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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: C-626/16 | Data di udienza:

RIFIUTI – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Decisione definitiva sul proseguimento o meno delle operazioni – Procedura di chiusura – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria – Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 1999/31/CE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Luglio 2018
Numero: C-626/16
Data di udienza:
Presidente: von Danwitz
Estensore: Juhász


Premassima

RIFIUTI – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Decisione definitiva sul proseguimento o meno delle operazioni – Procedura di chiusura – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria – Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 1999/31/CE.



Massima

 

 


CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 4 luglio 2018 Sentenza C-626/16
 

RIFIUTI – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Decisione definitiva sul proseguimento o meno delle operazioni – Procedura di chiusura – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria – Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 1999/31/CE.
 
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. Nel caso in cui l’inadempimento perduri al giorno della pronuncia della sentenza, la Repubblica slovacca è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di EUR 5 000 per ogni giorno di ritardo nell’applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271), a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271).
 
Pres. von Danwitz, Rel. Juhász, Ric. Commissione europea contro Repubblica slovacca

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 4 luglio 2018 Sentenza C-626/16

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 4 luglio 2018 Sentenza C-626/16
 
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
 
4 luglio 2018

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Discariche di rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Articolo 14 – Decisione definitiva sul proseguimento o meno delle operazioni – Articolo 13 – Procedura di chiusura – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria»
 
Nella causa C-626/16,
 
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 30 novembre 2016,
 
Commissione europea, rappresentata da E. Sanfrutos Cano e A. Tokár, in qualità di agenti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,
 
convenuta,
 
LA CORTE (Quarta Sezione),
 
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
 
avvocato generale: J. Kokott
 
cancelliere: A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2018,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:
 
–        dichiarare che, non avendo adottato le misure per conformarsi alla sentenza della Corte del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza C-331/11», EU:C:2013:271), con la quale la Corte ha concluso che la Repubblica slovacca non aveva adempiuto i suoi obblighi derivanti dall’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
 
–        condannare la Repubblica slovacca a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea»:
 
–        una penalità dell’importo di EUR 6 793,80 per ogni giorno di ritardo nell’adozione, da parte della Repubblica slovacca, delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza C-331/11, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa e fino a quella di adozione, da parte della Repubblica slovacca, delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza C-331/11;
 
–        una somma forfettaria dell’importo giornaliero di EUR 743,60, mantenendo un importo minimo complessivo di EUR 939 000, per ogni giorno di ritardo nell’adozione, da parte della Repubblica slovacca, delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza C-331/11, a decorrere dal 25 aprile 2013, giorno della pronuncia di detta sentenza,
 
–        fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, ovvero
 
–        fino alla data dell’adozione, da parte della Repubblica slovacca, delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza C-331/11, qualora tale data sia anteriore a quella di pronuncia della sentenza nella presente causa;
 
–        condannare la Repubblica slovacca alle spese.
 
 Contesto normativo
 
2        Il considerando 18 della direttiva 1999/31 così recita:
 
«[C]onsiderando che, a causa delle particolari caratteristiche del metodo di eliminazione tramite interramento, è necessario istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti, conformemente ai requisiti generali relativi alle licenze già stabiliti nella direttiva 75/442/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU 1975, L 194, pag. 39)] e ai requisiti generali della direttiva 96/61/CE [del Consiglio, del 24 settembre 1996,] sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [(GU 1996, L 257, pag. 26)]; che la conformità della discarica all’autorizzazione deve essere verificata nell’ambito di un’ispezione da parte dell’autorità competente prima dell’inizio delle operazioni di eliminazione».
 
3        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo generale», al paragrafo 2 così dispone:
 
«Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva [96/61], i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva [96/61] se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva».
 
4        A norma dell’articolo 7, lettera g), della direttiva 1999/31, gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga dati relativi al piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura.
 
5        Ai sensi dell’articolo 8 della suddetta direttiva, intitolato «Condizioni per la concessione dell’autorizzazione»:
 
«Gli Stati membri adottano misure affinché:
 
a)      l’autorità competente conceda l’autorizzazione per la discarica solo qualora:
 
i)      fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;
 
ii)      la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;
 
iii)      per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 
iv)      prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall’autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva [siano] adempiute e che le procedure di chiusura di cui all’articolo 13 [siano] seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell’articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;
 
b)      il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell’articolo 7 della direttiva [75/442];
 
c)      prima che inizino le operazioni di smaltimento, l’autorità competente effettui un’ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all’autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall’autorizzazione».
 
6        A termini dell’articolo 13 della direttiva 1999/31, intitolato «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura»:
 
«Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell’autorizzazione:
 
a)      la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:
 
i)      quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell’autorizzazione, oppure
 
ii)      con l’autorizzazione dell’autorità competente, su richiesta del gestore, oppure
 
iii)      su decisione motivata dell’autorità competente;
 
b)      la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’autorità competente abbia eseguito un’ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall’autorizzazione;
 
c)      dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall’autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.
 
Il gestore notifica all’autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;
 
d)      fintantoché l’autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l’ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell’allegato III».
 
