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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 650 | Data di udienza: 20 Giugno 2018

APPALTI – Clausola sociale – Interpretazione in termini elastici – Annullamento dell’aggiudicazione – Rinnovo del procedimento di gara – Riconvocazione della medesima commissione – Presupposti – Art. 77, c. 1 d.lgs. n. 50/2016.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2018
Numero: 650
Data di udienza: 20 Giugno 2018
Presidente: Monticelli
Estensore: Plaisant


Premassima

APPALTI – Clausola sociale – Interpretazione in termini elastici – Annullamento dell’aggiudicazione – Rinnovo del procedimento di gara – Riconvocazione della medesima commissione – Presupposti – Art. 77, c. 1 d.lgs. n. 50/2016.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 13 luglio 2018, n. 650


APPALTI – Clausola sociale – Interpretazione in termini elastici.

La c.d. clausola sociale, recante l’impegno per il nuovo appaltatore di “assorbire” i dipendenti di quello uscente, deve essere intesa in termini elastici, non potendosi tradurre in un “obbligo assoluto di assunzione” lesivo dell’autonomia imprenditoriale del subentrante (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078).
 

APPALTI – Annullamento dell’aggiudicazione – Rinnovo del procedimento di gara – Riconvocazione della medesima commissione – Presupposti – Art. 77, c. 1 d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”: pertanto è conforme a tale previsione normativa la scelta del Comune di riconvocare la stessa Commissione, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione fondato non su  vizi di composizione, ma su difetto di motivazione dei punteggi.

Pres. Monticelli, Est. Plaisant – N. Società Cooperativa Sociale (avv.ti Dal Piaz e Russo) c. Comune di Alghero (avv. Altavilla) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 13 luglio 2018, n. 650

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 13 luglio 2018, n. 650

Pubblicato il 13/07/2018

N. 00650/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Dal Piaz e Francesco Russo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Sant’Agostino n. 12;


contro

– Comune di Alghero, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso il suo studio in Pisa, Via Mazzini n. 17;
– Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Alghero e Stintino, non costituita in giudizio;

nei confronti

Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 56;

per l’annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– dell’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di gestione del Centro Residenziale Anziani del Comune di Alghero – CIG 69889052DB;

– della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 19222 in data 07.03.2018;

– della determinazione n. 625 in data 07.03.2018 recante: “approvazione risultanze operazioni di rinnovo valutazioni della Commissione di gara in ottemperanza sentenza TAR Sardegna n. 95/2018” e “proposta di aggiudicazione a favore della Ditta SERIANA 2000” nonché dei verbali di gara ed allegati alla medesima;

ove occorra, in parte qua e per quanto di interesse:

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi richiamato, anche se non conosciuto, compresi, a titolo meramente riepilogativo e non esaustivo:

– della determinazione n. 1477 del 10.05.2017;

– della determinazione n. 1415 del 04.05.2017;

– della comunicazione in data 09.05.2017;

– di tutti gli atti adottati dalla Stazione appaltante in ordine alla procedura di gara de qua, ivi espressamente inclusi: gli atti di indizione della procedura, i verbali delle operazioni di gara, le determinazioni di approvazione dei verbali di gara (o gli atti di approvazione comunque denominati), gli atti ed i provvedimenti relativi alle verifiche di anomalia dell’offerta e le giustificazioni fornite, la determinazione di aggiudicazione provvisoria (o proposta di aggiudicazione), i verbali relativi alle operazioni di rinnovo delle valutazioni in ottemperanza alla sentenza TAR Sardegna – Cagliari n. 95/2018, nonché di tutti gli allegati ai medesimi;

– della lex specialis di gara e di tutti gli atti, gli elaborati ed i documenti costituenti la medesima, ove pregiudizievoli;

– della Determinazione n. 397 del 09.02.2018 con la quale si disponeva la convocazione della medesima Commissione di Gara e del conseguente Atto Prot. n. 13549 del 16.02.2018,

nonché per l’annullamento e/o dichiarazione di nullità ed inefficacia, previa sospensione, del contratto di affidamento de quo, ove medio tempore stipulato;

e per la dichiarazione di subentro:

– della ricorrente nel medesimo contratto ove medio tempore stipulato;

per l’accertamento e la condanna al risarcimento:

– dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa;

in via subordinata, ove necessario, per l’annullamento integrale, e conseguente rinnovo:

– della procedura di gara e per ogni consequenziale provvedimento di legge

con i motivi aggiunti depositati il 10 maggio 2018:

per l’annullamento e/o declaratoria di nullità:

– dell’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di gestione del Centro Residenziale Anziani del Comune di Alghero – CIG 69889052DB.

– della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 19222 in data 07.03.2018.

