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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 4614 | Data di udienza: 18 Aprile 2018

RIFIUTI – Interdittiva antimafia – Causa impeditiva dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Traffico illecito di rifiuti – Estinzione del reato – Margini di apprezzamento della misura interdittiva in capo all’Albo – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 11 Luglio 2018
Numero: 4614
Data di udienza: 18 Aprile 2018
Presidente: Veneziano
Estensore: Di Popolo


Premassima

RIFIUTI – Interdittiva antimafia – Causa impeditiva dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Traffico illecito di rifiuti – Estinzione del reato – Margini di apprezzamento della misura interdittiva in capo all’Albo – Esclusione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 11 luglio 2018, n. 4614


RIFIUTI – Interdittiva antimafia – Causa impeditiva dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Traffico illecito di rifiuti – Estinzione del reato – Margini di apprezzamento della misura interdittiva in capo all’Albo – Esclusione.

 L’estinzione, per effetto del provvedimento del Tribunale, del reato di traffico illecito di rifiuti, unitamente a disastro ambientale, accertato con sentenza del GIP, non è rivalutabile dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, qualora costituisca circostanza anteriore all’emissione dell’informativa interdittiva antimafia e sia già, dunque, passata al vaglio della competente autorità prefettizia; seppure, infatti, l’art. 10, comma 2, del d.m. n. 120/2014 prevede, alla lett. d, che l’avvenuta estinzione del reato esclude l’operatività della causa impeditiva dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituita dalla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati ambientali ovvero per delitti sanzionati con pena detentiva superiore a un anno, nella specie, la causa impeditiva dell’iscrizione è stata individuata nella differente ipotesi di adozione di misura ostativa antimafia, contemplata alla lett. f del citato art. 10, comma 2, del d.m. n. 120/2014, rispetto ai cui presupposti ed ai cui contenuti non residuano ulteriori margini di apprezzamento in capo all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali.


Pres. Burzichelli, Est. Spampinato – Omissis (avv. Abbamonte) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 11 luglio 2018, n. 4614

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 11 luglio 2018, n. 4614

Pubblicato il 11/07/2018

N. 04614/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04882/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4882 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Benevento, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Albo Nazionale Gestori Ambientali, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania prot. n. 30895 dell’8 novembre 2017: cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, la -OMISSIS- (in appresso, -OMISSIS-) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il provvedimento del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania prot. n. 30895 dell’8 novembre 2017 e la delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania del 15 settembre 2017, con cui era stata disposta la cancellazione dell’impresa dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali; – la nota della Prefettura di Benevento prot. n. 31983 del 12 settembre 2017; – la nota dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania del 6 ottobre 2017; – l’informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017.

2. L’informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017, emessa a carico della -OMISSIS- dalla Prefettura di Benevento, in seguito alla quale era stata disposta la gravata cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, era precipuamente motivata, sulla scorta delle risultanze istruttorie ivi richiamate, in base al rilievo della sostanziale continuità dell’assetto proprietario-gestionale della società in capo alla figura imprenditoriale di -OMISSIS-, destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta (pronunciata dal GIP del Tribunale di Benevento in data 2 ottobre 2006) in relazione, tra l’altro, al ‘delitto-spia’ di traffico illecito di rifiuti ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011, nonché colpito, in proprio e in qualità di socio della -OMISSIS-., dall’informativa interdittiva antimafia prot. n. 10481 del 20 marzo 2017.

In particolare, a tenore del provvedimento impugnato: – la -OMISSIS- «è di fatto riconducibile ad un unico centro di interessi e ad un’unica regia nella persona di -OMISSIS-, che, attraverso i familiari – controllabili in forza del vincolo parentale – determina gli indirizzi, le decisioni, le attività e l’andamento complessivo dell’impresa»; – essa è, cioè, «una mera estrinsecazione degli interessi imprenditoriali che fanno capo a -OMISSIS-, destinatario di comunicazione interdittiva antimafia, pur risultando lo stesso, nell’attualità, formalmente estraneo all’impresa, avendone dismesso cariche e partecipazioni»; – «è logico ritenere che la cessione delle quote di capitale sociale e la cessazione dalla carica di amministratore unico della -OMISSIS- da parte di -OMISSIS- in favore delle sorelle – avvenute in data 12 ottobre 2016 e, quindi, poco dopo l’adozione della comunicazione interdittiva antimafia a suo carico datata 11 maggio 2016 – è riconducibile non già ad una programmata dismissione bensì esclusivamente all’esigenza di porre la società al riparo da analogo provvedimento, assicurandosi, nel contempo, una continuità sostanziale della propria presenza nelle attività economiche della stessa, eventualmente anche incrementate da quelle similari già in precedenza svolte dalla -OMISSIS-., del pari interdetta»; – «le recenti modifiche dell’assetto gestionale dell’impresa costituiscono esclusivamente meccanismo elusivo delle disposizioni del Codice Antimafia posto in essere nel tentativo di sottrarre la società in argomento agli effetti preclusivi derivanti dall’interdittiva richiamata».

