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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1380 | Data di udienza: 9 Marzo 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di edilizia libera assoggettati a CIL o CILA – Art. 3, c. 5 l.r. Sicilia n. 16/2016 – Sanatoria dell’intervento abusivo – Presentazione della comunicazione e della ricevuta di pagamento della sanzione – Doppia conformità e/o termini – Non sono previsti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 18 Giugno 2018
Numero: 1380
Data di udienza: 9 Marzo 2018
Presidente: Di Paola
Estensore: Pignataro


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di edilizia libera assoggettati a CIL o CILA – Art. 3, c. 5 l.r. Sicilia n. 16/2016 – Sanatoria dell’intervento abusivo – Presentazione della comunicazione e della ricevuta di pagamento della sanzione – Doppia conformità e/o termini – Non sono previsti.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 18 giugno 2018, n. 1380


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di edilizia libera assoggettati a CIL o CILA – Art. 3, c. 5 l.r. Sicilia n. 16/2016 – Sanatoria dell’intervento abusivo – Presentazione della comunicazione e della ricevuta di pagamento della sanzione – Doppia conformità e/o termini – Non sono previsti.

 L’art. 3 della L.R. Sicilia n. 16 del 10.08.2016, al comma 5, stabilisce che “La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione”. E’ dunque evidente che se l’intervento abusivo avviato o ultimato, rientra nelle ipotesi di edilizia libera assoggettate alla Comunicazione Inizio Lavori (cd. CIL) o alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) esso può essere sanato presentando la suddetta comunicazione unitamente alla ricevuta di pagamento della sanzione, salva naturalmente la regolarizzazione rispetto alle altre normative vincolistiche di settore, quali quella paesaggistica, sismica, idrogeologica, etc. Tra l’altro l’attuale normativa non prescrive o dispone alcunché in termini temporali, e non pone il rispetto della condizione della doppia conformità come invece è previsto dal T.U.E. agli articoli 36 e 37 per gli abusi e le difformità edilizie che esulano dalle fattispecie dell’edilizia libera.

Pres. Di Paola, Est. Pignataro – S.M. (avv. Tumminello) c. Comune di Altofonte (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 18 giugno 2018, n. 1380

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 18 giugno 2018, n. 1380


Pubblicato il 18/06/2018

N. 01380/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2017, proposto da Sergio Marfia, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Tumminello, domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR Sicilia, Palermo, in Palermo, via Butera, 6.

contro

– il Comune di Altofonte non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione,

– dell’ordinanza n°23 del 18.11.2016 di demolizione di opere edilizie;

– di tutti gli atti anteriori, successivi, connessi, presupposti e consequenziali;

e per la condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n.327\2017 di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Udito, nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale d’udienza;


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il 17/01/17 e depositato il 2/02/17, il sig. Sergio Marfia ha impugnato l’ordinanza n°23 del 18.11.2016, notificatagli in pari data, con la quale il Comune di Altofonte gli ha intimato la demolizione dell’opera edilizia consistente nella “rimozione e sostituzione della saracinesca esterna, demolizione degli stipiti dell’ingresso alla futura autorimessa e realizzazione di n°2 pilastri (sezione cm. 30x cm. 50) sormontati da una trave (sezione cm. 45x cm. 50), tutti realizzati in conglomerato cementizio armato, con conseguente variazione delle dimensioni dell’apertura: larghezza m. 2,70 (preesistente m. 2,30), altezza m. 2,90, sito in Via Campo nn. 15, 17, 23, al N.C.E.U. del Comune di Altofonte al foglio 500, particella 920, sub 3” ed il ripristino dello stato dei luoghi,poiché tale intervento è stato effettuato in difformità dalla autorizzazione n. 05 del 23.03.2016, nel centro storico, zona “A” del P.R.G., soggetta dal 2004 a vincolo paesaggistico e sismico.

Ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare, deducendone l’illegittimità per i motivi di “Violazione e falsa applicazione in ordine alla L.R. 16 del 10.08.2016; Eccesso di potere, omissione e/o contraddittorietà della motivazione nonché travisamento dei fatti” poiché il Comune intimato, pur riconoscendo che l’intervento edile è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001 e come tale soggetto a C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata) così come previsto dall’art. 6 del D.P.R. cit., recepito dall’art. 3 della L.R. n. 16 del 10.08.2016, avrebbe applicato immotivatamente la sanzione dell’ingiunzione a demolire e del ripristino dello stato dei luoghi in luogo di quella prevista dal comma 5 dell’art. 3 della L.R. n. 16/2016 cit. che, nell’ipotesi di mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori, qual è quella di specie, non prevede la sanzione della demolizione ma commina sola una sanzione pecuniaria di € 1.000,00.

Precisa, inoltre, di avere già provveduto a:

– depositare, in data 14.12.2016, la richiesta di "CIL in sanatoria" o "Cil per lavori già eseguiti" al fine di sanare l’irregolarità edilizia, pagando la sanzione di 1.000 euro;

– richiedere, con istanza prot. 3026/P del 12.12.2016, il parere di “Compatibilità Paesaggistica” alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. competente;

– presentare, in data 9.01.2017, all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, l’istanza prot. 3123/UO volta a ottenere il N.O. ai sensi dell’art. 21 L. n. 64/74.

Il Comune di Altofonte, seppure ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza collegiale n.327\2017 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Nelle more del giudizio:

– la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, con atto prot. 5084/S15.4 del 24.08.2017, ha accertato la regolarità urbanistica dell’edificio e, posto che l’intervento realizzato non ha comportato un aumento della volumetria e delle superfici utili, ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità paesaggistica;

– il Genio Civile di Palermo, con provvedimento prot. 226342 del 18.11.2017, ha rilasciato il parere di sussistenza ai sensi della L. 02.02.1974, n. 64.

Con memoria del 2/02/18, il ricorrente ha ulteriormente argomentato a favore dell’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 9.3.2018, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.

2. Il ricorso, quanto alla domanda di annullamento, è fondato.

L’art. 3 della L.R. n. 16 del 10.08.2016, rubricato “Recepimento con modifiche dell’articolo 6 <Attività edilizia libera> del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, al comma 5, invero, stabilisce che “La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione”.

E’ dunque evidente che se l’intervento abusivo avviato o ultimato, rientra nelle ipotesi di edilizia libera assoggettate alla Comunicazione Inizio Lavori (cd. CIL) o alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) esso può essere sanato presentando la suddetta comunicazione unitamente alla ricevuta di pagamento della sanzione, salva naturalmente la regolarizzazione rispetto alle altre normative vincolistiche di settore, quali quella paesaggistica, sismica, idrogeologica, etc.

Tra l’altro l’attuale normativa non prescrive o dispone alcunché in termini temporali, e non pone il rispetto della condizione della doppia conformità come invece è previsto dal T.U.E. agli articoli 36 e 37 per gli abusi e le difformità edilizie che esulano dalle fattispecie dell’edilizia libera.

Poiché l’intervento di che trattasi ha ottenuto i pareri favorevoli delle autorità amministrative poste rispettivamente a tutela del vincolo paesaggistico e di quello sismico ed è stato ricondotto dallo stesso Comune di Altofonte nell’alveo degli interventi di edilizia libera, a fronte dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, comma 5 cit. unitamente alla presentazione tardiva della CILA, non poteva esserne disposta la demolizione e il conseguente rispristino dello stato dei luoghi.

Non può essere accolta invece la domanda di risarcimento del danno perché, prescindendo dalla sua inammissibilità perché genericamente formulata, in ogni caso, a seguito della sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione in via cautelare, alcun danno può essersi verificato.

Il ricorso pertanto va accolto limitatamente alla domanda impugnatoria e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

Le spese seguono come di regola la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dell’accoglimento parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Altofonte alla rifusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate in € 750,00 (euro settecentocinquanta\00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Anna Pignataro
        
IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

 
IL SEGRETARIO

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