– della determinazione n. 625 in data 07.03.2018 recante: “approvazione risultanze operazioni di rinnovo valutazioni della Commissione di gara in ottemperanza sentenza TAR Sardegna n. 95/2018” e “proposta di aggiudicazione a favore della Ditta SERIANA 2000” nonché dei verbali di gara ed allegati alla medesima;

ove occorra, in parte qua e per quanto di interesse:

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi richiamato, anche se non conosciuto, compresi, a titolo meramente riepilogativo e non esaustivo:

– della determinazione n. 1477 del 10.05.2017;

– della determinazione n. 1415 del 04.05.2017;

– della comunicazione in data 09.05.2017;

– di tutti gli atti adottati dalla Stazione appaltante in ordine alla procedura di gara de qua, ivi espressamente inclusi: gli atti di indizione della procedura, i verbali delle operazioni di gara, le determinazioni di approvazione dei verbali di gara (o gli atti di approvazione comunque denominati), gli atti ed i provvedimenti relativi alle verifiche di anomalia dell’offerta e le giustificazioni fornite, la determinazione di aggiudicazione provvisoria (o proposta di aggiudicazione), i verbali relativi alle operazioni di rinnovo delle valutazioni in ottemperanza alla sentenza TAR Sardegna – Cagliari n. 95/2018, nonché di tutti gli allegati ai medesimi;

– della lex specialis di gara e di tutti gli atti, gli elaborati ed i documenti costituenti la medesima, ove pregiudizievoli;

– della determinazione n. 397 del 09.02.2018 con la quale si disponeva la convocazione della medesima Commissione di Gara e del conseguente Atto Prot. n. 13549 del 16.02.2018,

nonché:

per l’annullamento e/o dichiarazione di nullità ed inefficacia, previa sospensione, del contratto di affidamento de quo ove medio tempore stipulato;

e per la dichiarazione di subentro:

– della ricorrente nel medesimo contratto ove medio tempore stipulato;

e per l’accertamento e la condanna al risarcimento:

– dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa;

in via subordinata, ove necessario, per l’annullamento integrale, e conseguente rinnovo:

– della procedura di gara e per ogni consequenziale provvedimento di legge

nonché per l’annullamento e/o declaratoria di nullità:

– dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di gestione del Centro Residenziale Anziani del Comune di Alghero – CIG 69889052DB di cui alla Determinazione n. 931 in data 12.04.2018;

– della comunicazione di aggiudicazione pervenuta in data 02.05.2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alghero e della Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con bando pubblicato in data 22 febbraio 2017, il Comune di Alghero -in qualità di capofila della Centrale Unica di Committenza per i comuni di Alghero e Stintino- aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento biennale della gestione di un “Centro Residenziale Anziani” in Alghero, con importo a base d’asta di euro 4.266.100,00.

Il servizio riguardava l’assistenza di n. 91 ospiti anziani (di cui n. 49 autosufficienti o parzialmente autosufficienti e n. 42 non autosufficienti), comprensiva di pulizia personale, ausilio durante i pasti, tutela diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza infermieristica, attività di mobilizzazione, riabilitativa e ricreativa, il tutto ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell’anno.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un punteggio massimo di 100 punti, di cui 30 per il prezzo e 70 per il merito tecnico dell’apposito Progetto che le concorrenti dovevano predisporre e l’Amministrazione valutare alla luce dei seguenti criteri specifici:

sino a 30 punti per il “Sistema di organizzazione adottato per la gestione delle struttura in riferimento ai servizi di Assistenza alla persona, assistenza infermieristica, riabilitazione, educativo e di animazione tempo libero (formativo e occupazionale) nonché dei servizi di parrucchiere, estetista, podologo”, da attribuire tenendo conto di sei sub criteri (e relativi sub punteggi), quali “Modello organizzativo e gestionale riferito ad ogni singolo processo e attività”, “Flessibilità organizzativa”; “Sistema di direzione”, “Sistema di monitoraggio e valutazione delle attività espletate”, “Sistema di interfaccia con l’amministrazione comunale”, “Migliorie offerte”;

sino a 12 punti per la “Gestione del personale”, secondo cinque sub criteri (e relativi sub punteggi) quali: “Indicazione dei criteri e modalità di selezione del personale”, “Indicazione delle modalità da adottarsi per la sostituzione del personale assente”; “Adozione di un sistema di valutazione delle competenze e performances del personale in servizio addetto alle varie mansioni”; “Piano della formazione obbligatoria e percorsi specifici di formazione ed aggiornamento del personale impiegato”, “Modalità e strategie per contenere il fenomeno del turn over degli operatori”;