3. A sostegno dell’impugnazione in questa sede proposta, la ricorrente (impresa operante nel settore della raccolta e del trasporto dei rifiuti) lamentava, in primis, che la propria cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sarebbe stata disposta in violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi motivazionali ex artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990, e cioè, precipuamente, senza tener conto delle deduzioni da essa rassegnate in sede di contraddittorio procedimentale.

Nel denunciare l’illegittimità derivata del gravato provvedimento di cancellazione dai vizi asseritamente infirmanti la presupposta informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017, articolava, altresì, una confutazione analitica delle circostanze indizianti il pericolo di infiltrazione mafiosa, emerse a carico della propria compagine.

In dettaglio, lamentava che: – -OMISSIS-, considerato dall’autorità prefettizia gestore occulto della -OMISSIS-, non rivestirebbe più alcun ruolo in quest’ultima, essendosi dimesso dalla carica di amministratore unico ed avendo ceduto, in data 12 ottobre 2016, le proprie quote partecipative a -OMISSIS-, subentratagli pure nella predetta carica di amministratore unico; – il rapporto di parentela tra -OMISSIS- e le attuali socie -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambe incensurate, non sarebbe, di per sé, indicativo del pericolo di condizionamento mafioso; – il reato accertato a carico di -OMISSIS- con sentenza del GIP del Tribunale di Benevento del 2 ottobre 2006 sarebbe stato dichiarato estinto dal medesimo Tribunale di Benevento con provvedimento del 24 ottobre 2016; – in ogni caso, i fatti ascritti al soggetto in parola sarebbero datati in epoca risalente (in quanto accertati con sentenza del 2 ottobre 2006) e non sarebbero stati susseguiti da ulteriori fatti criminosi, così da risultare privi del requisito dell’attualità; – peraltro, la scelta di patteggiamento sarebbe stata effettuata da -OMISSIS- senza aver potuto valutare gli effetti ostativi derivanti dal successivamente emanato art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 per il ‘delitto-spia’ di traffico illecito di rifiuti; – nessuna valenza fraudolenta sarebbe stata ricollegabile alla cessione delle quote della -OMISSIS- da -OMISSIS- a -OMISSIS-, siccome posta in essere in data 12 ottobre 2016, ossia prima dell’emissione dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017.

4. Costituitosi l’intimato Ministero dell’interno, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 18 aprile 2018, la causa veniva trattenuta in decisione.


DIRITTO

1. Nel merito, il ricorso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.

2. A ripudio della censura di violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi motivazionali ex artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990, rivolta direttamente al provvedimento del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania prot. n. 30895 dell’8 novembre 2017 ed alla delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania del 15 settembre 2017, occorre rimarcare che, in rapporto alle deduzioni rassegnate dalla ricorrente in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ex art. 21, comma 1, del d.m. n. 120/2014 ed espressamente richiamate nel gravato provvedimento dell’8 novembre 2017, prot. n. 30895 (“preso atto della documentazione controdeduttiva presentata dall’impresa -OMISSIS- s.r.l. – -OMISSIS- … nel corso dello svolgimento del procedimento disciplinare”), dette garanzie partecipative e detti obblighi motivazionali non avrebbero potuto tradursi – a discapito dei principi di efficacia e celerità – in un interminabile confronto dialettico con l’impresa interessata e in un’analitica replica agli argomenti da quest’ultima propugnati, essendo sufficiente, per la loro osservanza, la riaffermazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle anzidette deduzioni, hanno giustificato la disposta cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Sul piano del denunciato deficit motivazionale, il superiore approdo va mantenuto fermo anche a fronte della specifica circostanza – peraltro, dalla ricorrente dedotta solo in questa sede, ma non rappresentata all’autorità amministrativa in sede di contraddittorio procedimentale (cfr. nota della -OMISSIS- s.d., esibita in giudizio il 5 dicembre 2017) – che il reato accertato a carico di -OMISSIS- con sentenza del GIP del Tribunale di Benevento del 2 ottobre 2006 (traffico illecito di rifiuti unitamente a disastro ambientale) figura estinto per effetto del provvedimento del Tribunale di Benevento del 24 ottobre 2016.

