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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1321 | Data di udienza: 31 Maggio 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusi – Art. 34, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Opere realizzate senza titolo per ampliarne uno preesistente – Inapplicabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 11 Giugno 2018
Numero: 1321
Data di udienza: 31 Maggio 2018
Presidente: Ferlisi
Estensore: Lento


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusi – Art. 34, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Opere realizzate senza titolo per ampliarne uno preesistente – Inapplicabilità.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 11 giugno 2018, n. 1321


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusi – Art. 34, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Opere realizzate senza titolo per ampliarne uno preesistente – Inapplicabilità.

L’art. 34, comma 2, del testo unico sull’edilizia (in forza del quale si applica la sanzione pecuniaria piuttosto che la demolizione) presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è quindi applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliarne uno preesistente (Consiglio di Stato, sez. VI, 1/06/2016, n. 2325).


Pres. Ferlisi, Est. Lento – L.C. (avv. Miceli) c. Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani (Avv. Stato) e Comune di Castelvetrano (avv. Vasile)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 11 giugno 2018, n. 1321

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 11 giugno 2018, n. 1321


Pubblicato il 11/06/2018
N. 01321/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2017, proposto da
Luigi Caradonna, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Miceli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Costanza in Palermo, via Imperatore Federico, n. 28;


contro

– Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
– Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Vasile, elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania, n. 15, presso lo studio dell’avv. Vito Scalisi;

per l’annullamento

1) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani prot. n. 1163 del 1° marzo 2017, notificata il giorno 17 successivo;

2) dell’ordinanza di demolizione del Comune di Castelvetrano n. 4 del 30 marzo 2017, notificata il 3 aprile successivo;

3) di qualsiasi altro atto, presupposto, connesso ed in ogni caso e comunque conseguenziale ai sopradetti provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani;
Vista l’ordinanza n. 757 del 24 maggio 2017;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Castelvetrano;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 31 maggio 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO

Con ricorso, notificato l’11 aprile 2017 e depositato il giorno 24 successivo, il signor Luigi Caradonna, premesso di essere proprietario di un appezzamento di terreno ubicato a Castelvetrano, contrada Bresciana, distinto in catasto al foglio n. 151, particelle n. 108 e n. 110, esponeva di avere sottoposto a un intervento di risanamento conservativo il proprio fabbricato, di modeste dimensioni (metri 20 per 10), da sempre ivi presente.

Inaspettatamente, la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani gli aveva, però, notificato il provvedimento prot. n. 1163 del 1° marzo 2017, con cui gli aveva ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il Comune di Castelvetrano, con ordinanza n. 4 del 30 marzo 2017, gli aveva parimenti ingiunto la demolizione, facendo riferimento in motivazione all’assenza del permesso di costruire, dell’autorizzazione del Genio Civile di Trapani e del nulla osta della Soprintendenza di Trapani.

Ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tali provvedimenti per i seguenti motivi:

1) Indeterminatezza del luogo di commissione della violazione.

2) Illegittimità del verbale di accertamento dello stato dei luoghi del 24 ottobre 2016 e del riferimento alle riprese di google heart per inosservanza del principio del contraddittorio.

3) Carenza dei presupposti.

4) Violazione dell’art. 7 della l. n. 47 del 1985 e dell’art. 31 della l. n. 1140 del 1942, venendo in considerazione un immobile realizzato prima del 1950.

5) Carenza di motivazione.

6) Violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Per la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 757 del 24 maggio 2017, l’istanza cautelare è stata accolta e sono stati disposti incombenti istruttori, successivamente eseguiti.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Castelvetrano che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

In vista dell’udienza, l’Avvocatura ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto un ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottato dalla Soprintendenza di Trapani relativamente a un immobile realizzato in area vincolata in assenza del parere paesaggistico, nonché un ordine di demolizione del Comune di Castelvetrano.

