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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti, Tutela dei consumatori Numero: 31443 | Data di udienza: 6 Giugno 2018

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Vendita di sostanze alimentari non genuine – TUTELA DEI CONSUMATORI – Reato di adulterazione di sostanze alimentari e valutazione dell’elemento soggettivo – Art. 516 cod. pen. – Giurisprudenza – Fattispecie: macelleria commercializzazione delle salsicce risultate adulterate con l’aggiunta dei solfiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Luglio 2018
Numero: 31443
Data di udienza: 6 Giugno 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: ZUNICA


Premassima

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Vendita di sostanze alimentari non genuine – TUTELA DEI CONSUMATORI – Reato di adulterazione di sostanze alimentari e valutazione dell’elemento soggettivo – Art. 516 cod. pen. – Giurisprudenza – Fattispecie: macelleria commercializzazione delle salsicce risultate adulterate con l’aggiunta dei solfiti.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 11/07/2018 (Ud. 06/06/2018), Sentenza n.31443
 
 
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Vendita di sostanze alimentari non genuine – Reato di adulterazione di sostanze alimentari e valutazione dell’elemento soggettivo – Art. 516 cod. pen. – Giurisprudenza – Fattispecie:  macelleria commercializzazione delle salsicce risultate adulterate con l’aggiunta dei solfiti.
 
Il delitto di cui all’art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine) è punibile a titolo di dolo, sia pure generico, a differenza delle ipotesi contravvenzionali previste dall’art. 5 della legge n. 283 del 1962, punibili anche a titolo di colpa (Sez. 3, n. 38671 del 6/07/2004). Nella specie, in entrambe le sentenze di merito, la valutazione dell’elemento soggettivo è rimasta circoscritta nel perimetro non del dolo, ma della colpa, essendo stato rimarcato soprattutto il difetto di diligenza dell’imputata, che, anche alla luce di due precedenti controlli con esiti sfavorevoli, avrebbe dovuto prestare "maggiore attenzione" nella commercializzazione delle salsicce risultate adulterate con l’aggiunta dei solfiti. Dunque, rispetto alla sussistenza del dolo, necessario ai fini della configurabilità della fattispecie dal punto di vista soggettivo, è mancata un’adeguata verifica da parte dei giudici di merito, i quali hanno affrontato la problematica dell’elemento psicologico come se lo stesso fosse strutturato in termini colposi. Fattispecie: titolare di una macelleria che ha adulterato carni destinate all’alimentazione, aggiungendo additivi chimici prima che fossero distribuite per il consumo, rendendole pericolose per la salute pubblica, e per avere inoltre posto in vendita come genuine carni non genuine, in quanto alterate con l’aggiunta di solfiti.
 
(annulla con rinvio sentenza del 10/05/2017 – CORTE DI APPELLO DI CATANIA) Pres. DI NICOLA, Rel. ZUNICA, Ric. Oteri 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 11/07/2018 (Ud. 06/06/2018), Sentenza n.31443

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 11/07/2018 (Ud. 06/06/2018), Sentenza n.31443
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Oteri Francesca, nata Catania;
 
avverso la sentenza del 10-05-2017 della Corte di appello di Catania;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 20 giugno 2016, il G.U.P. presso il Tribunale di Catania condannava Francesca Oteri alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli art. 440 cod. pen. (capo a) e 516 (capo b), per avere, quale titolare di macelleria, adulterato carni destinate all’alimentazione, aggiungendo additivi chimici prima che fossero distribuite per il consumo, rendendole pericolose per la salute pubblica (capo a), e per avere inoltre posto in vendita come genuine carni non genuine, in quanto alterate con l’aggiunta di solfiti (capo b), fatti accertati in Nicolosi il 19 febbraio 2015.
 
Con sentenza del 10 maggio 2017, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva la Oteri dal reato di adulterazione di sostanze alimentari, per non aver commesso il fatto, e rideterminava la pena rispetto al reato ex art. 516 cod. pen. in € 800 di multa.
 
2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, la Oteri, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui lamenta la carenza della motivazione rispetto al giudizio sulla sussistenza del reato, osservando che il delitto di cui all’art. 516 cod. pen. è punibile a titolo di dolo e non di colpa, per cui l’imputata non poteva essere dichiarata colpevole, non avendo coscienza e volontà di mettere in vendita il prodotto non consentito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è fondato.
 
È invero pacifico che il delitto di cui all’art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine) è punibile a titolo di dolo, sia pure generico, a differenza delle ipotesi contravvenzionali previste dall’art. 5 della legge n. 283 del 1962, punibili anche a titolo di colpa (Sez. 3, n. 38671 del 6 luglio 2004, Rv. 22967). Tanto premesso, deve rilevarsi che, in entrambe le sentenze di merito, la valutazione dell’elemento soggettivo è rimasta circoscritta nel perimetro non del dolo, ma della colpa, essendo stato rimarcato soprattutto il difetto di diligenza dell’imputata, che, anche alla luce di due precedenti controlli con esiti sfavorevoli, avrebbe dovuto prestazione "maggiore attenzione" nella commercializzazione delle salsicce risultate adulterate con l’aggiunta dei solfiti. Dunque, rispetto alla sussistenza del dolo, necessario ai fini della configurabilità della fattispecie dal punto di vista soggettivo, è mancata un’adeguata verifica da parte dei giudici di merito, i quali hanno affrontato la problematica dell’elemento psicologico come se lo stesso fosse strutturato in termini colposi.
 
Peraltro, per quanto concerne in particolare la sentenza impugnata, non può sottacersi che l’intervenuta assoluzione dell’imputata dal reato di cui all’art. 440 cod. pen. avrebbe imposto un approfondimento ancor più stringente sulla coscienza e volontà della titolare della macelleria di porre in vendita come genuini prodotti che tali non erano, essendo stato escluso, sia pure in maniera dubitativa, che l’adulterazione delle carni fosse riconducibile all’imputata.
 
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
 
Così deciso il 06/06/2018
 

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