sino a 10 punti per la “Organizzazione del servizio di ristorazione e refezione”, secondo quattro sub criteri (e relativi sub punteggi), quali “Modalità di svolgimento del servizio di ristorazione”, “Articolazione del menù giornaliero”, “Descrizione di una procedura di emergenza”, “Modalità di svolgimento del servizio di refezione”;

sino a 6 punti per la “Organizzazione del servizio di pulizia”, retto dai seguenti sub criteri (e relativi sub punteggi): “Modalità organizzative di svolgimento del servizio” e “Indicazione delle metodologie tecnico – operative di esecuzione del servizio”;

sino a 4 punti per la “Organizzazione del servizio di lavanderia – stireria e guardaroba interno”, suddivisi in relazione a “Modalità di svolgimento del servizio di lavanderia stireria”, “Descrizione di una procedura che evidenzi le modalità per la gestione di eventuali emergenze” e “Modalità di organizzazione del guardaroba interno”;

sino a 3 punti per la “Organizzazione del servizio di portineria/segreteria e servizio di trasporto ospiti”, suddivisi in “Modalità complessive di organizzazione e svolgimento del servizio” e “Attività di trasporto relativa alle iniziative di socializzazione esterna”;

sino a 5 punti per “Approvvigionamento e fornitura di attrezzature, materiali e/o prodotti funzionali all’espletamento dei servizi”, suddivisi in “Modalità e programmazione dell’approvvigionamento di prodotti funzionali all’espletamento dei servizi” e “Attrezzature e/o materiali che la partecipante intende rendere disponibili per integrare la dotazione di proprietà dell’Amministrazione Comunale presso la struttura con indicazione della data di acquisto degli stessi”.

Inoltre il Disciplinare di gara precisava che “L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti del progetto avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun sub criterio. Il coefficiente attribuito da ciascun commissario di gara sarà determinato dalla seguente valutazione: OTTIMA COEFFICIENTE = 1,00; MOLTO BUONA COEFFICIENTE = 0,90; BUONA COEFFICIENTE = 0,80; SODDISFACENTE COEFFICIENTE = 0,70; SUFFICIENTE COEFFICIENTE = 0,60; QUASI SUFFICIENTE COEFFICIENTE = 0,50; INSUFFICIENTE COEFFICIENTE = 0,40; MOLTO INSUFFICIENTE COEFFICIENTE = 0,20; NON VALUTABILE COEFFICIENTE = 0,00. Il coefficiente provvisorio è dato dalla media delle valutazioni attribuite dai Commissari. Il coefficiente è pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta”.

All’esito della procedura selettiva, come da verbale di gara del 6 aprile 2017, la Commissione ha approvato la graduatoria finale, collocando al terzo posto la KCS Caregiver (da qui in poi soltanto “KCS”) con punti 90,69, al secondo posto la Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale (da qui in poi soltanto “Nuova Assistenza”) con punti 95,81 e al primo posto la Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale (da qui in poi soltanto “Seriana”) con punti 98,70; pertanto, conclusa positivamente la verifica di congruità dell’offerta, il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato a Seriana, con determinazione dirigenziale 10 maggio 2017, n. 1477, come da successiva comunicazione alle altre due concorrenti in data 16 maggio 2017.

Con separati ricorsi R.G. n. 387/2017 e R.G. n. 488/2017 sia la KCS che la Nuova Assistenza hanno impugnato tale aggiudicazione e, all’esito del relativo giudizio, questa Sezione, con sentenza 8 febbraio 2018, n. 95, ha riunito i ricorsi e li ha accolti entrambi per difetto di motivazione del punteggio numerico assegnato alle offerte tecniche, rilevando che “le attribuzioni dei punteggi ai sub criteri sono formulate attraverso l’indicazione meramente numerica dei coefficienti, senza il supporto di una motivazione discorsiva che spieghi o giustifichi l’assegnazione dei singoli punteggi”, anche tenuto conto di alcune “illogicità” apparentemente inficianti i maggiori punteggi assegnati in relazione ad alcuni parametri di valutazione, le quali “avrebbero potuto e dovuto essere sciolte in sede di motivazione”, mediante l’illustrazione “delle ragioni in base alle quali i predetti punteggi sono attribuiti”.

Su tali presupposti, dunque, la Sezione ha accolto la domande impugnatorie proposte dalle due ricorrenti “sotto il profilo appena evidenziato, ossia del difetto assoluto di motivazione dei punteggi attributi alle offerte tecniche” e rigettato, invece, quelle risarcitorie, sul presupposto che la rinnovazione del procedimento avrebbe consentito alle ricorrenti di far valere in forma specifica le “aspettative di aggiudicazione”.

All’esito di tale pronuncia, con determinazione dirigenziale 9 febbraio 2018, n. 397, il Comune di Alghero ha disposto la rimessione degli atti alla Commissione, a fini del rinnovo delle sue valutazioni.