7        L’articolo 14 della direttiva 1999/31, intitolato «Discariche preesistenti», prevede quanto segue:
 
«Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all’articolo 18, paragrafo 1:
 
a)      entro un anno dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all’approvazione dell’autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell’articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1;
 
b)      in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, le discariche che, in forza dell’articolo 8, non ottengono l’autorizzazione a continuare a funzionare;
 
c)      sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l’attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1;
 
(…)».
 
 Sentenza C-331/11
 
8        Nella sentenza C-331/11, la Corte ha stabilito che, consentendo il mantenimento in funzione della discarica di rifiuti di Žilina – Považský Chlmec (Slovacchia) in assenza di un piano di riassetto e senza che fosse adottata una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni di detta discarica in base a un piano di riassetto autorizzato, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31.
 
 Procedimento precontenzioso ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE e procedimento dinanzi alla Corte
 
9        Nell’ambito del controllo dell’esecuzione della sentenza C-331/11, la Commissione ha chiesto alla Repubblica slovacca, con lettera del 30 aprile 2013, informazioni sulle misure adottate ai fini dell’esecuzione di detta sentenza nonché sui tempi di adozione di eventuali misure ulteriori.
 
10      Nella sua risposta del 7 giugno 2013, la Repubblica slovacca ha indicato che l’autorità amministrativa competente in materia ambientale aveva avviato, il 31 maggio 2013, una nuova procedura intesa a modificare l’autorizzazione integrata della discarica in questione. Essa ha altresì manifestato la propria intenzione di procedere alla chiusura della discarica e di monitorarla in seguito a tale chiusura. La decisione definitiva al riguardo sarebbe stata adottata entro il 31 ottobre 2013.
 
11      Il 21 novembre 2013, la Commissione ha inviato alla Repubblica slovacca una lettera di diffida, ricordandole che essa non aveva ancora adempiuto gli obblighi derivanti dalla sentenza C-331/11, e ha invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
 
12      Il 13 gennaio 2014, in risposta a tale invito, la Repubblica slovacca ha informato la Commissione che, il 21 ottobre 2013, era stata adottata una decisione di chiusura e di ricostruzione dei settori 2a e 2b della discarica in questione, ma che la procedura di chiusura e di ricostruzione del settore 2c della medesima era stata sospesa per via di una controversia relativa alla situazione patrimoniale dei terreni costituenti tale settore della discarica. In ogni caso, secondo tale risposta, dal 7 gennaio 2014, l’esercizio delle attività sul sito era vietato.
 
13      Il 5 maggio 2014, alla Commissione sono state notificate, da parte della Repubblica slovacca, due decisioni adottate il 10 aprile 2014 dalla direzione centrale dell’autorità amministrativa competente in materia ambientale. Con la prima decisione, quest’ultima annullava la suddetta decisione del 21 ottobre 2013 e sottoponeva la questione a un nuovo esame. Con la seconda decisione, la medesima adottava misure provvisorie volte a ingiungere al gestore di astenersi da qualsiasi attività collegata allo smaltimento dei rifiuti nel sito.
 
14      Un anno più tardi, il 6 maggio 2015, la Repubblica slovacca ha comunicato alla Commissione che la data prevista per la chiusura della discarica in questione era da quel momento fissata per la metà di dicembre 2015.
 
15      Il 23 dicembre 2015, tale Stato membro ha notificato alla Commissione il calendario aggiornato della procedura di valutazione dell’impatto ambientale e ha fissato per il mese di maggio 2016 la data della decisione relativa alla chiusura definitiva della discarica in questione.
 
16      Il 26 agosto 2016, la Repubblica slovacca ha informato la Commissione che, il 15 agosto 2016, l’autorità amministrativa competente in materia ambientale aveva nuovamente deciso di chiudere i settori 2a e 2b della discarica nonché di interrompere il mantenimento in funzione del sito in questione.
 
17      Tale decisione del 15 agosto 2016 è stata confermata da una decisione della direzione centrale dell’autorità amministrativa competente in materia ambientale adottata il 9 novembre 2016.
 
18      Le decisioni del 15 agosto 2016 e del 9 novembre 2016 sono state impugnate, ma la Repubblica slovacca riferisce che tale impugnazione non ha alcun effetto sospensivo sulle medesime.
 
19      Ritenendo che la Repubblica slovacca non avesse adottato, entro il termine impartito, le misure necessarie per conformarsi alla sentenza C‑331/11, la Commissione ha presentato il presente ricorso in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.
 
20      Il 14 novembre 2017, al termine della fase scritta del procedimento, la Repubblica slovacca ha trasmesso alla Corte ulteriori informazioni sulla chiusura e sulla ricostruzione dei settori 2a e 2b della discarica in questione nonché su un progetto di legge in corso.
 
21      Ritenendo che tali informazioni non consentissero di asseverare che tale Stato membro si era conformato alla sentenza C‑331/11, la Commissione ha mantenuto tutte le conclusioni del suo ricorso.
 
