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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 738 | Data di udienza: 9 Maggio 2018

* VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – “Forno ecologico” – Conferenza di servizi – Art. 14 ter e quater l. n. 241/1990, come novellati dal dlgs. n. 127/2016 – Atti a contenuto provvedimentale adottati in momenti precedenti rispetto all’atto conclusivo – Competenza – Amministrazione procedente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2018
Numero: 738
Data di udienza: 9 Maggio 2018
Presidente: Romano
Estensore: Giani


Premassima

* VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – “Forno ecologico” – Conferenza di servizi – Art. 14 ter e quater l. n. 241/1990, come novellati dal dlgs. n. 127/2016 – Atti a contenuto provvedimentale adottati in momenti precedenti rispetto all’atto conclusivo – Competenza – Amministrazione procedente.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 24 maggio 2018, n. 738


VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – “Forno ecologico” – Conferenza di servizi – Art. 14 ter e quater l. n. 241/1990, come novellati dal dlgs. n. 127/2016 – Atti a contenuto provvedimentale adottati in momenti precedenti rispetto all’atto conclusivo – Competenza – Amministrazione procedente.

L’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990 (come modificato dal d.lgs. n. 127/2016) stabilisce che la “determinazione motivata di conclusione della conferenza” è /adottata dalla “amministrazione procedente”, la quale la assume “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi partecipanti” e il successivo art. 14-quater, comma 1, della legge 241 come novellata aggiunge che “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tuti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenze delle amministrazioni”. Dunque, nella disciplina della legge sul procedimento amministrativo attualmente vigente è l’Amministrazione procedente che deve adottare l’atto conclusivo della conferenza di servizi, previa valutazione della posizione prevalente emersa in seno alla stessa, e sarà tale atto dell’Amministrazione procedente ad avere efficacia esterna e valore provvedimentale. Se ciò vale per l’atto finale, che pone termine all’intero procedimento in svolgimento, non può non valere anche per gli atti a contenuto provvedimentale che siano adottati in momenti precedenti rispetto all’atto finale, che consumano cioè anticipatamente rispetto alla determinazione finale l’esercizio del potere decisorio. (Nella specie, il verbale redatto all’esito di riunione della conferenza dei servizi, aveva consumato una porzione del potere decisorio, poiché era stata stabilita la natura di rifiuto delle acque immesse nell’impianto qualificato come “forno ecologico”, con conseguente necessità di VIA; in quanto atto decisorio avrebbe dovuto essere adottato secondo le regole proprie della determinazione finale, la cui competenza compete all’Amministrazione procedente).

Pres. Romano, Est. Giani – P. s.p.a. (avv.ti Berruti e Bonino) c. Regione Toscana (avv. Ciari)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 24 maggio 2018, n. 738

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 24 maggio 2018, n. 738

Pubblicato il 24/05/2018

N. 00738/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2018, proposto da:
Polynt s.p.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Francesca Bonino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, Publiacqua S.p.A., Comune di San Giovanni Valdarno, Azienda Usl Toscana Sud Est, Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del verbale di conferenza di servizi in data 27 novembre 2017, per la parte in cui la Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, nel corso del procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata a Polynt dalla Provincia di Arezzo con Provvedimento Dirigenziale in data 30 marzo 2009 n. 56/EC (successivamente modificato dai Provvedimenti Dirigenziali della Provincia di Arezzo 20 novembre 2009 n. 184/EC e 6 giugno 2010 n. 170/EC), ha imposto a Polynt l’onere di avviare entro il termine di 90 giorni la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale al fine dell’autorizzazione di un impianto denominato “forno ecologico” qualificato come impianto di incenerimento rifiuti; nonché di ogni altro atto a quello suindicato comunque presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Nel ricorso introduttivo del giudizio la Polynt s.p.a., azienda che opera nel settore della produzione e fornitura delle specialità chimiche e dei prodotti chimici intermedi e avete uno stabilimento ubicato nel Comune di San Giovanni Valdarno, espone di essere titolare, in relazione a tale sito produttivo, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 rilasciata dalla Provincia di Arezzo con provvedimento dirigenziale in data 30 marzo 2009 n. 56/EC, successivamente modificata con i provvedimenti dirigenziali della Provincia di Arezzo 20 novembre 2009 n. 184/EC e 6 giugno 2010 n. 170/EC, con scadenza al 30 marzo 2025; espone altresì che tra i diversi punti di emissione autorizzati dall’AIA vi è quello relativo all’impianto denominato forno ecologico; riferisce che all’esito di un’ispezione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Toscana – ARPAT condotta nel corso del 2015 la Regione Toscana con nota in data 24 agosto 2016 ha comunicato a Polynt l’avvio di un procedimento di riesame dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, del Codice dell’ambiente; riferisce infine che dall’avviata procedura è scaturita una conferenza di servizi all’esito della quale è stato sospeso il procedimento di riesame dell’AIA e imposto a Polynt, in relazione al forno ecologico e sul presupposto della qualificazione giuridica dello stesso come impianto di incenerimento di rifiuti, l’onere di attivare una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale entro il termine di 90 giorni, e ciò in funzione del successivo rilascio di nuova autorizzazione.

