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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 22764 | Data di udienza: 11 Aprile 2018

* RIFIUTI – Confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti disposta con decreto penale di condanna – Esclusione – Riqualifica come richiesta di incidente di esecuzione e trasmissione degli atti  al giudice competente – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Abnormità del provvedimento – Principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis – Giurisprudenza.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2018
Numero: 22764
Data di udienza: 11 Aprile 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: CERRONI


Premassima

* RIFIUTI – Confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti disposta con decreto penale di condanna – Esclusione – Riqualifica come richiesta di incidente di esecuzione e trasmissione degli atti  al giudice competente – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Abnormità del provvedimento – Principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis – Giurisprudenza.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/05/2018 (Ud. 11/04/2018), Ordinanza n.22764
 
 
RIFIUTI – Confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti disposta con decreto penale di condanna – Esclusione – Riqualifica come richiesta di incidente di esecuzione e trasmissione degli atti  al giudice competente – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n.152/2006.
 
La confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, di cui all’art. 259, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non può essere disposta con il decreto penale di condanna (Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016, Gardelli e altro; Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Staicue e altro). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Abnormità del provvedimento – Principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis – Fattispecie: confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti disposta con decreto penale di condanna – Giurisprudenza.
 
In tema di procedure, è da considerarsi ad es. abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, si colloca al di fuori non soltanto delle norme legislative, ma anche dell’intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare non previsto e non prevedibile dal legislatore, sicché, non può ritenersi abnorme il provvedimento di confisca per il fatto di essere adottato in sede di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari (cfr. Sez. 4, n. 46422 del 23/10/2015, Diop); in questi casi, l’eventuale ricorso per cassazione presentato dall’imputato va qualificato come richiesta di incidente di esecuzione e gli atti trasmessi al giudice competente (cfr. anche Sez. 1, n. 9826 del 05/02/2009, Rosa). Tuttavia, è stato altresì sostenuto che in specie (confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti disposta con decreto penale di condanna) andava esclusa la trasmissione degli atti, atteso che l’incidente di esecuzione non può qualificarsi come mezzo di impugnazione, tuttavia, in proposito la contraria opinione poggia sui principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (così Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.l.; cfr., sull’affermazione generale, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro). Altrimenti opinando, l’imputato rimarrebbe privo di tutela, laddove il Pubblico Ministero ben poteva omettere la richiesta del decreto penale di condanna e procedere nelle vie ordinarie, colà insistendo per conseguire la misura ablatoria nella pienezza del contraddittorio ed in ossequio al dettato normativo.
 
 
(Qualifica il ricorso per cassazione come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso) Pres. DI NICOLA, Rel. CERRONI, Ric. Petre 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/05/2018 (Ud. 11/04/2018), Ordinanza n.22764

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/05/2018 (Ud. 11/04/2018), Ordinanza n.22764

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da Constantin Petre, nato a Calarasi (Romania) il 01/12/1984;
 
avverso il decreto del 07/04/2017 del Tribunale di Rovigo;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con decreto penale del 7 aprile 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha condannato Petre Constantin alla pena, con i doppi benefici di legge, di euro 11.250 di ammenda, per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente disponendo la confisca dell’autocarro Fiat Ducato con targa AJ713FV.
 
2. Avverso il predetto provvedimento, nella parte in cui era stata disposta la confisca del mezzo, l’interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione con due articolati motivi di impugnazione. 
 
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che, al di là del ricorso per cassazione, non sussisteva mezzo impugnatorio specifico per evitare la confisca dell’autocarro, provvedimento quest’ultimo che non poteva essere adottato in sede di emissione del decreto penale di condanna.
 
2.2. Col secondo motivo infatti il ricorrente ha ribadito che la speciale confisca obbligatoria di cui all’art. 259, comma 2, d.lgs. 152 cit. non poteva essere disposta col provvedimento impugnato, atteso il disposto di cui all’art. 460, comma 2, cod. proc. pen., che in sede di emissione di decreto penale di condanna contemplava solamente la confisca prevista dall’art. 240, comma 2, cod. pen ..
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso, in esito alla riqualificazione del ricorso per cassazione (i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione) come incidente di esecuzione.
 
4.1. Vero è, in proposito, che non vi è questione in ordine al fatto che la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, di cui all’art. 259, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non può essere disposta con il decreto penale di condanna (Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016, Gardelli e altro, Rv. 267923; Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Staicue e altro, Rv. 252622).
 
In specie, al contrario, in tale sede è stata disposta la confisca del mezzo.
 
Ciò posto, non può ritenersi l’abnormità del provvedimento, atteso che è stato ad es. osservato che, essendo abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, si colloca al di fuori non soltanto delle norme legislative, ma anche dell’intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare non previsto e non prevedibile dal legislatore, non può ritenersi abnorme il provvedimento di confisca per il fatto di essere adottato in sede di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari (cfr. Sez. 4, n. 46422 del 23/10/2015, Diop, Rv. 265203); sì che l’eventuale ricorso per cassazione presentato dall’imputato va qualificato come richiesta di incidente di esecuzione e gli atti trasmessi al giudice competente (cfr. anche Sez. 1, n. 9826 del 05/02/2009, Rosa, Rv. 243291).
 
Non ignora la Corte che è stato altresì sostenuto che in specie andava esclusa la trasmissione degli atti, atteso che l’incidente di esecuzione non può qualificarsi come mezzo di impugnazione (così Sez. 1, n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Kane, Rv. 269187), ma in proposito la contraria opinione poggia, con valutazione pienamente condivisibile, sui principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (così Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.l., Rv. 271460; cfr., sull’affermazione generale, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538).
 
Altrimenti opinando, l’imputato rimarrebbe privo di tutela, laddove il Pubblico Ministero ben poteva omettere la richiesta del decreto penale di condanna e procedere nelle vie ordinarie, colà insistendo per conseguire la misura ablatoria nella pienezza del contraddittorio ed in ossequio al dettato normativo.
 
4.2. Alla stregua dei principi richiamati, che ben possono essere quindi mutuati anche nella presente fattispecie, il ricorso per cassazione va qualificato come incidente di esecuzione, altresì disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso.
 
P.Q.M.
 
Qualificato il ricorso per cassazione come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso.
 
Così deciso in Roma il 11/04/2018
 

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