 Sulla ricevibilità del ricorso
 
 Argomenti delle parti
 
22      La Repubblica slovacca ritiene che il ricorso sia irricevibile, stante la discordanza tra la sentenza C-331/11, la lettera di diffida del 21 novembre 2013 e il ricorso nella presente causa.
 
23      Tale Stato membro sostiene infatti che, nel ricorso, la Commissione gli contesta il fatto che la discarica in questione non sia stata ancora del tutto chiusa conformemente al disposto dell’articolo 13 della direttiva 1999/31. Ebbene, l’osservanza di tale disposizione non sarebbe stata oggetto della sentenza C-331/11 e la violazione della stessa disposizione non sarebbe stata dedotta neanche nella lettera di diffida del 21 novembre 2013.
 
24      La Commissione ritiene che il proprio ricorso sia ricevibile.
 
 Giudizio della Corte
 
25      In primo luogo, per quanto riguarda la presunta discordanza tra la sentenza C-331/11 e il ricorso proposto nella presente causa, occorre ricordare che, in tale sentenza, la Corte ha statuito che, consentendo il mantenimento in funzione della discarica in questione in assenza di un piano di riassetto e senza che fosse adottata una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni di detta discarica in base a un piano di riassetto autorizzato, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31.
 
26      Orbene, l’articolo 14 della direttiva 1999/31, il quale, alla lettera a), impone al gestore della discarica preesistente di elaborare e presentare all’approvazione dell’autorità competente un piano di riassetto della discarica interessata, alla lettera b) ingiunge agli Stati membri di adottare, in seguito alla presentazione di tale piano di riassetto, una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla suddetta direttiva. Al riguardo, tale lettera b) prevede due possibilità per gli Stati membri. Invero, o l’autorità competente nazionale autorizza il proseguimento delle operazioni, conformemente all’articolo 8 della direttiva in parola, o lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie affinché si proceda, in tempo utile, conformemente all’articolo 7, lettera g), e all’articolo 13 della stessa direttiva, alla chiusura del sito.
 
27      L’obbligo di fare in modo che solo le discariche che rispondono ai requisiti della direttiva 1999/31 restino in funzione implica dunque la chiusura delle discariche che non hanno ottenuto l’autorizzazione a proseguire le loro operazioni (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Bulgaria, C-145/14, non pubblicata, EU:C:2015:502, punto 30, e del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 59).
 
28      Ne deriva che, ove uno Stato membro dia attuazione all’articolo 14 della direttiva 1999/31 non mediante autorizzazione al proseguimento dell’attività di una discarica, bensì decidendo di chiuderla, esso è tenuto a rispettare i requisiti della procedura di chiusura di cui all’articolo 13 di tale direttiva.
 
29      Si imponeva quindi l’osservanza anche dell’articolo 13 della direttiva 1999/31 allorché, per adottare le misure che comporta l’esecuzione della sentenza C-331/11, la Repubblica slovacca intendeva chiudere la discarica in questione. Non si può pertanto sostenere che, basando il suo ricorso su tale articolo 13 della direttiva 1999/31, la Commissione ha trasceso l’oggetto definito dalla sentenza C-331/11.
 
30      In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta discordanza tra la lettera di diffida del 21 novembre 2013 e il ricorso proposto nella presente causa, occorre ricordare che, in seguito alla pronuncia della sentenza C-331/11, la Repubblica slovacca non ha indicato con precisione alla Commissione la sua scelta tra il proseguimento delle operazioni della discarica in questione e la chiusura della stessa.
 
31      In una prima fase del procedimento precontenzioso, ossia prima dell’invio della suddetta lettera di diffida del 21 novembre 2013, tale Stato membro si è infatti limitato a informare la Commissione che l’autorità amministrativa competente in materia ambientale aveva avviato una nuova procedura intesa a modificare l’autorizzazione integrata della discarica e che si contemplava una futura chiusura di quest’ultima, in merito alla quale una decisione definitiva sarebbe stata adottata entro il 31 ottobre 2013.
 
32      Orbene, al 21 novembre 2013, la Repubblica slovacca non aveva informato la Commissione che una decisione al riguardo era stata adottata, sicché per la Commissione, a tale data, era impossibile sapere quale soluzione, tra quelle che si prospettavano alla Repubblica slovacca per eseguire la sentenza C‑331/11, quest’ultima avrebbe alla fine accolto.
 
33      Non si può quindi addebitare alla Commissione di non aver ulteriormente precisato, nella lettera di diffida, i punti sui quali, secondo detta istituzione, tale Stato membro non si era conformato alla sentenza C‑331/11.
 
34      Solo in una seconda fase del procedimento precontenzioso ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, ossia dopo l’invio della lettera di diffida del 21 novembre 2013, la Repubblica slovacca ha fornito informazioni alla Commissione concernenti, in ordine successivo, l’adozione di una decisione di chiusura e di ricostruzione dei settori 2a e 2b della discarica, l’annullamento di tale decisione e, infine, l’adozione di una nuova decisione da parte dell’autorità amministrativa competente e la sua successiva conferma da parte della direzione centrale di tale autorità. Analogamente, è in questa seconda fase del procedimento precontenzioso che il suddetto Stato membro ha comunicato la data fissata per la chiusura della discarica, prima di informare la Commissione del differimento di tale data.
 
