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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28532 | Data di udienza: 11 Maggio 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo abilitativo in sanatoria e revoca del sequestro preventivo di un manufatto abusivo – Requisito della c.d. "doppia conformità" – Artt. 31 e 44 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 321 cod.proc.pen. – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Presupposti – Violazione di legge – Art. 325 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Giugno 2018
Numero: 28532
Data di udienza: 11 Maggio 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: DI STASI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo abilitativo in sanatoria e revoca del sequestro preventivo di un manufatto abusivo – Requisito della c.d. "doppia conformità" – Artt. 31 e 44 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 321 cod.proc.pen. – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Presupposti – Violazione di legge – Art. 325 cod. proc. pen..



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 20/06/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.28532 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo abilitativo in sanatoria e revoca del sequestro preventivo di un manufatto abusivo – Requisito della c.d. "doppia conformità" – Artt. 31 e 44 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 321 cod.proc.pen. – Giurisprudenza.
 
 
Il titolo abilitativo in sanatoria, rilasciato ai sensi degli artt. 36 e 44 d.P.R. n. 380/2001 (nella specie, in relazione all’art. 321 cod.proc.pen.), deve contenere la verifica del requisito della c.d. "doppia conformità", richiedendo in modo specifico che la conformità agli strumenti urbanistici debba sussistere sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda in sanatoria.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Presupposti – Violazione di legge – Art. 325 cod. proc. pen..
 
A norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 13/12/2017 del TRIBUNALE DI SASSARI) Pres. DI NICOLA, Rel. DI STASI , Ric. P.M. nei confr. Cesaraccio ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 20/06/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.28532

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 20/06/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.28532 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: PROCURATOREDELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
 
nei confronti di: 
 
CESARACCIO ANTONIO, nato a Sassari il 25/11/1956 
PIRAS TONINO, nato a Sassari il 09/07/1965
 
avverso l’ordinanza del 13/12/2017 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
 
udito per gli imputati l’aw. Niccolò Lucchi Clemente, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 13/12/2017, il Tribunale di Sassari rigettava l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso l’ordinanza del 27/3/2017, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto la revoca del sequestro preventivo di manufatto abusivo disposto con decreto del 21.06.2016 nei confronti di Cesaraccio Antonio indagato unitamente a Piras Tonino per il reato di cui agli art. 110 cod.pen., 31, comma 1 e 44, comma 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
 
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 36 e 44 d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 321 cod.proc.pen., lamentando che il Collegio cautelare aveva ritenuto la regolarità del titolo abilitativo in sanatoria rilasciato a Cesaraccio Antonio valorizzando solo la conformità dell’intervento effettuato alle attuali norme vigenti in materia urbanistica, in violazione del requisito della "doppia conformità", che richiede che la conformità agli strumenti urbanistici debba sussistere sia al momento di realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda in sanatoria.
 
Con il secondo motivo deduce violazione di legge per motivazione meramente apparente, lamentando che il Collegio cautelare si era limitato a prendere atto della conformità del fabbricato rispetto agli strumenti urbanistici in materia di fabbricati agricoli vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria, trascurando del tutto l’elemento ostativo rappresentato dalla difformità dell’opera rispetto al contenuto del permesso di costruire originariamente rilasciato al Cesaraccio.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
Con distinte memorie in data 3.5.2018, la difesa di Piras Tonino e di Cesaraccio Antonio ha dedotto in ordine al proposto ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Va osservato che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
 
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenzadi motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente ( Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 dell’8/01/2017,Rv.269119).
 
2. Nella specie, il ricorrente, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato.
 
Il Collegio cautelare nell’ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha congruamente argomentato, esaminandole produzioni documentali in atti, in relazione alla concessione in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n.380/2001 ed al requisito della "doppia conformità delle opere abusive per le quali è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria.
 
3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
 
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
5. Essendoil ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. 
 
Così deciso il 11/05/2018
 

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