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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 19151 | Data di udienza: 22 Novembre 2017

* RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Esistenza di una articolata organizzazione – Natura di reato istantaneo – Fattispecie: attività di raccolta e trasporto abusiva di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi – Art. 256, c.1, dlgs n. 152/2006 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Maggio 2018
Numero: 19151
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: GENTILI


Premassima

* RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Esistenza di una articolata organizzazione – Natura di reato istantaneo – Fattispecie: attività di raccolta e trasporto abusiva di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi – Art. 256, c.1, dlgs n. 152/2006 – Giurisprudenza.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19151
 

RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Esistenza di una articolata organizzazione – Natura di reato istantaneo – Fattispecie: attività di raccolta e trasporto abusiva di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi – Art. 256, c.1, dlgs n. 152/2006 – Giurisprudenza.
 
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. Nella specie, il Tribunale, avendo rilevato, attraverso la molteplicità delle ricevute relative ai diversi conferimenti, una certa professionalità della condotta, dovendosi per tale intendere un’attività svolta con continuità e sistematicità del tempo, ha ritenuto soddisfatto anche il più stringente requisito richiesto ai fini della integrazione del reato, consistente, nella esistenza di un’attività organizzata destinata alla realizzazione della condotta vietata. Fattispecie: attività di raccolta e trasporto abusiva di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, e conferimento ad una ditta di trasformazione dei rottami ferrosi.
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 868/17 del TRIBUNALE DI ASTI – 4/5/2017) Pres. DI NICOLA, Rel. GENTILI, Ric. De Albis

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19151

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19151
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da: 
 
DE ALBIS Gianfranco, nato a Mazara del Vallo (Tp) il 7 maggio 1975; 
 
avverso la sentenza n. 868/17 del Tribunale di Asti del 4 maggio 2017; 
 
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
 
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Asti, con sentenza del 4 maggio 2017, ha dichiarato De Albis Gianfranco responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, per avere egli effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, conferendoli ad una ditta di trasformazione del rottami ferrosi, condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia.
 
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il De Albis, assistito dal proprio legale di fiducia, deducendo tre motivi di impugnazione.
 
Col primo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto la sua penale responsabilità sebbene non fosse emerso alcun elemento dal quale desumere che il conferimento del materiale fosse stato opera sua, non potendo tale elemento essere ricavato dal fatto che egli non abbia disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle ricevute risultante presso la ditta conferitaria.
 
Subordinatamente il ricorrente ha contestato la mancanza di prova in ordine al fatto che egli non fosse iscritto all’Albo Nazlonale dei gestori ambientali.
 
In ultimo egli ha contestato la sussistenza stessa del reato, non essendo stata provata l’inserimento della sua condotta nell’ambito di un’attività, intesa questa come condotta organizzata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile e per tale esso deve essere dichiarato.
 
Quanto al primo motivo di impugnazione va detto che il giudice del merito ha ragionevolmente desunto la attribuzione dei conferimenti dei rottami ferrosi al De Albis sulla base del dato, non contestato nella sua obbiettiva materialità, che presso la ditta ove i predetti rottami erano stati conferiti vi erano delle ricevute, riferite ai pagamenti ottenuti quale corrispettivo di tali conferimenti, a firma del De Albis; del tutto plausibile, in base alla considerazione che non vi sarebbe stato alcun interesse da parte dell’acquirente a farsi rilasciare le predette ricevute ove le stesse non fossero state sottoscritte da chi aveva conseguito il pagamento, è l’attribuzione a tali atti dello stigma di fonte di prova del fatto che i rottami ferrosi in questione fossero stati consegnati alla Ro.Met. Sri, cioè la società acquirente degli stessi, proprio dal De Albis.
 
Quanto al secondo motivo di impugnazione, legato al fatto che non si comprenderebbe quale sia stata la fonte del convincimento dimostrato dal giudicante in ordine al fatto che il De Albis non fosse titolare della autorizzazione per la gestione ed il trasporto dei rifiuti di cui al capo di imputazione, osserva il Collegio che, essendo l’atto in questione un atto autorizzatorio, e pertanto tale da estendere la capacità del soggetto che ne sia portatore, legittimandolo a tenere condotte che, di regola, non sono consentite, la dimostrazione della legittimità del suo operato, e pertanto, della titolarità della autorizzazione che lo consentiva, competeva al De Albis; non spettava, pertanto, alla Autorità requirente dimostrare che egli fosse sprovvisto della autorizzazione del trasporto dei rifiuti, incombendo su di essa solo la prova della sussistenza della condotta di trasporto di essi, gravando, viceversa, sull’interessato la dimostrazione che per lo svolgimento di tale condotta, di regola inibita alla generalità degli individui, egli era titolare della prescritta autorizzazione.
 
Quanto al terzo motivo di impugnazione, anche a volere seguire la impostazione del ricorrente, il quale parte dal presupposto – in realtà erroneo secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 febbraio 2016, n. 8193, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale) – che il reato contestato presupponga l’esistenza di una articolata organizzazione volta alla gestione del rifiuto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale, avendo rilevato, attraverso la molteplicità delle ricevute relative ai diversi conferimenti, una certa professionalità della condotta del De Albis, dovendosi per tale intendere un’attività svolta con continuità e sistematicità del tempo, ha soddisfatto anche il più stringente requisito richiesto dal ricorrente ai fini della integrazione del reato, consistente, appunto, nella esistenza di un’attività organizzata destinata alla realizzazione della condotta vietata.
 
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
PQM
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
 

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