35      Giacché l’oggetto della presente controversia, quale definito dalla sentenza C-331/11, ricomprende anche l’articolo 13 della direttiva 1999/13 e le intenzioni della Repubblica slovacca quanto all’esecuzione di tale sentenza, che sono state portate, con la dovuta chiarezza, a conoscenza della Commissione solo successivamente alla notifica della lettera di diffida del 21 novembre 2013, riguardano proprio la chiusura della discarica interessata, la Commissione è legittimata a invocare, nel suo ricorso proposto nella presente causa, tale articolo 13 nonché i requisiti ivi previsti.
 
 Sull’inadempimento
 
 Argomenti delle parti
 
36      Con la sua prima censura, la Commissione contesta alla Repubblica slovacca il fatto di non aver adottato, conformemente all’articolo 14 della direttiva 1999/31, una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni della discarica in questione o sulla sua chiusura. In particolare, la Commissione sottolinea che tale Stato membro, pur avendole comunicato, il 7 giugno 2013, l’8 luglio 2014, il 6 maggio 2015 e il 23 dicembre 2015, la sua intenzione di chiudere definitivamente tale discarica, non ha ancora prodotto una simile decisione definitiva al riguardo.
 
37      Nella sua replica, la Commissione aggiunge che, siccome le autorità slovacche non hanno approvato alcun piano di riassetto relativo alla discarica in questione né adottato alcuna decisione definitiva che autorizzi il proseguimento delle operazioni di quest’ultima, si sarebbe dovuto chiudere detta discarica conformemente all’articolo 7, lettera g), e all’articolo 13 della direttiva 1999/31, in applicazione dell’articolo 14, lettera b), della medesima. A tale proposito, la decisione del 9 novembre 2016 che conferma quella del 15 agosto 2016 di interrompere il mantenimento in funzione della discarica in questione non sarebbe una decisione definitiva ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, giacché in essa non viene fatto alcun riferimento a un qualsivoglia piano di riassetto di detta discarica e tale decisione è stata impugnata.
 
38      In risposta a tale censura, la Repubblica slovacca sostiene che essa poteva legittimamente adempiere gli obblighi discendenti dalla sentenza C-331/11 in due modi diversi, vale a dire consentendo il mantenimento in funzione della discarica in questione sulla base di un piano di riassetto e di una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni di tale discarica oppure, al contrario, non autorizzando dette operazioni. Orbene, la Repubblica slovacca afferma di aver seguito questa seconda strada, poiché ha deciso di non autorizzare il proseguimento delle operazioni della suddetta discarica e di procedere alla sua chiusura nonché alla sua ricostruzione.
 
39      Tale Stato membro rileva che l’articolo 14 della direttiva 1999/31 non impone che l’adozione di una decisione definitiva sulla cessazione dell’attività di una discarica preesistente sia preceduta dalla presentazione e dell’approvazione di un piano di riassetto. In ogni caso, pur ammettendo che un piano di riassetto fosse necessario nella fattispecie, esso adduce che un tale piano è stato approvato il 15 dicembre 2015 con decisione dell’autorità amministrativa competente in materia ambientale.
 
40      Inoltre, la Repubblica slovacca afferma che nessuna attività di smaltimento dei rifiuti è stata autorizzata nella discarica in questione dopo il 7 gennaio 2014. Anzi, una decisione che vieta il proseguimento delle operazioni di tale discarica e che dispone la chiusura e la ricostruzione della medesima, a eccezione del settore 2c, sarebbe stata adottata il 15 agosto 2016, con effetto al più tardi il 9 novembre 2016.
 
41      Con la sua seconda censura, la Commissione contesta alla Repubblica slovacca il fatto di non aver adottato, conformemente all’articolo 13 della direttiva 1999/31, le misure necessarie alla chiusura effettiva della discarica. Secondo la Commissione, sebbene tale Stato membro le avesse riferito che l’autorità amministrativa competente in materia ambientale avrebbe determinato le condizioni e le misure volte a garantire il monitoraggio della discarica dopo la sua chiusura, le misure adottate da tale Stato membro al riguardo sono insufficienti.
 
42      La Commissione rileva che, in forza dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13 della medesima, le discariche che non ottengono l’autorizzazione a continuare a funzionare.
 
43      La Commissione ricorda che, a norma dell’articolo 13, lettera b), della direttiva 1999/31, la discarica può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’autorità competente abbia eseguito un’ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e abbia comunicato l’approvazione della chiusura. Pertanto, nel caso di specie, la procedura complessiva di chiusura definitiva della discarica in questione potrà essere considerata conclusa solo dopo la certificazione da parte dell’autorità nazionale incaricata della gestione dei rifiuti, conformemente alla normativa slovacca di recepimento dell’articolo 13 della direttiva 1999/31.
 
44      Infine, secondo la Commissione, la decisione del 15 agosto 2016 non può essere considerata definitiva, in quanto è stata impugnata.
 