2 – La Polynt s.p.a. impugna il verbale di conferenza di servizi del 27 novembre 2017, in uno con gli atti come meglio in epigrafe indicati, stante la sua immediata lesività (nella parte in cui qualifica come rifiuti le acque di processo, impone alla ricorrente l’onere di avviare una procedura di VIA e assoggetta il forno ecologico a nuova specifica autorizzazione), articolando nei suoi confronti le seguenti censure:

– “Violazione dell’art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli artt. 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241. Incompetenza”, essendo la conferenza dei servizi organo sprovvisto di poteri decisionali e l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza stessa spettando all’amministrazione procedente, che nella specie si identifica con l’amministrazione regionale;

– “Violazione dell’art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per illogicità manifesta”, non essendo stati indicati i presupposti o le condizioni che nel caso concreto avrebbero dovuto legittimare l’avvio del procedimento di riesame; ciò in contrasto con l’obbligo di motivazione;

– “Violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’art. 43, comma 6 della Legge Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10. Errore nei presupposti di fatto e di diritto”, non potendo la VIA postuma essere richiesta (neanche in sede di riesame) in relazione ad attività soggette ad AIA;

– “Violazione degli artt. 74, comma 1, lett. h, 183 e 293 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’art. 2 Direttiva 98/2008/CE. Difetto di istruttoria. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione”, poiché Illegittimamente il provvedimento impugnato, aderendo agli esiti dell’istruttoria tecnica condotta dall’ARPAT, determina una arbitraria equiparazione delle acque di processo che derivano dalla produzione delle resine poliestere ai rifiuti e, così facendo, assoggetta il forno ecologico alla disciplina degli inceneritori di rifiuti;

3 – La Regione Toscana si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso stesso, stante il fatto che il verbale gravato non costituisce atto conclusivo del procedimento di riesame dell’AIA di cui all’art. 20 octies del d.lgs. n. 152 del 2006.

4 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 9 maggio 2018 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5 – Oggetto della impugnazione è il verbale redatto in esito alla riunione della conferenza di servizi svolta in data 27 novembre 2017, avente ad oggetto il riesame dell’AIA in titolarità della ricorrente, presieduta dal dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana e a cui hanno partecipato rappresentanti di ARPAT, Azienda USL Toscana Sud Est e Publiacqua s.p.a., verbale che è stato sottoscritto dal presidente e da tutti i rappresentanti intervenuti.

Il verbale in esame ha il seguente contenuto dispositivo: “esaurita la fase di dibattito sugli argomenti oggetto del presente procedimento, il presidente invita alla rispettiva pronuncia di competenza i rappresentati delle Amministrazioni chiamate a partecipare alla Conferenza, i quali esprimono assenso alla sospensione del procedimento di riesame; lo stesso sarà ripreso a seguito della presentazione, entro 90 giorni dalla data del presente verbale, della documentazione necessaria a modificare il provvedimento di AIA vigente al fine di autorizzare in tale ambito il forno ecologico quale impianto di incenerimento rifiuti e la documentazione relativa ai punti A, B, C ed E sopra esposti. Contestualmente, sempre entro 90 giorni dalla data del presente verbale, dovrà essere attivata la necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale applicabile, dandone comunicazione ai componenti la Conferenza”.

Risulta dunque palese che si tratta di verbale redatto all’esito di riunione della conferenza dei servizi, assunto dai partecipanti alla stessa, il quale, da un lato, dispone la sospensione del procedimento di riesame dell’AIA rilasciata alla ricorrente, oggetto della conferenza di servizi, e, dall’altro lato, assume puntuali decisioni, quali la necessità di autorizzare il forno ecologico qualificato come “impianto di incenerimento rifiuti” e l’esigenza di attivare la VIA in ordine all’impianto stesso.

6 – Tale essendo la natura e il contenuto dell’atto gravato, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione Toscana, con richiamo alla natura endo-procedimentale dell’atto stesso, che non costituisce il provvedimento finale del procedimento di riesame dell’AIA.

L’eccezione è infondata.

