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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 19147 | Data di udienza: 22 Novembre 2017

RIFIUTI – Attività di gestione e smaltimento di rifiuti secondo modalità non consentite – Attività non occasionale – Integrazione del reato di cui all’art. 256, c.1,  dlgs n. 152/2006 – Fattispecie: riversamento di liquidi aspirati da fosse settiche nella rete fognaria ovvero direttamente sui terreni agricoli – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Irrogazione del trattamento sanzionatorio e concessione dei benefici di legge – Motivazione – Richiamo alla equità e criterio di sintesi – Art. 133 cod. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Maggio 2018
Numero: 19147
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: GENTILI


Premassima

RIFIUTI – Attività di gestione e smaltimento di rifiuti secondo modalità non consentite – Attività non occasionale – Integrazione del reato di cui all’art. 256, c.1,  dlgs n. 152/2006 – Fattispecie: riversamento di liquidi aspirati da fosse settiche nella rete fognaria ovvero direttamente sui terreni agricoli – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Irrogazione del trattamento sanzionatorio e concessione dei benefici di legge – Motivazione – Richiamo alla equità e criterio di sintesi – Art. 133 cod. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19147
 
 
RIFIUTI – Attività di gestione e smaltimento di rifiuti secondo modalità non consentite – Attività non occasionale – Integrazione del reato di cui all’art. 256, c.1,  dlgs n. 152/2006 – Fattispecie: riversamento di liquidi aspirati da fosse settiche nella rete fognaria ovvero direttamente sui terreni agricoli – Giurisprudenza.
 
Ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 256, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006, è sufficiente che si sia verificata anche una sola volta una delle condotte descritte dalla norma precettiva (Corte di cassazione, Sezione III penale 12/09/2017, n. 41529; idem, Sezione III penale, 2/03/2015, n. 8979), purché essa costituisca un’attività di gestione dei rifiuti e non sia del tutto occasionale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29/02/2016, n. 8193).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Irrogazione del trattamento sanzionatorio e concessione dei benefici di legge – Motivazione – Richiamo alla equità e criterio di sintesi – Art. 133 cod. pen. – Giurisprudenza.
 
In tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato anche in misura massima la sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nel richiamo alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Cass., Sez.III penale, 18/09/2015, n. 37867), richiamo che può ritenersi soddisfatto anche attraverso il riferimento ai criteri guida di cui all’art. 133 cod. pen.
 
 
(riforma sentenza n. 2066 del TRIBUNALE DI MODENA – 14/06/2011) Pres. DI NICOLA, Rel. GENTILI, Ric. Prandini ed altro 

 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19147

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19147

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da: 
 
PRANDINI Roberto, nato a Formigine (Mo) il 27 settembre 1978;
 
FERRARI Silvio, nato a Modena il 13 marzo 1946;
 
avverso la sentenza n. 2066 del Tribunale di Modena del 14 giugno 2011;
 
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
 
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
 
sentiti, altresì, per il ricorrente Prandini, l’avv. Carmine D’ONOFRIO, del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. Giuseppe CICERO, del foro di Modena, e, per il ricorrente Ferrari, l’avv. Elisa VACCARI, del foro di Modena, in sostituzione dell’avv. Giancarla MOSCATTINI, del foro di Modena, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con sentenza del 14 giugno 2011, il Tribunale di Modena, in esito a giudizio scaturito dalla opposizione a decreto penale emesso nei loro confronti, ha dichiarato la penale responsabilità dì Prandini Roberto e di Ferrari Silvano in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006, per avere ciascuno di costoro, il primo nella qualità di titolare della ditta individuale "Agriform di Prandini Roberto", svolto attività di gestione e smaltimento di rifiuti secondo modalità non consentite, in particolare riversando i liquidi aspirati da fosse settiche da loro svuotate o nella rete fognaria ovvero direttamente sui terreni agricoli; il Tribunale emiliano li ha, pertanto, condannati, concesse ad ambedue le attenuanti generiche e ritenuto di dovere qualificare il fatto ascritto al Proietti alla stregua del comma 4 della disposizione sopra citata, alla pena di euro 4.000,00 di ammenda il Prandini ed euro 14,000,00 di ammenda il Ferrari.
 
Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi in grado di appello i due prevenuti, ambedue assistiti dal rispettivo difensore fiduciario.
 
