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione;

11) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti – eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancata e/o falsa applicazione art. 8, comma 1, delle Direttive di cui alla delibera g.r. n. 24/23 del 23.4.2008 – eccesso di potere per erroneità e/ o carenza di motivazione.

Si è costituita l’Amministrazione regionale chiedendo , in parte, l’inammissibilità del ricorso (per le censure ritenute attinenti il merito e l’esercizio di attività tecnico-discrezionale, in riferimento ai motivi dal terzo all’undicesimo), e, per il resto, il rigetto dell’impugnazione.

Sono seguite memorie, anche in replica.

All’udienza dell’11 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

La realizzazione dell’intervento, dal costo complessivo di 250 milioni di euro (con incentivi di cui al DM 11.4.2008), è stata prevista su di un’area di estensione pari a circa 175 ettari all’interno della zona industriale di Machiareddu, nella parte non ancora urbanizzata.

La domanda di VIA è stata presentata il 16.11.2009.

Sono seguite le pubblicazioni di rito.

La Regione formulava istanze integrative, soddisfatte dalla società (docc. 6 e 7).

L’Amministrazione dava formalmente avvio al procedimento di VIA l’8.3.2010 .

A seguito di articolato sviluppo procedimentale, che aveva richiesto indizioni di Conferenze di servizi e presentazione pubblica del progetto, nonché la domanda di ulteriori integrazioni a carico della proponente (docc. 9-10-11-12-13-14), il Direttore del Servizio, con nota dell’8.8.2011, ha comunicato, ex 10 bis L. 241/1990, le motivazioni del “preavviso di rigetto” (doc. 13).

Seguivano controdeduzioni della società, presentate il 17.8.2011, unitamente a documentazioni tecniche (doc. 14).

Nonostante alcuni profili delle osservazioni siano stati accolti, con il provvedimento finale la GR ha espresso parere negativo di VIA, sulla base dell’istruttoria compiuta e dei vari pareri acquisiti, in particolare del SAVI.

Con la dettagliata ed articolata delibera, n. 52/41 del 23 dicembre 2011, impugnata, la Giunta regionale esprimeva il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell’intervento denominato “impianto solare termodinamico da 55 MWe di Machiareddu” proposto dalla società Sorgenia.

Le motivazioni sono state ampiamente esposte ed hanno posto in luce plurime cause impeditive alla realizzazione dell’intervento proposto.

Il provvedimento finale impugnato per poter essere ritenuto illegittimo dovrebbe essere riconosciuto dal giudice privo di sostegno in ordine a “tutte” le (svariate) contestazioni sollevate.

Dunque, anche qualora fosse riscontrabile, per ipotesi, l’ irragionevolezza di (soli) alcuni profili, la sussistenza degli altri sarebbe comunque idonea a sostenere il provvedimento negativo.

Il riscontro di un solo aspetto o impedimento , in termini di legittimità , risulterebbe, comunque, idoneo ad autosostenere il provvedimento.

In sostanza la sussistenza di <plurime motivazioni> ritenute impeditive, a seguito della valutazione tecnico-discrezionale svolta dall’Amministrazione, imporrebbe che, al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale di illegittimità, “tutte” le valutazioni negative espresse dovrebbero essere riconosciute viziate (in accoglimento di tutte le 11 censure sollevate in ricorso).

Quindi permarrebbe comunque la correttezza dell’agire amministrativo anche nel caso in cui una sola delle motivazioni poste alla base del provvedimento si rivelasse fondata.

Il parere negativo di VIA è stato espresso a seguito dell’approfondita analisi istruttoria con esame delle osservazioni presentate dalla società il 17.8.2011 successivamente alla comunicazione del preavviso di rigetto dell’8.8.2011.

Il Collegio esaminerà nel seguente ordine le censure sollevate (in parte accorpandole per tipologia):

-inizialmente il primo motivo di ricorso in riferimento alla competenza della Giunta regionale;

-esame del secondo e terzo motivo, che hanno un’impronta squisitamente giuridica;

-disamina dei motivi da 4 a 11, specificamente attinenti al contenuto e allo sviluppo del progetto.