È vero che si è in presenza di un atto che non costituisce la determinazione finale del procedimento di riesame, com’è reso palese dal fatto che il suo primo contenuto si sostanzia in una decisione di sospensione del procedimento stesso, al fine di acquisire la documentazione necessaria alla prosecuzione del procedimento e alla sua decisione. Tuttavia, al di là della portata formale dello stesso, il verbale in esame ha nella sostanza una specifica portata decisoria, giacché contiene l’assunzione da parte della conferenza di servizi di puntuali determinazioni in ordine al corso della procedura stessa, aventi effetti provvedimentali e assumendo una specifica portata lesiva per gli interessati. In particolare, come risulta dalla lettura dello stesso, il richiamato verbale stabilisce che il forno ecologico dovrà essere autorizzato, ricorrendone i presupposti normativi, “quale impianto di incenerimento rifiuti” e previa sottoposizione a VIA. I richiamati contenuti dell’atto gravato sono profili contestati dalla società ricorrente, lesivi per la stessa e ritenuti illegittimi, finendo per far assumere al verbale in considerazione, ben oltre la sua veste formale, natura di atto decisorio, lesivo e quindi impugnabile, con conseguente infondatezza della eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Toscana.

7 – Con il primo motivo parte ricorrente censura il verbale della conferenza di servizi gravato per difetto di competenza, stante la mancanza in capo alla conferenza di servizi di poteri decisori e la necessità che le sue determinazioni conclusive siano assunte dall’amministrazione procedente.

La censura è fondata.

Come sopra evidenziato, al di là della veste formale il verbale gravato ha nella sostanza contenuto provvedimentale e portata lesiva per i destinatari, nella misura in cui assume specifiche decisioni in ordine alla natura del forno ecologico e alla necessità di sua sottoposizione a VIA. La natura decisoria e provvedimentale del verbale in considerazione pone la questione, sollevata con il motivo in esame, della competenza della conferenza di servizi ad assumere tale atto. È ben noto che la conferenza di servizi è modulo procedimentale che può assumere distinte funzioni, ben potendo avere funzione decisoria, con l’assunzione di atti che tengono luogo di quelli propri di ciascuna amministrazione partecipante secondo l’ordinaria distribuzione delle competenze. È necessario tuttavia evidenziare come sia giuridicamente disciplinata la competenza alla adozione degli atti decisori in seno alla conferenza di servizi, aspetto che ha subito molteplici modifiche normative nel corso del tempo. Nella presente fattispecie è applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 127 del 2016, poiché il verbale impugnato è stato adottato in esito alla riunione del 27 novembre 2017. L’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990 (come modificato dal d.lgs. n. 127 cit.) stabilisce che la “determinazione motivata di conclusione della conferenza” è adottata dalla “amministrazione procedente”, la quale la assume “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi partecipanti” e il successivo art. 14-quater, comma 1, della legge 241 come novellata aggiunge che “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tuti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenze delle amministrazioni”. Dunque nella disciplina della legge sul procedimento amministrativo attualmente vigente è l’Amministrazione procedente che deve adottare l’atto conclusivo della conferenza di servizi, previa valutazione della posizioni prevalenti emerse in seno alla stessa, e sarà tale atto dell’Amministrazione procedente ad avere efficacia esterna e valore provvedimentale. Ritiene il Collegio che se ciò vale per l’atto finale, che pone termine all’intero procedimento in svolgimento, non può non valere anche per gli atti a contenuto provvedimentale che siano adottati in momenti precedenti rispetto all’atto finale, che consumano cioè anticipatamente rispetto alla determinazione finale l’esercizio del potere decisorio. Nella specie una porzione del potere decisorio risulta già consumata attraverso il verbale in esame, che ha stabilito la natura di rifiuto delle acque immesse nel forno ecologico e la necessità di VIA per il forno stesso; trattasi allora di atti decisori che devono essere adottati secondo le regole proprie della determinazione finale e la cui competenza compete dunque all’Amministrazione procedente. Ne consegue che la censura di incompetenza in esame risulta fondata, laddove il verbale impugnato, che per le ragioni dette avrebbe dovuto essere adottato dall’Amministrazione procedente (cioè dalla Regione Toscana) è stato invece assunto dalla stessa conferenza di servizi.

8 – La fondatezza della prima censura risulta assorbente, coinvolgendo la stessa competenza dell’organo che ha adottato l’atto, e comporta l’accoglimento del ricorso, potendo essere compensate le spese del giudizio, stante la complessità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Riccardo Giani
        
IL PRESIDENTE
Saverio Romano
        
        
IL SEGRETARIO

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