Il Prandini ha affidato le sue doglianze ad un solo motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la circostanza che il reato a lui contestato non si sarebbe realizzato, atteso che, a tutto voler concedere, l’accertamento svolto nei suoi confronti avrebbe portato a verificare che in una sola circostanza egli aveva fatto accesso ad uno stabile condominiale per ivi procedere al prelievo dei liquami dalla fossa settica; non trattandosi, pertanto, di attività organizzata, l’illecito contestato non risulterebbe integrato; il Prandini ha, altresì, lamentato la inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata in relazione alla sua identificazione come il soggetto che era alla guida dell’automezzo che aveva operato in relazione alle aspirazioni dei liquami contenuti nella fossa settica di cui sopra ed al successivo loro smaltimento sul terreno nonché in relazione alla qualificazione in guisa di rifiuto, nella specie liquami, di quanto aspirato dalle predette fosse settiche.
 
Il Ferrari, a sua volta, ha formulato due motivi di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Modena; il primo concerne la ritenuta inidoneità degli elementi raccolti durante la istruttoria dibattimentale per la affermazione della sua penale responsabilità, mentre il secondo attiene, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, sotto la specie della omessa motivazione, alla determinazione della pena ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena medesima. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Deve preliminarmente disporsi la conversione delle impugnazioni proposte dai difensori dei due ricorrenti, dai medesimi introdotte come ricorsi in appello, in ricorsi per cassazione.
 
Osserva, infatti, il Collegio che con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, dichiarata la penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati loro rispettivamente contestati, li ha condannati alla pena di euro 4.000,00 di ammenda il Prandini e di euro 14.000,00 di ammenda il Ferrari; ai sensi, pertanto, dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza in questione, con la quale è stata irrogata esclusivamente la pena dell’ammenda, non è suscettibile di appello.
 
Tuttavia, in ossequio al principio del favor impugnationis, i ricorsi in questione, proposti come detto avverso sentenza non appellabile, una volta verificata la voluntas impugnandi dei ricorrenti, devono essere convertiti in ricorso per cassazione, salvo comunque il controllo in ordine alla loro ammissibilità in ragione della sussistenza nell’atto in questione dei requisiti di forma e di sostanza che deve avere l’atto introduttivo del giudizio per essere considerato un valido ricorso per cassazione e salva la capacità processuale speciale di chi li abbia sottoscritti.
 
Fatta questa premessa, rileva il Collegio che, essendo fondato, nei limiti che si vedranno di seguito, il solo ricorso del Ferrari, la sentenza impugnata deve essere annullata con esclusivo riferimento alla posizione di quest’ultimo, dovendo, viceversa, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso del Prandini.
 
Invero la impugnazione del Prandini è esclusivamente svolta attraverso censure in punto di fatto, volte a contestare la ricostruzione storica dell’episodio per cui è processo operata dal Tribunale di Modena.
 
Il Tribunale ha più che plausibilmente motivato in ordine alla identificazione del Prandini, eseguita attraverso la diretta percezione della sua identità da parte degli agenti operanti, come il soggetto che, aspirati con l’ausilio di un’autobotte nella sua disponibilità presso un edificio condominiale i liquami contenuti nella fossa settica ivi esistente, ha poi provveduto alla loro dispersione su di un terreno agricolo; con riferimento alla integrazione del reato contestato nella condotta del prevenuto, osserva il Collegio che, indubbio essendo – oltre che in forza della espressa dichiarazione degli agenti operanti, correttamente valorizzata a fini dimostrativi dal Tribunale modenese, anche in ragione di una congrua inferenza di tipo logico – il fatto che i materiali aspirati dalle fosse settiche di cui sopra fossero il prodotto delle deiezioni umane e degli altri rifiuti ivi convogliati dalle condotte condominiali di scarico e che gli stessi siano stati dispersi dal Prandini sul terreno agricolo in aperta campagna attiguo alla sede della ditta individuale da lui gestita – circostanza anche questa direttamente percepita, per come esaustivamente rilevato nella sentenza impugnata, dai testimoni sentiti in dibattimento – sussistono tutti gli elementi di responsabilità quanto al reato a lui contestato.
 
Esso, peraltro, è stato derubricato dal giudice del merito quoad poenam rispetto alla sua originaria formulazione – essendo emerso che il prevenuto era comunque titolare della iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali autorizzati, sicché la sua responsabilità è collegata al fatto che la sua condotta si è posta palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nella autorizzazione – ai sensi del comma 4 dell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006.
 