45      In risposta a tale censura, la Repubblica slovacca adduce che la cronologia delle pratiche da espletare per la chiusura definitiva della discarica in questione evidenzia chiaramente che la sua cessazione effettiva richiede oggettivamente un periodo di tempo considerevole.
 
46      Pertanto, nonostante gli sforzi significativi compiuti dalle autorità competenti nazionali, non sarebbe stato ancora possibile chiudere completamente e definitivamente detta discarica.
 
 Giudizio della Corte
 
47      È necessario ricordare che l’esecuzione della sentenza C‑331/11 richiedeva che, conformemente all’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, le autorità competenti slovacche o autorizzassero il proseguimento delle operazioni della discarica in questione sulla base di un piano di riassetto rispondente ai requisiti di tale direttiva o ordinassero la cessazione di dette operazioni e procedessero alla chiusura definitiva di tale discarica in osservanza dell’articolo 13 della suddetta direttiva.
 
48      Occorre dunque verificare se le autorità slovacche abbiano, entro il termine impartito, adottato una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni di tale discarica o sulla sua chiusura e, se del caso, se le misure adottate da tali autorità ai fini della chiusura effettiva debbano essere considerate sufficienti, circostanza che la Commissione contesta, rispettivamente, nelle sue censure prima e seconda.
 
49      La data di riferimento per valutare la sussistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE è quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida emessa in forza di tale disposizione (sentenza del 13 luglio 2017, Commissione/Spagna, C‑388/16, non pubblicata, EU:C:2017:548, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
 
50      Nella presente causa, atteso che la Commissione ha emesso la lettera di diffida il 21 novembre 2013, la data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento è quella della scadenza del termine stabilito in detta lettera, ossia il 21 gennaio 2014.
 
51      Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare che, nella sua risposta del 13 gennaio 2014 alla lettera di diffida del 21 novembre 2013, la Repubblica slovacca ha indicato che la realizzazione delle attività nel sito controverso era vietata dal 7 gennaio 2014 e che una decisione di chiusura e di ricostruzione riguardante i settori 2a e 2b della discarica in questione era stata adottata il 21 ottobre 2013.
 
52      Si deve tuttavia constatare che l’esistenza di tale decisione del 21 ottobre 2013 non è idonea a mettere in discussione la fondatezza della prima censura della Commissione.
 
53      Da un lato, infatti, la Repubblica slovacca stessa ammette che il settore 2c di tale discarica non era contemplato dalla decisione del 21 ottobre 2013, dal momento che la procedura di chiusura e di ricostruzione di tale settore era stata sospesa.
 
54      Dall’altro, se è pur vero che la decisione del 21 ottobre 2013 ha disposto la chiusura e la ricostruzione dei settori 2a e 2b della discarica, tale decisione è stata tuttavia annullata con effetto retroattivo, il 10 aprile 2014, dalla direzione centrale dell’autorità amministrativa competente in materia ambientale, la quale ha deciso di sottoporre la questione a un nuovo esame.
 
55      Ne risulta che, alla scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida, ossia il 21 gennaio 2014, nessuna decisione definitiva in ordine al proseguimento delle operazioni della discarica in questione o alla chiusura della medesima, ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, era stata ancora adottata.
 
56      La prima censura della Commissione è quindi fondata.
 
57      Per quanto riguarda la seconda censura, va ricordato che, in forza dell’articolo 14, lettera b), seconda frase, della direttiva 1999/31, lo Stato membro che non autorizzi il proseguimento delle operazioni di una discarica è tenuto a procedere alla sua chiusura definitiva conformemente alla procedura di cui all’articolo 13 della medesima direttiva.
 
58      A tale riguardo, occorre ricordare che non può essere sufficiente interrompere lo smaltimento di nuovi rifiuti per adempiere tale obbligo, ma che lo Stato membro è tenuto ad assicurare che i lavori di chiusura necessari perché la discarica interessata sia conforme alla direttiva 1999/31 siano eseguiti (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C‑454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punti 60 e 61).
 
59      Nel caso di specie, la Repubblica slovacca non sostiene che, al 21 gennaio 2014, la procedura di chiusura di cui all’articolo 13 della direttiva 1999/31, in riferimento alla discarica in questione, era stata conclusa. Essa si limita a osservare che la chiusura definitiva di tale discarica richiede, tenuto conto del numero di pratiche da espletare, un periodo di tempo considerevole e che, nonostante gli sforzi significativi compiuti dalle autorità competenti, non è stato ancora possibile procedere alla sua completa e definitiva chiusura.
 
60      Tuttavia, una simile giustificazione del ritardo nell’esecuzione della sentenza C‑331/11 non può essere accettata. Come la Corte ha più volte dichiarato, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (sentenza del 13 luglio 2017, Commissione/Spagna, C‑388/16, non pubblicata, EU:C:2017:548, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
 
61      Anche la seconda censura della Commissione è quindi fondata.
 
62      Di conseguenza, si deve constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza C‑331/11, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
 
 Sulle sanzioni pecuniarie
 
63      Dopo aver spiegato che la prolungata inottemperanza di una sentenza della Corte rappresenta di per sé una lesione grave del principio di legalità e del principio della certezza del diritto in seno all’Unione, la Commissione conclude per la condanna della Repubblica slovacca al versamento non soltanto di una penalità, ma anche di una somma forfettaria.
 