Ed invero, trattasi di circostanza che – siccome anteriore all’emissione dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017 – è, evidentemente, già passata al vaglio della competente autorità prefettizia ed è stata da quest’ultima reputata insuscettibile di elidere, unitamente alla responsabilità penale ab origine giurisdizionalmente accertata, anche la controindicazione del menzionato -OMISSIS- sotto il distinto profilo antimafia. Trattasi, quindi, di circostanza non rivalutabile sotto tale identico profilo da altra autorità (Albo Nazionale Gestori Ambientali) a tanto incompetente: seppure, infatti, l’art. 10, comma 2, del d.m. n. 120/2014 prevede, alla lett. d, che l’avvenuta estinzione del reato esclude l’operatività della causa impeditiva dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituita dalla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati ambientali ovvero per delitti sanzionati con pena detentiva superiore a un anno, la causa impeditiva dell’iscrizione in parola è stata, nella specie, individuata nella differente ipotesi di adozione di misura ostativa antimafia, contemplata alla lett. f del citato art. 10, comma 2, del d.m. n. 120/2014, rispetto ai cui presupposti ed ai cui contenuti non residuavano ulteriori margini di apprezzamento in capo al procedente Albo Nazionale Gestori Ambientali.

3. Venendo ai motivi di gravame con cui sono denunciati, a titolo di illegittimità derivata, vizi asseritamente infirmanti la presupposta informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017, il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle argomentazioni già sviluppate dalla Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-, reiettiva del ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS-, proposto direttamente avverso tale misura ostativa.

4. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale in materia (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1109/2017), invalso anche presso la Sezione (cfr. sent. n. 3793/2017 e n. 4692/2017), all’informativa antimafia sono ricollegabili effetti ostativi anche rispetto ai titoli abilitativi quale l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

5. Giova, inoltre, rammentare, in via di principio, che – come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 – l’informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l’autorità prefettizia escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero rendersi beneficiario di titoli abilitativi individuati dalla legge.

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

6. Svolte tali premesse, occorre, a questo punto, rievocare il complessivo quadro indiziario emerso a carico della -OMISSIS-, essenzialmente incentrato sul rilievo della sostanziale continuità proprietario-gestionale della -OMISSIS- in capo alla figura imprenditoriale del suo ex amministratore unico e socio di maggioranza, -OMISSIS-, destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta (pronunciata dal GIP del Tribunale di Benevento in data 2 ottobre 2006) in relazione, tra l’altro, al ‘delitto-spia’ di traffico illecito di rifiuti ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 (traffico illecito di rifiuti mediante realizzazione di discariche abusive e abbandono di rifiuti, mediante falsificazione di timbri, falsificazione, distruzione e occultamento di documenti di trasporto – FIR – e contabili – fatture –, mediante coinvolgimento inconsapevole di imprese di raccolta, trasporto e smaltimento estranee alla vicenda, mediante raccolta, trasporto e sversamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione), nonché colpito, in proprio e in qualità di socio della -OMISSIS-, dall’informativa interdittiva antimafia prot. n. 10481 del 20 marzo 2017; sostanziale continuità proprietario-gestionale emergente, segnatamente, all’intreccio di rapporti stretta parentela del menzionato -OMISSIS- con l’attuale amministratore unico e socio, -OMISSIS- (cessionaria delle quote partecipative del primo), nonché con l’altro socio, -OMISSIS-, entrambe, peraltro, titolari, insieme al medesimo -OMISSIS-, di quote partecipative anche nella prefata -OMISSIS-

In dettaglio, accanto agli elementi già sinteticamente enunciati retro, in narrativa, sub n. 2, sul conto della -OMISSIS- … – recita l’informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017 – «risultano … recenti rilevanti modifiche dell’assetto gestionale e proprietario … e, segnatamente, il deposito in data 24 ottobre 2016 di scrittura privata autenticata in data 12 ottobre 2016 con cui -OMISSIS- è stata nominata alla carica attuale di amministratore unico, subentrando a -OMISSIS- … ed ha acquistato dallo stesso -OMISSIS- l’intero pacchetto di quote sociali di cui è attualmente proprietaria, che la rende socia di maggioranza».

