Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale
Numero: 28770 |
Data di udienza: 15 Maggio 2018
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di tassatività delle impugnazioni – Atti soggetti a tale strumento di verifica – Decreto di perquisizione da parte del P.M. – Limiti – Inosservanza da parte dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria – Effetti – Fattispecie: ispezione di immobili.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2018
Numero: 28770
Data di udienza: 15 Maggio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: MENGONI
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di tassatività delle impugnazioni – Atti soggetti a tale strumento di verifica – Decreto di perquisizione da parte del P.M. – Limiti – Inosservanza da parte dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria – Effetti – Fattispecie: ispezione di immobili.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 15/05/2018), Sentenza n.28770
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di tassatività delle impugnazioni – Atti soggetti a tale strumento di verifica – Decreto di perquisizione da parte del P.M. – Limiti – Inosservanza da parte dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria – Effetti – Fattispecie: ispezione di immobili.
Non è suscettibile di impugnazione, neppure per motivi di legittimità, sia il decreto con il quale sia disposta la perquisizione da parte del pubblico ministero sia quello con il quale il medesimo organo giudiziario proceda alla sua convalida, ove l’atto istruttorio sia stato eseguito, per ragioni di urgenza, di iniziativa direttamente dalla polizia giudiziaria (Cass., Sez. 3, n. 28060 del 27/9/2016, Recchia; Sez. 3, n. 8999 del 10/2/2011, Brazzi). A sostegno di questo principio, in particolare, vi è il rilievo che l’operazione in questione, cioè la perquisizione locale o personale (e, ancor più, l’ispezione ex art. 244 cod. proc. pen., qui in esame), costituisce un atto evidentemente privo di contenuti decisori e non idoneo ad attentare all’intangibilità della libertà personale, sicché lo stesso non è coperto dalla garanzia costituzionale del doppio grado di giudizio, fornita dall’art. 111 Cost. esclusivamente per gli atti aventi la natura – anche solo sostanziale – di sentenza, ovvero per quelli che incidono sulla libertà personale del destinatario. L’eventuale inosservanza – da parte dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria – delle norme e dei limiti che disciplinano la perquisizione (e, nei medesimi termini, l’ispezione) non dà luogo, dunque, ad ipotesi di nullità, ma solo – se ravvisabili – a rilievi di natura disciplinare; ed invero, l’irritualità della perquisizione, quando riscontrata, non è inquadrarle in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. o di inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. proc. pen., perché la violazione non attiene all’atto in sé ma alle modalità della sua esecuzione e, pertanto, esula dalla sfera di applicabilità della norma anzidetta, la quale riguarda l’acquisizione probatoria dell’atto.
(dich. inammissibile i ricorsi avverso decreto di ispezione del 21/12/2017 della Procura della Repubblica presso il TRIBUNALE DELLA SPEZIA) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. Bardi ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 15/05/2018), Sentenza n.28770
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 15/05/2018), Sentenza n.28770
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Bardi Lorella, nata a Chiavari (Ge) il 10/8/1961
Defilippi Roberto, nato a Sestri Levante (Ge) il 9/2/1967
Figone Maria Concettina, nata a Lavagna (Ge) il 20/4/1963
Barbieri Valentina, nata a Chiavari (Ge) il 1 °/1/1980
Avverso il decreto di ispezione del 21/12/2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 21/12/2017, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia disponeva l’ispezione degli immobili di proprietà (tra gli altri) di Maria Concettina Figone, Lorella Bardi, Roberto Defilippi e Valentina Barbieri, nell’ambito di un procedimento penale – a carico di ignoti – relativo alla contravvenzione di cui all’art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i soggetti indicati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– premessa l’ammissibilità dell’impugnazione diretta del provvedimento innanzi alla Suprema Corte, in assenza di ulteriori strumenti di gravame ed ai sensi dell’art. 111 Cost., si lamenta che il decreto in oggetto inciderebbe – violandola – sulla libertà personale dei ricorrenti, sub specie del diritto di domicilio ex art. 14 Cost., quale necessaria proiezione spaziale della persona; il che, a sua volta, comporterebbe la compressione anche del fondamentale diritto alla riservatezza dell’individuo, che trarrebbe origine negli artt. 2, 13, 14 e 15 Cost., come peraltro riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Il decreto impugnato, inoltre, risulterebbe palesemente abnorme, perché privo di motivazione, emesso nell’ambito di un procedimento contro ignoti e – a monte – in forza di una denuncia anonima, dalla quale nessun atto investigativo potrebbe legittimamente discendere, ai sensi dell’art. 333 cod. proc. pen. e della costante giurisprudenza di questa Corte (motivo n. 2, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 244 e 246 cod. proc. pen., in relazione al citato art. 333 cod. proc. pen., con vizio motivazionale);
– violazione degli artt. 125, 244 cod. proc. pen., 13 e 14 Cost, vizio motivazionale. Il decreto in esame risulterebbe nullo anche perché sostenuto da una motivazione del tutto apparente e, dunque, inesistente; in particolare, non sarebbe indicata quale condotta – tra quelle di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 – risulterebbe in effetti contestata, quale sarebbe il tempus commissi delicti (la data riportata – 25/8/2017 – risulterebbe addirittura successiva alla notifica della comunicazione del Comune di Deiva Marina, con la quale si segnalava la presenza di presunti abusi) e, infine, quali le particolari ragioni di urgenza che imporrebbero l’ispezione.
Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento; conclusione che ricorrenti hanno poi ribadito con memoria e memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano inammissibili.
Osserva il Collegio, infatti, che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, confermativa ed applicativa del più generale principio di tassatività delle impugnazioni e degli atti soggetti a tale strumento di verifica, ha costantemente sostenuto il principio secondo il quale non è suscettibile di impugnazione, neppure per motivi di legittimità, sia il decreto con il quale sia disposta la perquisizione da parte del pubblico ministero sia quello con il quale il medesimo organo giudiziario proceda alla sua convalida, ove l’atto istruttorio sia stato eseguito, per ragioni di urgenza, di iniziativa direttamente dalla polizia giudiziaria (tra le molte, Sez. 3, n. 28060 del 27/9/2016, Recchia, non massimata e citata anche dai ricorrenti; Sez. 3, n. 8999 del 10/2/2011, Brazzi, non massimata). A sostegno di questo principio, in particolare, vi è il rilievo che l’operazione in questione, cioè la perquisizione locale o personale ( e, ancor più, l’ispezione ex art. 244 cod. proc. pen., qui in esame), costituisce un atto evidentemente privo di contenuti decisori e non idoneo ad attentare all’intangibilità della libertà personale, sicché lo stesso non è coperto dalla garanzia costituzionale del doppio grado di giudizio, fornita dall’art. 111 Cost. esclusivamente per gli atti aventi la natura – anche solo sostanziale – di sentenza, ovvero per quelli che incidono sulla libertà personale del destinatario. L’eventuale inosservanza – da parte dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria – delle norme e dei limiti che disciplinano la perquisizione (e, nei medesimi termini, l’ispezione) non dà luogo, dunque, ad ipotesi di nullità, ma solo – se ravvisabili – a rilievi di natura disciplinare; ed invero, l’irritualità della perquisizione, quando riscontrata, non è inquadrarle in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. o di inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. proc. pen., perché la violazione non attiene all’atto in sé ma alle modalità della sua esecuzione e, pertanto, esula dalla sfera di applicabilità della norma anzidetta, la quale riguarda l’acquisizione probatoria dell’atto.
4. Le considerazioni che precedono – si ribadisce, costantemente sostenute da questa Corte – trovano peraltro eccezione nella sola ipotesi di abnormità del provvedimento (tra le altre, Sez. 6, n. 46250 del 20/11/2012, Albanese, Rv. 253711); ed invero, l’autonoma impugnazione di questo innanzi al Giudice di legittimità – quale che ne sia il peculiare contenuto – costituisce, in linea di principio, un’ipotesi eccezionale, avente chiare finalità di "chiusura del sistema", rappresentando una deroga al generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Tanto premesso, rileva tuttavia il Collegio che tale vizio dell’atto – ripetutamente denunciato dai ricorrenti – non risulta ravvisabile nel caso di specie, sì da non trovare applicazione quei principi di diritto – pur astrattamente condivisibili – che i gravami propongono al Collegio.
5. Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che una lunga e diffusa elaborazione giurisprudenziale ha condotto, negli ultimi due decenni, ad un sempre più definito inquadramento dogmatico della categoria dell’abnormità, intesa quale vizio che connota in radice un provvedimento, senza però identificarsi nella sua nullità o inesistenza giuridica. In particolare, le Sezioni unite di questa Corte, già nel 1997, hanno affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale – si è ulteriormente precisato – può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094. Di seguito, ex plurimis, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/5/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 3, n. 3739 del 24/11/2000, Puppo, Rv. 218666).
6. Tutto ciò richiamato in termini generali, osserva la Corte che l’istituto in oggetto è stato invocato dai ricorrenti con argomenti all’evidenza estranei alle ipotesi appena richiamate, tali da escludere in toto la possibilità di qualificare il decreto di ispezione de quo come atto abnorme. In particolare, sono stati evidenziati: a) l’asserita mancanza di motivazione del provvedimento; b) ilriferimento dello stesso ad un procedimento penale a carico di ignoti; e) l’esser quest’ultimo originato da una denuncia anonima, che in sé impedirebbe l’adozione di qualsivoglia atto investigativo. Argomenti che, quand’anche risultassero riscontrati, non configurerebbero comunque un’ipotesi di abnormità dell’atto, in nessuna delle specifiche forme sopra indicate (funzionale e strutturale), sì da imporre ulteriormente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi qui in esame.
7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018