64      Per quanto riguarda gli importi di tale penalità e di tale somma forfettaria, la Commissione si basa sulla sua comunicazione del 13 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo 228 del trattato CE» [SEC(2005) 1658], quale aggiornata dalla sua comunicazione del 6 agosto 2015, intitolata «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione» (GU 2015, C 257, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione del 2005»).
 
 Sulla penalità
 
 Argomenti delle parti
 
65      La Commissione ricorda che, in conformità alla comunicazione del 2005, la determinazione di una sanzione deve basarsi su tre criteri fondamentali, vale a dire la gravità dell’infrazione, la sua durata e la necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione stessa.
 
66      Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione constatata, la Commissione rimarca, in primo luogo, l’importanza delle norme dell’Unione oggetto dell’infrazione, ossia quelle di cui alla direttiva 1999/31, nonché, in secondo luogo, le conseguenze di tale infrazione sugli interessi generali e particolari, quali, segnatamente, la tutela della salute umana e dell’ambiente. Al riguardo essa rileva che tale tutela richiede che i rifiuti depositati in discarica non comportino rischi per la salute umana e per l’ambiente. A tal fine, conformemente all’articolo 14 di tale direttiva, è pertanto indispensabile una decisione definitiva delle autorità competenti sul proseguimento delle operazioni delle discariche preesistenti o sulla loro chiusura. Parimenti, l’articolo 13 della suddetta direttiva fissa requisiti per la procedura di chiusura e la gestione dei siti dopo la chiusura. In terzo luogo, la Commissione propone che vengano tuttavia presi in considerazione il fatto che si tratta di una sola discarica e che la zona geograficamente interessata è limitata alle aree adiacenti al sito in questione nonché la circostanza che lo smaltimento di rifiuti in tale sito è sospeso dal 30 dicembre 2013. Occorrerebbe altresì tener conto, quali circostanze attenuanti, delle misure che la Repubblica slovacca ha adottato per eseguire la sentenza C‑331/11, benché tali misure siano rimaste insufficienti.
 
67      Alla luce di tutti gli elementi esposti, la Commissione ritiene che si debba fissare un coefficiente di gravità pari a 2 nella scala da 1 a 20 prevista nella comunicazione del 2005.
 
68      Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la Commissione riferisce di aver deciso di avviare il presente procedimento 65 mesi dopo la pronuncia della sentenza C‑331/11, il che giustifica l’applicazione di un coefficiente pari a 3.
 
69      Quanto al coefficiente relativo alla capacità finanziaria dello Stato membro perseguito, denominato fattore «n», la Commissione ricorda che la comunicazione del 2005 lo fissa a 1,69 per la Repubblica slovacca.
 
70      La Commissione ne conclude che, applicando la formula menzionata in tale comunicazione, la penalità giornaliera adeguata dovrebbe ammontare a EUR 6 793,80.
 
71      La Repubblica slovacca sostiene, per quanto riguarda la durata dell’infrazione, che nessuna attività di smaltimento di rifiuti è stata autorizzata nella discarica di cui trattasi dopo il 7 gennaio 2014. Inoltre, si tratterebbe di una questione alquanto complessa dal punto di vista fattuale e giuridico, il cui trattamento avrebbe subìto considerevoli ritardi per via dei ricorsi presentati contro le diverse decisioni relative alla suddetta discarica e dell’obbligo di effettuare, prima della decisione del 9 novembre 2016, una valutazione dell’impatto ambientale.
 
72      Per quanto riguarda la gravità dell’inadempimento, la Repubblica slovacca, dopo aver ribadito la sua posizione secondo la quale le censure relative all’inosservanza dei requisiti sostanziali derivanti dall’articolo 13 della direttiva 1999/31 sono irricevibili nell’ambito dell’esecuzione della sentenza C‑331/11, adduce che, in ogni caso, le ripercussioni di un’esecuzione tardiva della sentenza C‑331/11 sono minime, poiché il territorio interessato è limitato e non è adiacente a nessun confine di altri Stati membri. Parimenti, dovrebbero essere presi in considerazione gli sforzi via via compiuti per garantire un’applicazione della sentenza C‑331/11, in particolare il fatto che, il 9 novembre 2016, è stato deciso di abbandonare le attività della discarica in questione nonché di chiuderla e di ricostruirla, a eccezione del settore 2c. La Repubblica slovacca evidenzia altresì la sua piena cooperazione con la Commissione nel corso della fase precontenziosa e la circostanza di non essere mai stata condannata in precedenza in una causa analoga.
 
73      Pertanto, secondo la Repubblica slovacca, l’importo della penalità dovrebbe essere inferiore a quello proposto dalla Commissione.
 