«Nei confronti di -OMISSIS- … – prosegue il gravato provvedimento prefettizio – e della -OMISSIS- s.r.l.s. … società di cui lo stesso è socio di maggioranza, questa Prefettura, atteso che a suo carico è stata riscontrata la sussistenza di una delle cause ostative di cui all’art. 67, con provvedimento prot. n. 18499 in data 11 maggio 2016 ha adottato comunicazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da ultimo confermata con provvedimento del 20 marzo 2017, in sede di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del Codice Antimafia a istanza della sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di amministratore unico».

Nel ricostruire le vicende societarie della -OMISSIS-, la Prefettura di Benevento ha, quindi, annotato che:

«Al 20 marzo 1998, data dell’ atto costitutivo, la -OMISSIS-, con capitale di L 20.000.000, presentava il seguente assetto proprietario: -OMISSIS-, socia per una quota di L 7.000.000, pari al 35% del capitale sociale; -OMISSIS-, socia per una quota di L 5.200.000, pari al 26% del capitale sociale; -OMISSIS-, socia per una quota di L 2.600.000, pari al 13% del capitale sociale; -OMISSIS-, socio per una quota di L 2.600.000, pari al 13% del capitale sociale; -OMISSIS-, socia per una quota di L 2.600.000, pari al 13% del capitale sociale. Amministratore unico era nominato -OMISSIS-, intervenuto in atto nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della citata -OMISSIS- In data 28 settembre 1998 veniva iscritto al registro delle imprese 1’atto di nomina alla carica di amministratore unico, con decorrenza dal. 26 agosto 1998, di -OMISSIS-. Con scrittura privata autenticata in data 19 ottobre 1998 la sig.ra -OMISSIS- vendeva in parti uguali ai soci -OMISSIS- e -OMISSIS- la propria quota di L 2.600.000, pari al 13% del capitale sociale. Successivamente, con scrittura privata autenticata in data 8 gennaio 1999, -OMISSIS- acquistava dalla sig.ra -OMISSIS- la quota di L 7.000.000, pari al 35% del capitale sociale, e dalla sig.ra -OMISSIS-, tutte le quote in sua proprietà per un valore di nominali L 3.900.000. Conseguentemente, -OMISSIS-, in possesso di quote pari al 74% del capitale, diveniva socio di maggioranza della -OMISSIS- s.r.l., restando socio di minoranza la -OMISSIS- con una quota di L 5.200.000, pari al 26% del capitale sociale. Da atto depositato il 20 luglio 2000 risulta che in data 27.6.2000 -OMISSIS- e -OMISSIS- acquistano da -OMISSIS- (nuova denominazione assunta da -OMISSIS- in data 7 aprile 1999), rispettivamente, quote di nominali L 3.200.000 e L 2.000.000, così determinandosi l’assetto proprietario della -OMISSIS-, che vedeva -OMISSIS- socio per il 90% e -OMISSIS- socia per il restante 10%, assetto immutato fino al 12 ottobre 2016, allorché -OMISSIS- cede l’intero proprio pacchetto a -OMISSIS-, attuale socio di maggioranza. Nella carica di amministratore unico della società -OMISSIS- permane dal 26 agosto 1998 fino al 31 maggio 2006, quando gli subentra -OMISSIS-. Dal 5 novembre 2012 lo stesso -OMISSIS- riassume nuovamente le funzioni, per poi cessare dalla carica il 12 ottobre 2016, sostituito da -OMISSIS-».

Alla luce delle vicende dianzi illustrate, l’autorità prefettizia è pervenuta alla conclusione che «figura cardine della -OMISSIS-, fin dalla costituzione, è la persona di -OMISSIS- che oltre ad averne gradualmente acquisito la proprietà l’ha anche per la maggior parte del tempo gestita quale amministratore unico», ed ha, altresì, osservato che «tale assunto non solo non è scalfito, ma è addirittura suffragato dalle intervenute recenti modifiche societarie per le circostanze di seguito riportate».

In questo senso – soggiunge l’informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017 – depone il rilievo che «-OMISSIS- … -OMISSIS- … e -OMISSIS- … risultano … tutti partecipi, in diversi tempi in varia veste e misura, delle esposte vicende societarie dell’impresa -OMISSIS-».