1) Con il primo motivo la società chiedeva, in via, preliminare e pregiudiziale, la sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 1 della L.Cost. n. 1/1948 e 23 della L. 87 /1953. Ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 48, co. 3, della L.R. 12.6.2006 n. 9 ed all’art. 8, co. 4, della L.R. 13.11.1998 n. 31, nella parte in cui si rimettono alla Giunta Regionale la competenza in ordine al giudizio di valutazione di impatto ambientale, per violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Questo motivo, attinente alla ritenuta “incompetenza” della Giunta regionale ad adottare il provvedimento impugnato (in favore della competenza dirigenziale), ha perso consistenza.

L’interesse della parte è venuto meno in quanto, nelle more, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2013, che ha dichiarato, specificamente, la sussistenza della competenza della Giunta regionale in materia di VIA (valutazione di impatto ambientale).

La questione era stata posta alla Corte da questo Tribunale con ordinanza del 21 dicembre 2011 sollevando profili di illegittimità costituzionale dell’articolo 48, comma 3, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e dell’articolo 8, comma 4, della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), per violazione dell’articolo 97 della Costituzione.

La decisione della Corte (intervenuta dopo l’instaurazione del presente giudizio) ha privato di ogni interesse la questione di incompetenza sollevata (come del resto dichiarato specificamente anche da parte ricorrente). In quanto è stato riconosciuto che la VIA si concretizza in una ponderazione complessa, che coinvolge profili tecnici e profili di vera e propria opportunità, tali da trascendere l’aspetto prettamente gestionale tipico della competenza dirigenziale e da rientrare tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo (con corretta attribuzione legislativa alla Giunta regionale).

*

2) In riferimento al secondo motivo la società ricorrente sostiene che alla Giunta regionale sarebbe precluso esprimersi in materia di “analisi economica” dell’intervento.

Nella specie in sede di VIA la Giunta regionale non potrebbe analizzare “i fattori costi-benefici, la produttività, l’idoneità tecnica dell’impianto”. Ritenendo che, semmai, tali aspetti avrebbero potuto essere esaminati (solo) dalla Conferenza di servizi decisoria.

In realtà l’ambito di competenza spettante alla Giunta regionale è complessiva, con facoltà (e dovere) di svolgimento di un giudizio di compatibilità ambientale, sia in riferimento a fattori squisitamente di impatto sul territorio, sia in riferimento al rapporto fra sacrificio ambientale e conseguimento del risultato energetico.

In ricorso si sostiene che la Giunta regionale avrebbe potuto dare parere contrario (solo) rispetto all’analisi economica dell’intervento svolta dalla Conferenza di servizi decisoria; ma non avrebbe potuto elaborare “in proprio” analisi che rileverebbero al di fuori della problematica ambientale.

Il Collegio ritiene che la competenza della GR sia multiforme, coinvolgendo una pluralità di fattori diversificati per tipologia, estendendosi alla valutazione (a tutto tondo) dell’impatto dell’intervento sul territorio, tenendo in considerazione sia i profili prettamente ambientali, sia i profili economici riferiti a costi, benefici e rendimenti dell’intervento, Con analisi dei costi sociali.

Come il Consiglio di Stato ha di recente ritenuto (sez. V 6 luglio 2016 n. 3000) “La valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita”.

“La valutazione d’impatto ambientale non comporta una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. "opzione-zero", il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita” (Consiglio di Stato sez. IV 24 marzo 2016 n. 1225; in questi termini anche Consiglio di Stato sez. V 2 ottobre 2014 n. 4928 ).

La VIA implica dunque “una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste” ( Consiglio di Stato sez. V 02 ottobre 2014 n. 4928 e sez. IV 09 gennaio 2014 n. 36 ).

La Giunta regionale aveva , dunque, la competenza di valutare e considerare anche gli aspetti riferiti ai costi e benefici.

