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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 699 | Data di udienza: 25 Luglio 2018

RIFIUTI – Regione siciliana – Comuni che non abbiano raggiunto la soglia d i raccolta differenziata del 30% – Ordinanza del pres. Regione siciliana del 7/06/2018 – Predisposizione degli atti necessari per avviare il trasporto e lo smaltimento fuori del territorio della Regione Siciliana – Sospensione dell’ordinanza con riferimento alla sola decadenza degli organi comunali.


Provvedimento: Decreto
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 25 Luglio 2018
Numero: 699
Data di udienza: 25 Luglio 2018
Presidente: Ferlisi
Estensore:


Premassima

RIFIUTI – Regione siciliana – Comuni che non abbiano raggiunto la soglia d i raccolta differenziata del 30% – Ordinanza del pres. Regione siciliana del 7/06/2018 – Predisposizione degli atti necessari per avviare il trasporto e lo smaltimento fuori del territorio della Regione Siciliana – Sospensione dell’ordinanza con riferimento alla sola decadenza degli organi comunali.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 25 luglio 2018, decreto n. 699


RIFIUTI – Regione siciliana – Comuni che non abbiano raggiunto la soglia d i raccolta differenziata del 30% – Ordinanza del pres. Regione siciliana del 7/06/2018 – Predisposizione degli atti necessari per avviare il trasporto e lo smaltimento fuori del territorio della Regione Siciliana – Sospensione dell’ordinanza con riferimento alla sola decadenza degli organi comunali.

L’ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana impone doverosamente ai comuni che non abbiano raggiunto la soglia di raccolta differenziata di almeno il 30% (peraltro, ben al di sotto dei limiti previsti dalla L.reg. n. 9/2010; cfr. art. 9 co. 4), di attivarsi immediatamente predisponendo, entro il 31.7.2018, tutti gli atti necessari per avviare il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (eccedenti quelli, contingentati, ammessi in discarica) al di fuori del territorio della Regione Siciliana con decorrenza dal 1° ottobre 2018; peraltro, nel doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi, la sospensione può essere concessa con riferimento alla sola drastica comminatoria della “decadenza” degli organi comunali, ferma, viceversa, l’efficacia di ogni altra disposizione impartita con l’ordinanza.

Pres. Ferlisi – Comune di Palermo (avv.ti Criscuoli e Tomasello) c.  Presidente della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 25 luglio 2018, decreto n. 699

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 25 luglio 2018, decreto n. 699

Pubblicato il 25/07/2018

N. 00699/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01379/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2018, proposto da Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Criscuoli, Ezio Tomasello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Tomasello in Palermo, piazza Marina 39;


contro

– Presidente della Regione Siciliana, Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e Dipartimento Acqua e Rifiuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici sono per legge domiciliati, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’Ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana, notificata il 07/06/2018 pubblicata in pari data con valore di notifica legale sul sito web dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, avente ad oggetto: "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e 3/Rif. dell’8 marzo 2018. Disposizioni per l’incremento della Raccolta differenziata".

– ove occorra, della Nota della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, prot.28136 del 06/07/2018, notificata in pari data, avente ad oggetto “Ordinanza ex art.191 D.Lgs. n.152/2006, n.4/Rif. del 07/06/2018, del Presidente della Regione Siciliana – Emergenza Rifiuti Urbani – Insufficienza di capacità di trattamento e di abbancamento rifiuti urbani indifferenziati – Riduzione dei rifiuti conferiti (raccolta differenziata) – Trasporto e smaltimento fuori Regione. Chiarimenti sugli adempimenti posti a carico degli Enti Locali”.

– di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso o consequenziale compresi i provvedimenti non conosciuti che hanno condotto all’emissione dell’Ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal Comune odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

SENTITE le parti in data 20.07.2018; presenti l’avv. E. Tomasello per il Comune di Palermo e l’Avv. M. Di Mauro per la Regione siciliana, come da relativo verbale;

VISTE le memorie difensive prodotte dalle parti in data 24.7.2018 e le argomentazioni svolte dal Comune a sostegno della competenza territoriale di questo TAR a fronte della speciale competenza funzionale del TAR del Lazio prevista dall’art. 133 lett. e) cod. proc. amm.