Ed invero, «gli stessi sono fra loro legati non solo da stretto vincolo di parentela, essendo fratelli, ma anche da pregnanti cointeressenze economiche e finanziarie sul piano imprenditoriale. Infatti la sig.ra -OMISSIS-, socio di minoranza della -OMISSIS-, è amministratore unico fin dal 9 maggio 2014, data di costituzione, della citata -OMISSIS-., interdetta a fini antimafia, il cui capitale sociale è detenuto per l’80% da -OMISSIS-, per il 10% dalla citata sig.ra -OMISSIS- e per il restante 10% dalla sig.ra -OMISSIS-, attuale amministratore unico e socio di maggioranza della -OMISSIS-. Peraltro, poiché anche la -OMISSIS-. ha quale oggetto sociale, in sintesi, la commercializzazione, la raccolta e il trasporto di rifiuti, sia solidi che liquidi, nonché una vasta gamma di attività prevalentemente connesse al ciclo dei rifiuti, esercita, in buona sostanza, la medesima attività imprenditoriale della -OMISSIS-. Le due citate società, che presentano il medesimo oggetto sociale, espletano, pertanto, attività d’impresa nello stesso settore economico ed hanno sede legale al medesimo indirizzo».

Di qui, dunque, la sussistenza degli estremi del disegno di elusione della normativa antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, ravvisata nella sostituzione di -OMISSIS- con la sorella -OMISSIS- nell’amministrazione, nella rappresentanza legale e nella titolarità delle quote maggioritarie della -OMISSIS-, finalizzata a sottrarre quest’ultima agli effetti ostativi derivanti dall’informativa interdittiva antimafia prot. n. 10481 del 20 marzo 2017, emessa a carico del soggetto sostituito e di altra società dal medesimo gestita, rappresentata e partecipata (-OMISSIS-), nonché, nel contempo, ad assicurare «una sostanziale linea di continuità nella proprietà e nella gestione» della società ricorrente all’«unico centro di interessi» e all’«unica regia» identificabili nel menzionato -OMISSIS-, il quale, «attraverso i familiari – controllabili in forza del vincolo parentale – determina gli indirizzi, le decisioni, le attività e l’andamento complessivo dell’impresa».

In tale prospettiva, «la cessione delle quote di capitale sociale e la cessazione dalla carica di amministratore unico della -OMISSIS- da parte di -OMISSIS- in favore delle sorelle – avvenute in data 12 ottobre 2016 e, quindi, poco dopo l’adozione della comunicazione interdittiva antimafia a suo carico datata 11 maggio 2016 – è riconducibile non già ad una programmata dismissione bensì esclusivamente all’esigenza di porre la società al riparo da analogo provvedimento, assicurandosi, nel contempo, una continuità sostanziale della propria presenza nelle attività economiche della stessa, eventualmente anche incrementate da quelle similari già in precedenza svolte dalla -OMISSIS-., del pari interdetta».

7. Ora, le suindicate circostanze, soprattutto ove riguardate nel loro complesso e nella loro reciproca concatenazione logico-fattuale, costituiscono elementi sintomatico-presuntivi del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Si tratta, cioè: – del ruolo storicamente strategico (amministratore unico dal 26 agosto 1998 al 31 maggio 2006 e dal 5 novembre 2012 al 12 ottobre 2016) ricoperto all’interno della -OMISSIS- da -OMISSIS-; – del rapporto non solo di stretta parentela, ma anche di durevole cointeressenza di quest’ultimo con le sorelle -OMISSIS- nell’ambito della compagine ricorrente, così come nell’ambito della pure interdetta -OMISSIS-; – dell’avvenuta cessione (in data 12 ottobre 2016) delle quote di partecipazione alla -OMISSIS- da -OMISSIS- a -OMISSIS- (subentrata al primo anche nella carica di amministratore unico) soltanto all’indomani dell’emissione dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. 18499 dell’11 maggio 2016, a carico della -OMISSIS-; – dalla significativa identità di oggetto sociale e di sede legale, nonché dalla comune appartenenza della -OMISSIS- e -OMISSIS- al gruppo familiare -OMISSIS-.

Tali elementi convergono in termini gravi, precisi e concordanti, nel formare un quadro indiziario più che sufficiente – in base alla regola di giudizio del ‘più probabile che non’ (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657/2015; n. 1328/2016; n. 1743/2016; n. 4295/2017) – a ingenerare un ragionevole convincimento sul pericolo di condizionamento mafioso nei confronti della società ricorrente.