Né, infine quanto alla posizione del Prandini, ha un qualche rilievo la circostanza che la diretta percezione della attività svolta da questo abbia avuto ad oggetto un solo episodio; invero, come questa Corte ha in più occasioni precisato e ribadito, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 256, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006, è sufficiente che si sia verificata anche una sola volta una delle condotte descritte dalla norma precettiva (Corte di cassazione, Sezione III penale. 12 settembre 2017, n. 41529; idem, Sezione III penale, 2 marzo 2015, n. 8979), purché essa costituisca un’attività di gestione dei rifiuti e non sia del tutto occasionale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 febbraio 2016, n. 8193).
 
Elementi questi due ultimi che possono essere ragionevolmente esclusi essendo la condotta del Prandini, come emergente dalla sentenza impugnata, certamente inserita, con utilizzo di mezzi materiali non trascurabili e con l’improprio utilizzo del liquami a fini agricoli, nella sua attività imprenditoriale.
 
Il ricorso del Prandini deve, perciò essere dichiarato inammissibile.
 
Passando al ricorso del Ferrari, ne rileva la Corte la inammissibilità del primo motivo.
 
Infatti anche esso, non diversamente dal motivo di impugnazione svolto dal Prandini, si articola esclusivamente attraverso la mera confutazione delle più che plausibili deduzioni fatte dal giudice del merito sulla base delle ampie e congruenti risultanze processuali, riportate nella sentenza impugnata, tutte inequivocabilmente ed univocamente orientate nel senso della affermazione dello svolgimento da parte del prevenuto della attività di raccolta dei liquami frutto della pulizia delle fosse settiche da lui eseguita in numerosi condomini o altre private abitazioni della zona di Formigine.
 
E’, viceversa, parzialmente fondato il secondo motivo di impugnazione; con esso il ricorrente lamenta l’omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine alle richieste da lui formulate, e come tali riportate nella stessa sentenza impugnata, aventi ad oggetto il contenimento della pena entro il minimo edittale e la concessione dei benefici di legge.
 
Osserva, infatti, la Corte, quanto alla determinazione della pena che il Tribunale la ha limitata, sebbene in misura eccedente rispetto al minimo edittale, alla sola pena pecuniaria, sebbene il reato contestato preveda la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
 
A tale proposito va confermato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena
dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato anche in misura massima la sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nel richiamo alla equità’ quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 settembre 2015, n. 37867), richiamo che può ritenersi soddisfatto anche attraverso il riferimento ai criteri guida di cui all’art. 133 cod. pen.
 
Fondato è, viceversa l’ulteriore profilo del motivo di ricorso ora in esame, cioè quello legato alla omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
 
Va al riguardo preliminarmente rilevato che, per come espressamente risulta dal verbale dell’udienza celebratasi in data 14 giugno 2011 ed allegato alla sentenza impugnata, il difensore del Ferrari, subordinatamente alla assoluzione del suo assistito nel merito, chiese la "concessione dei benefici di legge"; dovendosi per tali intendere – secondo un inveterato e, pertanto, inequivocabile stilum foris – il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e la non menzione della sentenza di condanna nei certificati penali dell’interessato rilasciati non a fini elettorali.
 
Ciò posto, osserva il Collegio che sul punto la sentenza del Tribunale di Modena è del tutto silente, non risultando la che richiesta della difesa del Ferrari sia stata affatto esaminata; né è possibile desumere dal restante contenuto della sentenza impugnata l’esistenza di fattori oggettivi che, costituendo un formale impedimento al riconoscimento dei benefici in questione, avrebbero reso non necessaria la espressione da parte del giudice del merito di una sua esplicita pronunzia sul punto.
 
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con riferimento alla posizione del Ferrari stante la palese omissione di motivazione su di un punto decisivo posto in discussione.
 
Non vi è luogo, quanto al caso di specie, all’annullamento con rinvio della predetta sentenza – che si sarebbe diversamente imposto, secondo il preferibile orientamento di questa Corte, stante la necessità di provvedere in sede di merito in ordine alla questione devoluta e non trattata, poiché la stessa coinvolge anche valutazioni di merito, quanto meno con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità (in tal senso da ultimo e per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 14 settembre 2017, n. 41988; contra: Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 ottobre 2017, n. 48997) – posto che la contravvenzione contestata, consumata non oltre la data del 16 novembre 2007, si è oramai da tempo estinta per prescrizione.
 
Il ricorso proposto dal Prandini deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il medesimo va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende, mentre, in accoglimento del ricorso del Ferrari la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla posizione di costui, per essere il reato a lui contestato estinto per prescrizione.

PQM
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a Ferrari Silvano per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.
 
Dichiara inammissibile il ricorso di Prandini Roberto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende 
 
 
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
 

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