La Commissione si è riunita in data 19 febbraio 2018 e, all’esito, ha riconfermato i punteggi già precedentemente attribuiti, integrando le relative motivazioni.

Pertanto, con determinazione dirigenziale 7 marzo 2018, n. 625, sono stati approvati i nuovi atti di gara e formalizzata l’aggiudicazione provvisoria del servizio a Seriana.

Con il ricorso ora all’esame del Collegio, notificato in data 6 aprile 2018, Nuova Cooperativa impugna queste ultime determinazioni, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituita in giudizio la controinteressata Seriana, opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependone l’inammissibilità per difetto di impugnazione della (nel frattempo sopravvenuta) determinazione 12 aprile 2018, n. 931, recante l’aggiudicazione definitiva del servizio, nonché per difetto della “prova di resistenza”, non avendo la ricorrente dimostrato che la corretta riassegnazione dei punteggi le avrebbe consentito di superare il gap di 2,89 che la divide dalla vincitrice.

Si è, altresì, costituito in giudizio il Comune di Alghero, concludendo in termini analoghi ed eccependo, altresì, l’inammissibilità della domanda di annullamento del bando e degli altri atti preparatori per tardività e perché, comunque, gli stessi già sono stati oggetto del giudizio definito con la citata sentenza n. 95/2018 di questa Sezione.

Alla camera di consiglio del 3 maggio 2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, la decisione è stata rinviata al merito.

Con motivi aggiunti notificati in data 9 maggio 2018, Nuova Assistenza ha esteso l’impugnativa alla citata determinazione n. 931/2018, di aggiudicazione definitiva del servizio alla controinteressata, evidenziando che il Comune le aveva trasmesso la relativa comunicazione solo in data 27 aprile 2018 e che, inoltre, a causa di un errore di trascrizione dell’indirizzo P.E.C. da parte della stessa stazione appaltante, detta comunicazione le era pervenuta in data 2 maggio 2018.

É seguito lo scambio di ulteriori memorie con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi; in particolare la difesa di Seriana ha chiesto il rinvio della trattazione ad altra udienza evidenziando che la sentenza di questa Sezione n. 95/2018 era stata, nel frattempo, oggetto di appello principale da parte della KCS, nonché di appello incidentale da parte della stessa Seriana (quest’ultimo limitatamente all’intervenuto accoglimento delle censure di difetto di motivazione) e che la relativa udienza innanzi al Consiglio di Stato era stata già fissata ad ottobre 2018.

Alla pubblica udienza del 20 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO

L’infondatezza del ricorso nel merito consente di prescindere da buona parte delle questioni di rito oggetto delle eccezioni formulate dalle difese di parte resistente e controinteressata, salvo alcune di quelle relative all’inammissibilità di singole censure, che saranno analizzate unitamente a queste ultime.

Si precisa, inoltre, che il Collegio non condivide la richiesta di rinvio della trattazione della causa formulata dalla difesa di Seriana al fine di attendere la decisione del Consiglio di Stato, né reputa necessario procedere, per questa ragione, alla sospensione del presente giudizio. Non esiste, infatti, alcun rapporto di pregiudizialità tra i due segmenti processuali: se è vero, per un verso, che l’appello incidentale proposto da Seriana, sul quale il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi, ha a oggetto l’intervenuto accoglimento, con la citata sentenza n. 95/2018, delle censure di difetto di motivazione sollevate dalla ricorrente, deve però considerarsi che il Comune di Alghero ha, nel frattempo, dato esecuzione alla suddetta pronuncia di primo grado, avendo proceduto a nuove valutazioni (e correlative motivazioni) delle offerte che costituiscono il thema decidendum della presente controversia, la quale, pertanto, ha un oggetto “nuovo e distinto” rispetto a quello del giudizio di appello in corso.

Si osserva, ancora preliminarmente, che -nonostante l’indicazione degli stessi nell’epigrafe del ricorso- la ricorrente non sembra avere inteso realmente impugnare nella presente sede il bando e gli altri atti della lex specialis di gara, non essendo rintracciabile alcuna censura a questi riferibile; in ogni caso -laddove, per ipotesi, esteso anche ai suddetti atti- il ricorso risulterebbe senz’altro inammissibile in parte qua, per mancata formulazione di censure al riguardo, nonché per tardività e perché, inoltre, gli atti che compongono la lex specialis di gara (rimasti poi immutati) già erano stati impugnati nel precedente giudizio ormai concluso con la citata sentenza n. 95/2018 di questa Sezione.

Ciò preliminarmente chiarito si passa all’esame del merito della controversia.