Il primo provvedimento è stato motivato con riferimento alle risultanze di un sopralluogo effettuato il 24 ottobre 2017, mentre il secondo ad accertamenti compiuti dal corpo di Polizia municipale il 13 ottobre 2016.

Con il primo motivo, che è infondato, si deduce che non sarebbe stato esattamente determinato il luogo di commissione della violazione.

Entrambe le ordinanze fanno preciso riferimento al medesimo immobile realizzato nel lotto di terreno costituito dalle particelle n. 108 e n. 110 e quello del Comune di Castelvetrano contiene anche il riferimento al foglio n. 151, la cui mancata indicazione da parte della Soprintendenza è del tutto irrilevante.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui si deduce che sarebbe illegittimo il verbale di accertamento dello stato dei luoghi del 24 ottobre 2016 e il riferimento alle riprese di google heart per inosservanza del principio del contraddittorio.

Invero, trattasi di un vizio formale superabile in applicazione del principio di sanatoria codificato nell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990. Nessuna contestazione sostanziale (con l’eventuale ausilio di perizie tecniche) è stata, in particolare, mossa in ordine alla correttezza degli accertamenti in loco e alle risultanze delle riprese di google hearth.

3. Infondati sono anche il terzo, il quarto e il quinto motivo con cui si deduce la carenza dei presupposti, affermando che verrebbe in considerazione un intervento di risanamento conservativo di un fabbricato di modeste dimensioni (metri 20 per 10) presente sul fondo anche prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.

Dal provvedimento della Soprintendenza si evince, infatti, che nel sopralluogo effettuato il 24 ottobre 2016 è stata accertata la presenza di un fabbricato delle dimensioni di metri 20,00 per metri 10,20 alto metri 5,00,, il quale era diverso da quello di dimensioni metri 5,00 per metri 15,00 risultante dalle riprese di google hearth alla data del 30 aprile 2015.

Analoghe risultanze ha dato il sopralluogo del Corpo di Polizia municipale di Castelvetrano del 13 ottobre 2016, nel quale è stata verificata la presenza di un fabbricato diverso da quello risultante dalla carta numerica regionale ripresa aerea settembre 2007.

I Vigili hanno, altresì, verificato che il fabbricato di modeste dimensioni risultante dalle riprese di google hearth del 30 aprile 2015 non era più presente in quelle del 30 luglio 2016.

Se ne è tratta la logica conclusione che l’immobile preesistente è stato demolito tra il 2015 e il 2016 e al suo posto ne è stato realizzato uno nuovo.

A fronte di tali puntuali affermazioni, il ricorrente avrebbe dovuto fornire adeguata prova contraria e non limitarsi ad affermazioni generiche non supportate da alcun tipo di supporto documentale o fotografico.

4. Infondato è, infine, l’ultimo motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 in forza del quale avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pecuniaria piuttosto che ordinare una demolizione, che incideva sulla parte non abusiva.

Dal verbale della polizia municipale emerge, come detto, che il precedente fabbricato di modeste dimensioni è stato demolito e al suo posto ne è stato realizzato uno più ampio, per cui non sussistono i presupposti applicativi della norma.

Anche ad ammettere – in via di pura ipotesi – che si sia avuto l’ampliamento dell’edificio preesistente, deve rilevarsi che l’affermazione del ricorrente è del tutto sfornita di prova, circa l’assunta impossibilità di demolire la parte eseguita in difformità, senza pregiudizio per quella conforme.

Deve, inoltre, rilevarsi che la prospettazione si pone, comunque, in insanabile dissidio con il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34, comma 2, del testo unico sull’edilizia presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è quindi applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliarne uno preesistente (Consiglio di Stato, sez. VI, 1/06/2016, n. 2325).

Concludendo, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 (milleseicento/00), da suddividersi in quote uguali tra il Comune di Castelvetrano (€ 800,00) e la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani (€ 800,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Aurora Lento
        
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
        
        
IL SEGRETARIO

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