CONSIDERATO, preliminarmente, che l’ordinanza impugnata, adottata dal Presidente della Regione siciliana ai sensi dell’art. 91 Legge n. 225/1992 (ora trasfusa nel D.lgs. n. 1/2018; “Codice della protezione civile”), richiama nella sua introduzione:

—– a) la delibera del Consiglio dei Ministri n. 69, data 8 febbraio 2018, che ha dichiarato per 12 mesi lo “stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”, e nominato Commissario delegato “ … per il superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il Presidente della Regione Siciliana”;

—– b) l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513 con cui sono stati disciplinati i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani";

– che, tuttavia, lo stesso Presidente della Regione ha adottato l’ordinanza impugnata senza dichiarare (così come invece è sempre accaduto in passato; cfr., per tutte, l’ “ordinanza commissariale” di protezione civile 31.5.2006 in GURS n. 46/2006) di agire nella qualità di commissario delegato per l’emergenza come sopra dichiarata;

– che, anzi, nella stessa ordinanza impugnata si dichiara espressamente la volontà di reiterare, parzialmente, le precedenti “ordinanze 2/Rif del 28.02.2018 e 3/Rif dell’8.03.2018” i cui effetti sono cessati il 31.5.2018;

– che, pertanto, l’ordinanza impugnata si deve ritenere emessa in forza dei normali poteri contingibili ed urgenti previsti dall’art. 191 D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) per fronteggiare ogni e qualsiasi particolare situazione “… di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”;

RITENUTO, in conseguenza, che, allo stato degli atti (ed al sommario esame proprio della presente fase cautelare interinale), la competenza a decidere sul ricorso in epigrafe debba essere ascritta a questo TAR per la Sicilia, Sede di Palermo e non alla speciale competenza funzionale del TAR del Lazio di cui all’art. 133 lett. e) cod. proc. amm.;

– che ciò vale anche a fronte dell’attuale testo dell’art. 135 lett. e) cod. proc. amm., secondo cui sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma “… le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225” (ora D.lgs. n. 1/2018), “nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992”;

– che, infatti, i richiamati commi 2 e 4 dell’art. 5 L. 225/1992 cit., rinviano espressamente agli “eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)” della stessa L. 225/1992, ossia a “CALAMITÀ naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”;

– che proprio l’indistinto riferimento dell’art. 135, lett. e), cod. proc. amm. (anche) a “gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992” deve essere inteso restrittivamente, ad litteram, e cioè con riguardo ai soli provvedimenti e ordinanze comunque emanate nelle situazioni di emergenza (“CALAMITA”, naturali e non) tipizzate dall’art. 2 lett. c) L. n. 225 cit. (cfr., in argomento, Cons. St. Sez. 4^, ord.za n. 5128/2014 resa in sede di regolamento di competenza e che assegna al TAR Palermo il ricorso avente ad oggetto interventi urgenti di messa in sicurezza della “discarica di Bellolampo” presso Palermo);

RITENUTO, quindi, che l’ordinanza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 191 D.lgs. n. 152/2006 per fronteggiare l’insufficienza della raccolta dei rifiuti differenziati in Sicilia e la conseguente progressiva veloce saturazione delle discariche disponibili, non può farsi rientrare nella ricordata competenza funzionale del TAR del Lazio ex art. 133 lett. e) cod. proc. amm., non potendosi annoverare:

—– né tra le ordinanze dichiaratamente commissariali ex art. 5 comma 1, della L. 225/1992,

—– né tra i provvedimenti e le ordinanze urgenti collegati a situazioni di emergenza tipizzate dall’art. 2, lett. c), della stessa legge (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. 5^, sent. n. 2526/2016);

RILEVATO, sul piano del fumus boni iuris, che i vari profili di censura dedotti in ricorso meritano adeguato approfondimento in sede collegiale;

CONSIDERATO che, sul piano del periculum, il Comune di Palermo sottolinea il fatto che l’impugnata Ordinanza, all’art. 3, commi 6 e 7, disponga testualmente che:

“6. I Comuni dovranno trasmettere, entro il 31 luglio 2018, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti eccedenti quelli contingentati e pertanto non ammessi in discarica.