Parte ricorrente assume, in primo luogo, che gli atti impugnati si pongano in contrasto con quanto già statuito da questa Sezione con la richiamata sentenza n. 95/2018, con cui era stata disposta la riedizione integrale della valutazione di tutte le offerte tecniche, mentre la Commissione si è limitata a rivalutare quelle di Seriana e di Nuova Assistenza, senza prendere in esame l’offerta di KCS.

Come esattamente eccepito dalle controparti, detta censura è chiaramente inammissibile per carenza di interesse, non avendo la ricorrente alcun interesse a dedurre la mancata rivalutazione dell’offerta di una concorrente che la segue in graduatoria (cioè la KCS).

Sostiene, inoltre, Nuova Assistenza che i nuovi giudizi espressi dalla Commissione sul merito tecnico della propria offerta e di quella di Seriana siano inficiati dal medesimo difetto di motivazione già rilevato nella precedente pronuncia n. 95/2018; difatti la Commissione -invece di accompagnare i punteggi numerici con esauriente motivazione discorsiva, il che era espressamente richiesto nella citata pronuncia- si sarebbe limitata a “scarne e generiche precisazioni al mero fine di confermare i punteggi già assegnati, che quindi risultano illogicamente ed irragionevolmente confermati: sostanzialmente, la Commissione si è limitata a ribadire i punteggi assegnati, in spregio quanto statuito nella sentenza n. 95/2018 citata” (così testualmente in ricorso).

Ciò troverebbe una prima conferma nell’incipit del nuovo verbale di gara, ove la Commissione, dopo aver preannunciato di voler dare attuazione alla sentenza n. 95/2018, avrebbe poi contraddittoriamente difeso il proprio precedente operato, evidenziando di avere “espresso le proprie valutazioni tecnico-discrezionali sulla base di criteri e sub criteri contenuti nella suddetta griglia che risultano, peraltro, già qualificati quali "criteri motivazionali" dalla stessa ANAC"; che "la Commissione nell’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione si è allineata alle prescrizioni del Disciplinare e a quanto indicato dall’ANAC nel paragrafo 5 delle Linee Guida sopra citate, applicando, nel caso in specie, il sistema di cui alla lettera a) che prevede "l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno”.

Tale censura non coglie nel segno.

A giudizio del Collegio, infatti, la Commissione ha inteso ribadire la correttezza della propria precedente decisione accompagnando i punteggi con una più analitica motivazione (come fra breve si vedrà), dando così attuazione alla richiamata pronuncia di questa Sezione, che la invitava, per l’appunto, a esprimere nuove e più argomentate valutazioni: nessuna contraddizione, dunque, tra i suddetti due profili e tra i corrispondenti assunti leggibili nell’incipit del verbale di gara.

Con il terzo motivo la ricorrente contesta in modo analitico i singoli profili della nuova motivazione espressa dalla Commissione, da cui emergerebbero le stesse “criticità ed illogicità delle attribuzioni dei punteggi da parte della Commissione di gara già rilevate nella citata sentenza n. 95/2018”.

Cominciando dal primo sub criterio relativo al Criterio I, vale a dire “Modello organizzativo gestionale riferito ad ogni singolo processo/attività”, cui la lex specialis collegava un punteggio potenziale sino a 10 punti, la Commissione ha confermato i precedenti punteggi (Nuova Assistenza: punti 8,21 e Seriana punti 10), osservando che “il punteggio assegnato alla Nuova Assistenza risulta leggermente inferiore rispetto a quello attribuito alla ditta Seriana 2000, perché il modello organizzativo e gestionale proposto dalla Seriana 2000 [sarebbe] nettamente più articolato e flessibile, nel suo complesso, rispetto a quello della Nuova Assistenza e maggiormente rispondente agli elementi che vanno a costituire, nel dettaglio, il sub criterio in questione”.

Orbene, secondo la ricorrente, tale motivazione sarebbe troppo generica, in quanto priva di indicazioni sul contenuto sostanziale della ritenuta maggiore “articolazione e flessibilità” dell’offerta di Seriana, per cui non potrebbe considerarsi sanata quella illogicità dei relativi punteggi già stigmatizzata nella precedente pronuncia, laddove si era evidenziata l’apparente “superiorità” della prestazione offerta da Nuova Assistenza sotto il profilo del monte ore di lavoro e delle figure professionali proposte.

Tale assunto non merita condivisione.