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3) Con la terza censura Sorgenia ritiene, sostanzialmente, che le motivazioni di rigetto sarebbero state espresse in modo superficiale.

Il Collegio ritiene, invece, che tutti gli aspetti rilevanti sono stati, in realtà, specificamente analizzati, tenendo ampiamente conto anche delle controdeduzioni formulate in corso di procedimento.

L’analisi è stata svolta a livello tecnico con adeguati approfondimenti.

Rispetto alla complessiva attività svolta non si ravvisano superficialità e/o carenza di motivazioni, tali da non consentire la valutazione delle argomentazioni che sono state esternate nel provvedimento (articolato in 27 pagine, con categorie e sotto-categorie), per distinguere i diversi profili trattati.

Si consideri , oltretutto, che a dimostrazione dell’ approfondimento con il quale è stata affrontata la materia, alcune delle osservazioni sono state anche accolte.

*

Le censure sollevate ai punti da 4 a 11 contengono, nella sostanza, contro-valutazioni nel merito, con pretesa della parte privata di sostituirsi nelle valutazioni discrezionali compiute dall’amministrazione regionale

La difesa regionale ha formulato per questo specifica eccezione di inammissibilità.

Il Collegio ritiene che essendo questioni che sono state poste, a diverso livello, sia opportuno esaminarle e trattarle in modo autonomo, in modo da verificare eventuali valutazioni macroscopicamente illogiche e/o inadeguate.

In questo contesto il “margine” di possibile rilevanza giurisdizionale si circoscrive ad aspetti di “forte” azione illegittima, connotata da macroscopiche valutazioni inappropriate da parte dell’Amministrazione.

In quanto nell’esercizio delle attività tecnico-discrezionale , nei termini peculiari che le caratterizzano , la valutazione del Giudice risulta limitata al riscontro di palesi illogicità e/o carenze.

Posto che la ricorrente sostiene che, nell’analisi del progetto, sarebbero emerse macroscopiche illegittimità con difetti di istruttoria , risulta necessario svolgere una disamina degli aspetti sollevati per poter verificare, punto per punto, se l’esercizio della discrezionalità sia stato o meno svolto in modo profondamente e palesemente inadeguato.

In via preliminare, per inquadrare la fattispecie, è necessario ricordare che la procedura di VIA è costituita dall’esame di un insieme di dati tecnico-scientifici riferiti alle caratteristiche economiche e tecnologiche del progetto proposto, con valutazioni delle interazioni tra intervento e componenti ambientali, con confronto fra costo del progetto e suoi impatti e benefici diretti/indiretti.

Nella VIA debbono essere valutati e computati gli effetti sull’ambiente, a breve e lungo termine, sia permanenti che temporanei, con rilievo anche degli effetti cumulativi.

La VIA viene effettuata considerando svariati e diversificati fattori uomo-ambiente, anche in correlazione tra di loro (essere umano, fauna e flora; suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio; beni materiali e patrimonio culturale).

La norma di riferimento (al tempo vigente) è il terzo comma dell’art. 22 del Codice ambiente 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”), che prevedeva:

“3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio”.

E questo è quello che la Giunta ha sviluppato nell’ambito dell’articolato procedimento, partecipato, con la ritenuta sussistenza , nel provvedimento finale, di criticità e carenze (che la proponente contesta).

*

Si procede quindi ad esaminare i motivi (da 4 a 11) inerenti specificamente la valutazione del progetto.

4) Con la quarta censura la ricorrente sostiene che la Giunta regionale avrebbe agito in modo palesemente illegittimo quando ha rilevato la mancanza dello “Studio di compatibilità idraulica, geologica, geotecnica” redatto ai sensi dell’articolo 8 comma 2 delle NTA del PAI.

Sorgenia ritiene che il progetto presentato sarebbe stato redatto in modo completo ed idoneo anche per l’esame di questi profili.