 Giudizio della Corte
 
74      Secondo una giurisprudenza costante, l’imposizione di una penalità è giustificata, in linea di principio, soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 7 settembre 2016, Commissione/Grecia, C‑584/14, EU:C:2016:636, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
 
75      Ciò si verifica nel caso di specie.
 
76      È infatti pacifico tra le parti che nessuna decisione definitiva in ordine alla chiusura del settore 2c della discarica in questione era stata ancora adottata, fino all’esame dei fatti da parte della Corte, in applicazione dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31.
 
77      È altresì pacifico tra le parti che la procedura di chiusura della discarica non era ancora stata conclusa, fino a tale esame, conformemente all’articolo 13 della direttiva in parola.
 
78      Occorre nondimeno rilevare che, con la decisione della direzione centrale dell’autorità amministrativa competente adottata il 9 novembre 2016, la quale ha confermato la decisione del 15 agosto 2016 di detta autorità, una decisione definitiva in merito alla chiusura o alla ricostruzione dei settori 2a e 2b della discarica in questione nonché alla cessazione dell’attività del sito è stata effettivamente adottata.
 
79      Sebbene la Commissione metta in discussione il carattere definitivo di tale decisione, adducendo che essa è stata impugnata, tale istituzione non contesta tuttavia le indicazioni della Repubblica slovacca secondo le quali una tale impugnazione è priva di effetto sospensivo sulla suddetta decisione.
 
80      In aggiunta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, in un’Unione di diritto che garantisce la tutela giurisdizionale effettiva una decisione amministrativa può in linea di principio essere sottoposta a un controllo giurisdizionale e le autorità competenti non possono impedire che venga proposta un’impugnazione.
 
81      Dovendosi però considerare l’esecuzione della sentenza C‑331/11 incompleta, dal momento che, fino all’esame dei fatti da parte della Corte, nessuna decisione definiva, ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, in ordine alla chiusura del settore 2c della discarica in questione era stata ancora adottata e la procedura di chiusura della discarica non era ancora stata conclusa conformemente all’articolo 13 della medesima direttiva, la Corte ritiene che la condanna della Repubblica slovacca al versamento di una penalità costituisca un mezzo finanziario adeguato al fine di garantire l’esecuzione completa di tale sentenza.
 
82      Nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, incombe alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Grecia, C‑167/14, non pubblicata, EU:C:2015:684, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
 
83      Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un’utile base di riferimento. Analogamente, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione stessa quando detta istituzione formula proposte alla Corte. Infatti, nell’ambito di un procedimento fondato sull’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo a un inadempimento che perduri da parte di uno Stato membro nonostante la circostanza che il medesimo inadempimento sia già stato accertato in occasione di una prima sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità inflitta nell’importo e nella forma che consideri adeguati per sollecitare detto Stato membro a porre termine all’inottemperanza degli obblighi derivanti dalla summenzionata prima sentenza della Corte (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C‑557/14, EU:C:2016:471, punto 69).
 
84      Ai fini della fissazione dell’importo della penalità, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della stessa, in vista dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono costituiti, in linea di principio, dalla gravità dell’infrazione, dalla sua durata e dalla capacità finanziaria dello Stato membro in causa. Per l’applicazione di tali criteri, occorre tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati in gioco nonché dell’urgenza a che lo Stato membro interessato si conformi ai suoi obblighi (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C‑557/14, EU:C:2016:471, punto 70).
 
85      In primo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, occorre constatare che, nonostante il carattere territorialmente circoscritto dell’inadempimento constatato, la violazione da parte della Repubblica slovacca degli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/31 può avere effetti sull’ambiente e sulla salute umana.
 
86      Tuttavia, occorre rilevare anzitutto che, oltre al fatto che il presente ricorso per inadempimento riguarda una sola discarica, è stato deciso il 15 agosto 2016, e confermato il 9 novembre 2016, in applicazione dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, che i settori 2a e 2b della medesima sarebbero stati definitivamente chiusi.
 
87      Inoltre, sebbene la procedura di chiusura definitiva non sia ancora stata conclusa conformemente al disposto dell’articolo 13 di tale direttiva, in quanto una tale procedura richiede, nel caso di specie, lavori e misure ingenti, si deve tener conto del fatto che, dal 7 gennaio 2014, è stato posto termine all’attività del sito.
 
88      Infine, la Repubblica slovacca ha cooperato con la Commissione durante la fase precontenziosa relativa alla presente causa.
 
89      In secondo luogo, per quanto riguarda la durata dell’infrazione, essa dev’essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti.
 
90      Orbene, nella fattispecie, la durata dell’infrazione, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza C‑331/11, è considerevole, ossia circa 5 anni.
 
91      In terzo luogo, la Repubblica slovacca non ha fornito alla Corte alcun elemento riguardante la sua capacità finanziaria.
 
92      Tenuto conto di tutte le circostanze della presente causa, la Corte ritiene che l’imposizione di una penalità pari a un importo di EUR 5 000 al giorno sia adeguata per ottenere l’esecuzione della sentenza C‑331/11.
 
93      Occorre pertanto condannare la Repubblica slovacca a versare alla Commissione una penalità di EUR 5 000 per ogni giorno di ritardo nell’applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza C‑331/11, a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla data di esecuzione della medesima.
 