Al riguardo, è appena il caso di rammentare che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di difesa sociale, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 3622/2011; n. 2628/2012; n. 2882/2012; n. 4127/2012; n. 4674/2013; n. 858/2014; n. 4861/2016; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).

Le censure rassegnate dalla ricorrente in termini parcellizzati finiscono, dunque, inevitabilmente per infrangersi di fronte alla ricognizione globale ed organica su base inferenziale compiuta dalla Prefettura di Benevento sulla scorta sia delle controindicazioni sotto il profilo antimafia emerse a carico dell’ex amministratore unico e socio di maggioranza della -OMISSIS- sia delle vicende societarie di quest’ultima, rivelatrici della perdurante attrazione delle prerogative proprietarie e gestorie all’orbita della figura del predetto ex amministratore unico e socio di maggioranza.

8. Venendo, comunque, al dettaglio dei singoli ordini di doglianze articolati dalla -OMISSIS-, prova, innanzitutto, troppo la deduzione secondo cui -OMISSIS- non rivestirebbe più alcun ruolo nella -OMISSIS-, essendosi dimesso dalla carica di amministratore unico ed avendo ceduto, in data 12 ottobre 2016, le proprie quote partecipative a -OMISSIS-, subentratagli pure nella predetta carica di amministratore unico.

Al di là del dato formale di una simile operazione negoziale, è stato, infatti, già evidenziato che essa, alla stregua del richiamato criterio del ‘più probabile che non’, è verosimilmente sottesa non già ad una programmata ed effettiva dismissione del ruolo ricoperto dall’ex socio e amministratore unico, bensì alla finalità elusiva di porre la società ricorrente al riparo da una misura ostativa omologa a quella applicata alla ‘gemella’ -OMISSIS-, nonché di assicurare una continuità sostanziale all’«unico centro di interessi» e all’«unica regia» identificabili in -OMISSIS-, così da integrare i presupposti per l’applicabilità dell’art. 84, comma 4, lett. f, del d.lgs. n. 159/2011 (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 cit., che ha stigmatizzato, tra l’altro, gli «acquisti di pacchetti azionari o di quote societarie da parte di soggetti, italiani o esteri, al di sopra di ogni sospetto», i «walzer di cariche sociali tra i medesimi soggetti», le «partecipazioni in altre società colpite da interdittiva antimafia», allo scopo di mascherare o confondere il reale assetto gestionale e proprietario con un abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo celare la fonte di inquinamento mafioso; cfr. anche TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 1220/2016).

9. Le superiori considerazioni valgono anche a dequotare l’assunto di irrilevanza dei meri rapporti di parentela degli attuali soci (-OMISSIS- e -OMISSIS-) e dell’attuale amministratore unico (-OMISSIS-) della -OMISSIS- col controindicato -OMISSIS-.

Ed invero, il fatto che l’intera compagine partecipativa e il vertice gestionale della società interdetta, riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, siano legati da stretti e duplici vincoli di parentela con un soggetto gravato da una pronuncia penale per il ‘delitto-spia’ di traffico illecito di rifiuti ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 (traffico illecito di rifiuti mediante realizzazione di discariche abusive e abbandono di rifiuti, mediante falsificazione di timbri, falsificazione, distruzione e occultamento di documenti di trasporto – FIR – e contabili – fatture –, mediante coinvolgimento inconsapevole di imprese di raccolta, trasporto e smaltimento estranee alla vicenda, mediante raccolta, trasporto e sversamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione), oltre che per il delitto di disastro ambientale, conferisce ai vincoli anzidetti una intensità qualificata in termini di intreccio di interessi economici e familiari (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 366/2013; n. 2081/2013; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 996/2013; n. 308/2014).

In questo senso, Cons. Stato, sez. III, n. 3566/2016 ha statuito che: l’autorità prefettizia ben può dare rilievo anche ad un rapporto di parentela, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata attraverso la famiglia, atteso che, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o, quanto meno, di soggezione o di tolleranza.

Analogamente, Cons. Stato, sez. III, n. 5509/2016 ha statuito che: l’autorità prefettizia, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, può e deve basarsi su fatti ed episodi, ivi inclusi i rapporti parentali o di affinità ove incidenti sulla conduzione dell’azienda, i quali, seppure non assurgano al rango di prove o indizi di valenza processuale, ove considerati separatamente, configurino nel loro insieme, ossia ove inseriti nel contesto economico-sociale di riferimento, un quadro indiziario univoco e concordante, avente, indipendentemente dalle eventuali vicende giudiziarie penali, valore sintomatico del concreto ed attuale pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione dell’impresa esaminata.