In particolare in riferimento al canale di guardia delle aree produttive, con prevista riduzione della pericolosità idraulica del Rio (artificiale) Coccodì , con progettata “deviazione del tracciato” e con la realizzazione di un nuovo canale artificiale (3500 m); il tutto in conformità alle NTA del PAI , articoli 14 e 21.

Si evidenzia, inoltre, che lo svolgimento della progettazione eseguita era quello proprio dello studio “preliminare” (primo livello di progettazione), come tale sufficiente per definire l’intervento. Gli altri approfondimenti sarebbero stati redatti, successivamente, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva.

Il Collegio ritiene, invece, che, già in sede, iniziale, di valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento gli “elementi idraulici, geologici, geotecnici” dovevano trovare adeguato svolgimento in sede progettuale. La rilevata mancanza di Studio specifico non consentiva alla Giunta di poter valutare la sussistenza dei presupposti tecnici.

E la richiesta di tale Studio non può essere considerata palesemente inidonea, essendo correlata alla formulazione di un giudizio completo di ammissibilità dell’intervento.

Giudizio che necessariamente implicava la completezza di tutti i profili trattati, in particolare in un contesto nel quale l’aspetto idraulico era del tutto e assolutamente peculiare. Essendo stato previsto, dalla proponente, lo spostamento del tracciato di un Rio, ancorché artificiale.

*

5) Questione per certi aspetti simile alla precedente è quella sollevata con la quinta censura, ove la Regione ha evidenziato l’insufficienza dello studio-progetto “preliminare” in riferimento alla “sistemazione altimetrica e idraulica” dell’area di intervento.

Sorgenia sostiene che, in riscontro alla nota del 4 ottobre 2010, aveva presentato lo Studio di compatibilità idraulica, ex articolo 23 comma 6 lett b e allegato E delle NTA del PAI.

La progettazione ulteriore e superiore sarebbe stata presentata in una fase successiva, in particolare in sede di progetto definitivo o esecutivo.

Il Collegio ritiene che anche questa censura non possa trovare accoglimento.

La richiesta della Giunta di poter approfondire, già in sede di giudizio di compatibilità ambientale, ogni profilo importante e rilevante, come era effettivamente quello concernente la “sistemazione idraulica”, risultava pienamente legittima. La tematica era particolarmente importante in considerazione del luogo ove l’intervento sarebbe stato realizzato (con necessità di analisi idrauliche in ordine agli effetti delle modifiche sul Rio).

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6) La sesta censura si riferisce alla scelta della localizzazione dell’intervento.

In particolare al punto 2.2.1 la Giunta regionale (prima a pagina 6/27 ante controdeduzioni; e poi a pagina 19/27 in fase decisoria), evidenziava che era lo stesso Studio di fattibilità presentato dalla ricorrente che poneva in luce che il sito scelto per la realizzazione dell’impianto “per quanto ottimale a scala locale non lo sarebbe invece in termini globali” .

Il sito scelto è stato ritenuto dalla società proponente dotato di sufficienti livelli di irraggiamento solare. Ma la Giunta lamenta che questi livelli non erano stati adeguatamente esplicitati.

L’impianto risultava essere di 1813 kw/m, quindi posto al limite minimo della soglia di 1800-2000 kWh/mq. Sul punto erano state accettate le controdeduzioni inerenti il dimensionamento di 1813 kWh/mq (e non di quello inferiore di 1674 kWh/mq, come stimato dal proponente in fase preliminare).

L’Amministrazione evidenziava che la letteratura di settore considera idonei alla realizzazione di questo tipo di impianti i siti caratterizzati da una DNI pari a 1800-2000 kWh/m2.

I valori stimati per il sito di intervento, pur non essendo inammissibili, risultavano comunque di basso valore di DNI.

Gli impianti menzionati a titolo comparativo (collocati all’estero, in Spagna, Nevada, California) risultavano tutti superiori (tra i 2200 e 2720 kWh/m2).

Quindi la Giunta pur ritenendo interessante il DNI stimato per il sito di intervento, rilevava che l’impianto, se comparato agli altri impianti comparati, risultava di gran lunga inferiore.