La scelta operata dalla Commissione, infatti, trova ora adeguata motivazione nell’assunto che “il monte ore e le figure ulteriori proposte dalla Ditta Nuova Assistenza” non costituisce “elemento di valutazione ai fini di dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio sub a)”, rientrando “nella valutazione di uno specifico sub criterio dell’elemento di cui alla lett. f) ovvero nelle “migliorie offerte”, rispetto al quale, osserva ancora la Commissione, “la Nuova Assistenza ha ottenuto 0,90, corrispondente ad un giudizio di "molto buono", mentre Seriana 2000 ha ottenuto da tutti i Commissari un punteggio di 0.60, corrispondente a “sufficiente”…Si fa presente, in ogni caso, che nella graduatoria dei criteri, quello relativo alle migliorie (organico aggiuntivo e monte ore del personale) ha un peso inferiore (punt.max5) rispetto a quello relativo al modello organizzativo gestionale (punt.10). Dunque, sotto questo profilo, la Stazione appaltante ha inteso dare importanza prioritaria all’elemento gestionale organizzativo rispetto al fattore numerico delle figure aggiuntive e delle ore offerte”.

In tal modo la nuova motivazione chiarisce un elemento in precedenza oscuro: la Commissione chiarisce di avere ricondotto quest’ultimo profilo dell’offerta di Nuova Assistenza (monte ore superiore e figure professionali più elevate) -non già al Criterio I ora in esame, relativo alla qualità tecnica del Progetto- bensì al diverso e ulteriore Criterio delle “Migliorie proposte”, questo sul presupposto che tale aspetto dell’offerta della ricorrente superava i “requisiti minimi di personale” richiesti dalla lex specialis e in tal modo configurava, per l’appunto, una “miglioria”. Valutazione, questa, che al Collegio non appare inficiata da vizi logici di carattere estrinseco, come tali rilevabili in questa sede, considerato che il Criterio I si concentrava sulla “qualità in sé” del Progetto, mentre il monte ore e la qualifica degli operatori sostanziano “aspetti di carattere strumentale” che non automaticamente caratterizzano l’offerta in termini qualitativi, per cui non risulta illogico averli inquadrati nel differente contesto delle “Migliorie proposte”; in ultima analisi il percorso motivazionale seguito dalla Commissione risulta ora più chiaro, con il conseguente scioglimento dell’apparente antinomia logica emersa, al riguardo, nel corso del precedente giudizio.

Quanto agli ulteriori rilievi mossi relativamente al punteggio assegnato per il Criterio I, con essi la ricorrente cerca sostanzialmente di dimostrare la maggiore qualità della propria offerta, per cui le relative doglianze sono chiaramente inammissibili, come esattamente eccepito dalle controparti: si tratta, in sostanza, del tentativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, il che ovviamente non è consentito.

Né può condividersi l’ulteriore assunto della ricorrente circa l’eccessiva genericità del giudizio espresso dalla Commissione, sul Progetto di controparte, in termini di maggiore “flessibilità e articolazione”, giacché, pur nella sua sinteticità, tale locuzione individua due elementi oggettivi a fondamento del voto numerico; del resto l’esaustività della motivazione deve essere valutata alla luce dei sub criteri stabiliti dal bando, che nel caso di specie erano piuttosto analitici, indicando quali elementi di valutazione per il Criterio I la “Mappatura delle attività, esplicitazione degli obiettivi riferiti ad ogni singolo processo/attività, modalità di interazione/integrazione delle attività, presentazione della giornata tipo, turnistica adottata, compresenza ai cambi turno ed adozione di strategie per continuità assistenziale, certificazioni di qualità aggiuntive”: tali analitici parametri prestabiliti hanno certamente guidato il giudizio della Commissione.

Prive di pregio sono, altresì, le doglianze che riguardano la pretesa difformità dell’offerta di Seriana rispetto alla lex specialis di gara.

A parte il fatto che tali profili avrebbero dovuto essere dedotti nel precedente ricorso, non essendo ricollegabili a pretesi errori riferibili alle nuove valutazioni della Commissione oggetto della presente controversia, le relative deduzioni risultano, comunque, infondate in fatto, in quanto:

la presunta violazione, da parte di Seriana, della prescrizione di gara che imponeva la presenza di personale 24 ore su 24, per non avere la controinteressata indicato, nella propria “tabella turni”, le figure professionali “OSS” o “OSA” nelle ore notturne, è smentita dalla tabella (allegata all’offerta) prodotta dalla difesa di Seriana (quale doc. 15), ove, a pag. 4, si indica la presenza di n. 3 “OSS” nelle ore notturne;

la mancata previsione, da parte di Seriana, della figura dell’assistente sociale non comporta conseguenze particolari, giacché tale figura non era imposta dalla lex specialis di gara, mentre è senz’altro irrilevante il fatto in sé che detta figura era presente nell’organigramma del gestore uscente: il Collegio, infatti, condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la c.d. clausola sociale, recante l’impegno per il nuovo appaltatore di “assorbire” i dipendenti di quello uscente, deve essere intesa in termini elastici, non potendosi tradurre in un “obbligo assoluto di assunzione” lesivo dell’autonomia imprenditoriale del subentrante (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078), per cui Seriana ha legittimamente ritenuto di non prevedere l’impiego di alcun assistente sociale, non essendo tale figura prevista come necessaria dalla lex specialis di gara..