 Sulla somma forfettaria
 
 Argomenti delle parti
 
94      La Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica slovacca a versare una somma forfettaria giornaliera pari a EUR 743,60, derivante dalla moltiplicazione dell’importo forfettario di base uniforme, fissato in EUR 220, per il coefficiente di gravità 2 e per il fattore «n» 1,69, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza C‑331/11 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza o fino alla data di adozione da parte della Repubblica slovacca delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza C‑331/11 se tale data è precedente a quella della pronuncia della presente sentenza, a condizione tuttavia che la somma forfettaria totale sia almeno uguale a EUR 939 000.
 
95      La Repubblica slovacca ha sottoposto alla valutazione della Corte un insieme di elementi riguardanti le diverse sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione nella presente causa, vale a dire la penalità e la somma forfettaria, elementi il cui contenuto è stato ripreso ai punti da 71 a 73 della presente sentenza.
 
 Giudizio della Corte
 
96      La Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nella materia in esame, a imporre, cumulativamente, una penalità e una somma forfettaria (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia C‑328/16, EU:C:2018:98, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).
 
97      La condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze dell’omessa esecuzione degli obblighi da parte dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente quando l’inadempimento si è protratto per un lungo periodo, successivamente alla pronuncia della sentenza che l’ha inizialmente constatato (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Commissione/Spagna, C‑184/11, EU:C:2014:316, punto 59).
 
98      La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la determinazione dell’importo di detta somma devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti relativi tanto alle caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto al comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE. A tale proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale nel decidere in merito all’irrogazione o no di una siffatta sanzione e nel determinarne eventualmente l’importo (sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 114).
 
99      Nel caso di specie, gli elementi all’origine dell’inadempimento constatato dalla presente sentenza, ossia, da un lato, il fatto che nessuna decisione definitiva, ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, in ordine alla chiusura della discarica in questione era stata adottata entro il termine stabilito e, dall’altro, il fatto che non si è proceduto alla chiusura definitiva di detta discarica conformemente all’articolo 13 di tale direttiva, giustificano, stante il pericolo per l’ambiente e per la salute umana che tali elementi presentano e considerata la necessità di evitare in maniera effettiva la ripetizione futura di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione, l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al versamento di una somma forfettaria.
 
100    Ciò posto, spetta alla Corte, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, stabilire l’importo di tale somma forfettaria in modo tale che la stessa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’infrazione commessa (sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Grecia, C‑167/14, non pubblicata, EU:C:2015:684, punto 75).
 
101    Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano in particolare elementi come la gravità dell’infrazione constatata e il periodo durante il quale la stessa si è protratta dalla pronuncia della sentenza che l’ha constatata (sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia, C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 76).
 
102    Le circostanze del caso di specie di cui occorre tener conto risultano precisamente dalle considerazioni esposte ai punti da 85 a 91 della presente sentenza, relative alla gravità e alla durata dell’infrazione nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.
 
103    A tale riguardo, occorre, in primo luogo, ricordare che, nonostante gli sforzi a mano a mano compiuti dalle autorità slovacche per garantire l’applicazione della sentenza C‑331/11 e prendendo in considerazione anche il fatto che è stato posto termine, dal 7 gennaio 2014, all’attività della discarica in questione, la decisione definitiva sulla chiusura e sulla ricostruzione dei settori 2a e 2b della medesima nonché sulla cessazione della sua attività è stata adottata solo il 15 agosto 2016, e confermata il 9 novembre 2016, ossia più di tre anni dopo la pronuncia di detta sentenza, senza che tuttavia la procedura di chiusura della suddetta discarica sia stata completata fino all’esame dei fatti da parte della Corte. Quanto al settore 2c, fino a tale esame, nessuna decisione definitiva sulla sua chiusura era stata adottata e la procedura di chiusura non era neanche iniziata. Pertanto, occorre constatare che l’infrazione di cui trattasi si è protratta per un lasso di tempo considerevole.
 
104    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la gravità dell’infrazione, occorre tener conto, nonostante il carattere territorialmente circoscritto dell’infrazione e la cooperazione della Repubblica slovacca con la Commissione durante il procedimento precontenzioso relativo al presente procedimento, degli effetti che la violazione da parte di tale Stato membro degli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/31 può avere sull’ambiente e sulla salute umana.
 
105    Alla luce di tutti questi elementi, la Corte ritiene che sarà operata una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie fissando in EUR 1 000 000 l’importo della somma forfettaria che la Repubblica slovacca dovrà versare.
 
106    Occorre, di conseguenza, condannare la Repubblica slovacca a versare alla Commissione la somma forfettaria di EUR 1 000 000.
 
 Sulle spese
 
107    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica slovacca, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
 
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
 
1)      Non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C‑331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
 
2)      Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 perduri al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica slovacca è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di EUR 5 000 per ogni giorno di ritardo nell’applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C‑331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271), a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C‑331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271).
 
3)      La Repubblica slovacca è condannata a versare alla Commissione europea la somma forfettaria di EUR 1 000 000.
 
4)      La Repubblica slovacca è condannata alle spese.
 
Firme

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