A parità di energia prodotta, con maggiori impatti connessi all’occupazione di suolo, il quantificato basso valore di DNI determinava un coefficiente di occupazione specifica (Kmq/MW) maggiore.

Le valutazioni tecniche compiute dalla Giunta non risultano palesemente illogiche e/o prive di fondamento.

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7) Il settimo motivo concerne la problematica delle “falde acquifere e la possibile contaminazione di acque sotterranee” (aspetto esaminato al punto 2.2.3 della delibera impugnata).

La Giunta ha rilevato delle criticità in quanto le falde superficiali sarebbero state intercettate dagli scavi di fondazione (576 opere di fondazioni su pali, che interessano un’ area avente estensione complessiva di 170 ha.).

La sistemazione altimetrica dell’area in alcuni punti comportava la profondità di scavo pari a 4 m, che andavano sommati agli 8 m delle opere di fondazione. Con raggiungimento della falda intercettata dal piezometro ASPZ8.

Inoltre sono state poste in evidenza carenze di misure correttive in caso di rotture nell’impianto, con conseguente possibile accidentale sversamento nel terreno di sali fusi e solidi nonché di olio utilizzato nel funzionamento della struttura.

Per quanto riguarda i sali si evidenziava la loro solubilità in acqua con possibile rapida diffusione nella matrice suolo e nelle falde acquifere sottostanti.

In riferimento invece all’olio diatermico la Giunta rilevava che il proponente avrebbe semplicemente ribadito la probabilità “estremamente bassa” del verificarsi di perdite, con impossibilità di contaminazione delle acque sotterranee a seguito di un malfunzionamento o di rottura di parti di impianto.

L’amministrazione evidenziava, invece, che sarebbe stato necessario prevedere interventi impiantistici di “mitigazione del rischio” derivante dai rilasci accidentali.

Nell’ambito della propria valutazione tecnica la Giunta ha ritenuto che tale impatto non fosse stato adeguatamente valutato, non essendo state previste idonee misure di mitigazione e/o di compensazione.

Anche in questo caso le valutazioni e motivazioni espresse non si presentano viziate in modo macroscopico., in quanto correlate ad esigenze adeguatamente delineate.

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8) Con l’ottava censura viene in evidenza la problematica della “qualità dell’aria-atmosfera” (il profilo è stato, in parte, già esaminato al punto 3.1 della delibera impugnata).

La ricorrente ritiene che con il rispetto dei limiti di legge e con assicurazione della protezione della salute umana l’Amministrazione non avrebbe potuto introdurre elementi più restrittivi (in quanto i limiti non sono modificabili dalla PA in sede di analisi del singolo intervento).

Parte ricorrente invoca sul punto il principio di certezza del diritto.

Ma la Regione ha ritenuto, innanzitutto, che l’analisi era stata effettuata dalla proponente in riferimento ad un solo anno (il 2006/2007).

Stante la limitatezza temporale la rilevazione non poteva essere considerata significativa e sufficiente.

Inoltre nella simulazione sarebbero state anche trascurate le misure di mitigazione da adottare a scopo cautelativo.

Inoltre non sarebbe stato esaminato il possibile “effetto cumulativo”.

E gli incrementi dovuti ad altre attività potevano creare delle criticità per la salute umana (che il proponente non aveva considerato).

Inoltre si evidenziava, anche, l’assenza dell’analisi della ricaduta delle polveri al suolo.

Dunque la Giunta anche in riferimento a questo aspetto ha valutato e affrontato la problematica dell’impatto con esplicazione, dopo adeguato approfondimento , di un giudizio non macroscopicamente viziato.

*

9) La questione posta con il nono motivo risulta molto affine alla problematica già affrontata con la settima censura (tutela delle falde acquifere e possibile contaminazione di acque sotterranee).

Al punto 3.2 la Giunta ha esaminato gli ulteriori profili inerenti le acque superficiali e sotterranee . E’ stato evidenziato dall’amministrazione il rischio di contaminazione della falda da olio fluido convettore (che cristallizza a 12°) . Con conseguente sua solidificazione prima del raggiungimento della falda.