10. Privo di pregio è, poi, l’argomento secondo cui il reato accertato a carico di -OMISSIS- con sentenza del GIP del Tribunale di Benevento del 2 ottobre 2006 è stato dichiarato estinto dal medesimo Tribunale di Benevento con provvedimento del 24 ottobre 2016.

Al riguardo, giova rammentare il seguente arresto, sancito da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016: “E’ estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio … poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante. Occorre invece valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all’ormai consolidato criterio del ‘più probabile che non’, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso. Per questo gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. I fatti che l’autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall’atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione … ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull’impresa anche al di là e persino contro la volontà del singolo” (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, n. 3208/2014; n. 455/2015; n. 898/2015; n. 4286/2017; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 5878/2015; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2866/2016; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 7/2017).

In altri termini, la dichiarata estinzione del ‘delitto-spia’ ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 è, di per sé, insuscettibile di travolgere la storica rilevanza e l’oggettiva valutabilità del fatto criminoso commesso sotto il profilo antimafia, autonomo e distinto da quello penale.

11. Ancora, fuori sesto sono le argomentazioni incentrate da parte ricorrente sulla presunta inattualità della vicenda penale riguardante -OMISSIS-.

A tali argomentazioni è agevole obiettare che:

– il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non solo e non tanto per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dai fatti contestati senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche e soprattutto per il sopraggiungere di fatti positivi – non ravvisabili nel caso in esame –, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare del soggetto cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l’inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 553/2015; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 653/2012; n. 103/2016; n. 1184/2016; n. 3462/2016);

– il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né implica l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio ai fini di un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenza’ dei dati considerati, ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l’impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d’ombra della mafiosità (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4323/2015);

– i tentativi di infiltrazione mafiosa, che danno luogo all’adozione dell’informativa antimafia interdittiva, possono essere desunti anche da una pronuncia penale – come nella specie – risalente nel tempo, atteso che ritenere che detta pronuncia sia irrilevante solo perché ha ad oggetto circostanze datate, significa introdurre un elemento della fattispecie – l’attualità del fatto di reato, oggetto di condanna – normativamente non previsto (Cons. Stato, sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653).

12. Neppure può accreditarsi il motivo di impugnazione a tenore del quale la scelta di patteggiamento sarebbe stata effettuata da -OMISSIS- senza aver potuto valutare i sopravvenuti effetti ostativi ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 per l’addebitato ‘delitto-spia’ di traffico illecito di rifiuti.

Ed invero, quali che siano stati a suo tempo i motivi, del tutto soggettivi, della scelta del patteggiamento, restano ferme, in applicazione del principio generale tempus regit actum, le disposizioni degli artt. 67 e 84, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, che impongono all’autorità prefettizia, in presenza delle condizioni all’uopo previste, la vincolata adozione della comunicazione interdittiva – la quale non ha natura nemmeno latamente sanzionatoria – con esclusione di ogni ulteriore apprezzamento circa l’epoca della commissione del reato, del relativo accertamento e della conseguente condanna.

13. Infine, a dispetto di quanto propugnato dalla ricorrente, la circostanza che la cessione delle quote e la dismissione della carica di amministratore della -OMISSIS- da parte di -OMISSIS- siano avvenute prima dell’adozione l’informativa interdittiva antimafia prot. n. 13704 del 10 aprile 2017 non vale, di certo, ad inficiare la legittimità di quest’ultima.

Come ampiamente illustrato nella superiore disamina, le iniziative in parola, ove debitamente contestualizzate nella complessiva vicenda societaria di riferimento e nella cornice di cointeressenze del gruppo familiare -OMISSIS-, denotano il disegno di mascherare o confondere il reale assetto gestionale e proprietario dell’impresa con un abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo celare la continuità sostanziale mantenuta dal predetto assetto in capo alla figura di -OMISSIS-, piuttosto che la determinazione di far virare in modo irreversibile l’impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dall’esposizione al tentativo di infiltrazione mafiosa.

14. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va respinto.

15. Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza della vicenda contenziosa, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi indicati in epigrafe e in motivazione.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Olindo Di Popolo
        
IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano
        
     
IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
 

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