“7. La mancata trasmissione del contratto o del provvedimento di cui al punto precedente costituisce grave violazione e comporta l’avvio dell’intervento sostitutivo nei confronti del Comune omissivo e l’attivazione delle procedure di DECADENZA degli Organi comunali ai sensi dell’art. 14 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.”;

– che per tale ragione il Comune chiede volersi disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio utile al fine di evitare il rischio di immediato avvio della procedura di decadenza degli Organi elettivi del Comune di Palermo;

RITENUTO che, in effetti, in applicazione dei termini dilatori previsti dall’art. 55 cod. proc. amm., la prima Camera di consiglio utile per l’esame collegiale dell’istanza cautelare è quella del 13 settembre 2018, come da calendario;

– che le ragioni addotte dal Comune odierno ricorrente evidenziano la palese inefficacia della possibile tutela cautelare collegiale da disporsi, eventualmente, nella predetta Camera di consiglio;

– che, in relazione a tali circostanze, sussiste una situazione di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione” dell’istanza cautelare fino alla predetta Camera di consiglio (ciò che, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., costituisce il necessario presupposto per l’adozione di misure cautelari interinali mediante decreto presidenziale anche in assenza di contraddittorio);

CONSIDERATE, tuttavia, le forti ed articolate motivazioni che sorreggono l’ordinanza impugnata, che (a fronte delle perduranti gravissime criticità del settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia) evidenzia ulteriori urgenti ed inderogabili esigenze di tutela ambientale e di igiene pubblica a causa della ormai prossima saturazione delle discariche isolane dovuta alla bassa percentuale raggiunta (in molti comuni) nella raccolta differenziata dei rifiuti;

RITENUTO, sotto tale aspetto, che il provvedimento impugnato impone doverosamente ai comuni che non abbiano raggiunto la soglia di raccolta differenziata di almeno il 30% (peraltro, ben al di sotto dei limiti previsti dalla L.reg. n. 9/2010; cfr. art. 9 co. 4), di attivarsi immediatamente predisponendo, entro il 31.7.2018, tutti gli atti necessari per avviare il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (eccedenti quelli, contingentati, ammessi in discarica) al di fuori del territorio della Regione Siciliana con decorrenza dal 1° ottobre 2018;

– che, peraltro, nel doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti in causa, la misura cautelare interinale chiesta dal Comune può essere concessa ai soli e limitati fini della sospensione della drastica comminatoria della “decadenza” degli organi comunali, ferma, viceversa, l’efficacia di ogni altra disposizione impartita con l’ordinanza impugnata;

– che dal limitato ed interinale accoglimento della misura cautelare non sembra possa derivare alcun serio inconveniente per l’Amministrazione regionale, che anzi potrà fruire di un certo lasso di tempo per sollecitare i comuni interessati ad attuare, in concreto, l’imprescindibile principio di “leale collaborazione” con la Regione per una definitiva soluzione dell’ultradecennale situazione di emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti;

– che, nel medesimo lasso i tempo, l’Amministrazione regionale ben potrà, tramite i nominandi commissari, disporre tutte le misure ritenute più appropriate per realizzare, in sostituzione dei comuni inadempienti, gli obiettivi perseguiti dall’ordinanza impugnata;

– che, viceversa, la prevista decadenza degli organi comunali potrebbe, verosimilmente, determinare una gravissima situazione di conflitto istituzionale ed amministrativo (vedasi in atti il documento dell’Anci Sicilia del 19 giugno 2018) tale da pregiudicare, comunque, il raggiungimento di quegli stessi obiettivi ragionevolmente e legittimamente perseguiti dall’ordinanza impugnata;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di cautela interinale nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa, per l’ulteriore trattazione in sede collegiale, la Camera di consiglio del 13 settembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 25 luglio 2018.

Il Presidente
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

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