Tale problematica assumeva particolare rilevanza , in ordine ai suoi possibili effetti, sussistendo nella zona aree agricole nonché un Rio artificiale (Coccodì ) e suoi affluenti naturali .

Il Rio attuale (per some si conforma) è il frutto della sistemazione idraulica attuata dal Consorzio di bonifica negli anni 60. E relativamente a tale corso d’acqua la società aveva progettato una nuova sistemazione idraulica, con suo spostamento.

L’Amministrazione ha ritenuto che non fossero state progettate adeguate misure di protezione in ordine alla possibilità di contaminazione della falda da parte dell’olio diatermico utilizzato come fluido termovettore,.

Ribadendo anche la rilevanza degli effetti delle opere di fondazione sulle falde acquifere.

Anche in ordine a tali aspetti le valutazioni compiute dalla Giunta non appaiono macroscopicamente scorrette.

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10) Con la decima censura si affronta la problematica della valutazione della flora, fauna e ecosistemi (aspetto trattato al punto 3. 3 della delibera impugnata).

Per la società proponente la mitigazione proposta sarebbe sufficiente in considerazione della notevole distanza (di 4 e 2 km.) dalle due aree faunistiche esistenti. In riferimento alla tutela di queste aree la società aveva proposto “varchi” lungo tutta la recinzione, per consentire il passaggio di animali (anfibi e piccoli mammiferi).

La ricorrente ritiene che l’ “effetto barriera” sarebbe poco significativo e non costituirebbe causa di interruzione di corridoi biologici significativi.

E sull’area di intervento Sorgenia evidenzia che era stata prevista una forma di compensazione ambientale di 2.000.000 per vent’anni (con gestione da parte dell’Università a fini di sperimentazione).

La Giunta ha ritenuto, per contro, che le proposte misure di mitigazione fossero generiche e non sufficienti per poter consentire la valutazione positiva e di compatibilità dell’intervento.

L’Amministrazione riteneva, in particolare, che la sottrazione di 170 ha di habitat, a distanza di qualche kilometro da un SIC e da un’ oasi di protezione faunistica, rappresentava un fattore certamente non trascurabile, rivestendo un profilo di grande importanza nella valutazione di compatibilità di collocazione della struttura.

Rilevando che importanti impatti diretti si sarebbero verificati nelle due aree limitrofe, che rivestivano una grande rilevanza ai fini naturalistici.

Il Collegio ritiene che la valutazione in ordine alla sufficienza e compatibilità delle previsioni di mitigazione previste dalla proponente, specificamente in materia di protezione della flora, fauna e ecosistemi, rientrava nella sfera di analisi propria della Giunta, la quale si è espressa con l’esternazione di poteri tipicamente tecnico-discrezionali. E che neppure in questo caso risultano viziati da macroscopiche illogicità e/o carenze.

*

11) Con l’ultima censura, formulata (in connessione e ad ulteriore specificazione del precedente secondo motivo -in quel caso il vizio era stato elaborato sotto il profilo dell’ <incompetenza della Giunta> ad esprimere valutazioni “extra-ambientali”-), parte ricorrente contesta che l’ “analisi costi-benefici” potesse essere richiesta alla società , in quanto profilo che esulerebbe dall’aspetto squisitamente ambientale.

Per questo Sorgenia ritiene che le valutazioni manifestate al punto 4 della delibera non risulterebbero ammissibili.

Preliminarmente si richiama la giurisprudenza già citata nell’esame del vizio 2 riferita alla ampiezza e completezza dell’analisi ambientale e socio-economica che deve essere svolta in sede di VIA.

La società sostiene che, essendo stato prodotto, unitamente alle controdeduzioni, lo £Studio di prefattibilità tecnico-economica£ (commissionato al Centro ricerche CRS4), la tematica, così ulteriormente definita, avrebbe dovuto essere considerata, in sede di decisione finale, ormai superata.