Altro aspetto contestato riguarda il sub criterio “Flessibilità organizzativa” (sino a punti 4), sempre relativo al Criterio 1, per il quale è stato assegnato alla ricorrente il punteggio di 2,14, contro 3,86 punti attribuiti alla controinteressata.

Al riguardo Nuova Assistenza contesta il nuovo assunto motivazionale della Commissione secondo cui il progetto di Seriana conterrebbe “componenti” viceversa “non…contemplate nell’offerta della Nuova Assistenza (per esempio: adesione alla mission del Comune di Alghero) o trattate in modo superficiale (per esempio gestione delle emergenze)”.

Secondo la ricorrente, infatti, tali assunti sarebbero erronei in fatto, giacché nel proprio progetto tecnico risulterebbero citati “i piani di lavoro relativamente a tutte le aree oggetto dell’appalto”.

Tale doglianza è inconferente rispetto alla contestata motivazione, la quale si appunta -non già sull’omessa presentazione di piani di lavoro, bensì- sull’inadeguatezza di alcuni aspetti della relativa offerta di Nuova Assistenza, con particolare riferimento al contenuto dei servizi indicati dal Comune di Alghero nella propria Carta e al profilo della “gestione delle emergenze”, il che ha indotto la Commissione a “ridurre” il punteggio assegnato, sul punto, alla ricorrente; peraltro, sotto questi specifici profili, la motivazione neppure è contestata dalla ricorrente -la quale ha semmai introdotto altri e inconferenti rilievi- il che conferma la legittimità del punteggio in esame.

La ricorrente contesta, ancora, i punteggi attribuiti dalla Commissione per il terzo sub criterio “Sistema di direzione” (sino a punti 4)riferibile al Criterio 1, vale a dire punti 3,68 a Nuova Assistenza e punti 4 a Seriana, sul presupposto di una “esplicitazione maggiore da parte della Seriana 2000 del modello organizzativo e di coordinamento, descritto con modalità più accurate e specifiche rispetto a quello proposto dalla Nuova Assistenza”.

Considerata l’esigua rilevanza quantitativa di questo profilo della controversia -per la differenza di soli 0,32 tra i due relativi sub punteggi attribuiti alle parti, di per sé irrilevante ai fini della graduatoria finale- è sufficiente osservare che l’assunto della Commissione deve essere correttamente riferito -non già a una mera “prevalenza stilistica nella redazione dell’offerta, senza alcuna motivazione sul merito tecnico della prima rispetto alla seconda”, come sostiene la ricorrente, bensì- al differente “dettaglio progettuale” delle due offerte, che ben può costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Altro profilo di contestazione da parte della ricorrente riguarda il sub criterio “Adozione di un sistema di valutazione delle competenze e performances del personale in servizio addetto alle varie mansioni” (sino a 4 punti), regolato dai seguenti parametri valutativi: “Modalità di controllo e rilevazione della attività svolte rispetto agli obietti-vi, rilevazione del grado di soddisfazione degli ospiti e/o familiari, messa in atto di azioni corretti-ve per il superamento delle criticità”.

Su questo aspetto sono stati assegnati 1,85 punti a Seriana e 1,54 punti a Nuova Assistenza, avendo la Commissione affidato tali giudizi alla seguente motivazione: “piano di valutazione della Seriana 2000, rispetto a quella della Nuova Assistenza, maggiormente articolato e nel quale sono stati riportati in maniera dettagliata e precisa gli indicatori di valutazione, evidenza di un sistema applicabile e idoneo a rilevare nello specifico gli elementi oggetto della valutazione delle performance e delle competenze”.

Secondo parte ricorrente una simile motivazione sarebbe insufficiente e, soprattutto, contraddetta dal fatto che la propria offerta -ben più di quella della controparte- conterrebbe una descrizione analitica delle previste forme di controllo del personale impiegato nell’esecuzione del servizio.

Tale contestazione -che, comunque, tocca un’esigua porzione di punteggio- non coglie nel segno: la Commissione non ha affatto escluso che l’offerta della ricorrente contenesse la descrizione dei sistemi di controllo del proprio personale, bensì ha ritenuto preferibile la descrizione operata dalla controinteressata: si tratta di una classica valutazione di merito che parte ricorrente non può fondatamente contestare, quanto meno nei termini dianzi descritti.