E , in ogni caso, tali profili erano stati precedentemente illustrati anche in sede di consultazione pubblica, nella fase di partecipazione prevista dalla normativa.

Il Collegio ritiene, innanzitutto, che la Giunta regionale detiene il potere di valutare, nell’ambito della VIA, non solo profili strettamente ambientali, ma (necessariamente), anche quelli inerenti gli equilibri economici/ambientali che, con l’attuazione dell’intervento, possono insorgere.

A fronte di sacrifici di ordine territoriale-ambientale deve essere rilevato e constatato, come contrappeso, la sussistenza di adeguati e premianti vantaggi pubblici, in considerazione delle importanti acquisizioni di energie alternative per la comunità e per il territorio.

L’Amministrazione non poteva, quindi, prescindere, nell’ambito della valutazione preventiva di compatibilità (VIA), dall’analisi della correlazione tra costi e benefici pubblici, per l’ambiente e per la collettività in generale.

È vero che in corso di procedimento, su specifica richiesta del SAVI, la società ha successivamente presentato, unitamente alle controdeduzioni, lo “Studio di prefattibilità” redatto dal Centro Ricerche del CRS4 riguardante gli aspetti tecnico-economici con analisi costi-benefici,.

Ma è anche vero che tale documento non è stato ritenuto sufficiente e completo.

In particolare non sarebbe stata dimostrata la sostenibilità socioeconomica dell’intervento, attraverso un’ analisi costi/benefici esposta in maniera organica e completa.

Con l’espletamento di una analisi economico-finanziaria estesa alla valutazione della realizzazione, della gestione nonché della dismissione dell’impianto.

La precedente delibera della giunta regionale 24/23 del 2008 (di cui è stata fatta applicazione in questo caso) richiedeva che l’analisi socio-economica e l’analisi costi-benefici fossero redatte secondo una rigorosa metodologia.

E nel caso di specie la Giunta ha ravvisato limiti e carenze nella documentazione presentata. Le motivazioni sono state specificamente espresse ed esaminate ai punti 4.1 e 4.2 di pagina 15/27 e punto 4 di pagina 26/27.

Si rammenta che la richiesta di integrazioni del SAVI, dell’ottobre 2010, in merito a questo punto, richiedeva esplicitamente l’elaborazione di una adeguata analisi benefici/costi, sia di carattere prettamente economico, sia per quanto riguarda il profilo inerente costi e benefici ambientali e sociali dell’intervento, con riferimento alle diverse opzioni esaminate.

E la società avrebbe trattato, nelle controdeduzioni, solo l’esame delle “esternalità positive” derivanti dall’intervento sulla componente atmosfera.

Ma nessuna valutazione sarebbe stata effettuata in merito alle altre componenti.

Così come i presunti benefici socio-economici dell’intervento (ricadute sociali ed economiche sul territorio) sarebbero risultati di natura ed entità indefinita.

La valutazione di impatto ambientale non comporta una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili, il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita; pertanto, la V.I.A. deve individuare in concreto tutte le problematiche ambientali dell’intervento, inclusi gli effetti cumulativi dei diversi profili ambientali” (T.A.R. Sardegna sez. I 10 aprile 2013 n. 291).

Se ne deduce che le valutazioni della Giunta regionale ben potevano estendersi alle considerazioni in termini di costi e benefici dell’intervento progettato (cfr. anche la giurisprudenza citata nel precedente vizio 2) .

*

In conclusione in riferimento a tutte le censure formulate da 4 a 11 , di ordine prettamente tecnico, non emerge che la Giunta regionale abbia compiuto valutazioni palesemente erronee o carenti.

In definitiva le osservazioni presentate dalla società Sorgenia, in corso di procedimento, risultano essere state adeguatamente esaminate e valutate , unitamente alla documentazione integrativa prodotta.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento di euro 4.000, oltre accessori di legge, in favore della Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Grazia Flaim
        
IL PRESIDENTE
Francesco Scano
        
        
IL SEGRETARIO

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