Esenti da vizi sono, altresì, i punteggi attribuiti alla ricorrente (3,45) e alla controinteressata (3,72) per il sub criterio “Piano della formazione obbligatoria e percorsi specifici di formazione ed aggiornamento del personale impiegato” (sino a 4 punti), sui quali la Commissione ha osservato che “lo scarto di punteggio … è dovuto ad un piano della Seriana 2000 maggiormente flessibile e che prende in considerazione esigenze e bisogni specifici del personale anche in relazione alle diverse situazioni e bisogni degli ospiti. Per contro, il piano proposto dalla Nuova Assistenza, seppure dettagliato, appare strutturato in modo rigido”.

Parte ricorrente si duole dell’eccessiva genericità di tale motivazione e sostiene che l’offerta di controparte non garantirebbe la formazione obbligatoria del personale, ma entrambi gli assunti non colgono nel segno.

Il primo perché la motivazione della Commissione si appunta su un profilo certamente rilevante, che è quello di prevedere un sistema di formazione capace di adattarsi alle esigenze concretamente emergenti in corso di svolgimento del servizio.

Il secondo perché l’offerta tecnica di Seriana prevede la necessaria formazione del personale, tanto in fase di avvio del servizio quanto nelle forme imposte dalla disciplina vigente (vedi doc. 15, pagg. 27 e segg.).

Discorso analogo vale per la contestazione mossa dalla ricorrente sui punteggi legati alla “Organizzazione del servizio di pulizia” (sino a punti 3), vale a dire 2,76 punti a Nuova Assistenza e 3 punti a Seriana, che appare adeguatamente motivato in relazione al maggiore grado di dettaglio della relativa offerta della controinteressata.

Ulteriore profilo di contestazione mosso dalla ricorrente riguarda il fatto che la Commissione avrebbe omesso di rinnovare la valutazione riguardo ai seguenti sub criteri: – “1.d Sistema di monitoraggio e valutazione delle attività espletate (modalità di controllo e rilevazione delle attività svolte rispetto agli obiettivi, rilevazione del grado di soddisfazione degli ospiti e/o familiari, messa in atto di azioni correttive per il superamento” (sino a 4 punti), su cui entrambe le concorrenti avevano conseguito punti 3,69; – “1.e Sistema di interfaccia con l’amministrazione comunale (modalità di interfaccia con l’Amministrazione Comunale con indicazione del sistema adottato e sua funzionalità, modalità di trasmissione dei reports relativi alla gestione del personale, all’acquisto delle forniture, all’effettuazione delle manutenzioni per ciascuna delle RSA e strutture collegate” (sino a punti 4), su cui entrambe le concorrenti avevano conseguito punti 2,54; “1.f. Migliorie offerte: prestazioni professionali aggiuntive” (sino a 5 punti), su cui Nuova Assistenza aveva conseguito 4,5 punti e Seriana 3 punti.

Tale doglianza non merita condivisione, giacché -come risulta dal verbale di gara del 19 febbraio 2018- la Commissione ha valutato le offerte nel loro complesso, mentre non può fondatamente pretendersi -in termini eccessivamente formalistici- una motivazione discorsiva su ognuno dei numerosissimi criteri fissati dalla lex specialis di gara; peraltro è proprio in questa parte del verbale che si ritrova quel riferimento al monte ore e alla qualifica del personale offerto da Nuova Assistenza che, essendo superiore al minimo richiesto, ha giustificato l’attribuzione alla stessa di un punteggio più alto per le “Migliorie offerte”, a conferma della coerenza complessiva della valutazione operata dalla Commissione, laddove dell’aspetto in esame non ha tenuto conto in sede di punteggio per la qualità del Progetto in sé (cioè al Criterio I: vedi supra).

In ogni caso tutte le censure da ultimo esaminate non corrispondono a un concreto interesse della ricorrente, giacché il loro eventuale accoglimento non le consentirebbe di superare il gap di quasi 3 punti che la divide dall’aggiudicataria.

Infine la ricorrente deduce, in via subordinata, una censura volta al travolgimento di tutti gli atti di gara, sul presupposto che la procedura di riassegnazione dei punteggi sarebbe “irrimediabilmente viziata nella fase di valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del punteggio, essendo ormai note le offerte economiche dei concorrenti”.

La censura è infondata, in quanto -ai sensi dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50- “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”: pertantola scelta del Comune di riconvocare la stessa Commissione è conforme a tale previsione normativa, atteso che la precedente sentenza n. 95/2018 di questa Sezione, con cui era stato accolto il primo ricorso, si fondava sul difetto di motivazione dei punteggi e non su vizi di composizione della Commissione.

Per quanto sin qui esposto il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto, seppure con integrale compensazione delle spese di lite, sussistendone giusti motivi.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere

L’ESTENSORE
Antonio Plaisant
        
IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli
        
        
IL SEGRETARIO
 

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